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ThyssenKrupp: il dolo eventuale e la confisca del profitto

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Valutazione del rischio incendio

06/05/2011

Un approfondimento sull’omicidio volontario con dolo eventuale e la confisca del profitto derivante dal reato prevista dal D.lgs. 231/2001, in relazione alla sentenza del processo ThyssenKrupp. Di R. Dubini.

ThyssenKrupp: il dolo eventuale e la confisca del profitto

Un approfondimento sull’omicidio volontario con dolo eventuale e la confisca del profitto derivante dal reato prevista dal D.lgs. 231/2001, in relazione alla sentenza del processo ThyssenKrupp. Di R. Dubini.

 
Dopo il resoconto del processo e della sentenza Thyssenkrupp pubblicato nei giorni scorsi, continua il commento di Rolando Dubini dedicato in questa seconda parte a un approfondimento sul concetto di omicidio volontario con dolo eventuale e sulla previsione della confisca del profitto derivante dal reato prevista dal D.lgs. 231/2001.
 
2. Approfondimento
2.1 L'omicidio volontario con dolo eventuale
 
La fattispecie giuridica dell'omicidio volontario con dolo eventuale viene così spiegata dalla Cassazione, in diverse sentenze: “si ha dolo eventuale quando chi agisce è consapevole che dalla propria condotta possono derivare non soltanto un determinato evento, ma anche conseguenze diverse e più gravi”.
L’omicidio volontario con dolo eventuale è il “gradino” immediatamente superiore all’omicidio colposo con colpa cosciente che è stato invece contestato agli altri dirigenti condannati e che rappresenta il più grave tra le “tipologie” di omicidio colposo.
 
L'automobilista intossicato da droghe ed alcol che percorre una strada cittadina trafficata a folle velocità, non rispetta le strisce pedonali e investe sulle strisce pedonali due giovani fidanzati, provocandone la morte.
Il poliziotto che esplode un colpo di pistola da grande distanza per fermare un veicolo che riprende la marcia da un autogrill lungo un’autostrada, colpendo una delle persone trasportate e provocandone la morte.
L'amministratore delegato che ometto scientemente di approntare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, formative e informative di sicurezza e antincendio atte ad evitare il verificarsi di incendi potenzialmente letali, pur nella piena consapevolezza del rischio di un incendio letale, che puntualmente si verifica.
 
Come qualificare queste condotte? Omicidi volontari con dolo indiretto o eventuale (art. 575 c.p.: pena minima anni 21, pena massima anni 30) oppure omicidi colposi con colpa cosciente o con previsione dell’evento (art. 589 c.p., aggravato come da art. 61 n. 3 c.p.: pena massima 7 anni aumentata di un terzo)?
 

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La discussione è aperta da tempo, ma ora la bilancia è decisamente a favore dell'omicidio volontario con dolo eventuale con la sentenza che stiamo analizzando – in attesa della pubblicazione delle motivazioni – che ha condannato, tra l’altro, l’Amministratore delegato della ThyssenKrupp per omicidio volontario con dolo eventuale.
 
Per capire in cosa consista concettualmente il dolo eventuale, e in cosa sia diverso dalla colpa cosciente si può fare utilmente riferimento alla sentenza n. 10411 emessa il 15 marzo 2011 dalla Prima Sezione Penale della Cassazione:
“la giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell’evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l’agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva”;
“si versa, invece, nella forma di colpa definita "cosciente", aggravata dall’avere agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 cod. pen.), qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori”.
 
La Corte d'assise di Torino ha accertato che lo stabilimento industriale torinese della ThyssenKrupp fosse carente sul versante delle misure di sicurezza antincendio, pianificazione delle emergenze, adozione di tutte le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, formative e informative in materia di antincendio e gestione delle emergenze; ha accertato che di dette carenze fosse a perfetta conoscenza l’amministratore delegato della stessa ThyssenKrupp; ha accertato che il medesimo amministratore delegato fosse consapevole del rischio di incidente mortale ai danni dei lavoratori del plesso industriale (rappresentazione ed assunzione del rischio, derivante da precedenti clamorosi incendi aziendali, relazioni tecniche delle compagnie di assicurazione ch avevano imposto la franchigia elevatissima sulla linea 5 di 100 milioni di euro lamentando gravissime carenze antincendio, e documenti aziendali interni che riconoscevano fuori di ogni dubbio la necessità di un impianto automatico di spegnimento incendi del valore di 800 mila euro) e che, ciò nonostante, egli abbia tuttavia mantenuto inalterata la propria condotta omissiva consistita nella mancata adozione dei necessari sistemi di sicurezza (volizione); ha accertato la immediata derivazione dell’incidente mortale in argomento con la descritta condotta omissiva (nesso eziologico di causalità).
 
Questo lo si deduce dalle notizie di stampa e dal pieno recepimento, da parte della Corte di Assise, dell’impianto accusatorio, anche per quanto riguarda le pene irrogate.
 
 
2.2 Responsabilità amministrativa dipendente da reato penale commesso nell'interesse e a vantaggio dell'azienda: la confisca del profitto derivante dal reato.
 
Di grande interessa risulta quella parte della condanna relativa alla confisca del prezzo del profitto derivante dal reato, ovvero gli 800 mila euro risparmiati dalla Thyssen omettendo l'istallazione del necessario impianto di spegnimento automatico degli incendi, necessario a causa di gravi precedenti incendi aziendali, e richiesto dalla compagnia di assicurazione dell'azienda, dai vigili del fuoco, e da funzioni aziendali e di gruppo competenti.
 
Per la prima volta viene adottata questa misura in materia di responsabilità amministrativa, ovvero viene confiscato il controvalore economico del risparmio realizzato tagliando quei costi della sicurezza la cui mancanza ha prodotto la morte cruenta di sette lavoratori.
 
Questo ha fatto si che la sanzione complessiva a carico dell'azienda è la più alta mai contesta finora in materia di omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione infortuni.
 
Con una sentenza (Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza del 02/07/2008 n. 26654) la Cassazione Penale ha affrontato nel 2008 il delicato tema dell’identificazione della nozione di “ profitto confiscabile” ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 231/2001, norma che prevede, al primo comma, che “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede”.
 
In tale sentenza la Suprema Corte pone il seguente principio di diritto: “il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto - ai sensi degli art. 19 e 53 del D. Lgs. n. 231/2001 - nei confronti dell’ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente”.
 
Scrive Anna Guardavilla, “la Cassazione, poi, nel definire i contenuti e i contorni della nozione penalistica di profitto che non è definita dalla normativa né coincide con il corrispondente concetto utilizzato in ambito economico-aziendalistico, ha operato una distinzione tra il “profitto” ed alcuni concetti limitrofi quali il “prezzo”, il “prodotto” e il “provento” del reato:
 
- prodotto, quale “risultato empirico dell’illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato”;
 
- prezzo, quale “compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito”;
 
- provento, che ha carattere omnicomprensivo tale da ricomprendere “tutto ciò che deriva dalla commissione del reato e, quindi, le diverse nozioni di “prodotto”, “profitto” e “prezzo” ”.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 
L’articolo completo.
 
 
 


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Rispondi Autore: Francesco Cuccuini immagine like - likes: 0
06/05/2011 (09:21:57)
Concetti di "dolo eventuale" e "colpa cosciente".
Mmmmh...

Interessante.
Grazie avvocato.

Cordiali saluti
Rispondi Autore: Morando immagine like - likes: 0
20/05/2011 (21:05:13)
Che si traduci il caso Thyssen Kruup in più lingue ! Questo caso dovrebbe essere divulgato in tutto il mondo oltre che in modo capillare e CONTINUATIVO in ogni città paese e ditte Italiane comprese le interinali che certe di queste assumono per una qualifica..mentre in realtà sui posti di lavoro son BEN tutt'altre! Senza corsi di legge sulla sicurezza ne individuali ne di qualifica senza visite mediche etc. etc. NON bisogna mai arrivare a questi casi estremi accaduti in questa acciaieria ma servono da monito a tutti ! E quando sono verità le cose vanno dette scritte comunicate e non TACIUTE o fatte tacere..ancor più se certi "pericoli" escono persino da certe multinazionali..e possono coinvolgere persone innocenti che non sanno di questi pericoli..TACERE non scrivere significa poi eventualmente essere COMPARTECIPI di eventuali feriti infortuni e morti non solo bianche e nello stesso tempo chi fa tacere certe verità utili a tutti si rende egli stesso compartecipe di non fare sapere..
Morando Sergio.

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