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I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di registrare i mancati incidenti
La domanda
In merito ai mancati infortuni, quali sono gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008? Non essendo certificati e/o non avendo ancora adottato un Sistema di Certificazioni, in che modo può essere evidenziata da parte di un tecnico ASL l’assenza di segnalazioni di “ mancati infortuni”?
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La risposta
In merito all’obbligo di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi nel D.Lgs. n., 81/2008, si segnala che l'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 all'articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione - prevede che:
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, (...) |
e l' Accordo del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR) - prevede quanto segue:
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: (...) MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (...) - la considerazione degli infortuni mancati (...) |
Dunque con tutta evidenza i fattori di rischio da valutare emergono dalla considerazione dei mancati infortuni. E, inoltre, come si fa a insegnare ai dirigenti anche a considerare i mancati infortuni se l’azienda non li registra e gestisce?
Inoltre occorre considerare anche gli “ Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio” della Regione Lombardia - Documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro nella riunione del 16 luglio 2004; Coordinatori: Susanna Cantoni (Regione Lombardia Direzione Generale Sanità – U.O. Prevenzione - Spsal ASL Città di Milano), Gianni Saretto (Associazione Lombardia Medicina Lavoro ALML – Spsal ASL Pavia) - contengono un ALLEGATO I Linee Guida Regionali cit. [Tratto dalle Linee Guida Cee per effettuare la valutazione dei rischi – Direzione Generale V – III Sezione] recante “Esempi di situazioni e di attività lavorative che richiedono una valutazione dei rischi”. Al punto 8 indicano:
8. INTERAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DEI FATTORI UMANI a) Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni. b) Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale. c) Dipendenza dalle norme di comportamento. d) Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette per far fronte a condizioni mutevoli. e) Conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. |
La lettera e) prevede dunque l'obbligo di considerare gli incidenti, che sono quasi sempre “conseguenza” di “deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure”.
Inoltre le nuove procedure standardizzate per la valutazione di tutti i rischi durante il lavoro di cui al Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in vigore dal 4 febbraio 2013, obbligano (chi le applica) ad individuare i possibili incidenti, e dunque a maggior ragione rendono evidente l'obbligo anche metodologico di registrare gli incidenti realmente accaduti al fine di poterne evitare la reiterazione.
Se poi qualcuno dice che non vi sono stati incidenti la cosa non è credibile in presenza di infortuni, ma neppure in assenza di infortuni posto che la sproporzione tra incidenti e infortuni è talmente grande che praticamente non esiste attività lavorativa priva di incidenti, solo che assai spesso non si registrano, o non si vuole organizzare la loro registrazione.
Rolando Dubini, avvocato in Milano
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Rispondi Autore: MB - likes: 0 | 19/02/2014 (08:50:40) |
Queste sono dissertazioni completamente scollegate da una vera disposizione di legge... ed è bene sottolinearlo... L'analisi degli incidenti è una procedura fondamentale per una corretta ed efficiente gestione della sicurezza in azienda, ma farla passare per un obbligo normativo è semplicemente sbagliato..punto Mi piacerebbe mi si spieghi, per esempio, perché altrimenti una procedura di analisi degli incidenti sarebbe una delle voci per ottenere gli sconti INAIL, voci che, si sa, sono legate ad attività che vanno oltre al mero obbligo di legge. Mi piacerebbe poi sapere di un controllo ASL con verbale per "mancata elaborazione di una analisi degli incidenti"...... |
Rispondi Autore: GG - likes: 0 | 19/02/2014 (08:53:27) |
Chi ha fatto il quesito, forse, voleva sapere se esiste una sanzione specifica in merito, avendo ipotizzato il rilievo di una Asl. Ebbene, anche considerando una mirabolante interpretazione, non c'è sanzione, e sinceramente, non ci vedo nemmeno l'obbligo tassativo. Non facciamo, per piacere, passare l'idea che tutto sia sempre giustificato o giustificabile, perché é già abbastanza difficile così e la sicurezza non é certamente "una montagna di carta". Cordialissimi saluti. GG |
Rispondi Autore: harleysta - likes: 0 | 19/02/2014 (09:23:55) |
...questa poi mi giunge nuova, sarebbe come spaccare un capello in quattro. cerchiamo magari di verificare peiodicamente come si "deve" lavorare e con attrezzature "idonee". purtroppo, da parte di "professionisti" vengono fatti dvr, progetto ponteggi, pimus, psc e pos, tramite e-mail sulla scorta di foto digitali. ergo non vanno manco in cantiere/azienda, figuratevi il resto... |
Rispondi Autore: Kendo - likes: 0 | 19/02/2014 (09:24:41) |
Tra un po' c'è chi dirà che dal d.lgs. 81/08 si evince che devo anche registrarmi quando vado in bagno. L'Inail stessa pone la procedura di registrazione incidenti, nel modulo OT24, come un intervento di miglioramento, essendo tutti gli interventi proposti nel modulo supplementari rispetto alla normativa. Inoltre non è assolutamente detto che per forza debbano essere capitati degli incidenti in azienda!! |
Rispondi Autore: Kendo - likes: 0 | 19/02/2014 (09:27:42) |
Poi è chiaro che sono assolutamente d'accordo che capire gli incidenti (se ce ne sono stati) è una fonte preziosissima di prevenzione. |
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0 | 19/02/2014 (09:32:23) |
Finalmente, qualcuno che commenta dicendo le cose come stanno. E' una vita che sostengo che bisogna attenersi alla normativa e smetterla di dare "interpretazioni mirabolanti" che fanno passare "l'idea che tutto sia sempre giustificato e giustificabile". Concordo in pieno con quanto detto sia da GG che da MB anche e soprattutto per le argomentazioni addotte. Bravi!!! Aggiungo: le linee guida citate sono appunto linee guida ma soprattutto hanno valenza regionale. Poi ritengo anch'io che l'analisi degli incidenti sia una procedura fondamentale per una corretta ed efficiente gestione della sicurezza in azienda, ma allora la si preveda come obbligatoria senza richiamare articoli di legge che non c'entrano nulla o paventare obblighi inesistenti. Grazie GG e MB oggi mi sento meno solo. |
Rispondi Autore: Alvaro Cavenaghi - likes: 0 | 19/02/2014 (09:40:18) |
la gestione delle anomalie, medicazioni, near miss o mancati incidenti non è ancora obbligatoria e sanzionabile ma fortemente raccomandabile. Se pensiamo alla famosa teoria dell'iceberg gli infortuni sono la punta e la parte sommersa sono appunto l'insieme di queste differenti situazioni che, se ignorate, prima o poi portano all'infortunio vero e proprio. La raccolta di queste anomalie per una successiva seria valutazione può essere un momento di coinvolgimento (riconosciuto ma non monetizzato!!!)di tutti i lavoratori e quindi un momento di crescita. Non serve l'obbligo di legge o il rischio di sanzioni per sensibilizzare alla sicurezza e nessuno dovrebbe vedere questa attività come l'ennesimo fardello da gestire o fonte di spesa per sistemare i problemi che emergono. Si tratta di prevenzione. |
Rispondi Autore: A.Samba - likes: 0 | 19/02/2014 (09:42:29) |
Secondo me un conto è individuare i fattori di rischio e un conto è dire che a seguito di questo ne deriva un obbligo di registrare anche i near-miss... Direi di non fare confusione anche perchè i near-miss sono stati introdotti dai sistemi di gestione. La registrazione e l'analisi dei near-miss è utilissima per la prevenzione dei rischi e ridurre la base della piramide di Heinrich ma non è scritto da nessuna parte (in caso contrario vi prego segnalatemelo) che tale attività sia obbligatoria. Un abbraccio e buone cose a tutti! |
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0 | 19/02/2014 (09:43:40) |
Non esiste alcun obbligo, penalmente sanzionato di registrare incidenti mancati infortuni ecc. Punto. Come misura preventiva è molto utile e richiesta nei SGSL. Il problema vero è che la presenza di procedura e modulistica per il tracciamento di questi eventi non è sufficiente ad avere la garanzia che vengano registrati. Conosco molte aziende, anche certificate OHSAS che non registano eventi di questo tipo. Le segnalazioni come queste richiedono comportamenti attivi da parte dei lavoratori e preposti, i quali, se non adeguatamente rinforzati dall'ambiente aziendale, semplicemente o non ci sono oppure si estinguono. Morale: scollamento tra la parte cartacea (forlamente a posto) e la realtà. Come sempre serve una corretta gestione dei comportamenti umani. |
Rispondi Autore: Massimiliano Carpene - likes: 0 | 19/02/2014 (10:55:36) |
... e invece io concordo con l'avv. Dubini non perché sono parente o conoscente ma perché quando succede un incidente l'addetto alla sicurezza viene sempre convocato dal giudice e come spesso accade si comincia a passare le giornate in tribunale per 10 anni per risultare poi poche volte innocente ma i 10 anni comunque te li sei ciucciati. Quindi il problema non è se registrare o meno gli incidenti, i quasi incidenti o i comportamenti pericolosi ma che il lavoratore non si faccia male e gestire questi informazioni è il metodo più semplice ed economico per ridurre concretamente il rischio. |
Rispondi Autore: Fabrizio Aleotti - likes: 0 | 19/02/2014 (10:55:43) |
Le anomalie, medicazioni, near miss o mancati incidenti sono il termometro della salute (dal punto di vista preventivo) di un'azienda e le segnalazioni testimoniano l'efficacia della corretta sensibilizzazione dei propri dipendenti sulle tematiche HSE. Buon lavoro. |
Rispondi Autore: Marco Colombo - likes: 0 | 19/02/2014 (15:12:49) |
Salve, sono un RSPP e dal mio punto di vista non è vero che non è credibile il fatto che in un'azienda non vi siano mai stati incidenti, né che manchi la voglia di organizzare la registrazione... sono invece d'accordo sul fatto che vi siano aziende che non vogliano farlo ma ciò non deve essere una penalizzazione nei confronti di quelle attività che invece realmente non subiscono incidenti... questa era una premessa... dal punto di vista della valutazione, dico soltanto che con tutta la carta che oggi, sia noi RSPP, sia in generale i datori di lavoro sono obbligati a produrre, se dovessero imporci di valutare ogni singola situazione che può portare ad un mancato infortunio, l'Amazzonia dovrebbe ritenersi già estinta prematuramente per la montagna di carta (inutile) che si dovrebbe produrre... questa è una mia considerazione, opinabile, ovviamente |
Rispondi Autore: Carmelo G. Catanoso - likes: 0 | 19/02/2014 (17:29:47) |
Più che quanta gente ci muore in Italia per la non sicurezza, dovremmo domandarci quanta gente ci campa con la sicurezza. Stamattina all7:00 c.a. è morto un operatore dei magazzini del porto di Trieste. Sembra che sia stato travolto dai sacchi di caffè impilati a più livelli. Dalle riprese televisive, si notano almeno tre livelli di pallet di caffè impilati uno sopra l'altro con il secondo e terzo pallet in legno che poggia direttamente sui sacchi di caffè. Ora, risulta poco probabile credere che, in passato, non si sia mai verificata la caduta di di un pallet, vuoi perchè non stoccato correttamente, vuoi perchè uno o più sacchi erano bucati con fuoriuscita dei chicchi e progressiva perdita di stabilità del soprastante pallet. Sarà sicuramente successo ... ma nessuno ha saputo o voluto leggere queste evento come un segnale di un malfunzionamento dell'organizzazione e gestione dei lavori. Quindi, sicuramente il tracciare i near miss serve ..... ma serve soprattutto comprenderne il significato ed attuare le misure conseguenti affinchè l'evento rilevato non si verifichi più. Va però detto, come già fatto da altri colleghi, che un conto è ritenere utile il rilevamento dei near miss e tutt'altro conto è ritenere, sulla base di interpretazioni, quanto meno personali, che ciò sia un obbligo sancito dalle norme di legge vigenti. Questo va detto con chiarezza altrimenti, a furia di leggere queste cose, qualcuno che gira per aziende con un tesserino rosso, le può prendere sul serio. Immaginate se il sottoscritto scrivesse su uno periodico che il RSPP dipendente di aziende di cui al comma 6 dell'art. 31, visti i compiti previsti dalla legge, visto che deve "rispondere" al datore di lavoro, vista la complessità di processi lavorativi e vista i tassi di tariffa INAIL nonché le conseguenti responsabilità in caso di reato d'evento (risponde per tutta l'azienda e non per una sola funzione come fa un dirigente), dovesse essere inquadrato con contratto da Dirigente......... Anche per questa situazione si può costruire un teorema e lo si può dimostare ....... |
Rispondi Autore: Michele Citarella - likes: 0 | 20/02/2014 (00:01:03) |
Segnalare un potenziale incidente è buona prassi. Questo è fattibile se c'è un coinvolgimento vero e responsabile da parte dei lavoratori e dei preposti, quelli che stanno sul cantiere. Il ddl e il RSPP devono dare ascolto e mostrare interesse verso lavoratori e preposti nelle occasioni che ci sono di dialogo, formazione e confronto. |
Rispondi Autore: harleysta - likes: 0 | 21/02/2014 (09:08:25) |
...veramente davanti al giudice di consulenti, coordinatori e addetti alla sicurezza, ne ho visti ben pochi. casomai il giudice se la prende con gli ispettori in quanto incaricati di pubblico servizio con nomina di upg... |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 21/02/2014 (10:01:10) |
Non è così perchè le aule di Tribunale, purtroppo, sono molto frequentate da CSE e RSPP. Ad esempio, per ogni infortunio in cantiere che porta all'apertura di procedimento giudiziario per artt. 589 o 590 cp, il CSE è sempre chiamato a rispondere ... diciamo ....."a prescindere". Questo perchè buona parte della magistratura inquirente e giudicante, non ha ancora capito quale possa essere la condotta penalmente esigibile da parte del CSE. Quindi, le archiviazioni del GIP sono poche mentre ci sono sentenze di I grado e d'appello con assoluzioni ai sensi dell'art. 530 cpp. Solo che queste nessuno le cita. Si commentano le sentenze della Cassazione dove si arriva con già due condanne sulle spalle che, in concreto, rendono difficilissimo, l'accoglimento del ricorso. La questione del "pubblico ufficiale" è legata, invece, all'art. 55 del cpp che impone a questi soggetti (anche ad un vigile urbano), nel caso di un reato in atto, d'intervenire per evitare che lo stesso venga portato ad ulteriori conseguenze. |
Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO - likes: 0 | 21/02/2014 (12:15:37) |
mi pare che il problema venga affontatato, come sempre, all'italiana -è o non è obbligatorio?- e non invece sul piano della sostanza. La gestioned della sicurezza può avere successo solo nell'ambito di un sistema integrato che sia in grado, tra l'altro, di riconoscere, analizzare e trarre conclusioni da situazioni non conformi. Infortuni e incidenti sono delle possibili non conformità e in quanto tali vanno gestiti in ambito aziendale per garantire un effettivo, continuo, miglioramento dei livelli di sicurezza. Sul piano giuridico non ho dubbi che possa rappresentare un elemento rilevante in giudizio il fatto che un infortunio o un evento mortale - vedi il caso di Trieste citato sopra - sia accduto in circostanze che già precedentemente si erano manifestate come rischiose, senza essere approfondite. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 21/02/2014 (12:23:59) |
Indubbiamente è utile. Indubbiamente non è un obbligo di legge. Tutto qua. |
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0 | 21/02/2014 (15:02:57) |
Cosa vuol dire che siccome il corso dirigenti prevede l'argomento mancati infortuni, l'organizzazione è obbligata ad analizzarli? Perché si può spiegare la matematica solo a uno che è dotato di calcolatrice? Magari la si spiega sperando che se ne doti... Si spiega il senso dell'analisi sperando che l'organizzazione cominci ad applicarla. Saluti |
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0 | 21/02/2014 (15:06:25) |
Per quanto riguarda l'esempio del sacco di caffè è logico pensare che se in fase inquirente si riesce a dimostrare (testimonianze, ecc.) che l'evento era già accaduto e maggiore l'esposizione degli indagati Saluti |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 21/02/2014 (15:56:05) |
Se l'evento è avvenuto come sembra e come è stato descritto, lo stoccare un pallet direttamente sul carico di un altro pallet è, di per sé, scorretto. Già questo configura un profilo di responsabilità a carico dei soliti soggetti (datore di lavoro, dirigenti e preposti). Se poi, emergesse dalle SIT, che qualcosa di simile fosse già avvenuto e nessuno fosse intervenuto per "rimediare", allora ci troveremmo di fronte ad un'ulteriore problema. |
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0 | 21/02/2014 (17:44:17) |
Un consiglio da un vs. appassionato lettore. A volte vi sono discussioni molto interessanti sul sito. Sarebbe bello poter avere un forum per rendere la discussione più fruibile. |
Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0 | 22/02/2014 (08:16:18) |
Sarebbe interessante ogni tanto che gli ispettori ass e avvocati e gli scrittori di libri sula sicurezza diventassero RSPP e viceversa...solo 1 anno ogni 3 forse si scriverebbero cose più attinenti alla realtà, forse ci si comporterebbe (gli RSPP) in maniera diversa (migliore) |
Rispondi Autore: R.Deli - likes: 0 | 22/02/2014 (17:41:00) |
Buongiorno a tutti, premetto che concordo pienamente con quanto univocamente riportato dai colleghi che mi hanno preceduto. Quando lessi l'articolo in riferimento ai near miss dell'Avv. Dubini rimasi basito. Vedere un professionista del calibro dell'Avv. Dubini addurre a suffragio di una tesi, che minimizzando definirei bizzarra, riguardante l'obbligo di registrare i near miss, riferimenti come l'Accordo Stato regioni sulla formazione, piuttosto che ...udite udite... una linea guida su come deve essere redatto un DVR (con tutto il rispetto per coloro che l'hanno redatta) mi ha sconcertato. Non ho avuto modo di leggere neanche un post dell'egregio Avv. Dubini in risposta al dissenso comune e legittimo manifestato univocamente ed a totale ragione dai lettori (me incluso), strano davvero. Venendo invece nel merito della questione near miss, va detto che sono uno strumento in grado certamente di fornire notevole valore aggiunto ad un SGSLL. Chiaramente va come sempre contestualizzato l'utilizzo di ogni strumento volto a migliorare gli aspetti di salute e sicurezza, incluso quindi l'utilizzo dei near miss. Non so quante volte l'egregio Avv. Dubini, abbia varcato i cancelli di qualche multinazionale americana o comunque di stampo anglosassone, se come credo (ed ha in passato affermato) sia solito frequentare stabilimenti del genere, si è sicuramente accorto di come si respiri un'aria di sicuro più orientata alla SSL piuttosto che in stabilimenti puramente italici. Ciò è sicuramente un bene, posso portare esempi di virtuosismi sconcertanti, in azienda che seguo per 18001, che adotta anche il WCM, la struttura del SPP è tale da permettere realmente audit continui su reparti e posti di lavoro, per rilevare: -atti non sicuri -condizioni di non sicurezza -near miss lo fanno e lo fanno con coscienza, da tali dati vi assicuro che escono miglioramenti continui notevoli per gli aspetti di SSL. Poi ho visto multinazionali, dove si è addirittura implementato un sistema premiante legato ad obiettivi personali di ogni addetto, dove il premio è spesso una integrazione economica. Ebbene qui i near miss vengono prodotti (INVENTATI) a tavolino, allo scadere della rendicontazione dell'obiettivo. Valore aggiunto nullo. Poi però vedo anche altre realtà, dove esiste l'RSPP che spesso lo è sulla carta, principalmente si occupa di altro, in questo caso se parli di near miss agli operai ed al RSPP, piuttosto che al grande capo, ti linciano. Quindi, a conclusione della mia digressione, ribadisco il totale dissenso in merito a quanto indica l'Avv. Dubini sull'obbligatorietà di registrare i near miss e concordo completamente con tutti i colleghi che mi hanno preceduto, in merito ad ogni loro dissertazione fatta. Resto tuttavia convinto del grosso valore aggiunto che offra ad un SGSSL la registrazione, ovviamente con tutto ciò che ne consegue, dei near miss. Saluti R.Deli I |
Rispondi Autore: KOtecnico - likes: 0 | 22/02/2014 (18:48:15) |
Come sempre queste opinioni riscuotono un grande successo e condivisione dai VERI addetti ai lavori. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/03/2015 (10:56:11) |
Sono semplicemente stupefatto da questa vandea regressiva di professionisti che predicano la "facoltatività" della segnalazione dei near miss. Una totale incomprensione dell'obbligo giuridico di analizzare i rischi collegati all'attività lavorativa porta ad una superficiale e scandalosa sottovalutazione dell'importanza fondamentale del tema. Con tanto di cyberbullismno nei miei confronti. D'altro canto con consulenti di questo "spessore" giuridico il lavoro per noi avvocati penali del lavoro è assicurato nei decenni a venire. Per coloro che hanno buona volontà e disponibilità a studiare e apprendere riproduco una sentenza esemplare al riguardo. Gli altri, i formalisti che fanno gli avvocati senza esserlo e che in un'aula di tribunale manco hanno diritto di parola, a differenza del sottoscritto che quel che scrive qui lo dice pure in aula di giustizia avendo titolo per farlo, e non essendo un dilettante del diritto allo sbaraglio, continuino con le loro superficiali "certezze". Mi spiace per i loro clienti, costretti a seguire una gestione dimezzata della sicurezza del tutto inefficiente, che produrrà risultati disastrosi con il verificarsi di infortuni che non sono stati oggetto di prevenzione, e si beccheranno, i datori di lavoro o altri responsabili, anche l'aggravante della previsione dell'evento, in quanto i testimoni diranno che l'episodio pericoloso è già avvenuto, ma l'azienda non ha fatto nulla. Cassazione Penale, Sez. 4, 29 maggio 2014, n. 22247 - Imprudenza del lavoratore e infortunio mortale: è rarissimo che la condotta abnorme escluda la responsabilità penale del datore di lavoro Lavoratore e Comportamento Abnorme Presidente Zecca – Relatore Grasso Fatto 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell'11/1/2008, condannò alla pena stimata di giustizia, nonché al risarcimento del danno e al pagamento di provvisionali, M.S., per avere causato per colpa, svolgendo l'attività di legale rappresentante della MAP Costruzioni s.r.l., cessionaria del ramo aziendale della C.G.F. s.r.l., la quale con la Edifil s.r.l. aveva costituito un'associazione temporanea d'imprese per la conduzione in appalto delle opere di ristrutturazione del presidio ospedaliero di Cernusco sul Naviglio, la morte di I.S., operaio alle dipendenze della MAP, deceduto per le conseguenze subite a causa della caduta da un castello di tiro, reso pericoloso dalla mancanza di parapetti su due lati e in assenza di mezzi di protezione individuali e di personale preposto a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza. 1.1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 4/5/2012, giudicando a sèguito dell'impugnazione dell'imputato e delle parti civili, confermò la statuizione di primo grado. 2. Il M. ricorre per cassazione. 2.1. Con il primo articolato motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale adducendo la non configurabilità del nesso di causalità, a motivo dell'abnorme condotta del lavoratore, rimasto vittima della propria imprevedibile imprudente condotta. L'istruttoria dibattimentale aveva permesso di appurare che la vittima, sibbene sconsigliata dal compagno di lavoro, adibito con lui allo smontaggio di un'impalcatura, aveva coscientemente disatteso le norme precauzionali decidendo di rimuovere i tubolari posti a protezione dei castello aereo, al fine di agevolmente liberarsi delle parti smontate, facendole precipitare al suolo. Una tale condotta, in palese contrasto con le istruzioni ricevute, costituiva evento eccezionale ed imprevedibile, integrando abnorme deviazione rispetto al normale profilo comportamentale che poteva attendersi da parte del lavoratore e, pertanto, appariva illogica e priva di supporti l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale una tale imprudenza non poteva considerarsi imprevedibile. Infine, se anche il datore di lavoro avesse predisposto il P.O.S. l'evento di sarebbe verificato ugualmente, stante che la vittima aveva coscientemente disatteso le istruzioni che gli erano state date per scongiurare il sinistro. 2.2. Con il secondo motivo il M. censura i medesimi vizi rilevanti in sede di legittimità contestando l'addebito mossogli dai giudici di merito, secondo il quale egli non avrebbe provveduto a nominare il responsabile preposto a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza. I detti giudici non avevano tenuto conto che l'impresa del ricorrente non aveva assunto l'appalto, essendosi limitata ad acquisire un ramo aziendale altrui, costituito da un «complesso organico e funzionante di beni», con la conseguenza che era rimasto fermo l'incarico assegnato dall'impresa cedente all'architetto C., il quale era da considerarsi responsabile del cantiere. In ogni caso, come già detto, l'evento non si sarebbe potuto comunque scongiurare, essendo dipeso da un'imprevedibile scelta imprudente del lavoratore. Infine, all'epilogo della censura qui sunteggiata il ricorrente assume che già al momento della sentenza (d'appello) erano decorsi i termini di prescrizione e, pertanto, in via subordinata, invocava l'applicazione della relativa formula di proscioglimento. Diritto 3. Il nucleo centrale attorno al quale risulta articolato il gravame e al quale è espressamente dedicato il primo motivo ipotizza che l'evento, in quanto frutto di condotta abnorme del lavoratore, non era prevedibile e prevenibile dal garante. Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione dei 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti. Pur non potendosi in astratto escludere che possa riscontrarsi abnormità anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ove la stessa sia consistito in un'azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro, qui la detta ipotesi, comunque, residuale, non ricorre. Poiché incombe sul datore di lavoro il precipuo obbligo d'impedire prevedibili imprudenti condotte dei lavoratori, mediante utilizzo di strumenti e macchinari non agevolmente alterabili, l'uso obbligatorio di dispositivi individuali di protezione e, non ultimo, l'approntamento di personale di vigilanza capace di negare l'accesso a procedure pericolose, non v'è dubbio che l'imprudente scelta della vittima di rimuovere i tubolari e la protezione su uno dei lati della struttura, al fine di poter con maggior facilità liberarsi di materiali di risulta precipitandoli al suolo, ove i dispositivi di tutela fossero stati efficacemente approntati, non sarebbe stata attuata. Per queste ragioni, al contrario di quanto asserito in ricorso, la predisposizione ed attuazione del P.O.S. avrebbe scongiurato il sinistro mediante la predisposizione di efficaci strumenti dissuasivi e impeditivi. Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente l'estrema rarità dell'ipotesi in cui possa affermarsi che possa configurarsi condotta abnorme anche nello svolgimento proprio dell'attività lavorativa, escludendolo tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro (Sez. IV, n. 952 del 27/11/1996; Sez. IV, n. 40164 del 3/672004; Sez. IV, n. 2614/07 del 26/10/2006). 4. Il secondo motivo è destituito anch'esso di giuridico fondamento. Non più che una congettura, sprovvista di qualsivoglia attendibilità, deve ritenersi l'asserto secondo il quale l'arch. C. della srl CGF cedente il ramo d'azienda, avrebbe avuto l'incarico di vigilare sul rispetto e l'applicazione delle norme prevenzionali. In realtà, come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, costui aveva avuto solo l'incarico di curare il passaggio di consegne dall'impresa cedente a quella cessionaria. 5. Infine, manifestamente infondata appare l'eccezione di prescrizione del reato. Trattandosi di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche, ex comb. disp. degli artt. 157 e 160, cod. pen. (anche dopo la novella operata con la L. n. 251/2005) si prescrive in quindici anni, tempo che ad oggi, risulta lontano dall'essere trascorso, risalendo il fatto al 30/9/2004. 6. All'epilogo consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/03/2015 (11:07:45) |
Oltretutto stupisce questa miopia assurda, le sanzioni vere non sono quelle del D.Lgs.n. 81/2008, fasulle perchè nel 99% dei casi sanate in sede amministrativa, ma quelle degli articolo 589 e 590 del codice penale e del D.Lgs. n. 231/2001, che senza analisi dei comportamenti pericolosi non solo pioveranno addosso con altissima probabilità, ma pure determineranno la contestazione della colpa con l'aggravvante della previsione dell'evento. Mi stupisce che tutti i soloni che sono intervenuti in quest apagina non abbiano questa elementare cognizione giuridica. Gli stesis che poi fanno i corsi di sicurezza del lavoro nelle aziedne senza spiegare nulal di come funziona il codice penale e il D.Lgs. n. 231, o se lo spiegano lo spiegano per sentito dire, non avendo alcuna esperienza profesisonale diretta. Certe polemiche capziose e prive del benchè minimo approfondimento, nonchè fondamento, certi incredibili processi alle intenzioni, della Cassazione poi, mi sono del tutto incomprensibili. Consiglierei prima di lanciarsi in strali arditi contro la Suprema Corte (in ciò magari sollecitati dal pessimo giornalismo italiano) di munirsi prima degli strumenti minimi del giurista. E invece no. Scrive il mio maestro di diritto Raffaele Guariniello: "Nessun paese – se non qualcuno fra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità d’invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro. Del nostro colore locale fa parte oramai un’enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, leggi, regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti di lavoro, regole tecniche. In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull’argomento, non a caso per oltre nove decimi prodotta da tecnici, medici, funzionari, ““falsi giuristi” (”con rude schiettezza, nel 1944, un “vero giurista” additò in parecchie “specialità”, come all’epoca il diritto corporativo, “materie che si prestano più facilmente agli assalti degli improvvisatori, dei dilettanti, dei giornalisti, alla loquacità dei paglietta, alle smanie di popolarità dei giudici tipo Magnaud, all’arrivismo di certi aspiranti all’insegnamento”). Senza nemmeno i più elementari attrezzi del mestiere, ci si adagia a scimmiottare vieti luoghi comuni, o si buttano giù formule all’ingrosso, che sulle prime possono sedurre, ma alla distanza lasciano di stucco per il loro ingenuo cinismo costituzionale. (dal libro di Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide) Certe polemiche capziose e prive del benchè minimo approfondimento, nonchè fondamento, certi incredibili processi alle intenzioni, della Cassazione poi, mi sono del tutto incomprensibili. Consiglierei prima di lanciarsi in strali arditi contro la Suprema Corte (in ciò magari sollecitati dal pessimo giornalismo italiano) di munirsi prima degli strumenti minimi del giurista. E invece no. Scrive il mio maestro di diritto Raffaele Guariniello: "Nessun paese – se non qualcuno fra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità d’invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro. Del nostro colore locale fa parte oramai un’enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, leggi, regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti di lavoro, regole tecniche. In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull’argomento, non a caso per oltre nove decimi prodotta da tecnici, medici, funzionari, ““falsi giuristi” (”con rude schiettezza, nel 1944, un “vero giurista” additò in parecchie “specialità”, come all’epoca il diritto corporativo, “materie che si prestano più facilmente agli assalti degli improvvisatori, dei dilettanti, dei giornalisti, alla loquacità dei paglietta, alle smanie di popolarità dei giudici tipo Magnaud, all’arrivismo di certi aspiranti all’insegnamento”). Senza nemmeno i più elementari attrezzi del mestiere, ci si adagia a scimmiottare vieti luoghi comuni, o si buttano giù formule all’ingrosso, che sulle prime possono sedurre, ma alla distanza lasciano di stucco per il loro ingenuo cinismo costituzionale. (dal libro di Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide) Certe polemiche capziose e prive del benchè minimo approfondimento, nonchè fondamento, certi incredibili processi alle intenzioni, della Cassazione poi, mi sono del tutto incomprensibili. Consiglierei prima di lanciarsi in strali arditi di munirsi prima degli strumenti minimi del giurista. E invece no. Scrive il mio maestro di diritto Raffaele Guariniello: "Nessun paese – se non qualcuno fra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità d’invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro. Del nostro colore locale fa parte oramai un’enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, leggi, regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti di lavoro, regole tecniche. In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull’argomento, non a caso per oltre nove decimi prodotta da tecnici, medici, funzionari, ““falsi giuristi” (”con rude schiettezza, nel 1944, un “vero giurista” additò in parecchie “specialità”, come all’epoca il diritto corporativo, “materie che si prestano più facilmente agli assalti degli improvvisatori, dei dilettanti, dei giornalisti, alla loquacità dei paglietta, alle smanie di popolarità dei giudici tipo Magnaud, all’arrivismo di certi aspiranti all’insegnamento”). Senza nemmeno i più elementari attrezzi del mestiere, ci si adagia a scimmiottare vieti luoghi comuni, o si buttano giù formule all’ingrosso, che sulle prime possono sedurre, ma alla distanza lasciano di stucco per il loro ingenuo cinismo costituzionale. (dal libro di Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide) |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/03/2015 (11:15:59) |
Ai sensi dell'articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro – del D.Lgs. n. 81/2008 “2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”. I comportamenti pericolosi sono parte essenziale dei “rischi” derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse, impiego già verificatosi, dimostratosi pericoloso da comportamenti avvenuti n azienda e riconosciuti come tali. Qualora lavoratori presenti informino gli ispettori Asl di comportamenti già pericolosi avvenuti in azienda, ma non gestiti dall'azienda stessa, si potrà agevolmente contestare all'azienda l'incompleta valutazione del rischio derivante dall'impiego delle attrezzature. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 24/03/2015 (17:03:56) |
Francamente non capisco tutto questo sacro furore giuridico da parte di Dubini... La domanda che ci si è fatta da tecnici è: "Sussiste l'obbligo di tenuta di un registro dei comportamenti e situazioni pericolose e degli incidenti senza infortuni? Personalmente, visto che non sono un legale ma sono un tecnico, come tale mi attengo a quello che dice la legge e non l'interpreto. Leggendo il D. Lgs. n° 81/2008, nel testo non ho trovato scritto: "Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono tenere un registro in cui sono riportati gli incidenti che non provocano infortuni ed i comportamenti e le situazioni pericolose rilevate durante l'attività lavorativa". Allora, fermo restando che sono il primo a dire che E' ASSOLUTAMENTE UTILE, sotto tutti i punti di vista, il rilevamento dei near miss (incidenti senza infortuni, situazioni pericolose e comportamenti pericolosi), ne deduco che ciò non sia un obbligo sancito dalle norme di legge vigenti. Se il legislatore l'avesse voluto, l'avrebbe scritto chiaramente. Quindi non commetto un reato di "puro pericolo" se non registro e nessuno mi può formalmente contestare questo come un'omissione. E' ovvio che se continuo a tollerare comportamenti e situazioni pericolose e il ripetersi d'incidenti senza fare nulla ..... è chiaro che pongo le basi, in caso di reato d'evento (ex 589 e 590 cp), per aprire uno scenario come quello descritto da Dubini. Però l'aggravante non credo proprio possa ritenersi l'aver violato una norma prevenzionale (registrazione di quanto sopra) che il legislatore non ha previsto come obbligo di legge. Il mio comportamento omissivo è relativo all'aver tollerato quanto sopra e non al non aver registrato. Quindi, come detto nei precedenti post, quel che va evidenziato, demolendo la logica italiota, non è tenere un "registro dei near miss" perchè altrimenti becco la contravvenzione .... ma comprendere il significato di questi eventi ed attuare le misure conseguenti affinchè questi non si verifichino più e non si debba essere chiamati a rispondere per omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime. |
Rispondi Autore: Luca Mangiapane - likes: 0 | 24/03/2015 (23:13:45) |
Non so scegliere chi ha ragione tra le posizioni dell'avv. Dubini e quelle dei tecnici soloni e pasticcioni. Forse mi servirebbe una pozione magica di un druido o un incantesimo di Myrrdin, però non ho idea di dove trovare questi soggetti. |
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0 | 24/03/2015 (23:37:33) |
Davvero pittoresco, in questo settore, che un avvocato (civilista? penalista?) abbia come maestro un procuratore aggiunto. Direi controproducente per il cliente, ma dipende dal ruolo dell'avvocato nelle aule del tribunale e dalla posizione del cliente. Un dubbio che leggendo il suo CV mi resta, egregio avvocato, curioso che un personaggio del suo calibro si limiti a rendere evidente: "Da tredici anni mi occupo di igiene e sicurezza del lavoro" e non avvocato penalista o altro ancora nel settore della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nulla di personale, nessuna invasione di campo, non serve che le ricordi il suo esplicito consenso al trattamento dei dati personali per una collaborazione professionale che qui le vengo a chiedere pubblicamente. Sono certo che non rileverà nessun tono offensivo in questo mio pacato dialogare e tantomeno aggressivo. Nell'eventualità ritrovi questa sfumatura la invito a rileggersi l'incipit con cui entra nella discussione. Continui pure ad accusare i tecnici di fare i giuristi, ma dovrebbe smetterla di fare il tecnico, è un mestiere che non le appartiene. La tirata al Dott. Guariniello, ottimo procuratore ne sono convinto, come cittadino mi pare davvero fuori luogo: Scandalo FIAT: prescritto Scandalo Sanità: archiviato Dopping calcio: confuso (infine prescritto?) Di Bella: trasferito e archiviato Tyssen: appello da rifare, familiari e amici inviperiti Boccuzzi in testa Eternit: lasciamo perdere Forse è andata a buon fine la mucca pazza. Comprenderà che come cittadino sia davvero infastidito da questa serie di successi. cordiali saluti PS La policy dei commenti l'ho letta e la sottoscrivo tutte le volte, a volte mi chiedo se lo fanno tutti. |
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0 | 24/03/2015 (23:47:48) |
Mi chiedo se la ripetizione * abbia scopo di iuvant o sia solo un errore di distrazione, capita a tutti, ovvero dovuto al pc o al fervore e alla devozione totale. * "Scrive il mio maestro di diritto Raffaele Guariniello: omissis..." |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 25/03/2015 (01:38:40) |
Mi stupisce che Carmelo Catanoso non sappia che in tribunale si applica il codice penale in primo luogo, artt. 589-590-40 e 43 che invito tutti a studiare con diligenza, Sono iscritto all'ordine degli avvocati di Milano dal 1990, come chiunque può controllare, e quanto alla mia attività di penalista in materia di sicurezza del lavoro si possono chiedere lumi al magistrato di Cassazione bruno giordano. Comunque non è il caso di discutere professionalmente in una pagina che sembra un campionario di bullismo informatico o di dilettantismo allo sbaraglio. Comunque avanti così, predicate pure ai clienti che la rilevazione dei comportamenti pericolosi non è obbligatoria, farete splendide valutazioni dei rischi. Volete proprio far lavorare noi avvocati. Sorvolo sulla disgustosa volgarità e idiozia dell'attacco personale di chi non sa argomentare perché si occupa di argomento rispetto al quale gli mancano i più elementari strumenti del mestiere. Però visto l'andazzo potrei mettermi pure io a progettare una villetta, visto che qui ci sono progettisti che insegnano come si applica la norma, ovvero che basta leggerla. Chissà perché il legislatore non ha pensato a questo e ha invece previsto le preleggi al codice civile per fornire criteri interpretativi. Se basta leggerla perché andiamo a vederci le sentenze dei giudici? La legge non è MAI quella scritta nella norma, ma quella effettivamente applicata dai giudici, come sa chi va nel processo e può parlare lì, che è la sede dove si applica la norma penale. Il resto è ozioso bar sport. Cerco disperatamente di farvi capire che l'unico modo di fare documenti di valutazione dei rischi che funzionano è basarli sull'analisi dei comportamenti pericolosi, e mi si viene a replicare che non è obbligatorio. Bella idea della prevenzione, soprattutto eticamente motivata. E proprio vero che non c'è limite al peggio. |
Rispondi Autore: Luca Mangiapane - likes: 0 | 25/03/2015 (08:23:02) |
Avv. Dubini sono effettivamente affascinato dal suo articolo e dai suoi commenti successivi. Anch'io ho iniziato la mia attività professionale nella sicurezza sul lavoro nel 1990 e da allora Lei è stata persona che ho seguito con interesse. Il problema per noi tecnici è appunto quello che lei ha descritto bene: la legge non è quella che viene stampata sulla Gazzetta Ufficiale, ma è quella che viene scritta nelle aule del tribunale. In queste aule il giudice in assoluta autonomia e senza (al momento) responsabilità su quello che sta facendo può interpretare la legge in un senso o in modo completamente opposto. In questo modo nessuno (in ogni campo) ha mai la certezza di operare correttamente e si vive sempre nella paura che possa succedere qualcosa, perché se qualcosa va storto anche se hai fatto anche l'impossibile per dare la corretta applicazione alla legge hai la quasi matematica certezza di finire nel tritacarne giudiziario. Il suo articolo al contempo mi affascina e mi spaventa per i seguenti motivi: - è sicuramente vero che l'analisi degli incidenti è parte fondamentale per una buona valutazione dei rischi e questo è universalmente riconosciuto, tant'è che questo è punto fondamentale in tutti i sistemi di gestione. - se la valutazione dei rischi è stata fatta bene, sicuramente sarà più facile individuare le misure di prevenzione e protezione, i DPI e le procedure necessarie per gestire al meglio gli stessi secondo l'art. 15 del D.Lgs 81 - in tribunale normalmente ci si finisce per lesioni colpose od omicidio colposo. E questo accade sempre perché qualcuno ad un qualche livello non ha applicato correttamente delle misure di sicurezza (intendendo con questo termine tutto). Questo può accadere anche all'interno di imprese con sistemi di sicurezza certificati che applicano correttamente l'analisi degli incidenti. - la cosa che mi spaventa nel Suo articolo è che fare l'analisi degli incidenti per Lei diventa obbligatoria, mentre per legge non lo è. Come dice giustamente il mio maestro e mentore Catanoso, occorre partire sempre da quello che la legge dice e non può essere che così. Così mi ha insegnato anche l'avvocato Petringa Nicolosi, che mi diceva: ingegnere prenda il 547, il 164 e il 303 e lo porti sempre con se e quando ha un minuto di tempo libero ne legga qualche articolo, in quanto la legge occorre conoscerla e non farsela solo spiegare da giudici ed avvocati (cosa comunque utile) - il punto precedente apre ad un altro punto, quelli che la legge non l'hanno mai letta e che viaggiano solo di interpretazioni di giudici ed avvocato. Tra questi soggetti diverse volte ho trovato gli upg incaricati dal giudice delle indagini a seguito di infortuni. Nelle loro relazioni cose che non sono previste per legge lo diventano perché un avvocato o un magistrato gli ha spiegato esserlo. Il problema è che queste asserzioni diventano la parte fondante per il rinvio a giudizio di persone. - Il fatto che l'analisi degli incidenti sia da lei messa obbligatoria cosa comporta, che in un prossimo evento infortunistico qualcuno di questi signori, così come dei giudici possano non ritenere valida e completa una valutazione del rischio perché non basata su una indagine incidenti formalizzata con tutto quello che da questo consegue. Devo poi dire che non tutti i magistrati e gli avvocati pensano che i tecnici siano incompetenti sotto il profilo dell'interpretazione della legge. Propongo solo l'ultimo evento. Lo scorso anno ho fatto il perito di parte in un processo penale nel quale i CSE è stato tirato in ballo proprio per delle cose che la legge non prevede a suo carico, ma che gli sono costati il rinvio a giudizio perché gli upg prima e i magistrati dopo hanno ritenuto dover dare credito a quanto sbandierato sulle riviste e nei convegni dal Suo Maestro di diritto. Meno male che il giudice ha ragionato con la sua testa e ha assolto il CSE. Nella motivazione della sentenza sta scritto testuali parole: "la corretta interpretazione delle richieste di legge sono ben argomentate nella memoria dell'ing. Mangiapane". Tutto bene quel che finisce bene? Si potrebbe dire di si, io invece dico di no, perché intanto per questo modo di fare una persona innocente che ha rispettato la legge è stata costretta a vivere 4 anni da incubo con l'incertezza del futuro. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 25/03/2015 (09:17:47) |
Evidentemente, giunto a quasi 60 anni, devo aver perso la capacità di articolare con chiarezza il mio pensiero visto che non riesco a farmi capire. Ci riprovo, visto che noi calabresi abbiamo la testa dura. Innanzi tutto tranquillizzo Dubini riguardo la conoscenza da parte mia di cosa succeda in Tribunale, cosa dica l’art. 12 delle Preleggi e quale sia il perimetro che hanno i Consulenti Tecnici di Parte, visto che ormai ho superato da parecchio tempo il centinaio di CTP (e tutte per studi legali piuttosto noti) ed ho smesso di contarle. Quello che provo a spiegare ancora una volta è che la questione, va inquadrata su due piani. Il primo è quello legato alla sussistenza di una precisa norma di legge, sanzionata come reato di puro pericolo, che obbliga il datore di lavoro a tenere un registro dove annotare i “near miss” gli incidenti senza infortuni ed i comportamenti e situazioni pericolose. Io non l’ho trovata. Se Dubini mi dirà dov’è, ne prenderò atto e mi rimangerò tutto pubblicamente. Pertanto, perdurando ai miei occhi, l’assenza di quest’obbligo, un UPG della ASL che sta effettuando un’ispezione nella mia azienda non mi può venire a chiedere di esibire il citato registro pena una sanzione. Questo è quello che noi tecnici stiamo ripetendo. Il secondo piano è quello legato all’utilità, sotto tutti i punti di vista, del rilevamento dei near miss. Qui, tutti noi tecnici che siamo intervenuti, abbiamo detto e ridetto che ciò è utile e che tutti lo consigliano alle aziende loro clienti. Personalmente, prima di scocciarmi di fare anche il lead auditor, quando andavo in un’azienda se non trovavo un sistema di rilevamento dei near miss, il loro inserimento nel piano di azioni correttive e la loro gestione, aprivo una Non Conformità all’azienda che poteva diventare anche ostativa al rilascio o al mantenimento della certificazione BS OHSAS 18001. In merito alla valutazione dei rischi, i criteri che consiglio alle aziende mie clienti (la più piccola ha 450 dipendenti e la più grande 8000 ca.) è quella di partire sempre dall’osservazione dei comportamenti degli operatori al posto di lavoro nelle diverse mansioni. Visto che non sono riuscito a spiegarmi, ripeto ancora una volta quello che ho detto prima. E' ovvio che se continuo a tollerare comportamenti e situazioni pericolose e il ripetersi d'incidenti senza fare nulla ..... è chiaro che pongo le basi, in caso di reato d'evento (ex 589 e 590 cp), per aprire uno scenario come quello descritto da Dubini. Però l'aggravante non credo proprio possa ritenersi l'aver violato una norma prevenzionale (registrazione near miss) che il legislatore non ha previsto come obbligo di legge neanche tra le misure generali di tutela. Quindi, qui non siamo di fronte neanche al caso in cui la mancata registrazione dei near miss sia idonea all'integrazione di fattispecie penali colpose di evento (artt. 589 e 590 cp), ogni qual volta quest'ultima sia causalmente ricollegato alla violazione di tale obbligo, quale precetto cautelare e dunque a scopo preventivo, in quanto volto ad evitare la produzione dell'evento lesivo. Il mio comportamento omissivo degno di censura sarà quello del non aver sorvegliato tramite i miei preposti e l'aver tollerato quanto sopra e non al non aver registrato i near miss. P.S. Per Mangiapane. Sono, anzi ero, maestro di rovescio ... ma a tennis. |
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0 | 25/03/2015 (10:20:35) |
L'individuazione e la seguente analisi dei near miss è certamente azione meritevole e incisiva verso il continuo miglioramento delle politiche di prevenzione aziendali (tanto sventolato da tutti i SGS). Detto questo non è vero che sia un obbligo del datore di lavoro. Lo dimostra il fatto che all'ASL della mia Provincia dopo una serie di incidenti con infortuni gravi e mortali (2) nel 2014 nel settore fonderie, il Comitato Provinciale di Coordinamento ex art. 7 (a cui presenzio) ha incaricato un gruppo (di cui faccio parte) di elaborare una serie di strumenti di controllo fra cui una semplice procedura per rilevare gli incidenti mancati (come "buona prassi" da adottare) da cui pare ovvio che l'obbligo non sussista. Detto questo, avv. Dubini, non rilevo attacchi personali ( cyberbullismo, volgarità e idiozia) diretti alla sua figura, se non nella direzione di una marcata ironia da parte di qualche intervento. D'altro canto se lei tutte le volte attacca la categoria dei tecnici (quante discussioni ho sostenuto all'interno della stessa sulle capacità, abilità e pure sull'aspetto deontologico, che nessuna iscrizione ad ordine e collegio può insegnare; in riferimento al suo "eticamente motivata") tacciandola di incompetenza e pressapochismo, non è che si possa attendere come risposta una mano tesa. Individuare l'ing Catanoso, molto competente e proprio per questo molto conosciuto nel settore, come professionista che non conosce il 589 e il 590, davvero significa superare il colmo. Le nostre lacune come tecnici forse sono immense come dice lei, però mi accorgo solo ora che senza "obbligo di risultato" mi pare sia rimasta solo la sua categoria. Le sentenze le leggo anch'io, quando le trovo, so bene che è la giurisprudenza che fa "tendenza" e la tendenza lentamente sta variando, leggi incremento delle assoluzioni ad es. di coordinatori in fase esecutiva, oppure una davvero comica, che, conoscendo per niente il linguaggio forense, definisco d'ordine procedurale, ma probabilmente di carattere interpretativo o meglio trattasi di errore grave, su un recente processo 231/01. I near miss è buona cosa che vengano controllati ed analizzati. Gli infortuni mortali quasi sempre sono evitabili. Il/i colpevole/i va/vanno individuato/i con estrema precisione, sin dall'inizio del procedimento, in riferimento alle azioni, ai comportamenti, all'istantanea dell'evento e un'infinità di altri dettagli...non dimenticherei poi che "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge..." |
Rispondi Autore: Luca Mangiapane - likes: 0 | 25/03/2015 (10:31:14) |
Avv. Dubini sono effettivamente affascinato dal suo articolo e dai suoi commenti successivi. Anch'io ho iniziato la mia attività professionale nella sicurezza sul lavoro nel 1990 e da allora Lei è stata persona che ho seguito con interesse. Il problema per noi tecnici è appunto quello che lei ha descritto bene: la legge non è quella che viene stampata sulla Gazzetta Ufficiale, ma è quella che viene scritta nelle aule del tribunale. In queste aule il giudice in assoluta autonomia e senza (al momento) responsabilità su quello che sta facendo può interpretare la legge in un senso o in modo completamente opposto. In questo modo nessuno (in ogni campo) ha mai la certezza di operare correttamente e si vive sempre nella paura che possa succedere qualcosa, perché se qualcosa va storto anche se hai fatto anche l'impossibile per dare la corretta applicazione alla legge hai la quasi matematica certezza di finire nel tritacarne giudiziario. Il suo articolo al contempo mi affascina e mi spaventa per i seguenti motivi: - è sicuramente vero che l'analisi degli incidenti è parte fondamentale per una buona valutazione dei rischi e questo è universalmente riconosciuto, tant'è che questo è punto fondamentale in tutti i sistemi di gestione. - se la valutazione dei rischi è stata fatta bene, sicuramente sarà più facile individuare le misure di prevenzione e protezione, i DPI e le procedure necessarie per gestire al meglio gli stessi secondo l'art. 15 del D.Lgs 81 - in tribunale normalmente ci si finisce per lesioni colpose od omicidio colposo. E questo accade sempre perché qualcuno ad un qualche livello non ha applicato correttamente delle misure di sicurezza (intendendo con questo termine tutto). Questo può accadere anche all'interno di imprese con sistemi di sicurezza certificati che applicano correttamente l'analisi degli incidenti. - la cosa che mi spaventa nel Suo articolo è che fare l'analisi degli incidenti per Lei diventa obbligatoria, mentre per legge non lo è. Come dice giustamente il mio maestro e mentore Catanoso, occorre partire sempre da quello che la legge dice e non può essere che così. Così mi ha insegnato anche l'avvocato Petringa Nicolosi, che mi diceva: ingegnere prenda il 547, il 164 e il 303 e lo porti sempre con se e quando ha un minuto di tempo libero ne legga qualche articolo, in quanto la legge occorre conoscerla e non farsela solo spiegare da giudici ed avvocati (cosa comunque utile) - il punto precedente apre ad un altro punto, quelli che la legge non l'hanno mai letta e che viaggiano solo di interpretazioni di giudici ed avvocato. Tra questi soggetti diverse volte ho trovato gli upg incaricati dal giudice delle indagini a seguito di infortuni. Nelle loro relazioni cose che non sono previste per legge lo diventano perché un avvocato o un magistrato gli ha spiegato esserlo. Il problema è che queste asserzioni diventano la parte fondante per il rinvio a giudizio di persone. - Il fatto che l'analisi degli incidenti sia da lei messa obbligatoria cosa comporta, che in un prossimo evento infortunistico qualcuno di questi signori, così come dei giudici possano non ritenere valida e completa una valutazione del rischio perché non basata su una indagine incidenti formalizzata con tutto quello che da questo consegue. Devo poi dire che non tutti i magistrati e gli avvocati pensano che i tecnici siano incompetenti sotto il profilo dell'interpretazione della legge. Propongo solo l'ultimo evento. Lo scorso anno ho fatto il perito di parte in un processo penale nel quale i CSE è stato tirato in ballo proprio per delle cose che la legge non prevede a suo carico, ma che gli sono costati il rinvio a giudizio perché gli upg prima e i magistrati dopo hanno ritenuto dover dare credito a quanto sbandierato sulle riviste e nei convegni dal Suo Maestro di diritto. Meno male che il giudice ha ragionato con la sua testa e ha assolto il CSE. Nella motivazione della sentenza sta scritto testuali parole: "la corretta interpretazione delle richieste di legge sono ben argomentate nella memoria dell'ing. Mangiapane". Tutto bene quel che finisce bene? Si potrebbe dire di si, io invece dico di no, perché intanto per questo modo di fare una persona innocente che ha rispettato la legge è stata costretta a vivere 4 anni da incubo con l'incertezza del futuro. |
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0 | 25/03/2015 (11:06:55) |
Sperando che i miei Maestri e Mentori non mi rimproverino (non foss'altro che per compassione stante i miei soli 39 anni d'infangamento di scarpe antinfortunistiche nei cantieri dove le differenze fra lavorare a rischio e lavorare sicuri me le hanno insegnate numerosissimi "manovali con gli attributi") l'esperienza mi ha convinto che in ambito 81/08 e s.m.i.: 1) i Tecnici che si dedicano alla sicurezza sono bravi a fare i tecnici nel concreto del cantiere ma quando devono interpretare le Leggi prevenzionali tendono ad annaspare o annegano... 2) gli Avvocati sono bravi ad interpretare l'applicazione delle Leggi prevenzionali ma tali interpretazioni non servono ad una cippa se trovano Giudici che la pensano diversamente... 3) i Giudici sono bravi ad emettere sentenze (col senno del poi) con interpretazioni soggettive -e non sempre fra loro uniformi- sulle Leggi prevenzionali applicate a singoli casi dove i nessi causali hanno radici tecniche sulle quali (solitamente) non sanno una beata mazza. In quest'ambito, a mio modesto parere, a nessuna Figura può essere concesso di apparire come "il possessore dell'unica verità". L'umiltà di chi è portatore di conoscenza, rappresenta in questi casi, la migliore arma prevenzionale nei luoghi di lavoro... in particolare nei cantieri... e non si fa con "l'interpretazione" delle Leggi dietro più o meno prestigiose scrivanie ma con concrete attenzioni nei luoghi di lavoro. PS: a scanso di equivoci, i miei Maestri e Mentori non sono il Procuratore aggiunto e Lei Avvocato Dubini... sono Catanoso e Mangiapane. Applicando i loro insegnamenti, grazie al cielo e fino ad ora (mi tocco) io continuo a fare il professionista nell'ambito della sicurezza con il "fondo" vergine da contravvenzioni e rinvii a giudizio. |
Rispondi Autore: Damiano Guerra - likes: 0 | 26/03/2015 (14:22:46) |
"La legge non è MAI quella scritta nella norma, ma quella effettivamente applicata dai giudici" Avv. Rolando Dubinllli Mi risulta che in questo Paese esista l'obbligatorietà dell'azione penale. La Costituzione recita la suddivisione dei poteri tra gli organi dello Stato. Qualcosa non mi torna |
Rispondi Autore: Marco Piva - likes: 0 | 27/03/2015 (09:19:59) |
Gent.mo Avv. Rolando. Sono un RSPP con esperienza ormai ventennale nel campo della SSL; forse non avrò tutta l'esperienza maturata dai colleghi che mi hanno preceduto ma vorrei porre l'attenzione su di un punto fondamentale. Conosce l'aforisma "il fine giustifica i mezzi"? Qui, nessuno di noi tecnici mette in discussione il "fine" ossia l'attività di prevenzione e protezione dai rischi, obbligo sancito prima dalla 626 e poi dal 81. Ogni SPP di ogni ditta deve conseguire tale fine perchè è di primaria importanza per la salute e sicurezza dei lavoratori. Mi è parso di capire (e condivido) che qui è in discussione il "mezzo" per conseguire tale fine. In questo suo articolo, ci vuole propinare proprio ciò che Macchiavelli ha scritto nel "Il Principe" ossia che il fine giustifica ogni mezzo Quindi, secondo la sua interpretazione, il mezzo inteso come "Registro dei near-miss" diventa obbligatorio perchè è il fine a giustificarlo. Non è così! Non è come sta scrivendo lei! Il DDL è obbligato dalla legge a conseguire quel fine ma la stessa legge lascia libertà allo stesso DDL nella scelta del mezzo. Facendo un esempio terra-terra. Se una legge mi obbliga a percorrere una volta al mese il tragitto Roma-milano, la stessa legge, non mi obbliga a doverlo fare in macchina e passando per Bologna. L'importante è che ci arrivi in quel di Roma rispettando tutte le leggi, senza percorrere tragitti fuoristrada e senza oltrepassare i limiti di velocità. Nel caso del "Registro degli infortuni", invece, è la stessa legge che mi obbliga all'utilizzo di un mezzo per conseguire tale fine. Ma non mi pare che il mezzo "Registro incidenti" sia un mezzo obbligatorio per legge. Ergo, il DDL ed il SPP possono benissimo decidere di utilizzare altri mezzi per conseguire tale fine che, Le ricordo, è sempre la prevenzione e protezione dai rischi. Saluti Marco P. |
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0 | 27/03/2015 (11:28:06) |
Personalmente, ho atteso qualche giorno onde ..non entrare anch'io sul ring. Io tendo a vederla così: anzitutto va riconosciuta a Dubini l'onestà intellettuale e -mi son fatto questa idea- la sua "genetica" com-passione per il miglioramento del sistema prevenzionistico. Oltre che, naturalmente, la sua (grande) competenza specifica. Il tutto, diciamolo pure (con serenità), al netto dei ritorni professionali ed economici della sua azione. Rispetto alla problematica in oggetto, è in effetti rilevabile come l' "obbligo" non sia specificamente codificato nel D.Lgs. 81; e dunque la tesi dell'obbligo di registrazione dei possa apparire come una forzatura. Propongo tuttavia di considerare come i siano/rappresentino indubitabilmente "segnalatori di rischio", dunque, in quanto tali, soggetti alla disciplina generale dell'art. 15 e a quella -specifica- dell'art. 28. Nè vale, a mio modesto parere, l'ostinazione capillaristica nel verificare se allo specifico aspetto corrisponda o meno sanzione penale: la violazione, dice giustamente Dubini, quando contestata verrà ricondotta nell'alveo della mancata/insufficiente valutazione dei rischi. Sarei anche per non irridere il richiamo all'Accordo Stato-Regioni sulla formazione, accordo che rappresenta fonte giuridica; mentre valgono, invece, l'osservazione che gli Indirizzi lombardi per la redazione del DVR non possono avere valore extraregionale e che i SGSSL, tenuti alla registrazione/valutazione dei , hanno natura ancora volontaria. Andrebbe semmai aperto un dibattito -posto che tutti gli intervenuti riconoscono la pregnante utilità del rilevamento- sulla possibile o meno sanzionabilità come reato di puro pericolo e/o su quella come reato d'evento. Ben sapendo, comunque, che a fine catena saranno i giudici a decidere. Al proposito, l'intervento di Catanoso (25/03/2015, 09:17:47) mi è parso pacato, e seria base di discussione. Cordialmente. |
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0 | 27/03/2015 (11:35:49) |
in un paio di occasioni l'acquisizione del commento ha tolto , dopo le "i", il termine "near miss". ferrari |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 07/04/2015 (11:15:28) |
L'OBBLIGO SANZIONATO PENALMENTE DI REGISTRARE, ANALIZZARE E VALUTARE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI di Rolando Dubini, avvocato in Milano Vien dietro a me, e lascia dir le genti: sta come torre ferma, che non crolla già mai la cima per soffiar di venti. DANTE ALIGHIERI "Nessun paese – se non qualcuno fra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità d’invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro. Del nostro colore locale fa parte oramai un’enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, leggi, regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti di lavoro, regole tecniche. In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull’argomento, non a caso per oltre nove decimi prodotta da tecnici, medici, funzionari, ““falsi giuristi” (”con rude schiettezza, nel 1944, un “vero giurista” additò in parecchie “specialità”, come all’epoca il diritto corporativo, “materie che si prestano più facilmente agli assalti degli improvvisatori, dei dilettanti, dei giornalisti, alla loquacità dei paglietta, alle smanie di popolarità dei giudici tipo Magnaud, all’arrivismo di certi aspiranti all’insegnamento”). Senza nemmeno i più elementari attrezzi del mestiere, ci si adagia a scimmiottare vieti luoghi comuni, o si buttano giù formule all’ingrosso, che sulle prime possono sedurre, ma alla distanza lasciano di stucco per il loro ingenuo cinismo costituzionale. (dal libro di Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide) Un'altra leggenda metropolitana, dopo quella che la delega di funzione implichi poteri di spesa illimitati, un falso, l'art. 16 dice altra cosa, dopo la figura fantasma del datore di lavoro delegato, che non esiste, l'art. 16 prevede solo il delegato del datore di lavoro (l'art. 17 vieta la delega della posizione di datore di lavoro) ora siamo alla “bufala” della facoltatività della registrazione, analisi e valutazione dei pericoli ... la negligenza professionale, l'imperizia e perfino l'imprudenza non hanno limiti in Italia, e difatti quando devo difendere in un giudizio penale non ho mai trovato un dvr o duvri o psc o pos idoneo e adeguato, nel migliore dei casi una analisi minimalista del rischi ... e certo che se non si mettono al centro i comportamenti pericolosi, posto che il 90% degli infortuni dipende dai comportamenti, vuol dire che si fa prevenzione per finta, NON SI FANNO VALUTAZIONI DEI RISCHI COMPLETE E ADEGUATE, SI VIOLA L'ART. 28 DEL DLGS 81/2008, e io non ci sto a ridurre la professione del professionista della sicurezza d una farsa e una finta. Le sanzioni vere, giova ricordarlo, non sono quelle del D.Lgs.n. 81/2008, fasulle perchè nel 99% dei casi sanate in sede amministrativa, ma quelle degli articolo 589 e 590 del codice penale e del D.Lgs. n. 231/2001, che senza analisi dei comportamenti pericolosi non solo pioveranno addosso con altissima probabilità, ma pure determineranno la contestazione della colpa con l'aggravante della previsione dell'evento. Premesso che come presidente di organismi di vigilanza 231 di importanti aziende segnalo immediatamente all'amministratore delegato la mancata registrazione dei comportamenti pericolosi e degli infortuni mancati, chiedendo l'applicazione del procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili, devo ribadire in modo analitico quanto che la mancata registrazione dei near miss è un reato contravvenzionale, mancata definizione di adeguati criteri di valutazione dei rischi e conseguente mancata analisi e valutazione dei rischi effettivamente presenti, artt. 28 comma 2 lettera a del d.lgs. n. 81/2008. capisco che lavorare stanca,e registrare i near miss è faticoso, ma si deve fare, altrimenti si viola la legge penale, etica e le norme tecniche sulla valutazione dei rischi. COMBINATO DISPOSTO dell'obbligo sanzionato penalmente per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro di segnalare i comportamenti pericolosi e di analizzarli ai fini della valutazione dei rischi - Occorre prendere atto che in Italia ci sono molti consulenti che non registrano ne analizzano i comportamenti pericolosi, perchè secondo loro non è obbligatorio, affermazione pericolosissima per i lavoratori e per i loro datori di lavoro che si ritroveranno con documenti recanti inesistenti valutazioni dei rischi ed esposti alle conseguenze fisiche e giuridiche di tale negligenza e imperizia, ecco perchè invece è obbligatorio sia dal punto di vista penale contravvenzionale, sia, e su questo non ci piove, dal punto di vista dei delitti di danno (artt. 40-43-589 e 590 del codice penale, ma su qust'ultimo aspetto non voglio neppure spendere una parola). 1) Articolo 19 dlgs 81/2008 - Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: (...) f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente (...) ogni (...) condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; Sanzioni Penali per il preposto • Art. 19, co. 1, lett. f): arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)] Dunque il preposto deve segnalare i pericoli, altrimenti commette un reato penale. e secondo i geni della non obbligatorietà della registrazione dei pericoli, che cosa dovrebbe fare il datore di lavoro di queste segnalazioni? ignorarle? Oppure registrarle, analizzarle e valutarle in quanto segnali di rischi emergenti? e non deve anche il datore di lavoro e il dirigente che ai sensi dell'art. 18 comma 3 del dlgs 81/2008 devono vigilare sui preposti, controllare che il preposto queste segnalazioni faccia regolarmente? Articolo 20 dlgs 81/2008 - Obblighi dei lavoratori 2. I lavoratori devono in particolare: (…) e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Sanzioni per i lavoratori • Art. 20, co. 2, lett. e): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [Art. 59, co. 1, lett. a)] I lavoratori devono segnalare qualsiasi situazione di pericolo, e il datore di lavoro che ne deve fare di questa segnalazione penalmente segnalata? E' immaginabile che la situazione di pericolo non segnalata sia un obbligo penale solo di lavoratori e preposti e non dei dirigenti e dei datori di lavoro, e non anche dei datori di lavoro e dirigenti che devono vigilare affinchè i lavoratori segnalino subito i pericoli e devono registrare, analizzare e valutare i rischi così emergenti ? 3) Articolo 18 dlgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (...); Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • Art. 18, co. 1, lett.f): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] IL DATORE DI LAVORO CHE NON RICHIEDE SISTEMATICAMENTE A LAVORATORI E PREPOSTI DI SEGNALARE I PERICOLI )obblighi di cui agli artt. 19 e 20), E DUNQUE NEAR MISS, COMPORTAMENTI PERICOLOSI ECC. E' SANZIONATO PENALMENTE 4) Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione ..., deve ... contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; Sanzioni per il datore di lavoro • Art. 28, co. 2, lett. a), primo periodo,: ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all’Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui al predetto commi [Art. 55, co. 4] Il datore di lavoro deve indicare criteri di valutazione dei rischi, che sceglie lui in modo da garantire la completezza della valutazione dei rischi. senza rilevazione analisi e valutazione dei comportamenti pericolosi e near miss la valutazione non e' mai completa. 5) Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione ..., deve ... contenere: d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; Sanzioni per il datore di lavoro • Art. 28, co. 2, lett. d): ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all’Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui al predetto comma [Art. 55, co. 3] La registrazione, analisi e valutazione dei comportamenti pericolosi deve essere formalizzata in apposita procedura. 6) Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. In caso di infortunio derivante da comportamenti pericolosi ripetuti nel tempo agli imputati, datori di lavoro e dirigenti, verra' addebitata la violazione dell'obbligo di vigilanza sui lavoratori e preposti affinche' segnalassero i pericoli come da artt. 19 e 20 ed in piu' l'aggravante della previsione dell'evento.per non aver registrato, analizzato e valutato i pregressi comportamenti pericolosi. ELEMENTI ULTERIORI. In merito all’obbligo di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi nel D.Lgs. n., 81/2008, si segnala che l'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 all'articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione - prevede che: 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, (...) e l' Accordo del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR) - prevede quanto segue: 6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: (...) MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (...) - la considerazione degli infortuni mancati (...) Dunque con tutta evidenza i fattori di rischio da valutare emergono dalla considerazione dei mancati infortuni. E, inoltre, come si fa a insegnare ai dirigenti anche a considerare i mancati infortuni se l’azienda non li registra e gestisce? Inoltre occorre considerare anche gli “ Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio” della Regione Lombardia - Documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro nella riunione del 16 luglio 2004; Coordinatori: Susanna Cantoni (Regione Lombardia Direzione Generale Sanità – U.O. Prevenzione - Spsal ASL Città di Milano), Gianni Saretto (Associazione Lombardia Medicina Lavoro ALML – Spsal ASL Pavia) - contengono un ALLEGATO I Linee Guida Regionali cit. [Tratto dalle Linee Guida Cee per effettuare la valutazione dei rischi – Direzione Generale V – III Sezione] recante “Esempi di situazioni e di attività lavorative che richiedono una valutazione dei rischi”. Al punto 8 indicano: 8. INTERAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DEI FATTORI UMANI a) Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni. b) Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale. c) Dipendenza dalle norme di comportamento. d) Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette per far fronte a condizioni mutevoli. e) Conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. La lettera e) prevede dunque l'obbligo di considerare gli incidenti, che sono quasi sempre “conseguenza” di “deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure”. Inoltre le nuove procedure standardizzate per la valutazione di tutti i rischi durante il lavoro di cui al Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in vigore dal 4 febbraio 2013, obbligano (chi le applica) ad individuare i possibili incidenti, e dunque a maggior ragione rendono evidente l'obbligo anche metodologico di registrare gli incidenti realmente accaduti al fine di poterne evitare la reiterazione. Se poi qualcuno dice che non vi sono stati incidenti la cosa non è credibile in presenza di infortuni, ma neppure in assenza di infortuni posto che la sproporzione tra incidenti e infortuni è talmente grande che praticamente non esiste attività lavorativa priva di incidenti, solo che assai spesso non si registrano, o non si vuole organizzare la loro registrazione. Ai sensi dell'articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro – del D.Lgs. n. 81/2008 “2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”. I comportamenti pericolosi sono parte essenziale dei “rischi” derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse, impiego già verificatosi, dimostratosi pericoloso da comportamenti avvenuti n azienda e riconosciuti come tali. Qualora lavoratori presenti informino gli ispettori Asl di comportamenti già pericolosi avvenuti in azienda, ma non gestiti dall'azienda stessa, si potrà agevolmente contestare all'azienda l'incompleta valutazione del rischio derivante dall'impiego delle attrezzature. |
Rispondi Autore: Redazione - likes: 0 | 07/04/2015 (15:13:13) |
Informiamo i lettori che si è resa necessaria l'eliminazione dei commenti inseriti dal 3 al 6 marzo in quanto lo scambio fra gli autori era diventato poco opportuno. Cogliamo quindi l'occasione per ricordare a tutti i rispetto della policy dei commenti. |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 07/04/2015 (17:00:28) |
Non credo si possa considerare il mio unico commento come "poco opportuno". Certamente non meno opportuno dell'articolo dell'Avv. Dubini, se questo è il parametro di riferimento perché si possa pubblicare qualcosa. Eppure il mio commento è stato cancellato. Prendo atto che questo è il modo di operare della redazione di puntosicuro (e dei suoi autori che minacciano querele nei confronti di chi dissente senza insultare), traggo le mie conclusioni e lascio libero il campo a quelli che preferiscono che altri pensino per loro. Robe da pazzi... |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 07/04/2015 (18:31:52) |
L’OPPORTUNITÀ E NON L’OBBLIGO DI REGISTRARE I MANCATI INCIDENTI (NEAR MISS) “ Or superbite, e via col viso altero, figliuoli d’Eva, e non chinate il volto sì che veggiate il vostro mal sentero!” (Dante Alighieri – Purgatorio, Canto XII) Lasciamo perdere quello che ha fatto la Redazione …….. perché la Redazione è la Redazione e fa quello che gli pare. Ciascuno di noi ne tragga le conclusioni. Tornando a palla sull’argomento, se il titolo dell’articolo fosse stato “L’opportunità di registrare i mancati incidenti”, penso che saremmo stati tutti d’accordo ed avremmo evitato di scriverci addosso per 105 post (questo era il numero prima del taglio). Quando però, invece di “opportunità”, si scrive “obbligo” le cose cambiano drasticamente perché si fa passare per obbligo qualcosa che non lo è e c’è il rischio che qualche UPG vada in giro e sanzioni un datore di lavoro perché non ritiene sufficiente una serie di comunicazioni/mail/ordini di servizio con relativo piano di azioni correttive che riguardano il trattamento dei near miss. Nei post precedenti (alcuni tagliati), ho già detto che il legislatore ha scritto con chiarezza (art. 28, comma 2 lettera a) che “Il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. LA SCELTA DEI CRITERI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO È RIMESSA AL DATORE DI LAVORO, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di Prevenzione”. Mi pare chiaro che con quanto scritto nel secondo periodo, il legislatore abbia lasciato la scelta dei criteri con cui redigere questo documento al datore di lavoro. L’unica cosa che il legislatore impone è che questo documento sia completo (in riferimento ai contenuti che sono quelli del citato comma 2) ed idoneo a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Quindi, il datore di lavoro può adottare un criterio di sua scelta purchè questo criterio garantisca il risultato atteso dal legislatore. Ecco perché il legislatore non ha neanche lontanamente pensato di fissare dei criteri vincolanti per la valutazione dei rischi. La scelta della metodologia e degli strumenti per garantire la massima sicurezza attuabile è propria del datore di lavoro in quanto la sua validità deve essere giudicata soltanto in funzione dei risultati raggiunti. Questo perché la responsabilità del datore di lavoro discende dalla condotta omissiva per la mancata attuazione delle misure di prevenzione e protezione a seguito della valutazione dei rischi, quale sia il metodo scelto. Ora, se il legislatore non ha imposto dei criteri ex lege, come si fa a sostenere che se i criteri per la valutazione dei rischi non prevedono la registrazione dei comportamenti pericolosi (ci sono anche le situazioni pericolose e gli incidenti), ciò rende inadeguato il DVR? In altre parole, il funzionario dell’ente di vigilanza non può “valutare la valutazione” ma deve verificare se il datore di lavoro ha raggiunto gli obiettivi fissati dal legislatore con un DVR redatto con i contenuti citati che prevede sì procedure ma lascia al datore di lavoro la scelta di quale redigere per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Poi, in caso di reato d’evento, non sarà la mancata registrazione a creare il nesso di causalità efficiente (obbligo “proprio” che non esiste) ma l’aver tollerato i near miss senza aver fatto nulla per evitare il loro ripetersi. Tutto questo non lo dico solo io, da tecnico, su un mio libro fin dal 1995 ma anche chi da giurista se ne occupava da tempo. Pertanto, invito tutti a leggersi quello che scrivevano i tre magistrati Di Lecce, Culotta e Costagliola sul loro libro “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Inoltre, ricordo che l’INAIL (basta andare sul sito), ha chiaramente definito cosa si debba intendere, ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa e per la compilazione dell’OT 24, per: - osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e per - interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ed è più che certo che prima di prendere tale decisione, abbia consultato non solo il proprio ufficio legale ma anche specialisti esterni in diritto penale del lavoro. Quindi, in seguito al D.M. 12/12/2000 (Riduzione dei tassi di tariffa), è stata poi fatta una scelta da qualche anno, riguardo cosa sia obbligo di legge e cosa sia “intervento di miglioramento”; tra gli interventi di miglioramento è stato inserita la voce riguardante la registrazione dei near miss. Nessuno che abbia una qualche posizione istituzionale ha obiettato a tale scelta. Ora, visto che sono in ballo alcune centinaia di milioni di euro ogni anno, non penso che tale valutazione sia stata fatta con superficialità e nonchalance o affidata a improvvisati specialisti di diritto penale del lavoro. E’ invece molto probabile che, tra coloro che sono stati consultati, ci siano fior di legali specializzati in diritto penale del lavoro e non i vituperati “tecnici”, visto anche che l’INAIL, per fortuna soprattutto dei lavoratori a cui eroga le rendite, non ha le casse in rosso e non ha certo bisogno di lesinare sulle parcelle di questa tipologia di consulenti esterni, viste non solo le somme in gioco ma soprattutto, è bene ricordarlo, il bene costituzionalmente tutelato come la salute e la sicurezza dei lavoratori tutti. Allora, visto che, come detto in interventi precedenti, l’INAIL inserisce la “segnalazione dei near miss” all’interno della tipologia degli “Interventi migliorativi”, ci si deve domandare se anche il nostro istituto con i suoi consulenti penalisti del lavoro abbia preso una cantonata, come tutti quelli che qui sono intervenuti e che, a differenza di Dubini, hanno ripetutamente sostenuto che la registrazione dei near miss è cosa utile ma non è, ad oggi, un obbligo di legge che può esporre a sanzione un datore di lavoro. In sintesi: - la registrazione dei near miss e, soprattutto, il loro trattamento è indubbiamente utile e consigliato, - l’obbligo di registrazione indubbiamente non è un obbligo di legge e non può essere oggetto di contestazione da parte dell’ente di vigilanza. |
Rispondi Autore: Gianluca Tomei - likes: 0 | 07/04/2015 (19:36:08) |
Nel merito non si può che condividere quanto scritto più volte da Catanoso ed a proposito della Redazione non si può che condividere quanto scritto da Rotella. Inviterei a disertare Punto Sicuro. |
Rispondi Autore: Antonio D'Avanzo - likes: 0 | 07/04/2015 (21:51:58) |
Avv. Rolando Dubini la polemica circa l'obbligo di registrazione dei near miss è alimentata da lei nel momento in cui persevera nell'asserire la sanzionabilità dell'inadempienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c. 1 lett. C) e D) del D. LGS.81/08 smi.. Non vedo, nei commenti postati dai colleghi alcun tentativo di offesa ma semplicemente il tentativo di rappresentare un opinione diversa dalla sua, che da tanti è ritenuta non esatta, anche in virtù delle tantissime implicazioni che un discorso del genere può determinare o riflettersi sugli organi di controllo . Noi tecnici, ci consideriamo interpreti scrupolosi del dettato normativo, normativa che studiamo approfonditamente per dare risposte esatte a coloro che richiedono la ns. consulenza. Da qui il problema di metabolizzare le sue considerazioni, che ritengo non esatte se non applicate e riferite ad un Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro (SGSL) che prevede una efficace controllo del sistema stesso, tra cui la registrazione dei cosiddetti Near Miss. Tra l'altro l'unico obbligo normativo in capo al datore di lavoro è la registrazione degli infortuni attraverso il registro degli infortuni e non dei mancati infortuni. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2015 (01:37:46) |
Il tema è tutelare i lavoratori, i pericoli vanno obbligatoriamente considerati nella valutazione dei rischi, i comportamenti pericolosi e imprudenti prevedibili sono pericoli, e quindi l'obbligo di valutazione è imprescindibile. E' assai semplice |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2015 (01:40:52) |
E' fondamentale il tema preventivo e gestionale della valutazione del rischio da imprudenza prevedibile del lavoratore, e delle procedure idonee ad intercettare e prevenire tale rischio aggiuntivo: - “i datori di lavoro sono tenuti a proteggere l’incolumità dei lavoratori dipendenti, anche nei confronti di atti di imprudenza che essi possano compiere nello svolgimento del loro lavoro, sì che la loro responsabilità in tutto o in parte può venire meno solamente nel caso in cui il lavoratore ponga in essere una condotta imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro e incompatibile con il sistema di lavorazione” (Cass. Pen., sent. n. 12381 del 5.11.1986, sez. IV); - “la penale responsabilità del datore di lavoro, in caso di infortunio, può essere esclusa in tutto o in parte solo quando il comportamento del lavoratore sia del tutto anormale, esorbiti dal procedimento di lavoro o contravvenga a ordini esecutivi in ordine a precise misure antinfortunistiche” (Cass. Pen., sent. n. 5519 del 2 giugno 1982, sez. IV). Dunque l'obbligazione antinfortunistica del datore di lavoro si estende anche all'obbligo di proteggere i lavoratori dai loro comportamenti prevedibilmente imprudenti che, come anzidetto, devono essere oggetto della valutazione dei rischi lavorativi prevista dagli articoli 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008; - “il datore di lavoro è sempre tenuto a proteggere l’incolumità dei lavoratori suoi dipendenti anche nei confronti di atti di imprudenza che essi possano compiere nello svolgimento del loro lavoro. Può escludersi la responsabilità del datore di lavoro in tutto o in parte solo nel caso in cui il lavoratore ponga in essere una condotta imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro e incompatibile con il sistema di lavorazione, cioè in qualche modo abnorme oppure inosservante di precise disposizioni antinfortunistiche (nella specie, è stata affermata la responsabilità del datore di lavoro per aver omesso di installare, in macchine con cilindri, dispositivi e ripari, per la sicurezza delle mani del lavoratore addetto e l’imprudenza di quest’ultimo era stata solo genericamente sostenuta)” (Cass. Pen., sent. n. 7020 del 15.07.1981, sez. III). Il datore di lavoro risponde penalmente per omessa previsione della necessaria, e prevedibile, misura di prevenzione anche qualora si verifichi un comportamento colposo, un errore da parte del lavoratore, e “… e ciò a prescindere dall’eventuale comportamento colposo dei medesimi, valutabile in sede di concorso ma non atto, di per sé solo, ad escludere la responsabilità di chi al rispetto della norma è tenuto salvo il caso di comportamento del tutto anomalo che sia tale da escludere qualsiasi nesso di causalità materiale tra la mancata attuazione delle misure di sicurezza e l’evento” (Cass. Pen. sez. IV, 13.11.85, Accettura). |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2015 (01:52:33) |
Avevo già scritto le stesse cose nel 2013 qui su Punto Sicuro: 14 febbraio 2013 - Cat: Lavoratori di Rolando Dubini Il datore di lavoro e l'imprudenza del lavoratore Le opere provvisionali e le cautele previste dalla legge sono finalizzate a proteggere i lavoratori anche per il caso di imprudenza, imperizia e inosservanza di disposizioni interne. Il comportamento colposo e la valutazione dei rischi. Di Rolando Dubini. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 08/04/2015 (01:55:30) |
Da storico e assiduo lettore della rivista Punto Sicuro, rimango anche io sorpreso dalla soppressione di almeno la metà dei messaggi originari, eliminando sia quelli del periodo indicato ma anche altri messaggi in date precedenti. Come per Andrea Rotella, Carmelo Catanoso e Gianluca Tomei che sono intervenuti prima di me, prendo anche io atto della situazione e lascio ad ognuno il suo giudizio personale in merito. Preciso però che non ricordo alcun messaggio "inopportuno". Superato questo fatto e riprendendo l'argomento, ci tenevo in particolare ad evidenziare quanto segue: - i near miss sono un importantissimo elemento dei SGSL, ma lo sono anche per chi non adotta un modello di gestione, sono indispensabili elementi di ingresso al sistema per consentire all'intero SPP (e quindi non solo al RSPP) di individuare spunti di miglioramento e procedure prevenzionali - la valutazione dei near miss, assieme alle segnalazioni dei preposti e dei lavoratori, consente una visione globale dei comportamenti in azienda, potendo consentire di adottare modalità organizzative finalizzate all'esclusione sempre più dettagliata di comportamenti pericolosi - la registrazione dei near miss non è un adempimento ritenibile obbligatorio (cioè correlato ad una sanzione "autonoma") e quindi giammai sanzionabile da alcun OdV in caso di controllo Resto quindi assolutamente in accordo con tutto quanto riportato da Carmelo Catanoso. Come si sottolineava, il MOD.OT24 considera la "registrazione dei near miss" una misura di miglioramento e non come elemento obbligatorio, come è possibile constatare scaricando l'ultima revisione disponibile sul sito INAIL . Basta leggere che la premessa è: "Gli interventi per il MIGLIORAMENTO delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavori, DICHIARATI SUL MODELLO DI DOMANDA, devono essere stati attuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda". Altresì, la domanda è presentabile qualora si siano realizzati dapprima gli interventi OBBLIGATORI e poi quelli MIGLIORATIVI: "La specifica condizione riguardante l’attuazione di interventi per il MIGLIORAMENTO delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro s’intende realizzata qualora all’interno dell’Unità produttiva (o delle Unità produttive) cui si riferisce la domanda siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100". E' ovvio che ad un obbligo di legge non può essere attribuito un punteggio e la registrazione dei near miss la troviamo nel modello di domanda INAIL Mod.OT24 rev 11/02/2015 a pag.6, lett.c) punto 3: "segnalazioni di quasi infortuni e/o mancati incidenti distinti per causa, età, provenienza e genere". Tra l'altro non sfugge che la lett.c) dice espressamente: "l’azienda ha adottato e mantiene misure per ridurre i livelli di rischiosità delle lavorazioni e/o attività svolte e/o presenti in azienda seguendo forme di prevenzione in ottica di genere, attraverso ALMENO DUE fra le seguenti attività:" Elencandone complessivamente 5, si può concludere che la registrazione dei near miss è una POSSIBILITA’ AMPIA MA ADDIRITTURA ELIMINABILE E SOSTITUIBILE CON ALTRE 4 ALTERNATIVE PER ACCEDERE AL PREMIO. Con questo non è intenzione di nessuno incentivare "la non valutazione e non registrazione dei near miss”, ribadendo l’assoluta utilità di questi strumenti, ma semplicemente per dimostrare, ulteriormente a quanto detto, CHE NON ESISTE L’OBBLIGO SANZIONATO, altrimenti l’INAIL non stanzierebbe milioni di euro su errori madornali di questo tipo. Solo a titolo integrativo, per quello che può ulteriormente servire, visto che si era fatto anche riferimento a fonti ASL e affini, si segnala che tale visione è altresì condivisa, per esempio, dalla AUSL di Viterbo, Via E. Fermi 15, UOC "Servizio Prevenzione e Protezione", documento elettronico dal Titolo "Near Miss o Quasi Infortunio", dell’Ing. Alessandro Selbmann, direttore UOCSPP, ove si legge nella definizione: "Near miss, mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio fanno parte di tale categoria anche quegli infortuni che RESTANO FUORI DALL'OBBLIGO LEGISLATIVO DI REGISTRAZIONE, cioè quegli eventi infortunistici lievi che non portano a giorni di assenza da lavoro, oltre quello in cui si è verificato l'evento." e ancora proseguendo: "Stessa importanza deve essere data anche a quegli infortuni che non hanno prodotto giorni di assenza dal lavoro (assenza superiore a un giorno oltre a quello del verificarsi dell'evento), perché con conseguenze lievi, QUINDI NON REGISTRATI nell'apposito registro NE' COMPRESI nella raccolta di dati ai fini della commisurazione degli indici." Si annovera anche un recente seminario promosso dall'ASL di Novara "INSIEME PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI" del 21 ottobre 2014 con titolo "L’evento sentinella nella prevenzione di infortuni e malattie professionali" relatori dr.ssa Roberta GROSSI, dirigente medico primo livello SPRESAL; dr Fabio AINA, dr.ssa Michelina PIPERNO, dr. Alessandro SANSONNA e dr.ssa Laura ROSSI, tecnici della prevenzione SPRESAL, ove tra le slide (scaricabili dal sito dell'ASL di Novara) si legge: "Le imprese DOVREBBERO considerare eventi sentinella non solo tutti gli infortuni e malattie professionali ma anche gli incidenti e, POSSIBILMENTE, anche i quasi incidenti." Si riporta infine, ancora a titolo esclusivamente esemplificativo, il contenuto di alcune slide del seminario dal titolo "Infortuni – Incidenti – Infortuni mancati" del ASL Napoli 2 Nord, UOC di Prevenzione e Protezione, scaricabile dal sito della suddetta ASL "Servizi Online", con riferimenti anche alla Delibera Aziendale n. 149 del 3/3/2011 stessa ASL, ove a più riprese si legge: "Mentre gli infortuni possono essere facilmente rilevati in quanto generalmente danno luogo ad una serie di obblighi normativi a carico dell’azienda (nel caso di infortunio: denuncia dell’infortunio, tenuta del registro infortuni, ecc.) o assicurativi (nel caso di un incendio: la richiesta di indennizzo all’assicurazione), il RILEVAMENTO DEGLI INCIDENTI DIPENDE DAL LIVELLO DI SENSIBILITA' DEL PERSONALE" "Spesso non si vuole segnalare gli incidenti per non essere colpevolizzati o per semplice disinteresse; un’adeguata formazione del personale ed un clima aziendale aperto o “positivo” potrà accrescere la DISPONIBILITA' DEL PERSONALE A SEGNALARE TALI SITUAZIONI" "REPORTING: È una modalità di raccolta strutturata e VOLONTARIA delle segnalazioni degli incidenti e dei quasi incidenti (near miss), in modo da fornire una base di analisi per la predisposizione di strategie e azioni di miglioramento atte a prevenirne il riaccadimento nel futuro." Si potrebbero fare ulteriori esempi, ma questi già bastano, ove servisse, a sottolineare che anche diverse ASL sposano appieno il concetto generale secondo cui la registrazione con conseguente valutazione dei dei near miss: - è sicuramente strumento auspicabile ed utilissimo in tutte le aziende - certamente non è un obbligo sanzionato A valle di tutte le considerazioni fatte non ci si spiega sinceramente secondo quale automatismo del D.Lgs.81/08 dovrebbe sussistere un tale obbligo sanzionato. Detto questo, per il momento penso di congedarmi come utente e frequentatore di Punto Sicuro. Non è piacevole che dopo aver speso ore per mettere a disposizione della comunità il proprio punto di vista, o parere o riflessione, sottraendo questo tempo al proprio lavoro e alla propria famiglia, il tutto venga poi sfumato da un taglio praticamente "integrale". In bocca al lupo a tutti. GG |
Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 0 | 08/04/2015 (08:14:19) |
Continuate ad essere inopportuni.... Perché, evidentemente, avere un idea diversa è considerato inopportuno. "basito" |
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0 | 08/04/2015 (08:58:12) |
Forse l'Avvocato Dubini sta solo cercando di metterci in guardia..dopotutto noi possiamo interpretare la norma come riteniamo sia più giusto...ma se poi in caso di incidente, ci troveremo di fronte ad una corte che ci chiederà se abbiamo fatto la registrazione dei near miss? ci ricorderemo tutti di questa polemica e ci mangeremo le mani! Insomma..prendiamo le sue indicazioni come invito alla riflessione sul tema e come consiglio di qualcuno che ha una certa esperienza sul campo...dopotutto parla per esperienza...e la sua esperienza di basa proprio su casi sanzionati! anche la nostra è esperienza sul campo..ma un campo diverso..quante volte vi siete trovati davanti a una corte? Io personalemente mai e sinceramente ho avuto anche pochi contatti con gli organi di vigilanza (sono fortunato?). Inoltre...non è mica Dubini che viene a sanzionarvi se non registrate i near miss, quindi: leggete, riflettete e poi agite come credete. Per quanto riguarda i post cancellati, secondo me erano effettivamente andati un po' oltre...e questo non è uno spazio di polemica, ma di confronto! |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 08/04/2015 (08:59:01) |
Visto che Dubini continua a ripetere le stesse cose, ripropongo quanto già detto. Quello che provo a spiegare ancora una volta è che la questione, va inquadrata su due piani. Il primo è quello legato alla sussistenza di una precisa norma di legge, sanzionata come reato di puro pericolo, che obbliga il datore di lavoro a registrare i “near miss” e cioè gli incidenti senza infortuni ed i comportamenti e situazioni pericolose. Io non l’ho trovata. Se Dubini mi dirà dov’è, ne prenderò atto e mi rimangerò tutto pubblicamente. L’ipotetico “combinato-disposto” è solo una costruzione di collegamenti tra obblighi diversi che, in concreto, non richiedono una registrazione dei near miss. Pertanto, perdurando ai miei occhi, l’assenza di quest’obbligo, un UPG della ASL che sta effettuando un’ispezione nella mia azienda non mi può venire a chiedere di dare evidenza di tali registrazioni e, in caso contrario, ritenere inadeguato il DVR. Questo perché potrei esibire mail, comunicazioni, piani d’azioni, attribuzione responsabilità attuazione, ecc., ecc. che riguardano il trattamento dei near miss e che sono stati utilizzati per la redazione iniziale e poi per l’aggiornamento del DVR e la conseguente gestione della sicurezza sul lavoro in azienda. In altre parole, il funzionario dell’ente di vigilanza non può “valutare la valutazione” ma deve verificare se il datore di lavoro ha raggiunto gli obiettivi fissati dal legislatore con un DVR redatto con i contenuti citati (art. 28 comma 2 lettere da a) a f) che prevede sì criteri e procedure ma lascia al datore di lavoro la scelta di quale criterio utilizzare e di quali procedure redigere per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Questo è quello che noi tecnici stiamo ripetendo. Il secondo piano è quello legato all’utilità, sotto tutti i punti di vista, del rilevamento dei near miss. Qui, tutti noi tecnici che siamo intervenuti, abbiamo detto e ridetto che ciò è utile e che tutti lo consigliano alle aziende loro clienti. In merito alla valutazione dei rischi, i criteri che consiglio alle aziende mie clienti (la più piccola ha 450 dipendenti e la più grande 8000 ca.) è quella di partire sempre dall’osservazione dei comportamenti degli operatori al posto di lavoro nelle diverse mansioni. E' ovvio che se continuo a tollerare comportamenti e situazioni pericolose e il ripetersi d'incidenti senza fare nulla ..... pongo le basi, in caso di reato d'evento (ex 589 e 590 cp), per aprire scenari come quelli descritti da Dubini. Tutte le sentenze da lui citate, non fanno altro che fare riferimento a questi aspetti e cioè al mancato trattamento di comportamenti pericolosi da parte del datore di lavoro tramite la propria struttura gerarchica. Però l'aggravante non è l'aver violato una norma prevenzionale (registrazione near miss) che il legislatore non ha previsto come obbligo di legge neanche tra le misure generali di tutela. Quindi, qui non siamo di fronte neanche al caso in cui la mancata registrazione dei near miss sia idonea all'integrazione di fattispecie penali colpose di evento (artt. 589 e 590 cp), ogni qual volta quest'ultima sia causalmente ricollegato alla violazione di tale obbligo, quale precetto cautelare e dunque a scopo preventivo, in quanto volto ad evitare la produzione dell'evento lesivo. Il mio comportamento omissivo degno di censura sarà quello del non aver sorvegliato tramite i miei preposti e dirigenti i comportamenti dei lavoratori e, soprattutto, l'aver tollerato quanto sopra senza fare nulla. E’ semplice comprendere il concetto. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 08/04/2015 (09:20:53) |
Andrea, basta rileggere i post per comprendere che il problema va letto su due piani diversi. Quello che dice Dubini è che se non registro i near miss devo essere sanzionato perchè avrò sicuramente fatto un DVR inadeguato. Quello che diciamo noi è che non posso essere sanzionato perchè il non presentare una registrazione dei near miss, non equivale automaticamente ad aver redatto un DVR non rispondente a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 perchè tale obbligo non sussiste e potrei avere N modalità di dimostrare che i criteri che ho utilizzato per redigere tale DVR hanno ampiamente tenuto conto dei near miss. Poi, sul piano dei reati d'evento, e qui parlo per esperienza da CTP ventennale (quindi mi occupo della "difesa tecnica" degli imputati) nelle aule dei Tribunali, il mio comportamento omissivo degno di censura, quale datore di lavoro e che certamente costituirà nesso di causalità efficiente con l'evento avvenuto, sarà quello del non aver sorvegliato tramite i miei preposti e dirigenti i comportamenti dei lavoratori e, soprattutto, l'aver tollerato quanto sopra senza fare nulla. Questo è quello che continuiamo a ripetere da "tecnici" e questo lo facciamo per evitare che un UPG della ASL se ne vada in giro a dare sanzioni con la motivazione che "è obbligatorio registrare i near miss" ed affermare "intanto faccio la contravvenzione e poi sarà il PM a dirmi se ho ragione o ho torto". |
Rispondi Autore: Redazione - likes: 0 | 08/04/2015 (09:42:14) |
Gentili lettori, siamo molto dispiaciuti per quanto sta accadendo, non è nostra abitudine intervenire in questo modo nei commenti, ma in questo caso abbiamo dovuto eliminare gli interventi dal 3 al 6 aprile per evitare che la situazione degenerasse in una polemica anche un po' offensiva. Purtroppo la quantità e la lunghezza dei commenti in questione è tale che non ci è stato possibile analizzare parola per parola cosa si poteva lasciare e cosa togliere perché giudicato offensivo. E nello stesso tempo fare in modo che il discorso continuasse ad avere un senso. Per questo motivo è stata per ora scelta la via più veloce, cioè quella di rendere tutti i commenti non visibili. Ci riserviamo comunque di rivederli e ripubblicare tutto quanto non appena possibile, chiediamo però un po' di pazienza. Ci spiace anche che sia stata interpretata come una presa di posizione, in quanto non voleva assolutamente esserlo. Sull'argomento la redazione si pone in assoluta neutralità e riteniamo anzi il confronto indispensabile e utile a tutti per poter crescere professionalmente. La Redazione |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2015 (09:42:19) |
Grazie Andrea, le, senza supponenza ma con propensione alla comprensione,e quel che più conta, alla prevenzione, ha capito il senso del ragionamento, senza trincerarsi dietro certezze totalmente incerte. Non analizzar eil pericolo rappresentato dai comportamenti imprudenti che si ripetono è: 1) violazione dell'obbligo di analizzare pericoli e rischi, quindi violazione dell'obbligo di valutare tutti i rischi, perchè i comportamenti pericolosi sono i rischi per definizione; 2) evitare poi la contestazione dell'aggravante dell'evento, che qualora ripetitivo ed emergente dalle testimonianze, sarà inevitabile. Ovviamente chi fa il consulente l'rspp e il coordinatore e preferisce mettere la testa sotto la sabbia, e di fatto ignorare nel suo lavoro professionale l'obbligo di rilevare, registrare, analizzare e valutare i pericoli e i rischi rappresentati dai comportamenti pericolosi dimostra una totale incomprensione dell'obbligo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali, che è l'unico motivo di esistenza della legislazione PREVENZIONISTICA. Lasciamo da parte i pifferai magici che fuorviano chi la sicurezza la deve proporre al 100%, e non al 50%. Non gestire i comportamenti pericolosi significa semplicemente NON VOLER FARE PREVENZIONE AL 100%. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2015 (10:22:09) |
Corte di Appello di Milano, Sez. 2 Penale, 08 giugno 2011 - Macchina invasettatrice e rischio schiacciamento DA UNA SENTENZA DI CONDANNA PER NON ESSERE STATO VALUTATO IL RISCHIO DI ELUSIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA DAL COMPORTAMENTO FRETTOLOSO E IMPRUDENTE DELL'OPERATORE MAI RICHIAMATO O SEGNALATO DAL CAPOREPARTO "- non venne valutato nessun rischio inerente il funzionamento della macchina, tantomeno quello che un siffatto sistema di sollevamento e mantenimento potesse essere eluso dall'operatore imprudente e frettoloso, azione tutt'altro che imprevedibile se C. aveva dichiarato di averlo fatto più volte, senza che fosse richiamato o segnalato dal caporeparto o addirittura che qualcuno se ne sia accorto". |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 08/04/2015 (10:38:28) |
Adesso si è supponenti se si sostiene una tesi diversa avvallata con elementi oggettivi? Cosa dobbiamo comprendere? Che un DVR deve essere considerato inadeguato se non esibisco ad un UPG una registrazione formale dei near miss? Possiamo, da tecnici, dimostrare in N modi diversi che nell’elaborazione del DVR abbiamo tenuto conto dei near miss, visto che questo documento, come detto più volte, parte proprio dall’osservazione dei comportamenti degli operatori al posto di lavoro nelle diverse mansioni. Quando si fa una valutazione dei rischi, per ogni posto di lavoro si parte con: - analisi dell’organizzazione aziendale; - analisi dell’ambiente di lavoro (fisico e sociale). Poi si passa alle interviste ai lavoratori riguardo: - le modalità operative con cui, ogni soggetto, al proprio posto di lavoro, esegue i compiti routinari e non; - le informazioni possedute dall’operatore riguardo gli incidenti e gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento dei compiti tipici della mansione; - le informazioni possedute dall’operatore riguardo le procedure per l’esecuzione in sicurezza dei compiti tipici della mansione (istruzioni operative, protezioni collettive ed individuali, utilizzo delle sostanze e dei materiali, ecc.) - le eventuali proposte migliorative che l’operatore, in base alla diretta esperienza, ritiene sia necessario attuare. Fatto questo, si passa all’osservazione diretta dei comportamenti sul posto di lavoro e si osserva l’operatore annotando: - quale operazione esegue, - perché esegue l’operazione, - come esegue l’operazione, - quando esegue l’operazione, - con che cosa esegue l’operazione, - che posizione assume nell’eseguire l’operazione, - quale è la posizione degli oggetti di cui si serve per eseguire l’operazione, - quale è la situazione oggettiva delle macchine, degli impianti e delle attrezzature con cui interagisce l’operatore Sono curioso di sapere CHI davanti ad una valutazione dei rischi fatta così, ha il coraggio o la faccia tosta o l’ignoranza di venirmi a contestare il DVR perché non trova evidenza formale di una registrazione dei near miss. La sicurezza si fa così al 1000%. Poi, a proposito di pifferai magici come veniamo tacciati semplicemente perché non condividiamo una certa linea di pensiero nonostante si portino evidenze oggettive, direi che è meglio lasciare stare l’argomento “maghi e magia” ……. Confrontiamoci su fatti concreti. Poi, cosa abbiamo detto in caso di reato d’evento? Abbiamo detto che se si trascura di TRATTARE I NEAR MISS, questo costituisce, senza alcun dubbio, nesso di causalità efficiente con l’evento. E’ il trattamento dei near miss che deve essere oggetto di censura non, a tal riguardo, una presunta inadeguatezza di un DVR. Allora si ribadisce: - la registrazione dei near miss e, soprattutto, il loro trattamento è indubbiamente utile e consigliato, - l’obbligo di registrazione indubbiamente non è un obbligo di legge e non può essere oggetto di contestazione da parte dell’ente di vigilanza e né tantomeno mi si può contestare l’adeguatezza del DVR. Quindi, quello che contestiamo come tecnici è che non si può far passare per obbligo un obbligo che tale non è. Questo lo facciamo per evitare che un UPG della ASL se ne vada in giro a dare sanzioni perché ritiene che i near miss vadano obbligatoriamente registrati ed affermare "intanto faccio la contravvenzione e poi sarà il PM a dirmi se ho ragione o ho torto". |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2015 (11:05:08) |
Importanza per la prevenzione degli incidenti meno gravi e dei quasi incidenti. Lo statunitense Heinrich, “che per primo aprì la strada a tali studi, stimò che in un gruppo di 330 incidenti dello stesso tipo e coinvolgenti le medesime persone, per ogni incidente con esito grave, si fossero verificati 29 incidenti con esiti a minore gravità e 300 incidenti che non avevano provocato danni alle persone”. Mentre altri due studiosi, Tye e Pearson, “basandosi sull’analisi di almeno 1 milione di incidenti accaduti nell’industria del Regno Unito, verificarono che, per ogni incidente con esito mortale, c’erano stati 3 infortuni che avevano richiesto più di tre giorni di assenza dal lavoro, 50 infortuni che necessitavano d’interventi di pronto soccorso, 80 incidenti che avevano provocato danni alla proprietà e 400 incidenti che non avevano causato infortuni”. E gli eventi che non provocano danni, “hanno, in ogni caso, tutto il potenziale per divenire eventi con più serie conseguenze. Inoltre, anche gli incidenti meno gravi o i ‘quasi incidenti’, traggono la loro origine dalle medesime cause degli incidenti a gravità maggiore. Una corretta politica di prevenzione, dunque, dovrebbe tenere in considerazione tutti gli incidenti che accadono ed in particolare proprio quelli che non provocano danni alle persone o alle cose. Essi, infatti, segnalano un difetto nel sistema di prevenzione prima ancora che si realizzino quegli eventi dalle conseguenze estremamente gravi”. Da “Progetto Observer - Individuazione, valutazione e gestione dei ‘Quasi Incidenti’”, buona prassi validata nella seduta del 12 settembre 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 08/04/2015 (11:30:42) |
Dubini, è opportuno aggiornarsi prima di fare il "copia -incolla" ....... Questi studi di Heinrich che sono "sta-noti" a chi si occupa di sicurezza sul lavoro, risalgono agli anni 30 e sono stati aggiornati da Bird nel 1992 (Bird, Jr, Frank E and Germain, George L, Practical Loss Control Leadership, Loganville Georgia: International Loss Control Institute, 1992. Ci sono decine di testi che parlano dei near miss. Ricordo che entrambi i soggetti (Heinrich e Bird), facevano e fanno gli assicuratori. In ogni caso in discorso non cambia: - non è un obbligo di legge che, se non assolto, inficia il DVR ed espone ad una sanzione; - è un opportunità di miglioramento che si consiglia a tutti. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2015 (13:53:20) |
Io mi limito a citar e una buona prassi validata dalla commissione consultiva personale e da “Progetto Observer - Individuazione, valutazione e gestione dei ‘Quasi Incidenti’”, buona prassi validata nella seduta del 12 settembre 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, come è chiaro a chi sa leggere. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2015 (13:54:13) |
L'obbligo generale della massima sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. 4.2.1.L'articolo 2087 del Codice Civile L’art. 2087 del codice civile prevede un obbligo generale prevenzionistico di particolare pregnanza: «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Il datore di lavoro deve perciò adoperarsi, nello svolgimento di quella che è la sua specifica attività professionale, con una diligenza professionale particolare, in base alla quale deve adottare tutte le misure dettate: 1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi, nocività specifiche e misure necessarie; 2) dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi e di pericoli già verificatisi (comportamenti e situazioni pericolosi) e dunque valutabili al fine di definire adeguate ed idonee misure di prevenzione e protezione; 3) dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza, salute e antincendio messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico. Questo è il fondamentale principio della «massima sicurezza tecnologicamente possibile», o fattibile (Guariniello), ovvero, in altri termini, della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile, o fattibile. Il T.U. riprende all'art. 2 c. 1 lett. n la precedente definizione di prevenzione fornita dal D.Lgs. 626/1994 (“il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”) con alcune precisazioni e miglioramenti: “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” che la collocano e qualificano come diretta derivazione di quanto previsto dall'art.2087 c.c.. che costituisce il più importante e fondamentale precetto in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, una garanzia fondante la posizione del datore di lavoro come garante strutturale della sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luogo di lavoro. Occorre notare che “le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro [incluso il D.Lgs. n. 81/2008] costituiscono un’applicazione specifica del più ampio principio contenuto nell’art. 2087 cod. civ., rispetto al quale la mancata violazione di quelle norme non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imprenditore. L’art. 2087 cod. civ., si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza”[Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 4721 del 9 maggio 1998, Pres. Lanni, Rel. Genghini.]. Dunque le norme tecniche, lo afferma a chiare lettere la Corte Suprema, hanno un contenuto vincolante e sotto certi profili perfino penalmente obbligatorio per il datore di lavoro in quanto e nella misura in cui rappresentino una estrinsecazione, una esplicitazione tecnica e pratica dell'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile prescritta dall'art.2087 del codice civile. Nel caso in cui particolari cautele antinfortunistiche siano prescritte da una circolare ministeriale, l'omessa attuazione di tali misure “integra gli estremi dell'imprudenza per la inosservanza di indicazioni legittimamente suggerite, riferite a norme di esperienza e di conoscenza tecnica, che assume rilevanza di colpa penale” (Cass. Sez. IV Pen,, 24 gennaio 1990, n. 906, Libero, in motivazione). In effetti l'art. 2087 del codice civile, nell'individuare l'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, non attribuisce ad alcuna fonte l'esclusività: ben può una circolare [ma anche una linea guida di una autorità amministrativa, gli indirizzi del coordinamento tecnico delle regioni e provincie autonome, le indicazioni operative degli organi di vigilanza, ad esempio dell'Asl territorialmente competente, ecc.] avente contenuto tecnico, individuare la frontiera più avanzata ai fini della sicurezza del lavoro, sia essa relativa all'antincendio, come pure ad altre materie prevenzionistiche. Lo stesso vale per linee guida od orientamenti del coordinamento tecnico delle regioni e provincie autonome, dell'oramai soppresso Ispesl, dell'Asl territorialmente competente ecc. E’ infatti sì vero che la circolare ministeriale, qualora consista esclusivamente di interpretazioni giuridiche, vincola solo coloro che appartengono all'amministrazione che l'ha emanata, e in caso di contrasto con la norma di legge verrà disapplicata dall'organo giudicante, ma è anche vero che, qualora non sia in contrasto con la legge, ma anzi di questa ne rappresenti la necessaria specificazione applicativa, per di più da un punto di vista tecnico, della tecnica più avanzata, risulterà evidente l'obbligo conseguente di adozione a carico del datore di lavoro e della sua organizzazione aziendale per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 2087 del codice penale. Il TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - sez. IV penale 13/10/1999 (c.d. Sentenza Galeazzi) ha statuito sull'obbligo di rispettare le norme tecniche più avanzate anche straniere: “XI.2(...) la particolarità della fattispecie de qua che ha visto mancare la valutazione del rischio non perché il datore di lavoro Ligresti e il suo esperto Bracchi non sapevano come orientarsi in difetto di linee guida emanate dal Parlamento ovvero da enti delegati dal potere legislativo, che avrebbero abdicato ai propri compiti istituzionali tralasciando di prestare attenzione e di dare attuazione a principi costituzionali a tutela della sicurezza del lavoro, ma più semplicemente perché il primo non lo riteneva un suo compito ed è da pensare non abbia mai incontrato Bracchi che a sua volta non riteneva la camera iperbarica oggetto di valutazione di rischio incendio, ignorando completamente la normativa N.F.P.A. da tutti gli esperti del settore assunta a stato dell'arte, e la relazione 23 novembre 1988 della commissione tecnico-scientifica nominata dalla Regione Lombardia e che tratta anche della sicurezza antincendio”. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2015 (14:09:52) |
Una valutazione dei rischi che non nasca anche dall'indagine dei comportamenti pericolosi, degli incidenti, delle imprudenze, dei near miss, è una valutazione carente e insufficiente. Senza questa registrazione il valutatore deve fare dei sopralluoghi a sorpresa per prendere in castagna le situazioni di imprudenza frequentissime in alcuni luoghi di lavoro, senza però aver nessuna certezza sul risultato. I comportamenti pericolosi sono un fattore di rischio, e devono esser einclusi nei criteri di valutazione, altrimenti si viola l'articolo 28 lettera a) D.Lgs. n. 81/2008. Cosa chegli u.p.g. Asl capiscono molto bene. Occorre quindi regolarsi di conseguenza |
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0 | 08/04/2015 (15:33:39) |
Ho letto con grande interesse tutti i post, e credo che l’avv. Dubini con il suo ultimo post abbia confermato la tesi dell’ing. Catanoso: “ …Senza questa registrazione il valutatore deve fare dei sopralluoghi a sorpresa per prendere in castagna le situazioni di imprudenza frequentissime in alcuni luoghi di lavoro, …” ergo la registrazione è consigliata ma non è obbligatoria. |
Rispondi Autore: Luigi Meroni - direttore di PuntoSicuro - likes: 0 | 08/04/2015 (15:50:39) |
Gentili lettori, egregi Avv. Dubini e Ing. Catanoso, come comunicato dalla redazione abbiamo dovuto cancellare per intero blocchi di commenti di alcuni giorni fa in quanto non in linea con la policy dei commenti. Ci scusiamo con i lettori che hanno lasciato commenti utili all'approfondimento del tema oggetto di discussioni ma non ci è stato ancora tecnicamente possibile filtrare i contenuti, cosa che che ci siamo riproposti di fare nei prossimi giorni, prima di ripubblicarli. Dato che il tema appassiona e che è stato ben sviscerato da vari punti di vista, per evitare ulteriori "scontri" poco piacevoli sulle nostre pagine, da questo momento sospendiamo i commenti ed invitiamo invece pubblicamente, a nostre spese, i due autorevoli esperti di sicurezza Dubini e Catanoso ad un dibattito in diretta streaming organizzato nei nostri studi di Brescia, moderati da un nostro giornalista. Restiamo in attesa di conferma per organizzare l'evento sui QUASI INFORTUNI - NEAR MISS registrarli o non registrarli? |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 17/07/2017 (09:43:03) |
Near Miss (quasi infortunio): parte la rilevazione tra i metalmeccanici Il Contratto Nazionale dei lavoratori del settore metalmeccanico vigente è dedicato, nella sua Sezione quarta – Titolo V, al tema della salute e della sicurezza sul lavoro. Eccone un estratto sui Near Miss (quasi infortunio): Art. 1. – Ambiente di lavoro – Salute e sicurezza. (...) g) “Quasi Infortuni” * Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei “quasi infortuni” ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e RLS, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni nell’intento di individuare opportune misure gestionali. L’Osservatorio nazionale di cui all’art. 1 della Sezione Prima, raccogliendo le esperienze segnalate da RLS e RSPP, potrà individuare le migliori pratiche ed agevolarne la diffusione sul territorio nazionale. NOTE * Si definisce near miss o “quasi infortunio” qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha fatto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre infortunio ma non lo fa solo per fortuna.” |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 17/07/2017 (13:40:13) |
A livello sperimentale si può fare quello che si vuole. La registrazione dei near miss è senza dubbio opportuna ma come ti è stato spiegato nei 120 post e ti è stato spiegato anche nel seminario del 2015, caro Dubini, non è un obbligo di legge e un dvr privo SOLO della registrazione dei near miss non è un documento non valido come continui ad asserire. |
Rispondi Autore: Avvocato Rolando Dubini, cassazionista - likes: 0 | 17/07/2017 (17:34:32) |
Signor Ingegnere si occupi della materia tecnica di sua competenza, evitando avventure in campi che non sono di Sua competenza professionale. Quello che è obbligatorio in materia penale lo decide esclusivamente il giudice che emette l a sentenza, ma lei, essendo ingegnere, non lo può sapere. Si dedichi agli aspetti tecnici del cantiere, ed eviti materie che non sono di Sua competenza professionale e per le quali non possiede ne titolo di studio ne competenza specifica. Gli avvocati facciano gli avvocati,e gli ingegneri facciano gli ingegneri. Il diritto, come la matematica, come la tecnica ingegneristica, non si mettono certo ai voti. Con i migliori saluti |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 17/07/2017 (17:54:06) |
Egregio avvocato Dubini, la questione gliela ha spiegata ad ottobre 2015 ad Ambiente Lavoro anche Soprani che non è un ingegnere ma un ex PM con 20 anni di attività sulle spalle e che fa da quasi dieci anni l'avvocato penalista. Basta andare a vedere il filmato del convegno di Ambiente Lavoro che Puntosicuro mette a disposizione sul suo sito per rendersi conto di come stanno le cose. Invito tutti coloro che leggono ad andare a vedere cosa dice Soprani a proposito della "tesi" da lei sostenuta (basta fare una semplice ricerca con il motore di ricerca di PS). E' una lezione di diritto penale da avvocato ex pm ad avvocato neo-cassazionista. Mi stia bene. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 17/07/2017 (18:05:29) |
Non di nasconda verso gli assenti ingegner Catanoso, Lei sa che esiste il reato di esercizio abusivo di professione per la quale è obbligatoria l'abilitazione. Sa io faccio l'avvocato da 30 anni, non da solo 10 anni, e poiché cse e Rspp li difendo il, e non Lei, forse ho un tantino di attendibilità giudiziaria utile alla bisogna. Quanto al convegno proprio il video dimostra che Soprani non ha affatto approfondito il tema dei near miss. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 17/07/2017 (18:15:27) |
Non si nasconda dietro gli assenti ingegner Catanoso, Lei sa che esiste il reato di esercizio abusivo di professione per la quale è obbligatoria l'abilitazione. Sa io faccio l'avvocato da 30 anni, non da solo 10 anni, e poiché cse e Rspp li difendo io, e non Lei, forse ho un tantino di attendibilità giudiziaria utile alla bisogna. Quanto al convegno proprio il video dimostra che Soprani non ha affatto approfondito il tema dei near miss. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 17/07/2017 (18:34:26) |
Io faccio l'ingegnere dal 1986, sono abilitato alla professione dal 1987 e mi occupo di sicurezza dal 1988. Sono 21 anni che faccio anche il CTP ed ho fatto il CT per la difesa in 87 casi di cui 2/3 per CSE e RSPP . Quindi, qualche tribunale l'ho frequentato anche io. Ora che ci siamo misurati chi ce l'ha più lungo, il discorso non cambia. Lei continua a sostenere che la registrazione dei near miss è un obbligo di legge e se non previsto nel DVR questo documento è da considerarsi non rispondente a quanto previsto dall'art. 28/81. Io e la stragrande maggioranza di quelli che sono intervenuti nei 130 post precedenti, tutti tecnici purtroppo per lei, abbiamo sostenuto che la registrazione dei near miss è più che opportuna ma non è un obbligo di legge che, se non attuato, "invalida" il DVR. Quello che è importante è il trattamento dei near miss come ampiamente spiegato nel convegno di Ambiente Lavoro. Io non mi nascondo dietro gli assenti ma ho solo invitato chi legge ad andare a vedersi il filmato dove Soprani parla (e come se ne parla) del presunto obbligo di registrazione in modo che ognuno di loro ne tragga le conclusioni. Poi, visto che tutti noi tecnici non sono ritenuti da lei all'altezza di comprendere cosa voglia dire il legislatore e ogni volta che scriviamo qualcosa difforme da quanto lei afferma, ci bolla come incompetenti, mi spiega perché è costantemente presente tutto il giorno sui social in decine di gruppi tecnici di discussione? Quale missione si è posto? Quello di educare noi poveri barbari giuridici? Mi creda, siamo in tanti a pensare che dei suoi insegnamenti se ne possa fare tranquillamente a meno, come ha avuto modo di vedere nei commenti dei tecnici ai precedenti 130 post e nei commenti nei vari gruppi tecnici di discussione presenti su Facebook, ecc.. Mi stia bene. |
Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 0 | 17/07/2017 (18:49:57) |
Avvocato Dubini, ma come le è venuto in mente di andare a dissotterrare un post di parecchi anni fa nel quale le sue tesi sono state semplicemente demolite. Non solo con i commenti al presente post, ma addirittura in un dibattito/convegno pubblico organizzato dalla redazione. Lei deve essere masochista. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 17/07/2017 (19:14:30) |
Gentile Avv. Dubini ne abbiamo già parlato e straparlato e come Le è stato gentilmente (e gratuitamente) fatto notare nei centinaia di post precedenti e in un convegno a cui lei stesso ha partecipato, non c'è alcun obbligo di registrazione dei near miss nel DVR. Non riesco proprio a capire perché intende prosegue in questa inutile ripresa della discussione. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 17/07/2017 (19:23:17) |
Ingegner Catanoso, vedo che insiste a scrivere su argomenti legali in relazione ai quali Lei non possiede alcun titolo di studio ne la benché minima abilitazione professionale. A questa stregua dovrei mettermi, io avvocato dal 1988 a progettare, che so, impianti antincendio. Ma non ho il suo senso dell' "umorismo" e non amo come Lei circondarmi di fedeli cani da caccia. Se Lei lavora per aziende importanti munite di Modello di organizzazione 231 provi a dire loro che non sono obbligati a registrare i near miss poi ne riparliamo. Le centinaia di condanne dei datori di lavoro per aver tollerato comportamenti pericolosi dimostrano che trascurare i near miss, ovvero ad es. i comportamenti pericolosi comporta le gravi sanzioni penali del codice penale, codice a Lei e ai suoi seguaci del tutto ignoto. Non lo avete mai studiato. Dopo di che troviamo che preposti e lavoratori sono sanzionati penalmente in via contravvenzionale se non segnalano "i pericoli" , ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 81/2008. Dunque sanzioni da per tutti, ma Lei semina disinformazione corporativa, qui come nel caso dei compiti del CSE, che lei minimizza fraintendendo una giurisprudenza di cassazione assolutamente costante da anni. Vede i dilettanti intelligenti nel campo del diritto sono molto pericolosi perché a parte gli eventuali profili penalistici di esercizio abusivo di professione che richiede abilitazione, seminano luoghi comuni e false certezze dannosissimi per i lavoratori che indirettamente subiranno gli effetti del minimalismo preventivo che predica, ma anche i professionisti si troveranno nei guai perché non potranno dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare gli infortuni esercitando in pieno e con perizia e diligenza i loro poteri impeditivi di cui agli articoli 40 e 43 del codice penale, ignoti ai suoi seguaci che anche con profili del tutto falsi hanno qui postato 130 volte sciocchezze ripetitive degli stanchi luoghi comuni del "capo". In questo lei è un buon preposto di fatto. Auguri |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 17/07/2017 (20:01:29) |
Quello che lei, caro Dubini avvocato cassazionista, non riesce a capire - perché dopo 140 post da N soggetti, e non può essere altrimenti, visto che abbiamo provato a spiegarglielo N volte - non è la registrazione dei near miss che facciamo tutti nelle aziende dove lavoriamo ma il fatto che lei affermi che un DVR mancante della registrazione dei near miss, alla stregua di uno degli elementi di cui all'art. 28 comma 2 lettere a), b), c), d), e) e f), è un DVR non rispondente al dettato normativo. E questo non è palesemente vero per un semplice motivo: la legge non lo richiede. E per capirlo non bisogna essere un avvocato cassazionista. Poi le rinnovo la domanda. Visto che tutti noi tecnici non sono ritenuti da lei all'altezza di comprendere cosa voglia dire il legislatore e ogni volta che scriviamo qualcosa difforme da quanto lei afferma, ci bolla come incompetenti, mi spiega perché è costantemente presente tutto il giorno sui social in decine di gruppi tecnici di discussione? Quale missione si è posto? Quello di educare noi poveri barbari giuridici? Mi creda, siamo in tanti a pensare che dei suoi insegnamenti se ne possa fare tranquillamente a meno, come ha avuto modo di vedere nei commenti dei tecnici ai precedenti 130 post e nei commenti nei vari gruppi tecnici di discussione presenti su Facebook, ecc.. dove lei è costantemente di casa. Mi stia bene. Mi stia bene. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 18/07/2017 (10:50:18) |
Ci mancava pure il capopolo, oltre al ridicolo dell'ingegnere che fa il fine giurista, siamo al capobranco che pretende dall'orda il diritto alla verità, come siamo caduti in basso. Lei fornisce ininterrotamente disinformazione giuridica pur non possedendo alcun titolo di studio ne tantomeno abilitazioni professionali che le consentono di fare il consulente giuridico. Potrebbe questa situazione definirsi esercizio abusivo di professione per la quale esiste abilitazione e ordine profesisonale competente di controllo? |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 18/07/2017 (11:28:40) |
Che pena! Finiti gli argomenti di passa alle offese. Comunque, ho già detto tutto sull'argomento. |
Rispondi Autore: Cabarettista Incompreso - likes: 0 | 18/07/2017 (15:10:03) |
Attento, Carmelo: l'avvocato Dubini, cassazionista, come hobby inscena spettacoli di magia cinese. Non contrariarlo... o rischi di finire magicamente a pezzettini ed esser venduto al ristorante in sembianza di pollo con mandorle! ;) |
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0 | 18/07/2017 (16:07:24) |
Mi stupisco che la REDAZIONE di PUNTO SICURO avvalli (consentendo di rimanere pubblicato) l'utilizzo di termini come quello sopra inserito rivolto a chi legittimamente condivide un opinione diversa rispetto all'argomento trattato da un partecipante. A me il termine "FEDELE CANE DA CACCIA" mai nessuno si è permesso impunemente di rivolgermelo e non intendo certo consentirlo ad un individuo evidentemente alterato dalla discussione. A meno che la REDAZIONE non intenda lasciare "via libera" a questo modo di confrontarsi... nel qual caso m'inviterebbe a nozze e risponderei immediatamente a tono. Ringrazio della cortese attenzione. |
Rispondi Autore: Redazione - likes: 0 | 18/07/2017 (16:32:54) |
La Redazione invita tutti i partecipanti alla discussione a moderare i termini e mantenere il dialogo nel rispetto delle opinioni di ciascuno. |
Rispondi Autore: GPalmisano - likes: 0 | 18/07/2017 (19:16:55) |
ritorniamo sul tema, ribadento che quanto commentato già in precedenza e quanto sviluppato in sede di confronto nell'evento organizzato dalla redazione di Punto Sicuro, sia solo visto dal punto di vista tecnico e non giuridico, in quanto Il legislatore non ha previsto la registrazione, analisi e trattamento dei Near Miss, come specifico obbligo di legge penalmente sanzionato quale reato di “puro pericolo”. Pertanto l'ODV in sede di ispezione, non può sanzionare per reato di puro pericolo, un datore di lavoro che non presenta una registrazione dei near miss per il semplice motivo che tale obbligo non sussiste. A tal riguardo specificando le motivazioni che porterebbero il Datore di lavoro all'analisi e registrazione degli eventi sarà legato alla verifica dell'efficacia ed efficienza delle misure (prevenzione e protezione) messe sin'ora in atto oltre ad identificare gli elementi d pericolo che si sono concretizzati in tempi successivi rispetto all’analisi per la valutazione dei rischi. È bene istituire un sistema di monitoraggio degli incidenti e dei Near-Miss, basato sulla registrazione e il trattamento dei dati, ciò rappresenta una risorsa che può essere la base per una futura pianificazione delle attività di prevenzione e di protezione in una realtà produttiva, (ogni azienda è produttrice di prodotti e/o servizi), al fine di attuare una politica che salvaguardi i lavoratori e lemacchine presenti, nonché tutto il ciclo di produzione, riducendo ulteriormente i rischi anche per l’ambiente...Utilizzare le informazioni ricevute dalle analisi degli incidenti “Incident Reporting” e dei “Near-Misses”, può rappresentare unmotivo di crescita professionale di tutto il personale operante in azienda, bisogna far valere il principio “imparare dall’errore”. La struttura aziendale ne esce più competitiva e solida nel “problem solving”, soddisfacendo preventivamente un’esigenza o una problematica di natura tecnica o gestionale. (G.Palmisano "Near-Misses". Ambiente&Sicurezza sul Lavoro,n° 1/2013 pag.48-50). Pertanto come ha già espresso dall'Ing Catanoso a riguardo "Non aver trattato i “Near Miss” e cioè l’aver continuato a tollerare comportamenti e situazioni pericolose ed il ripetersi d’incidenti senza fare nulla, dimostra che il sistema prevenzionale aziendale era fortemente carente. L'aggravante non è quella di aver violato una norma prevenzionale (registrazione Near Miss) che il legislatore non ha previsto come obbligo di legge neanche tra le misure generali di tutela. Il comportamento omissivo degno di censura sarà quello di aver tollerato comportamenti e situazioni pericolose ed il ripetersi d’incidenti senza fare nulla costituendo così il nesso di causalità efficiente conl’evento" (C.G.Catanoso, "Gli incidenti mancati e la consapevolezza del Lavoratore", Bologna 16/10/2015). Non riesco ancora a comprendere come, ancora oggi si insiste, a voler dimostrare il contrario di quanto già detto in questa o altra sede, con questo e altro pubblicato sul tema. |
Rispondi Autore: Emanuele Rizzato - quadrato - likes: 0 | 11/01/2018 (12:35:09) |
Me l'ero proprio persa questa discussione così affascinante... Sono stato un po' troppo lontano dai forum e me ne dispiaccio. Mi dispiace aver letto questo astio da parte di due Laureati in ambiti diversi ma con argomenti simili. Volevo precisare un mio punto di vista, che da semplice diplomato dovrebbe un attimo farvi riflettere. Io credo che ogni persona possa documentarsi e conoscere una legge o un metodo di valutazione ingegneristico anche senza che una Laurea possa dargliene il titolo. Oppure dovremmo ritenerci tutti dei completi ignoranti ed incapaci al di fuori del nostro titolo di studio?! Mi dispiace vedere che un giurista titolato come Dubini sia arrivato a certe parole pesanti, senza dar modo di presentare quale articolo comma e decreto legislativo imponga l'obbligo della valutazione dei "near miss". Mentre personalmente apprezzo di più il modus operandi di Catanoso che ritiene questa facoltà di valutazione molto consigliata ma non obbligatoria. Poi se parliamo di abuso di professione Avoocato... lasci stare per piacere che più che una discussione tecnico-egislativa mi sembrava una disputa a chi ce l'ha più grosso al bar (utilizzando termini più ricercati comunque). Comunque lo ammetto è stata una piacevole lettura !!! :D |
Rispondi Autore: Antoine - likes: 0 | 26/11/2018 (19:33:27) |
Dubini fa l’avvocato. Cioè dopo aver studiato qualche testo di diritto positivo e superato i relativi esami (vale a dire risposto adeguatamente a una manciata di domande), praticato qualche atto e aula di tribunale, affrontato con successo un esame di verifica della sua capacità di redigere atti e di comportarsi educatamente in un aula di tribunale, ora, per vivere, prende le difese di una parte, ora l’una ora l’opposta, quella che gli capita, impegnandosi a difenderne gli interessi. Come per tanti suoi colleghi e per altrettanti procuratori, il suo sistema nervoso si è strutturato per tenere il punto sino a negare l’evidenza o, alla mal parata, dileggiare l’avversario, avendo come unico obiettivo la difesa e l’interesse di parte. Come stupirsi delle sue sortite? |
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0 | 29/11/2019 (08:00:09) |
Suggerisco all'Avv. Dubini di riguardare il DL.ga 81/08 e la gerarchia delle fonti del diritti. ING. RSPP. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 02/03/2020 (14:25:15) |
"Nessun paese – se non qualcuno fra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità d’invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro. Del nostro colore locale fa parte oramai un’enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, leggi, regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti di lavoro, regole tecniche. In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull’argomento, non a caso per oltre nove decimi prodotta da tecnici, medici, funzionari, ““falsi giuristi” (”con rude schiettezza, nel 1944, un “vero giurista” additò in parecchie “specialità”, come all’epoca il diritto corporativo, “materie che si prestano più facilmente agli assalti degli improvvisatori, dei dilettanti, dei giornalisti, alla loquacità dei paglietta, alle smanie di popolarità dei giudici tipo Magnaud, all’arrivismo di certi aspiranti all’insegnamento”). Senza nemmeno i più elementari attrezzi del mestiere, ci si adagia a scimmiottare vieti luoghi comuni, o si buttano giù formule all’ingrosso, che sulle prime possono sedurre, ma alla distanza lasciano di stucco per il loro ingenuo cinismo costituzionale. (dal libro di Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide) |
Rispondi Autore: tiosieroughscis1970 - likes: 0 | 04/02/2022 (01:16:38) |
MacDonald |