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Le misure da adottare anche a fronte di rischi non contemplati nel DVR

Le misure da adottare anche a fronte di rischi non contemplati nel DVR
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Valutazione dei rischi

27/10/2022

L’obbligo di adozione in concreto delle misure necessarie (DPI, formazione, sistemi di sicurezza etc.) anche quando i relativi rischi non sono specificamente previsti nel DVR: sentenze di Cassazione Penale del biennio 2021-2022

Un principio consolidato e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui “il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata”.

 

In questo contributo analizziamo tre sentenze di Cassazione Penale che hanno applicato questo principio (segnatamente: due pronunce dell’aprile del 2022 e una del 2021).  

 

Mancata valutazione nel DVR del rischio legato all’operazione di carico di merce sul camion da parte degli autisti e responsabilità del datore di lavoro per la carente formazione del personale sul modo di fronteggiare tale rischio

 

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2022 n.13198, la Corte ha confermato la condanna di C.G.L. - in qualità di datore di lavoro della ditta R. Trasporti s.n.c. - per lesioni colpose “ai danni di un autista dipendente dell’impresa suindicata presso la cartiera P., dove egli si era recato, per caricare sul camion dei rotoli di carta.”

        

La sua colpa consisteva (per quello che qui interessa) nella violazione dell’articolo “28, comma 2, lett.A), D.Lgs.n.81 del 2008, in quanto nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziendale, il datore di lavoro non ha valutato i rischi a cui sono esposti i lavoratori autisti nelle operazioni di legatura delle bobine di carta condotte sul pianale dei camion e stivate ad una altezza da terra di circa 2,80 metri, né tantomeno i rischi a cui sono esposti gli stessi durante l’utilizzo delle cinghie e/o dei sistemi di ancoraggio dei carichi al pianale degli stessi, ed in cui è rimasto involto T.I.P. nel momento in cui si è verificato infortunio”.

 

Dunque, “in particolare, il T.I.P. nelle operazioni di fissaggio di bobine di carta già caricate su un autoarticolato, in seguito all’improvvisa rottura di una cinghia cadeva a terra da un’altezza di circa m.2,80, subendo le predette lesioni; le predette operazioni di legatura e fissaggio delle bobine avvenivano in violazione delle regole cautelari sopra descritte.”

 

Da un esame della documentazione aziendale compiuto nei gradi di merito, era emerso che “il DVR dell’impresa non prevedeva tale tipologia di rischio: misure più precise erano predisposte soltanto dopo l’infortunio al T.I.P.”

 

Inoltre, dagli accertamenti era emerso che “il pericolo derivava dall’operazione stessa di legatura, che era effettuata salendo ad una discreta altezza, senza nessuna protezione (anche perché il cassone del camion era aperto) e addirittura senza disporre neppure di una scala (che l’autista non aveva in dotazione), per di più utilizzando una cinghia certamente non adatta, per la conformazione dei ganci, a quel tipo di legatura.”

 

A fronte di ciò, “il DVR dell’impresa R. non conteneva indicazioni specifiche in merito all’operazione di carico delle bobine sul camion, ma si limitava a prescrivere di non effettuare operazioni a quote superiori a 2 metri e di verificare l’eventuale scivolosità del pianale.”

 

Pertanto “il DVR non considerava l’evidente difficoltà di compiere un’operazione quale quella descritta dai testimoni rimanendo a terra, considerato anche lo spazio ristretto esistente tra la sommità delle bobine e la copertura del camion.”

 

Come già anticipato, risulta quindi “sostanzialmente incontestato che la C.G.L. non aveva effettuato nessuna valutazione del rischio specifico sul DVR; di tal che la carente formazione del personale sul modo di fronteggiare il rischio derivanti dalle operazioni di sistemazione delle bobine sulle casse del camion assume rilievo ai fini della sua responsabilità, atteso che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata (Sez.4, n.4075 del 13/01/2021, Paulicelli, Rv.280389).”

 

Si tenga poi conto che, “come dichiarato dall’isp. D., dopo l’infortunio e l’intervento della ASL, la valutazione dei rischi era stata rielaborata, aggiornando le procedure proprio con riferimento all’operazione di “legatura del carico al pianale mediante cinghie” nonché la formazione - informazione delle maestranze mediante la previsione di un modello per la verifica del rispetto delle procedure stesse.”

 

In tale contesto, secondo la Cassazione “la Corte di appello, pertanto, ha legittimamente tratto da tale aggiornamento un’ulteriore conferma delle riscontrate lacune del DVR; ha poi tratto un ulteriore elemento a sostegno della tesi accusatoria dalla circostanza che […] le procedure aziendali erano state effettivamente modificate e sussisteva un rapporto di causalità tra l’omessa previsione del rischio e l’infortunio stesso, in quanto la tempestiva individuazione di quello specifico rischio avrebbe consentito di approntare misure specifiche, tali da non costringere il lavoratore a salire in quota senza nessuna sicurezza, al fine di bloccare le bobine nelle medesime posizioni nelle quali erano state avvinte dai magazzinieri.”

 

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Mancata rielaborazione del DVR e omessa fornitura dei DPI: “il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi”

 

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2022 n.13199 (una sentenza emanata lo stesso giorno di quella appena esaminata), la Corte ha confermato la condanna dell’Amministratore Delegato della C.E. s.p.a., “società datrice di lavoro della dipendente C.T., assunta con mansioni di addetta alla ristorazione all’interno dell’autogrill di L.”, in quanto “cagionava per colpa alla predetta lesioni da cui derivava una malattia nel corpo della durata di circa 156 giorni (frattura dello scafoide carpale del polso sinistro, con indebolimento permanente dello stesso)”.

 

La colpa dell’imputato consisteva “nella violazione dell’art.29, comma 3, D.Lgs.n.81 del 2008, avendo omesso di rielaborare un nuovo documento per la valutazione dei rischi successivamente alla verificazione di due infortuni sul lavoro aventi modalità, dinamica, luogo di verificazione uguali a quello descritto”.

 

In particolare, la lavoratrice era scivolata “nel punto di passaggio tra l’area del bancone ed il luogo - sito nel retro - ove erano preparate le vivande. I due ambienti erano separati da una porta a soffietto e collocati su piani diversi: perciò nel punto di passaggio era stata collocata una rampa dotata di tappetino antiscivolo.”

 

A seguito di accertamenti, “il tecnico della prevenzione individuava la causa dell’incidente nella perdita di aderenza dovuta anche all’usura del tappetino antiscivolamento per effetto del tempo. Inoltre, la C.T. non indossava scarpe antinfortunistiche, dispositivo menzionato nel DVR elaborato il 5 luglio 2012, in base alla nota integrativa del 15 gennaio 2013, e non previsto nella misura in cui le c.d. “cadute in piano” ovvero le “cadute di oggetti dall’alto” avrebbero rappresentato un pericolo poco rilevante.”

 

In sostanza, questi erano i profili di colpa:

“A) La mancata predisposizione di dispositivi antinfortunistici (calzature antiscivolo). L’esigenza di apposite scarpe è stata ricavata sulla scorta dell’esperienza derivante dai due pregressi analoghi infortuni verificatisi nel medesimo posto.

B) La presenza di un tappetino antisdrucciolo logoro sul luogo del fatto, che aveva contribuito allo scivolamento a terra della persona offesa.

C) L’omesso aggiornamento del DVR, doveroso a seguito dell’infortunio antecedente rispetto a quello oggetto del presente procedimento e l’omessa previsione nel DVR della necessità di rendere disponibili ed operativi i due semplici presidi antinfortunistici.”

 

Nel confermare la condanna del ricorrente, la Cassazione ha ricordato che “l’art.18, comma primo, lett.d), D.Lgs.9 aprile 2008, n.81”, secondo cui “il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28 dello stesso decreto”.

 

Inoltre, “quanto all’uso di un tappetino antisdrucciolo logoro, va rilevato che è configurabile la responsabilità del datore di lavoro - quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio - in caso di incidente conseguente al mancato aggiornamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature”.

 

E “ciò vale a maggior ragione per attrezzi del genere, di non particolare complessità, agevolmente sostituibili”.

 

In conclusione, “con riferimento al DVR, è altrettanto pacifico che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata (Sez.4, n.4075 del 13/01/2021” […]; in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore a seguito della precipitazione della cabina di un ascensore sulla quale stava lavorando, nonostante tale specifico pericolo di precipitazione non fosse contemplato nel DVR).”

 

Mancata valutazione nel DVR del rischio di precipitazione della cabina di un ascensore e omessa adozione del sistema di sicurezza costituito dall’ancoraggio dell’ascensore stesso alle relative guide mediante l’apposito paranco di sicurezza

 

Concludiamo questa breve analisi (condotta come sempre senza pretese di esaustività) dando conto del precedente giurisprudenziale risalente all’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 3 febbraio 2021 n.4075) richiamato da entrambe le sentenze analizzate.

 

Con tale pronuncia la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro (G.P.) per le lesioni riportate dal lavoratore C.A. (avente la qualifica di apprendista) a seguito della precipitazione della cabina di un ascensore sulla quale stava lavorando su richiesta dell’imputato, nonostante lo specifico rischio di precipitazione non fosse contemplato nel DVR.

 

In particolare, era emerso che “in occasione di altri interventi analoghi c’era stata l’adozione dell’ulteriore sistema di sicurezza costituito dall’ancoraggio dell’ascensore alle relative guide mediante l’apposito paranco di sicurezza”, mentre “quel giorno ciò non fu fatto perché tale strumento non era disponibile e si cominciò l’intervento, nonostante le perplessità del C.A., per l’insistenza del G.P., che si posizionò lui stesso ad operare sulla cabina ascensore, mentre l’apprendista in una prima fase si limitava a passargli gli attrezzi rimanendo sul pianerottolo.”

 

Fu poi in un secondo momento, “quando il G.P. chiese a C.A. di aiutarlo perché non ce la faceva a compiere da solo l’operazione cui era intento, e il lavoratore salì anche lui sul tetto della cabina, che la stessa precipitò per l’inadeguato funzionamento del freno.”

 

Anzitutto la Cassazione ha ricordato che “per il dettato della normativa prevenzionistica e per la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità la circostanza che il datore di lavoro operi anche in prima persona e sottoponga anche se stesso al rischio derivante dall’omessa predisposizione di misure prevenzionali, non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti.”

 

Fatta tale premessa, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sottolineando che “non può essere infatti posto in dubbio, come fa il ricorrente, che nella specie fosse doveroso il porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di evento infausto a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio previsto dall’art.28 D.Lgs 81/2008.”

 

Ciò perché, “come infatti ha messo correttamente in luce la Corte territoriale nei casi in cui, come nella specie, tale documento non preveda specificamente un rischio, è obbligo del datore di lavoro, in concreto, adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all’omessa previsione anticipata. In altri termini, nel documento di valutazione del rischio depositato dalla difesa, non era affatto contemplato il rischio specifico connesso alla riparazione di ascensori in cui vi fosse la necessità di lavorare sul tetto della cabina come piano di lavoro e derivante dal pericolo di precipitazione della cabina, presidi che comunque il G.P., quale titolare della T. s.r.l. e datore di lavoro della parte offesa, aveva l’obbligo di porre in essere.”

 

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 13198 del 7 aprile 2022 - Infortunio durante le operazione di fissaggio di bobine di carta caricate su un autoarticolato a seguito all'improvvisa rottura di una cinghia. Lacune del DVR

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 13199 del 7 aprile 2022 - Frattura dello scafoide carpale nell'area di servizio. Tappetino antisdrucciolo logoro e mancanza di scarpe antinfortunistiche. Omesso aggiornamento del DVR a seguito di infortunio.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 4075 del 3 febbraio 2021 - Caduta dell'ascensore e infortunio dell'apprendista. Il fatto che il l datore di lavoro operi anche in prima persona non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei suoi lavoratori





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Rispondi Autore: andrea - likes: 0
18/11/2022 (11:22:18)
il DVR ai sensi del dl.81/08 deve riportare anche la valutazione dei rischi effettuata ai sensi del dlgs 271/99 e nei documenti in esso richiamati in modo specifico? A quanto so il dl.81/08 non ha sostituito il dlgs 271/99 per cui mi chiedo se la valutazione di un rischio specifico per le attività "in navigazione" eseguita ai sensi del D.lgs.271/99 sia da considerare eseguita anche ai sensi del D.l.81/08

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