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Il salvataggio del Sistri: le nuove scadenze e i nuovi accordi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

15/09/2011

Salvato il SISTRI dall’abrogazione attraverso un emendamento della Commissione Bilancio del Senato. Entrerà in vigore il 9 febbraio 2012. Gli accordi fra governo e regioni sulla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti.

 
Roma, 15 Sett – A volte la politica del nostro paese non si dimostra molto coerente nelle sue strategie. Dopo aver dato alla luce il SISTRI (un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per contrastare i fenomeni di illegalità e di corruzione del settore e garantire maggiore tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute), dopo che nel SISTRI sono stati investiti diversi milioni di euro (almeno 70 quelli spesi dalle aziende per seguire le diverse procedure richieste), a metà agosto il SISTRI era stato abrogato. Abrogazione prevista dal Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” in vigore dal 13 agosto scorso. Abrogazione avvenuta non senza contestazioni nella società civile e nelle parti sociali che vedevano nella fine del SISTRI un incauto regalo alle ecomafie.
 

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Tuttavia il 4 settembre 2011 la Commissione Bilancio del Senato ha approvato all’unanimità un emendamento relativo alla conversione in legge del Decreto Legge 138/2011 che salva il Sistema di tracciabilità dei rifiuti. E dopo l’approvazione al Senato del maxiemendamento sostitutivo dell’articolo unico del Disegno di Legge n. 2887 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, c’è stata anche l’approvazione alla Camera.
 
Queste le novità nel SISTRI come indicante nell’emendamento che modifica all’articolo 6 il Decreto Legge 138/2011:
 
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.
 
Dunqueil SISTRI entrerà in vigore il 9 febbraio 2012 e le imprese interessate avranno così ancora cinque mesi di tempo per entrare a pieno regime nel complicato meccanismo del sistema di controllo di tracciabilità.
Inoltre, come dichiarato dal Ministro per l’Ambiente, il ministero si confronterà con le rappresentanze di imprese e gestori per verificare le criticità emerse ed arrivare ad un sistema “più semplice di quello che si pensa, sicuramente più facile da utilizzare rispetto al modulo cartaceo che consente abusi difficili da rintracciare''.
 
 
L’accordo - in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 - ricorda che la legislazione affida a Regioni, Province e Comuni la “competenza, rispettivamente, per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni degli impianti di gestione dei rifiuti” e che è necessario che le Amministrazioni pubbliche “operino congiuntamente ed in una logica d’insieme per superare le difficoltà applicative e per conseguire un migliore e sempre più efficace funzionamento del SISTRI al fine di garantire maggiore controllo e trasparenza del sistema”.
Insomma il SISTRI “deve rappresentare uno strumento di una politica ambientale più mirata al conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, di sicurezza e di salvaguardia della salute dei cittadini che presuppone, necessariamente, una maggiore condivisione delle scelte e degli interventi da parte di tutte le istituzioni coinvolte a livello territoriale”. 
 
Dunque per garantire un’efficace gestione delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alla procedure semplificate, con il presente accordo si mettono in atto diverse iniziative:
 
- “Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al SISTRI, attraverso il catasto telematico, per finalità di consultazione delle informazioni ivi contenute, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati. I contenuti minimi, disponibili tramite il catasto telematico, relativi alle attività di produzione e di gestione dei rifiuti, comprendenti almeno le informazioni già contenute nel MUD, i tempi e le modalità di condivisione degli stessi sono individuati nell’allegato 2”. In particolare, per l’esercizio delle funzioni attribuite dall’ordinamento in materia di vigilanza, controllo ed accertamento degli illeciti commessi in violazione della normativa sui rifiuti, “Province ed ARPA accedono alle informazioni contenute nei registri cronologici e nelle schede di movimentazione del SISTRI secondo quanto previsto all’art. 188 -bis , comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati”. Nell’accordo si fa anche riferimento alle specifiche disposizioni riguardanti i rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania;
- “le Regioni, le Province, e i Comuni per il tramite dell’ANCI, assicurano la piena collaborazione ed adottano i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti negli ambiti territoriali di competenza;
- al SISTRI dovranno confluire, con i tempi e modalità stabiliti dall’accordo, “tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le attività di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, attraverso l’interconnessione con il Catasto telematico”;
- “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura che l’ISPRA si impegnerà a rendere disponibili, con lo stesso formato individuato dall’allegato 1, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, non dotati di sistemi informativi strutturati, le banche dati relative alle autorizzazioni e comunicazioni del territorio di propria competenza;
- “al fine di garantire l’attuazione del presente Accordo, verrà istituito presso l’ ISPRA, che ne assumerà la Presidenza e la segreteria operativa, un apposito Comitato consultivo”.
Si sottolinea infine che il presente Accordo “ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovato, fatta salva la possibilità di modificarlo o di integrarlo con un successivo Accordo”.
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Giangiotto - likes: 0
15/09/2011 (11:56:17)
Il solito pasticcio all'italiana
Rispondi Autore: mauro tripiciano - likes: 0
17/09/2011 (16:28:24)
non si parla dei 2 megabuchi esistenti
1. Tracciabilità automezzi stranieri: nessuno deve poter trasportare rifiuti se non é tracciabile
2. tracciabilità dei rimorchi: a cosa serve tracciare la motrice se il trasportatore può fare un carico di veleni con documenti di inerti, far sparire il rimorchio e presentarsi in discarica con un altro rimorchio di inerti.

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