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Quando la figura dell’HSE Manager entra nelle aule dei Tribunali
Riprendendo il tema della posizione di garanzia dell’HSE Manager, già affrontato in precedenza (si veda il contributo “ La figura dell’HSE Manager vista alla luce dei ruoli del D.Lgs.81/08”, pubblicato su PuntoSicuro del 14 marzo 2024 n.5579), vorrei qui prendere in esame - come sempre senza pretese di esaustività - due sentenze di Cassazione nelle quali l’HSE Manager compare rispettivamente come imputato nel processo penale o come testimone nell’ambito del medesimo.
Credo infatti che sia interessante verificare come l’ordinamento giuridico guardi alla figura dell’ HSE Manager, sotto il profilo del rapporto con gli altri soggetti aziendali, della posizione di garanzia e delle potenziali responsabilità penali.
Partiamo dal primo caso, ovvero da una sentenza che ha fotografato una situazione in cui l’HSE Manager è stato imputato in un procedimento penale per reati ambientali.
Credo che tale pronuncia sia molto utile per un inquadramento delle responsabilità di tale soggetto anche in materia di salute e sicurezza, dal momento che la Cassazione opera una ricostruzione “a tutto tondo” della posizione di garanzia di tale soggetto.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 maggio 2020 n.13843, dunque, la Corte ha confermato le condanne di B. (nella qualità di responsabile funzione ambiente PAS per il sito industriale Ausimont dal 2000 al 2002), G. (nella qualità di direttore dello stabilimento della società S.S. s.p.a. dal luglio 2003 al dicembre 2007), C. (nella qualità di dipendente S. s.s., sede secondaria per l’Italia, quale responsabile centro competenza ambiente HSE degli stabilimenti S.S. s.p.a., a decorrere dall’aprile 2008) e Ca. (nella qualità di responsabile funzione ambiente PAS per il sito industriale A. dal 1995 al 2002 e di responsabile centro competenza ambiente HSE della S.S. s.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2004 nonché di responsabile del Centro di S. M. nel medesimo periodo) alla pena della reclusione.
La sentenza precisa che l’originaria imputazione “era quella disciplinata dagli artt.110 e 439 cod. pen., consistente nell’avvelenamento delle acque della falda sotterranea dello stabilimento S.-A. (ex Au.) all’abitato di S. M. e alle zone limitrofe”, poi riqualificato nel reato “previsto dagli artt.110 e 449 cod. pen.” (disastro colposo).
In particolare, “le condotte contestate erano le seguenti:
1) omessa manutenzione della rete idrica dello stabilimento;
2) omessa segnalazione alle autorità competenti della portata reale dell’inquinamento;
3) omessa adozione di qualsiasi opera rivolta ad eliminare, ridurre, confinare e contenere l’inquinamento in atto;
4) la perdurante somministrazione dell’acqua emunta dalla falda sottostante allo stabilimento alle abitazioni limitrofe e ai dipendenti.”
Infatti, “la Corte territoriale ha dato atto dell’esecuzione da parte degli imputati di condotte incessanti, che provocavano il disastro, principalmente di «avvelenamento», «inquinamento» e «contaminazione»: l’immissione di metalli, cloruri, fluoruri, solfati cancerogeni, ecc.; la mancata eliminazione del duomo piezometrico e, cioè, di un’enorme massa d’acqua che determinava il dilavamento delle sostanze inquinanti presenti negli strati superficiali del terreno del sito con dispersione a raggiera; la perdurante contaminazione di cromo esavalente e dell’arsenico, nonostante l’intervenuta cessazione, in epoca antecedente al periodo indicato in imputazione, delle relative lavorazioni.”
Dunque, “alla luce delle caratteristiche evidenziate è stato riscontrato un inquinamento persistente e incessante, fronteggiato con rimedi precari, il cui evento si è protratto fino all’ultima contaminazione delle falde acquifere, la cui consumazione cessava per ciascun imputato alla data di dismissione della propria carica all’interno della società di riferimento (dapprima A. poi S.).”
La Cassazione specifica che il reato contestato, ovvero il disastro colposo, è un “reato a forma libera, che può consistere in un macroevento di immediata evidenza e di notevoli dimensioni (crollo, naufragio, deragliamento, ecc.), ma anche in un evento non immediatamente percepibile, che si dispiega in un arco di tempo molto prolungato”.
Prendiamo a questo punto in esame la posizione dell’HSE Manager C.
La Corte sottolinea che “il C. partecipava agli incontri con gli enti e coi consulenti dell’azienda e prendeva decisioni concordemente col Ca. e col G.”.
In tal senso, la Corte d’Appello “ha escluso di potergli attribuire un ruolo meramente consultivo, in quanto la società madre aveva inviato un tecnico esperto, di posizione di vertice, non certo per consentire che il responsabile Ca. e il direttore di stabilimento G. ne criticassero i consigli.”
Secondo i Giudici di merito, dalle intercettazioni “si evinceva che il Ca. e il C. avevano falsamente sostenuto di essere stati all’oscuro della doppia versione di uno studio fondamentale, inerente specificamente ed esclusivamente il loro settore e la procedura di bonifica, che in quel momento stava impegnando l’azienda.”
Dalla medesima intercettazione “si comprendeva che proprio questi ultimi due avevano ordinato all’E. [consulente, n.d.r.] di omettere la parte del documento relativa alla falda profonda; lo stesso C. aveva ammesso nel corso dell’interrogatorio […] di conoscere i dati relativi alle analisi sul c.d. inquinamento della falda profonda, ma di non essere competente a trasmetterli agli enti.”
Inoltre, “il dr. A.T., l’ing. ambientale C.D.C. e l’ing. S.B. lasciavano intendere che, per prassi, i dati circa la contaminazione della falda profonda non erano forniti immediatamente agli enti per diversi anni, occorrendo prima comprenderne il significato.”
Tuttavia, secondo la Corte, “tali condotte violavano l’obbligo di immediata informativa di cui al D.lgs.n.152 del 2006 e al D.lgs.n.22 del 1997.”
Come emerge da quanto riportato sopra, “il C., quindi, era perfettamente consapevole, se non artefice, delle scelte societarie di non ottemperare al dovere di comunicazione alle autorità pubbliche.”
A questo punto la Cassazione dedica un passaggio interessante alla posizione di garanzia dell’HSE Manager, specificando che, nel caso di specie, “alla luce del ruolo effettivamente svolto in concreto, pertanto, non rilevava la tematica relativa all’esatta qualifica di responsabile del centro di competenza HSE degli stabilimenti S.-S. o di Coordinatore dell’HSE di S. S.A., funzione corporate della Holding belga.”
Ciò in quanto, più in generale, “nelle organizzazioni societarie complesse, infatti, possono assumere posizioni di garanzia anche organi di livello superiore, con funzione apparentemente solo consultiva, ove sia ravvisabile la loro reale partecipazione ai processi decisori, cioè la loro ingerenza nelle scelte decisionali e nell’ambito operativo della società (Sez.4, n.55005 del 10/11/2017, Pesenti, Rv.271719).”
Pertanto, “poiché il C. era pienamente consapevole dello stato del sito, avrebbe dovuto comunicare l’esito delle analisi dei dati relativi alla qualità”, laddove invece la sua condotta omissiva “si poneva in rapporto di stretta causalità con l’evento lesivo, unitamente alle ulteriori condotte contestategli”.
Peraltro, “la Corte torinese ha logicamente escluso la necessità di un approfondimento del significato dei dati prima di trasmetterli, trattandosi di elementi obiettivi, insuscettibili di diversa valutazione.”
Passiamo a questo punto alla posizione di Ca., che era “addetto alla funzione PAS dello stabilimento di S.M. fin dal 1993 al 1995 sotto la gestione della A.” e aveva successivamente assunto lo “stesso incarico in HSE col subentro della S.”, ricevendo poi una promozione nel gennaio 2004 “quale responsabile anche di HSE centrale di S.S.”.
Nella sentenza d’appello, “per la continuità degli incarichi del Ca. presso lo stesso sito e per il suo cursus honorum si è ritenuta dimostrata la sua posizione di tecnico di elevata competenza, in grado di collaborare coi consulenti esterni delle due aziende (E. e poi E.) e coi responsabili di A. e di S.”.
Ad avviso dei Giudici, “il Ca. essendosi concretamente occupato della gestione ambiente delle due aziende, doveva conoscere i dati relativi al sito; inoltre, il B. o il C. non avrebbero potuto decidere di rapportarsi con una persona ignara su tali dati e incapace di leggerli.”
Va anche aggiunto che “il Ca., peraltro, dipendeva direttamente dagli amministratori delegati.”
La sentenza precisa che, “se il Ca. avesse adottato i necessari rimedi a contenere i fenomeni di inquinamento e avesse comunicato agli enti preposti il reale stato del sito, avrebbe scongiurato il verificarsi dell’evento.”
Inoltre, “come tutti i correi, il Ca. è responsabile delle condotte attive di immissioni di materie inquinanti nel terreno e nelle falde acquifere.”
Per quanto riguarda, poi, la posizione di garanzia del direttore di stabilimento G., egli, “anche secondo il teste D.P.S. (coordinatore di progetto del sito di S. M. dal 2003 al 2007), […] partecipava attivamente alle riunioni col Ca. e col C. e assumeva formalmente la responsabilità per le decisioni prese concordemente coi vertici aziendali”.
Di fronte al motivo di ricorso con cui il direttore di stabilimento G. “nega l’esistenza di sue attribuzioni in materia di ambiente” e afferma “l’esclusiva competenza in tale settore dei responsabili di HSE”, la Cassazione replica ricordando che “il direttore di stabilimento è responsabile anche in relazione al settore ambiente, altrimenti non potrebbe neanche garantire la sicurezza dei lavoratori dalle contaminazioni e dalle immissioni di sostanze inquinanti, compito di tutela integrante un’altra sua specifica attribuzione”.
In tal senso, “il suo compito di tutela della sicurezza del lavoratore non può essere arbitrariamente delimitato alla sola materia antinfortunistica ed escluso in relazione a quella ambientale.”
E - prosegue la Corte - “proprio in una struttura articolata e complessa quale la S. i predetti obblighi possono e devono gravare, anche sul direttore di stabilimento, soprattutto quando, come nel caso in esame, egli sia dotato di ampi poteri. Sono a lui imputabili anche le carenze organizzative di carattere generale”.
Infine, la Corte ha confermato la condanna di B., che “aveva ricoperto il rilevante ruolo di responsabile centrale funzione ambiente (PAS) per tutti i siti industriali A. s.p.a. dal 2000 al 2002 e, in tale qualità, informava direttamente l’amministratore delegato di tutte le problematiche ambientali.”
Nel pronunciarsi sulle responsabilità di tale soggetto, la Cassazione ha applicato e richiamato “il principio sancito da questa Corte, secondo cui, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro”.
Infatti, “al di là di un’assunzione formale della posizione di garanzia (che in ogni caso esisteva), la fonte dell’obbligo giuridico può radicarsi in molte situazioni della vita quotidiana in cui di fatto si realizza un contatto fra consociati in cui uno dei due assume per impegni contrattuali pregressi, di fatto ed anche spontaneamente un ruolo di garanzia rispetto all’altro.”
Passiamo a questo punto ad esaminare un caso giurisprudenziale nel quale gli HSE Manager non hanno avuto il ruolo di imputati nel procedimento penale bensì di testimoni.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 2 ottobre 2023 n.39697, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità dell’Amministratore Delegato, del responsabile del settore Manutenzione, del responsabile del Reparto Ispezione, del dirigente del Settore Operazioni, del dirigente del Settore Produzione, di un dipendente con mansioni di operatore addetto alla messa in sicurezza dell’impianto della Spa A., quale società committente dei lavori eseguiti sui propri impianti, nonché di O. quale datore di lavoro della F. Srl esecutrice dei lavori.
In particolare, l’Amministratore Delegato e i Dirigenti dei Settori Operazioni, Produzione e Manutenzione avevano causato il decesso di un dipendente dell’impresa esecutrice “disponendo, dirigendo, organizzando, coordinando ed autorizzando l’esecuzione di lavori di manutenzione di tredici valvole di sicurezza dell’impianto vapore esistente all’interno dello stabilimento A. ad impianto in funzione anziché fermo […], quindi con un elevato rischio di fuoriuscita di vapore durante le operazioni di smontaggio delle PSV, senza adottare le cautele necessarie per evitare il suddetto rischio”.
I Giudici avevano ritenuto “fondati gli addebiti formulati dalla pubblica accusa circa l’ambiguità dei permessi di lavoro cd. cumulativi, ossia riguardanti interventi multipli o cumulativi da svolgersi per più turni o per più giorni.”
La sentenza specifica che, “nel verbale di prescrizione ASUR […], era stato contestato al datore di lavoro A., di non aver individuato, in relazione a tale tipologia di permessi, una procedura di sicurezza sufficientemente esaustiva volta ad evitare il rischio della mancata messa in sicurezza degli impianti a causa della sovrapposizione di più lavorazioni contemporanee o protratte nel tempo.”
Occorre sottolineare che “l’inadeguatezza della procedura SGS.P.01.4 aveva costituito l’addebito di colpa anche per l’Amministratore Delegato [della] A., in quanto le procedure di sicurezza costituiscono parte integrante del DUVRI che da questi promana”.
Infatti, “mediante il DUVRI, l’A. avrebbe dovuto evidenziare e fornire alle ditte esecutrici le informazioni relative ai pericoli esistenti all’interno della raffineria; con il PSC avrebbe dovuto particolareggiare tali informazioni con riferimento allo svolgimento delle singole attività da svolgersi (come quella poi sfociata nel sinistro mortale) e attraverso il PDL [permesso di lavoro, n.d.r.] avrebbe dovuto dare atto delle precauzioni da adottarsi ed effettivamente adottate per tutelare i lavoratori durante dette singole lavorazioni.”
Riguardo al dirigente B., poi, egli “aveva approvato, apponendo la propria firma, la procedura SGS.P.014 per il rilascio del permesso di lavoro, ritenuta inadeguata”, essendo emerso che “anche in passato erano stati effettuati lavori manutentivi su gruppi di valvole” e che quindi B. “era tenuto ad avvedersi della diffusione nella raffineria di una prassi distorta nell’ipotesi di rilascio di permessi cumulativi.”
Nel ricorso dell’Amministratore Delegato e del Responsabile del Settore Operazioni, questi fanno presente che i “testi A.C. (assistente tecnico di manutenzione), A.D. (Responsabile HSE fino al 2008) e A.E. (allora Responsabile della funzione HSE) avevano confermato che, secondo la procedura SGS.P.014, le misure di sicurezza indicate nel permesso di lavoro dovevano essere tutte attuate prima dell’avvio dei lavori.”
Inoltre gli imputati nel loro ricorso evidenziano che “il A.E. - responsabile della funzione HSE - descriveva il funzionamento del sistema dei controlli, dando atto che essi comprendevano anche verifiche dirette ad accertare il puntuale rispetto della procedura SGS.P.014 e delle misure previste dai permessi di lavoro, effettuate da figure specialistiche, con l’ausilio di apposite check list.”
Sempre secondo i ricorrenti, il responsabile della funzione HSE A.E., poi, sentito in qualità di testimone, “aveva esplicitamente affermato che dai controlli eseguiti non erano emerse evidenze di prassi operative, in cui le misure di sicurezza previste dai permesso di lavoro fossero attuate progressivamente, in parallelo all’avanzamento dei lavori. Il A.E. faceva chiaramente riferimento all’ipotesi di permessi di lavoro “multipli”.”
La Cassazione ha rigettato i ricorsi e ha confermato le condanne, essendo risultato accertato che, nella realtà, “la prassi di effettuare la messa in sicurezza delle valvole volta per volta era particolarmente pericolosa per gli addetti e sostanzialmente tollerata dalle società, le quali non predisponevano le opportune precauzioni per scongiurarne l’utilizzo e non sorvegliavano adeguatamente l’operato dei dipendenti.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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