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Recupero inerti e materiali di cava: l'Interpello MASE
La complessa disciplina del recupero dei rifiuti inerti e la corretta gestione dei materiali da scavo continuano a essere al centro del dibattito normativo e operativo per le imprese del settore edile e estrattivo. Con un recente parere fornito tramite Interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006 (formulato dalla Provincia di Como ed evaso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE il 4 marzo 2026), il Dicastero ha affrontato due questioni cruciali ed estremamente pratiche:
I limiti quantitativi e le condizioni per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti inerti.
La qualificazione e la gestione dei residui e dei materiali derivanti da attività estrattive (materiali di cava) quando lavorati in un sito diverso da quello di estrazione.
L’obiettivo di questo approfondimento tecnico, è analizzare i contenuti dei due documenti ufficiali (il quesito e il riscontro del MASE) per fornire a RSPP, consulenti ambientali e direttori tecnici di cantiere indicazioni chiare e direttamente applicabili.
1. Il recupero di rifiuti inerti in procedura semplificata: limiti e "End of Waste"
Il primo blocco del quesito posto dalla Provincia di Como riguarda l’applicazione delle procedure semplificate (artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006) alla luce del recepimento dei decreti ministeriali che regolano la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste - EoW) per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione.
La questione si focalizza sui limiti quantitativi massimi giornalieri e annuali che gli impianti in procedura semplificata devono rispettare per non decadere dal regime agevolato ed essere costretti a richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Il quadro normativo e il riscontro del MASE
Il MASE ha ribadito che l'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata è strettamente vincolato al rispetto delle norme tecniche statali. Nello specifico:
Resta fermo il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 (e successive modifiche), in particolare per quanto concerne le quantità massime stoccabili e trattabili annualmente per singola tipologia di rifiuto (es. codici EER dell'elenco 1).
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti (disciplinata dal D.M. 152/2022 e dalle sue successive revisioni semplificate) non abroga automaticamente i limiti di capacità dei vecchi regimi, ma impone criteri di test e standard qualitativi più stringenti sulle matrici in uscita per garantire la tutela ambientale e della salute pubblica.
Nota operativa per le imprese: Un impianto che opera in procedura semplificata deve monitorare costantemente non solo la conformità dei lotti di aggregato riciclato in uscita tramite i test di cessione prescritti, ma deve garantire che i flussi in ingresso non superino i limiti quantitativi dichiarati in sede di comunicazione di inizio attività (solitamente fissati a un massimo di 250.000 tonnellate/anno per i rifiuti non pericolosi avviati a recupero stradale o ambientale).
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2. Materiali di cava estratti da un sito e lavorati in un altro: rifiuto o sottoprodotto?
La seconda parte dell'interpello, di forte impatto per il settore estrattivo, affronta la gestione dei materiali lapidei e dei detriti derivanti dall'attività di cava quando la loro prima lavorazione (es. frantumazione, vagliatura, lavaggio) non avviene nel sito di estrazione (cava d'origine), ma presso un impianto terzo o un altro sito autorizzato.
La Provincia di Como chiedeva se tali materiali dovessero essere considerati rifiuti all'origine (da gestire con codice EER 01 04 08 o 01 04 09) o se potessero rientrare nel regime di esclusione o di sottoprodotto (art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006).
La posizione del Ministero
Il MASE opera una netta distinzione basata sulla natura del materiale e sul rispetto delle condizioni di legge:
| Stato del materiale | Classificazione | Condizione normativa applicabile |
| Terre e rocce da scavo incontaminate generate in cantiere o in cava | Escluso dalla disciplina rifiuti | Deve rispettare interamente i requisiti dell'art. 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 152/2006 (utilizzo nello stesso sito) oppure le procedure del D.P.R. 120/2017 per il trasporto e l'utilizzo in sito diverso. |
| Residui di estrazione e lavorazione (es. sfridi di taglio, polveri di segagione, frammenti lapidei) spostati in altro impianto | Sottoprodotto (Non-Rifiuto) | Ammissibile solo se il produttore dimostra il rispetto simultaneo delle 4 condizioni dell'art. 184-bis (certezza dell'utilizzo, nessun trattamento preventivo diverso dalla normale pratica industriale, ecc.). |
| Materiali di scarto non conformi o privi di piano di utilizzo programmato | Rifiuto (EER classe 01) | Devono essere gestiti obbligatoriamente con formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e avviati a impianti di recupero autorizzati in procedura ordinaria o semplificata. |
Il Ministero sottolinea che lo spostamento di materiali estratti da un sito di cava verso un impianto di lavorazione esterno non fa perdere automaticamente la natura di "non-rifiuto" (sottoprodotto o terra da scavo), purché venga fornita prova rigorosa che tale trasferimento rientri nel normale ciclo produttivo e che il materiale sia destinato a un utilizzo certo e diretto, senza subire trattamenti non ammessi dalla "normale pratica industriale" (come definiti dalla giurisprudenza europea e nazionale).
Conclusioni e raccomandazioni per i professionisti della sicurezza e dell'ambiente
Le risposte fornite dal MASE nell'interpello del 4 marzo 2026 evidenziano la necessità per le aziende di adottare un approccio rigoroso nella tracciabilità e nella caratterizzazione dei materiali di cantiere e di cava.
Per i professionisti della sicurezza e della gestione ambientale nei cantieri si raccomanda di:
Verificare le autorizzazioni degli impianti di destino: Accertarsi che gli impianti che ricevono i rifiuti inerti in procedura semplificata abbiano ancora capienza volumetrica e quantitativa annuale autorizzata.
Redigere piani di utilizzo chiari: Qualora si intenda gestire i materiali lapidei da cava estratti in un sito differente come sottoprodotti, è indispensabile predisporre una documentazione probatoria solida (contratti, schede tecniche, analisi chimico-fisiche) che attesti la certezza del riutilizzo e il rispetto dei requisiti di sicurezza ambientale.
Aggiornare le procedure di cantiere: Formare il personale addetto alla compilazione dei registri di carico/scarico e dei formulari sulla corretta attribuzione dei codici EER per evitare sanzioni penali legate alla gestione illecita di rifiuti.
MASE - Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo al recupero in procedura semplificata di rifiuti inerti ed alla gestione dei rifiuti derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione
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