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Istruzioni operative Inail sulle co.co.co.
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Dopo l’Inps ed il Ministero del lavoro, anche l’Inail emana una circolare in merito alla nuova disciplina delle collaborazioni coordiante e continuative introdotta dal Decreto legislativo 276/2003.
Dopo una breve introduzione, che illustra le finalità e gli elementi essenziali della nuova disciplina, si sofferma sui seguenti aspetti: obbligo assicurativo, base imponibile contributiva, denuncia nominativa, prestazioni.
Riguardo all’obbligo assicurativo, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei collaboratori a progetto (Decreto legislativo n. 276/2003, art. 66, comma 4 ) deve essere applicata in base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati (Decreto legislativo n. 38/2000, art. 5) , “tenendo conto del fatto che l'area dei parasubordinati da assicurare all'Inail continua ad essere individuata mediante richiamo alla norma fiscale che definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Nell'ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali:
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
- i membri di comitati e commissioni
- i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.
Restano, invece, escluse dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria:
- le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale nei "redditi diversi".
- le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell’ambito della professione esercitata
- le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni.
Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate o che verranno stipulate dalle pubbliche amministrazioni restano regolamentate, […], fino all’emanazione delle determinazioni di armonizzazione da parte del Ministro della Funzione Pubblica”.
Riguardo alla individuazione della base imponibile contributiva, tenuto conto che il corrispettivo per i lavoratori a progetto è "proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito", l’Inail conferma che la base imponibile contributiva si identifica nei "compensi effettivamente percepiti", sia pure nel rispetto del minimale e del massimale di rendita.
“Rimane valido perciò il rinvio alla normativa fiscale anche per la base imponibile contributiva dei lavoratori parasubordinati, che va individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti dal lavoro dipendente.”
In merito alla tenuta dei libri matricola restano confermate le istruzioni in tema di semplificazione dei libri matricola e paga relativi ai lavoratori parasubordinati (Istruzioni Operative del 26 gennaio 2001).
Quanto alla denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati, i termini sono stati uniformati alla specifica disciplina che ha modificato, con effetto dal 9 ottobre 2003, le modalità previste per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività.
La denuncia, quindi, deve essere effettuata:
-contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro, in caso di denuncia di esercizio
-non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell’evento, nei casi di variazione e cessazione.
La circolare riassume poi i criteri stabiliti per le prestazioni Inail relativamente ai lavoratori a progetto.
Le disposizioni della circolare 22/2004, precisa l’Inail “dovranno essere applicate anche per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni spettanti ai lavoratori occasionali che, secondo l'interpretazione ministeriale, rientrano nella categoria dei collaboratori coordinati e continuativi.”
La circolare.
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Dopo l’Inps ed il Ministero del lavoro, anche l’Inail emana una circolare in merito alla nuova disciplina delle collaborazioni coordiante e continuative introdotta dal Decreto legislativo 276/2003.
Dopo una breve introduzione, che illustra le finalità e gli elementi essenziali della nuova disciplina, si sofferma sui seguenti aspetti: obbligo assicurativo, base imponibile contributiva, denuncia nominativa, prestazioni.
Riguardo all’obbligo assicurativo, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei collaboratori a progetto (Decreto legislativo n. 276/2003, art. 66, comma 4 ) deve essere applicata in base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati (Decreto legislativo n. 38/2000, art. 5) , “tenendo conto del fatto che l'area dei parasubordinati da assicurare all'Inail continua ad essere individuata mediante richiamo alla norma fiscale che definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Nell'ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali:
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
- i membri di comitati e commissioni
- i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.
Restano, invece, escluse dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria:
- le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale nei "redditi diversi".
- le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell’ambito della professione esercitata
- le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni.
Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate o che verranno stipulate dalle pubbliche amministrazioni restano regolamentate, […], fino all’emanazione delle determinazioni di armonizzazione da parte del Ministro della Funzione Pubblica”.
Riguardo alla individuazione della base imponibile contributiva, tenuto conto che il corrispettivo per i lavoratori a progetto è "proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito", l’Inail conferma che la base imponibile contributiva si identifica nei "compensi effettivamente percepiti", sia pure nel rispetto del minimale e del massimale di rendita.
“Rimane valido perciò il rinvio alla normativa fiscale anche per la base imponibile contributiva dei lavoratori parasubordinati, che va individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti dal lavoro dipendente.”
In merito alla tenuta dei libri matricola restano confermate le istruzioni in tema di semplificazione dei libri matricola e paga relativi ai lavoratori parasubordinati (Istruzioni Operative del 26 gennaio 2001).
Quanto alla denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati, i termini sono stati uniformati alla specifica disciplina che ha modificato, con effetto dal 9 ottobre 2003, le modalità previste per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività.
La denuncia, quindi, deve essere effettuata:
-contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro, in caso di denuncia di esercizio
-non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell’evento, nei casi di variazione e cessazione.
La circolare riassume poi i criteri stabiliti per le prestazioni Inail relativamente ai lavoratori a progetto.
Le disposizioni della circolare 22/2004, precisa l’Inail “dovranno essere applicate anche per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni spettanti ai lavoratori occasionali che, secondo l'interpretazione ministeriale, rientrano nella categoria dei collaboratori coordinati e continuativi.”
La circolare.
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