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Circolare INL 1/2026: DPI, scale, sorveglianza sanitaria e rischio violenza
Roma, 17 Mar – Presentiamo oggi un approfondimento dedicato alla Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) che ha in oggetto: D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Ricordiamo ai lettori che la circolare ha l’obiettivo di offrire chiarimenti e approfondimenti per le attività di vigilanza in relazione ad alcune sensibili novità e modifiche del D.Lgs. n. 81/2008 operate dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.
Abbiamo già parlato, nell'articolo " Nuova circolare INL 1/2026: vigilanza, badge di cantiere e formazione", delle disposizioni del decreto legge in materia di subappalti, dei badge di cantiere, della formazione in materia di sicurezza e di patente a crediti, anche con riferimento alla precedente Nota INL prot. n. 609 del 22 gennaio 2026.
In questo articolo affronteremo, invece, i seguenti argomenti:
- Circolare INL 1/2026: i DPI e i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Circolare INL 1/2026: la sicurezza delle scale e la notifica preliminare
- Circolare INL 1/2026: la sorveglianza sanitaria, il rischio violenza e i MOG
Circolare INL 1/2026: i DPI e i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Riguardo ai dispositivi di protezione individuali si ricorda che l’art. 5, comma 1, lett. g), del D.L. n. 159/2025 modifica il dettato dell’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
Secondo la nuova lettera a) il datore di lavoro ‘mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi’.
E dunque, durante gli accertamenti ispettivi, “si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI”.
Riguardo poi ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto l’art. 5, comma 1, lett. i), del D.L. n. 159/2025 modifica anche l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008:
- è ribadito “l’obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza”;
- è rivista “la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata. Diversamente dalla precedente disciplina, che recava un elenco dei vari possibili componenti di un sistema, il novellato comma 2 del citato art. 115 elenca quattro diverse tipologie di sistemi:
- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- sistemi di arresto caduta”.
Inoltre il nuovo comma 4 dell’art. 115 precisa che “tutti i suddetti sistemi sono ‘costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento’”. E fermo restando che “vanno scelti in base all’idoneità ‘per l’uso specifico’, il comma 3 dell’art. 115 stabilisce che i primi tre sistemi hanno priorità rispetto all’ultimo. Infine, è precisato che, in ogni caso, per i ‘sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi’ di cui alla lett. c), vale quanto dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 111, comma 4, per quanto attiene alle circostanze che ne consentono l’utilizzo e all’art. 116 per tutti i requisiti di sicurezza richiesti”.
Circolare INL 1/2026: la sicurezza delle scale e la notifica preliminare
La Circolare INL si sofferma poi sui requisiti di sicurezza delle scale.
Infatti il DL n. 159/2025, all’art. 5, comma 1, lett. h) “ha riformulato l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, che non fa più riferimento alle ‘scale a pioli’ ma più specificatamente alle scale verticali permanenti, ossia quelle ‘fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso’, aventi ‘altezza superiore a 5 metri’ e ‘inclinazione superiore a 75 gradi’”.
Si indica che le scale “devono essere provviste in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’art. 115 o di una gabbia di sicurezza. La norma prevede che la scelta sia effettuata ‘in base alla valutazione del rischio’, poiché è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità (ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso)”.
Dunque, specie in relazione alle scale già installate, “qualora le stesse siano prive di gabbia, le verifiche ispettive dovranno essere tese ad accertare che le procedure di utilizzo delle stesse siano state aggiornate includendovi la previsione dell’impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori”.
Restano poi invariate “le ulteriori caratteristiche della scala: distanza minima pari a 15 cm tra i pioli e la parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata; distanza massima pari a 60 cm tra il piano dei pioli e la parete della gabbia dal lato opposto ad essi. È, inoltre, ribadito che la gabbia di sicurezza ‘deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno’”. Ed è stato chiarito, all’art. 5, comma 1-bis, che ‘Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025’, le suddette disposizioni ‘acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026’, concedendo agli obbligati il tempo necessario per le opportune valutazioni ed eventuali implementazioni”.
La Circolare fornisce informazioni anche sulla notifica preliminare.
Si indica che “per effetto della modifica apportata all’Allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008, che reca il contenuto obbligatorio della notifica preliminare di cui all’art. 99 del medesimo decreto, la stessa dovrà indicare, il codice fiscale o la partita IVA nonché quali imprese operano in regime di subappalto. La modifica è immediatamente operativa ed è applicabile alle notifiche preliminari da trasmettere successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ossia dal 31 ottobre 2025”.
Circolare INL 1/2026: la sorveglianza sanitaria, il rischio violenza e i MOG
La Circolare si sofferma anche sulla sorveglianza sanitaria.
Si segnala che l’art. 17 del DL 159/2025 chiarisce quanto già consolidato a livello giurisprudenziale, “modificando l’art. 20, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo esplicitamente che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi ‘devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva’”. Inoltre il decreto legge incide anche “sugli obblighi del medico competente di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 attribuendo allo stesso il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica ‘promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute’”.
Si introduce poi la lettera e-quater) all’art. 41, comma 2, che stabilisce “la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope”. E rientra nell’alveo della sorveglianza sanitaria la ‘visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive’.
L’Ispettorato segnala che il legislatore pone la condizione della ‘presenza di ragionevole motivo’ e per una corretta applicazione della disposizione, “si ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle ‘condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza’, previsto entro il 31 dicembre 2026 ai sensi dell’art. 41, comma 4-bis, che potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita”.
Infine, il legislatore ha modificato l’art. 51, D.Lgs. n. 81/2008 “inserendo l’ulteriore comma 3-quater, prevedendo che ‘Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti’.
Concludiamo questa presentazione della Circolare 1/2026 soffermandoci su due altre novità trattate nel documento INL:
- Misure di prevenzione di condotte violente o moleste: si indica che l’art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. n. 159/2025 “ha modificato l’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiungendo l’ulteriore lettera z-bis) per effetto della quale, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è contemplata anche ‘la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62’”. E si evidenzia che “l’obbligo ricade nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008”.
- Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG): la circolare segnala che con l’art. 10 del D.L. n. 159/2025 “è stato modificato, altresì, l’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 – che disciplina i requisiti del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – il quale non menziona più il superato British Standard OHSAS 18001:2007, recando correttamente il riferimento alla vigente norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della Circolare INL 1/2026 di cui riportiamo tutti i punti trattati:
- Disposizioni del D.L. n. 159/2025 in materia di attività di vigilanza, appalto e subappalto
- Badge di cantiere
- Patente a crediti
- Esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali
- Obbligo di comunicazione del domicilio digitale
- Comunicazioni obbligatorie
- Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
- Notifica preliminare
- Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
- Dispositivi di protezione individuali
- Requisiti di sicurezza delle scale
- Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Formazione in materia di SSL
- Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG)
- Sorveglianza sanitaria
- Disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Modifiche alla composizione degli organi del sistema istituzionale in materia di SSL
Tiziano Menduto
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