Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Interpello 4/2026: indicazioni sulla compatibilità tra RLS e CSP
Roma, 9 Ott – Uno dei quesiti più ricorrenti sottoposti in questi mesi alla Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è quello sulla compatibilità o incompatibilità tra le diverse figure della prevenzione e/o della vigilanza.
Ad esempio il recente Interpello n. 2/2026, pubblicato l’8 luglio 2026, ha riguardato la compatibilità del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza. Interpello che ha commentato anche l’avvocato Rolando Dubini nell’articolo “ RLS e Polizia Giudiziaria: riflessioni sull'Interpello 2/2026”.
Un nuovo interpello affronta, tuttavia, il tema delicato della compatibilità tra i ruoli.
Si tratta dell’Interpello n. 4/2026 che analizza la compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).
Nel presentare l’interpello 4/2026 l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- L’interpello 4/2026 e il quesito della Filca CISL
- L’interpello 4/2026, il Testo Unico e le premesse della Commissione
- L’interpello 4/2026 e la risposta della Commissione Interpelli
L’interpello 4/2026 e il quesito della Filca CISL
Il nuovo Interpello n. 4/2026 – pubblicato, come l’interpello 3/2026, il primo ottobre 2026 - ha per oggetto “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito a: ‘Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)’. Seduta della Commissione del 24 settembre 2026”.
Ci soffermiamo sul quesito.
La Commissione Interpelli indica che l’organizzazione sindacale Filca CISL (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, federazione di categoria della CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla: “Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)”.
In particolare, si indica che “viene chiesto di chiarire ‘(….) se sia compatibile con la disciplina del D. Lgs. 81/08 la contemporanea attribuzione delle funzioni di:
- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
in capo al medesimo lavoratore dipendente della stessa azienda, e se tale cumulo di incarichi rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”.
L’interpello 4/2026, il Testo Unico e le premesse della Commissione
Tutte le premesse della Commissione, prima di formulare il responso al quesito della Filca Cisl, fanno riferimento al contenuto del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
La Commissione premette che:
- l’articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera i) stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la ‘persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro’;
- l’articolo 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), comma 1, prevede che: ‘Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- (…);
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva”;
- (…);
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative (…);
- (…);
- h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori”;
- (…);
- m) “fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro’.
Inoltre, lo stesso articolo 50:
- al comma 2, sancisce che “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre (…) dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”;
- al comma 7, dispone che: “L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione”.
La Commissione premette poi che:
- l’articolo 89 (Definizioni), comma 1, lettera e) (Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili - Capo I) statuisce che per “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori” si intende il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’arti-colo 92 (…)”;
- l’articolo 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione), comma 1, lettere a) e b) dispone che ‘Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (…)”;
- l’articolo 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), comma 4, stabilisce che: ‘I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori’.
L’interpello 4/2026 e la risposta della Commissione Interpelli
Fatte tutte queste lunghe premesse, con riferimento a quanto indicato dal Testo Unico la Commissione ritiene che, “pur in assenza di un’espressa previsione normativa, possa ravvisarsi un’incompatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) solo nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori”.
In questa ipotesi, infatti, l’RLS eserciterebbe le proprie attribuzioni “anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere e, di conseguenza, le scelte progettuali assunte in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. E questa sovrapposizione di funzioni “potrebbe incidere sull'autonomia di giudizio” dell’RLS e, “più in generale, sull'indipendenza e sull'imparzialità che l'esercizio delle relative attribuzioni richiede”.
La Commissione sottolinea che a quanto indicato si aggiunge che l'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 “impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), affinché questi ultimi possano esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione”. E questa previsione presuppone “una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha provveduto all’elaborazione del PSC in fase di progettazione”.
Distinzione – conclude l’interpello - che “verrebbe meno in caso di cumulo degli incarichi, con possibili riflessi sull'autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità connesse all'esercizio delle relative funzioni”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'