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I quesiti sul decreto 81: procedure standardizzate e piccole imprese

I quesiti sul decreto 81: procedure standardizzate e piccole imprese
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

30/05/2013

Un quesito sulla possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori di ricorrere alle procedure standardizzate pur in presenza di rischi particolari. Il rompicapo dell’articolo 29 del Testo Unico. A cura di G. Porreca.

Bari, 30 Mag - Sulla possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori di ricorrere alle procedure standardizzate pur in presenza di rischi particolari. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Domanda
Nel comma 7 dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 81/2008 sono indicate le aziende per le quali è esclusa la possibilità. Non facendo riferimento il comma 7 al comma 5 ma al comma 6, cosa significa? Che le aziende fino a 10 lavoratori pur in presenza di rischi particolari possono ricorrere a tali procedure?

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Risposta
Puntualmente con l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30/11/2012, contenente le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, si ripropone il quesito relativo alla facoltà o meno per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori di poter ricorrere alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nel caso in cui nelle stesse siano presenti rischi particolari quali il rischio chimico, biologico, da atmosfere esplosive, cancerogeno, mutageno o connessi ad esposizione ad amianto e puntualmente si rinnova l’osservazione già fatta dallo scrivente nell’ambito di un intervento pubblicato su PuntoSicuro del 10/3/2010, sulla poco felice articolazione delle disposizioni  riguardanti la facoltà o meno per i datori di lavoro di ricorrere alle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi e per la redazione del relativo documento di valutazione. Ritorna in poche parole l’attenzione sull’art. 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. che, come si è più volte messo in evidenza, costituisce un vero e proprio rompicapo del Testo Unico in materia di salute sicurezza sul lavoro.
Con riferimento al contenuto del citato articolo 29 si è già più volte avuto modo di mettere in evidenza la poca “attenzione” che il legislatore ha mostrato allorquando nel comma 6 dello stesso articolo ha indicato che le aziende fino a 50 lavoratori “possono effettuare”  la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate mentre nel comma 5 dello stesso articolo ha indicato che le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, per le quali è stata utilizzata l’espressione “effettuano”, debbono invece ricorrere obbligatoriamente alle stesse.
È stata la Commissione per gli Interpelli che è successivamente intervenuta a fornire dei chiarimenti nella risposta all’ interpello n. 7 del 15/11/2012 precisando, come del resto era ovvio, che la facoltà di ricorrere alle procedure standardizzate è rivolta anche alle aziende fino a 10 lavoratori e che in sostanza il  “possono effettuare” sarebbe dovuto comparire anche nel comma 5 dell’art. 29.
 
Ora il lettore in questo quesito pone in evidenza un’altra “disattenzione” che il legislatore ha mostrato nel fissare le disposizioni contenute nel citato articolo 29. Oggetto del quesito formulato sono in particolare ancora una volta le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo 29 che qui di seguito si ritiene opportuno ricapitolare.
 
Secondo il comma 5 dell’articolo 29:
 
comma 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 (slittato al 31 maggio 2013), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)",
 
per cui, secondo quanto indicato nell’ultimo periodo dello stesso comma, non possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi le:
 
a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori,
per le quali è pertanto preclusa la facoltà, anche se occupano meno di 10 addetti, di ricorrere all’utilizzo delle procedure standardizzate.
 
Secondo il comma 6 dell’articolo 29:
 
comma 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4”.
 
Con il comma 7 dello stesso articolo 29 il legislatore ha comunque inteso fissare delle esclusioni circa la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate. Secondo lo stesso infatti:
 
comma 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto”,
 
aziende che nel seguito per semplicità indicheremo come aziende “a rischi rilevanti” quelle di cui alla lettera a) e come aziende “a particolari rischi” quelle di cui alla lettera b).
 
E’ dalla lettura del comma 7 dell’articolo 29 che sembrerebbe sia derivato il dubbio espresso dal lettore che ha formulato il quesito il quale richiede appunto se le aziende fino a 10 lavoratori di cui al comma 5, facendo il legislatore nel comma 7 riferimento solo alle disposizioni di cui al comma 6, possano ricorrere alle procedure standardizzate pur in presenza di rischi particolari (chimici, biologici, atmosfere esplosive, ecc.).
 
Ora la risposta al quesito è diversa a seconda della interpretazione che viene data al comma 6 dell’articolo 29.
Se infatti all’espressione “i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori” che si legge in tale comma viene dato il significato, secondo una interpretazione letterale, di “i datori di lavoro che occupano da 1 a 50 lavoratori” la risposta al quesito è che sia le aziende “a rischi rilevanti” ex articolo 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 che le aziende “a particolari rischi” (con rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, ecc.) sono escluse, ai sensi del comma 7 dell’articolo 29, dalla facoltà di poter ricorrere alle procedure standardizzate.
Se invece, come viene sostenuto da alcuni, alla espressione stessa riportata nel comma 6 si attribuisce l’interpretazione  “i datori di lavoro che occupano da 11 a 50 lavoratori” la risposta al quesito è che le aziende che occupano fino a 10 lavoratori possono in ogni caso, ai sensi del comma 7, fare ricorso alle procedure standardizzate sia che nelle stesse si svolgano attività che comportino “particolari rischi” sia che nelle stesse si svolgano attività a “rischi rilevanti”, affermazione quest’ultima che sarebbe in realtà accettabile con una certa difficoltà e che susciterebbe comunque non poche perplessità. E’ come consentire ad esempio di far fare la valutazione dei rischi e di far compilare il relativo documento di valutazione secondo le procedure standardizzate ad una azienda nucleare o ad una centrale termoelettrica nel caso che occupino meno di 10 lavoratori il che sembrerebbe assolutamente assurdo.
 
Alcuni chiarimenti deriverebbero dalla lettura del Decreto Interministeriale 30/11/2012 che ha recepite le procedure standardizzate in quanto, come si può osservare, nel Modulo n. 2 della parte II di tale decreto riguardante la “individuazione dei pericoli presenti in azienda” fra i pericoli in esso suggeriti da prendere in considerazione sono stati inseriti, a pag. 23 del documento, gli “agenti chimici”, gli “agenti cancerogeni e mutageni”, “i rischi da amianto” e la “presenza di atmosfere esplosive” e cioè proprio quegli agenti citati nel comma 7 dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 81/2008 e ciò farebbe intendere che per le aziende fino a 10 lavoratori sussisterebbe in ogni caso la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate.
D’altro canto si fa notare invece che nello stesso Decreto Interministeriale 30/11/2012 al punto 2 della parte I riguardante il campo di applicazione del decreto medesimo, a pag. 5 del documento, viene esclusa la facoltà di ricorrere alle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori se “a rischi rilevanti” ex articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2008 interpretando fra l’altro erroneamente quanto indicato nel comma 5 dell’articolo 29 allorquando il legislatore ha voluto escludere tali aziende (3° periodo) non dalle procedure standardizzate (1° periodo) ma dall’autocertificazione della effettuazione della valutazione dei rischi  (2° periodo).
 
Insomma un altro bel rompicapo per cui è ora necessario che il Ministero del Lavoro intervenga ancora una volta a fornire gli opportuni chiarimenti o che lo faccia la Commissione per gli Interpelli se ha ricevuto una istanza in tal senso.
Ma quel che sembra ancor più opportuno è che intervenga il legislatore a rivedere una volta per tutte ed a riscrivere di sana pianta questo “benedetto” articolo 29.
 
 


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Rispondi Autore: Maurizio Aurigi - likes: 0
30/05/2013 (09:18:31)
Grazie all'Ing. Porreca per questo parere chiarificatore. Rimane da fare una serie di amare considerazioni:
- le procedure standardizzate non semplificano ma anzi complicano la situazione e tutti i consulenti hanno dovuto fare dei dvr camuffati da procedure perchè sotto i 10 sembravano obbligatorie;
- poi salta fuori che non sono obbligatorie... magari a saperlo prima si risparmiava tutto il lavoro per rifare il format;
-poi salta fuori che per aziende soggette a rischio chimico non potrebbero essere utilizzate.

Allora chiedo provocatoriamente per il consulente che sbaglia a fare il DVR sono previste sanzioni e per il legislatore che sbaglia a legifirare niente?
Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0
30/05/2013 (10:52:56)
Per come la vedo io, le procedure standardizzate possono essere utili per chi prova a redigere i DVR per la prima volta nelle realtà e nei limiti in cui l'art. 29 lo consente.
Per quanto riguarda noi consulenti che elaboriamo DVR da molti anni, almeno per come la penso, è molto piu semplice predisporre un DVR ordinario e completo i cui contenuti non possono che essere piu esaustivi di un DVR standardizzato
Rispondi Autore: Massimo Catto - likes: 0
30/05/2013 (10:55:22)
Salve, concordo con quanto affermato dall'ing. Porreca. Il mio pensiero è che l'esclusione della possibilità dell'uso della VDR standardizzata valga solo per la attività a rischio (chimico ecc.)da 11 a 50 addetti. Al riguardo consiglio di vedere le linee guida della Regione Veneto che ha elaborato un modello di VDR standardizzata molto completa che comprende delle schede anche per i "maggiori rischi". (CO.RE.CO VENETO Indicazioni stesura DVR STD_Agg. 2013.doc ) applicabile alle aziende fino ai 10 addetti.
cordialità.
Rispondi Autore: Davide Dimarco - likes: 0
30/05/2013 (11:11:57)
A mio parere anche a livello di normativa si dovrebbero distinguere meglio gli obblighi di documentazione dagli obblighi di valutazione.
In un'azienda in cui i rischi sono gestiti in modo ottimale, non vedo la necessità di sovrabbondare con documentazioni che non servono a nulla.
E' invece assai più importante che siano realmente previste e attuate le misure preventive.
Quindi io ho interpretato la possibilità di utilizzare le procedure standardizzate solo come una semplificazione della documentazione necessaria ad attestare la valutazione che comunque deve essere fatta in modo da assicurare il controllo dei rischi.
E' per questo che credo di più nell'interpretazione dell'applicabilità ai datori di lavoro che occupano da 11 a 50 lavoratori, altrimenti non capirei neppure perché nelle procedure siano stati previsti dei rischi per i quali non dovrebbero essere applicabili.
Rispondi Autore: Roberto Romanini - likes: 0
30/05/2013 (12:23:03)
Mi pare che ci complichiamo la vita per poco .............credo che l'intrepretazione corretta e logica sia la seguente ( che è quella che adotto dai tempi della 626 ):
la ditta elabora il DVR con le procedure standardizzate ( o come meglio crede) ed in ogni caso una volta rilevata la presenza di rischi particolari (rumore , vibrazioni ... chimico, biologico MMC, nucleare ecc ecc) deve adandare ad approfindire tale rischio con valutazioni specifiche e con tecnici competenti.
Forse chi è più attento di me nella lettura della norma la pensa in maniera diversa. Questa è la mia scelta, giusta o sbagliata cher sia, altrimenti non se ne esce fuori( ma non credo sia così sbagliata). poi se si ha del tempo libero si può tentare anche di dipingere le zampe alle formiche per vedere meglio come muovono le zampe (sempre se a qualcuno interessa)
Roberto
Rispondi Autore: edoardo - likes: 0
31/05/2013 (09:51:48)
In realtá sulle procedure standardizzate é chiaramente citato che le valutazioni specifiche devono essere effettuate secondo le norme tecniche.
Quindi nel dvr con procedure standardizzate si rimanda a documenti esterrni. Nulla di sconvolgente o di diverso da oggi.
La cosa importante che molti dimenticano é invece che la richiesta é di valuatare tutti i rischi!
Rispondi Autore: roberto romanini - likes: 0
31/05/2013 (11:39:10)
Caro Edoardo condivido !! saluti e buon lavoro
Roberto
Rispondi Autore: Andrea Lenzi - likes: 0
01/06/2013 (08:43:38)
Ad oggi ho risolto il problema nel modo seguente per aziende fino a 10 dipendenti:
1. Redigo il dicumento conforme alle procedure standardizzate insieme al Datore di Lavoro durante il sopralluogo.
2. Aggiungo un allegato semplificato per ogni rischio normato perchè è assurdo, ad esempio, non accennare al rischio biologico in un piccolo laboratorio di analisi e alle misure prese per ridurre il rischio oppure al rischio chimico per un piastrellista che tratta il cotto, o ancora il rumore per una piccola impresa edile.
La procedura semplificata è nata perchè il datore di lavoro potesse DA SOLO seguire la guida e redigere un documento da cui poter valutare quale argomento di rischio approfondire. È chiaro che se il Datore di lavoro demanda ai consulenti da subito, fallisce il principio con cui è nata tale semplificazione.
Rispondi Autore: Francesca De Santis - likes: 0
14/06/2013 (12:09:11)
Salve, ho letto il commento circa la visualizzazione del modello Co.Re.Co. Vi esorto a leggere attentamente il documento ... credo riscontrerete le mie stesse perplessità.

A pag. 8 si parla di rischi presenti "nelle attrezzature di lavoro e macchine utilizzate, nelle sostanze prodotte" --> ovvio che sono presenti degli errori nella formulazione del periodo perché i rischi non sono "nell'attrezzatura" bensì derivano dall'utilizzo di quell'attrezzatura che possiede determinate proprietà, ma è ancora più errato scrivere "nelle sostanze prodotte" ... al massimo possiamo parlare di miscele prodotte e sostanze manipolate.

Nella medesima pagina, poi, è scritto che per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate le liste di controllo elencate nel paragrafo 3.3 ... ma la valutazione dei rischi non viene eseguita con le liste di controllo che, in realtà, dovrebbero essere un supporto per l'identificazione dei pericoli.
Ancora più grave è che nella lista di controllo i pericoli possibili sono diventati rischi (come si può far passare il concetto che il rischio è il luogo di lavoro!)

Si fa, inoltre, riferimento ai "rischi normati" senza menzionare o fare differenza alcuna tra le possibili tipologie di rischi e le relative metodologie di valutazione.

A pag. 9, poi, si è confuso il "Programma degli adempimenti" con il "Programma di miglioramento"; la Procedura Standardizzata parla di misure atte a migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza, non di "assicurare e mantenere nel tempi i livelli di prevenzione ..."

Nel documento, poi, si utilizza impropriamente il termine "preparato" che, oramai, è stato soppiantato dal termine "miscela".
Rispondi Autore: Francesca De Santis - likes: 0
14/06/2013 (12:13:23)
... la verità è che se, oltre ai Moduli in bianco, avessero proposto un esempio esplicativo probabilmente si sarebbero resi conto di tante imprecisioni.
Rispondi Autore: Giovanni Salerno - likes: 0
05/07/2013 (16:45:15)
La bibbia della sicurezza oggi come oggi è il D.Lgs. 81/2008.
Vedo molti documenti poco veritieri tipo il D.L. n. 69 del 21/06/2013 che è in vigore dalla data stessa che dice cose diverse in base al d.lgs. 81/2008.
Concludo dicendo che il dvr va fatto rispetto all'art. 29 comma 5 e 6 (da 1 a 50 dipendenti con dvr standardizzato).
Buon lavoro
Rispondi Autore: Giovanni Salerno - likes: 0
05/07/2013 (17:25:21)
La bibbia della sicurezza oggi come oggi è il D.Lgs. 81/2008.
Vedo molti documenti poco veritieri tipo il D.L. n. 69 del 21/06/2013 che è in vigore dalla data stessa che dice cose diverse in base al d.lgs. 81/2008.
Concludo dicendo che il dvr va fatto rispetto all'art. 29 comma 5 e 6 (da 1 a 50 dipendenti con dvr standardizzato).
Buon lavoro
Rispondi Autore: dr.Luigi Filippo von Mehlem - likes: 0
06/07/2013 (07:39:44)
esatta al 100% è soltanto questa ultima considerazione di cui sopra, a parte il "legiferare", ma nel complesso il tutto fa parte di uan gran confusione nella quale manca certamente il competente coordinatore unico che riesca ad eliminare tante contraddizioni eveidenti anche a lettori come noi.

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