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Infortunio in itinere: qual è il percorso tutelato?

Può essere considerato infortunio in itinere quello occorso ad un lavoratore caduto mentre percorre le scale condominiali per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro?
Secondo la Corte di Corte di Cassazione, no. Con sentenza n. 9211/03, la Suprema Corte, negando l’indennizzabilità di tale infortunio, ha affermato il seguente principio: “l’infortunio in itinere, come tale indennizzabile, non appare configurabile oltre che nell’ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - in relazione al quale non sono in verità mai sorti dubbi – anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune (e forzosa) proprietà privata”.

Tale principio, e la relativa sentenza, sono ritenuti ad oggi dall’Inail il punto di riferimento per la trattazione degli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell’abitazione del lavoratore.
Le disposizioni dell’12 del D.Lgs. n. 38/2000 (che ha esteso la tutela assicurativa agli infortuni occorsi ai lavoratori "durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro…..”) non avevano infatti chiarito se il rischio in itinere protetto includesse anche le pertinenze e le aree comuni (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne, ecc.) rispettivamente dell'abitazione e del luogo di lavoro.

Nel documento emanato il 12.1.3, l’istituto ha fornito alle sedi Inail istruzioni operative per la trattazione di questi casi.

“Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che – quando ne ricorrono tutti i presupposti – l’evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell’ambito aziendale, nella vasta accezione di cui all’art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, “segnano il discrimine tra infortunio in itinere e occasione di lavoro all’interno dell’azienda” (Cassazione, n. 5937/01).
La questione si presenta più complessa nel caso di infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell’abitazione del lavoratore, trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di suo esclusivo o comune “godimento”, egli deve comunque necessariamente percorrere per accedere alla via pubblica, rientrino o meno nel rischio in itinere protetto.”

In base ai principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione (n. 9211/03), l’Inail ha emanato le seguenti istruzioni operative:
1. rispetto al luogo di abitazione, è escluso dalla tutela l'infortunio avvenuto entro l'ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze dell’abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne o, comunque, riservate all’uso esclusivo di privati proprietari, ecc.);
2. peraltro, ove ne ricorrano tutte le condizioni, può rientrare nella tutela l’infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli;
3. rispetto al luogo di lavoro, l'infortunio occorso fuori dalle pertinenze dello stesso luogo di lavoro va inquadrato come "infortunio in itinere", mentre quello occorso all'interno delle pertinenze va inquadrato come "infortunio in attualità di lavoro".

Il documento Inail completo.
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