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Bonifiche: il MASE chiarisce la gestione delle acque emunte da falda
La gestione delle acque sotterranee emunte nell’ambito dei procedimenti di bonifica di cui al Titolo V, Parte Quarta, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) costituisce un tema tecnico-giuridico di cruciale rilievo per i responsabili dei procedimenti ambientali, gli HSE manager e i professionisti del settore. Un corretto inquadramento delle modalità di depurazione e scarico è fondamentale per prevenire illeciti ambientali e garantire l'efficacia operativa dei sistemi pump and treat.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è intervenuto sulla materia attraverso il riscontro formale reso con nota prot. n. 98956 del 23 maggio 2025 all’istanza di interpello (prot. n. 63942 del 4 aprile 2025) presentata dalla Provincia di Viterbo ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006.
Il quesito posto dall’Ente provinciale e il parere espresso dal Ministero vertono sull’interpretazione dell’articolo 243, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, focalizzandosi in particolare sulla localizzazione dell’impianto di depurazione e sulle opzioni gestionali applicabili alle acque estratte dalla falda.
Il quesito della Provincia di Viterbo: ubicazione dell'impianto e alternative gestionali
L’istanza presentata dalla Provincia di Viterbo ha sollevato dubbi interpretativi circa il perimetro d'applicazione dell'articolo 243, comma 3, del TUA, il quale stabilisce l'obbligo di sottoporre a preventivo trattamento depurativo le acque emunte prima del loro recapito.
L'Amministrazione interpellante ha chiesto al MASE di chiarire due aspetti operativi chiave:
Se l’impianto di trattamento delle acque emunte dalla falda debba essere necessariamente ubicato e realizzato all’interno del sito contaminato oggetto dell’intervento di bonifica o messa in sicurezza.
Se sia ammissibile convogliare tali acque presso impianti di depurazione idonei situati all'esterno del sito, o gestirle secondo modalità alternative autorizzate nel rispetto delle norme generali sugli scarichi o sui rifiuti.
Il quadro normativo: l'articolo 243 del Decreto Legislativo n. 152/2006
L’articolo 243 del Testo Unico Ambientale reca la disciplina specifica per la gestione delle acque sotterranee emunte nell’ambito degli interventi di bonifica e messa in sicurezza. Il comma 1 sancisce la regola generale secondo cui le acque estratte devono essere prioritariamente riutilizzate nei processi produttivi del sito stesso o reimmesse nel medesimo acquifero, ove ciò risulti tecnicamente fattibile e compatibile con gli obiettivi ambientali.
Il comma 3 disciplina le ipotesi in cui la reimmissione o il riutilizzo in loco non siano attuabili: "Lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare mediante impianti dedicati, autorizzati ai sensi del presente decreto."
Dalla formulazione testuale della norma deriva il nodo concettuale sottoposto all'attenzione ministeriale: la dizione "impianti dedicati" presuppone un vincolo di territorialità stringente rispetto al perimetro dell'area contaminata o ammette soluzioni esterne ed integrate?
La posizione del MASE: la soluzione analitica del Ministero
Nel rendere il proprio parere, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sviluppato una rigorosa analisi sistematica del testo normativo.
Il MASE ha innanzitutto evidenziato come l’articolo 243 non contenga alcun espresso vincolo di localizzazione dell'impianto di depurazione all'interno del perimetro del sito da bonificare. A supporto di tale esegesi, la risposta ministeriale rileva: "L’opzione sub a) si sostanzia nell’utilizzo di un impianto dedicato al trattamento delle acque di falda, che deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7 (che fa espresso riferimento anche allo scarico delle acque emunte dalle falde), D. Lgs. n. 152 del 2006, sicché, qualora il Legislatore avesse effettivamente voluto che gli impianti di trattamento delle acque emunte fossero localizzati nel medesimo sito di bonifica, avrebbe utilizzato la nozione di sito prevista dal Titolo V."
Il Ministero chiarisce pertanto che l'assenza del richiamo esplicito alla nozione formale di "sito" nell'articolo 243, comma 3, conferma che la finalità della norma è di tipo prestazionale e di tutela della matrice idrica, piuttosto che di stretta contiguità geografica.
L’elemento dirimente è rappresentato dall’idoneità tecnica dell’impianto e dal relativo titolo abilitativo. Le acque emunte possono dunque essere trattate sia in impianti specificamente realizzati all’interno del cantiere di bonifica e assentiti nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto operato ai sensi dell’articolo 242 del TUA, sia presso impianti terzi idonei, purché regolarmente autorizzati al trattamento di tali reflui o reflui assimilabili.
Implicazioni operative per i tecnici e i responsabili di procedimento
La chiarificazione resa dal MASE fornisce importanti linee guida per la progettazione degli interventi di bonifica e per l'attività istruttoria degli Enti di controllo:
Flessibilità progettuale: I soggetti responsabili della bonifica e i progettisti non sono vincolati alla realizzazione di un depuratore in loco qualora vincoli spaziali, urbanistici o logistici rendano complessa la costruzione di un impianto interno.
Titolo autorizzativo ed efficacia: Se il trattamento avviene sul posto, l'impianto rientra nell'autorizzazione unica del progetto di bonifica ex art. 242, comma 7, D.Lgs. 152/2006. Nel caso di conferimento all'esterno o d'uso di reti di collettamento, resta fermo l'obbligo di verificare che l'impianto ricevente sia formalmente autorizzato a gestire la tipologia e i volumi di acque emunte.
Valutazione del caso di specie: Come consueto nelle risposte ad interpello ex art. 3-septies, il MASE precisa in chiusura che le proprie considerazioni hanno carattere generale ed interpretativo:
"Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti [...] per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie."
I professionisti del settore sono dunque chiamati a valutare la sostenibilità tecnica e la conformità autorizzativa della soluzione prescelta all'interno del quadro procedimentale complessivo del singolo sito contaminato.
RXY
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