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Imparare dagli errori: gli incidenti con gli accessori di sollevamento

Imparare dagli errori: gli incidenti con gli accessori di sollevamento
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

09/07/2020

Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di accessori di sollevamento. Infortuni nell’installazione di un centro di lavoro e nella verniciatura di un manufatto. La direttiva macchine e gli obblighi dei fabbricanti.

 

Brescia, 9 Lug  – Come ricordato in precedenti articoli, secondo alcuni dati e statistiche fornite dall’Inail, un terzo degli infortuni nell’utilizzo degli apparecchi di sollevamento, hanno a che fare con la scelta degli accessori e delle attrezzature da utilizzare.

 

Partendo da questi dati è ricollegandoci alle diverse puntate che la rubrica “ Imparare dagli errori” ha dedicato in queste settimane agli incidenti nella movimentazione dei carichi con attrezzature di sollevamento, ci soffermiamo oggi sugli accessori di sollevamento cercando di raccontare alcuni casi di infortunio e di fornire utili indicazioni sulla normativa, sulle responsabilità e sulla scelta, uso e controllo degli accessori.

 

I casi presentati sono raccolti dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

Questi gli argomenti trattati:


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Guida in sicurezza dei carriponte
Formazione sui rischi specificidei lavoratori che utilizzano i carriponte (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Gli infortuni dei lavoratori nell’utilizzo di accessori di sollevamento

Nel primo caso l’infortunato è un artigiano, montatore meccanico, di nazionalità austriaca, che da alcuni anni lavora per conto di una società svizzera che costruisce centri di lavoro per lavorazioni meccaniche.

L'infortunio avviene nel reparto di meccanica di un importante industria italiana presso il quale si trova a lavorare per l'installazione di un grande centro di lavoro.

Assieme all'artigiano austriaco lavorano all'installazione un altro artigiano meccanico ed un dipendente della ditta costruttrice che si occupa della parte elettrica.

L'infortunato è il responsabile del montaggio meccanico. Per lo spostamento dei vari elementi i due montatori utilizzano la gru a carro ponte presente in reparto mentre per quanto riguarda gli accessori di sollevamento; ganci, golfari, funi, ecc. utilizzano i propri.

L'infortunio avviene mentre stanno spostando con la gru un elemento del binario di scorrimento del carrello del centro di lavoro. Tale elemento, di forma rettangolare, ha le seguenti dimensioni: lunghezza mm 6000 - larghezza mm 1770 - spessore mm 270 per un peso di 1930 Kg. Per il sollevamento di tale carico sono utilizzate delle funi di fibra tessile mentre quali sistema di presa (aggancio del carico) sono stati utilizzati 4 ganci ad 'S' due dei quali con portata nominale di Kg. 125 e due con portata nominale di Kg. 250 (si è poi riscontrato “che avevano a disposizione numerosi altri ganci di forme diverse e portate superiori”).

L'infortunato, che manovra la gru con la pulsantiera, dopo aver sollevato il carico da terra ad un'altezza di circa 3 metri, per motivi rimasti sconosciuti, si sposta sotto il carico e vi si sofferma. Mentre si trova in tale posizione, a causa della deformazione (apertura) dei due ganci di portata 125 kg. il carico cade schiacciando il lavoratore che decede a causa di una contusione della colonna vertebrale

 

Questi i fattori causali individuati nella scheda:

  • “ganci di presa del carico di insufficiente resistenza meccanica;
  • scelta di accessori di sollevamento non idonei;
  • sosta sotto carichi sospesi”.

 

Il secondo caso avviene in un’azienda che si occupa della costruzione di pompe ed essicatori sottovuoto.

Un lavoratore sta verniciando la parte interna della base inferiore di un pesante manufatto in ferro di forma trapezoidale denominato “spalla”. Il lavoratore appende la spalla tramite un gancio metallico a S direttamente nel bozzello del carroponte; in quella posizione il bozzello si trova a circa tre metri di altezza. La “spalla” così appesa permette al lavoratore di verniciare la parte interna da un’altezza di circa 1,5 metri, inginocchiato a terra o a gambe flesse. Improvvisamente il gancio cede deformandosi e la “spalla” investe il lavoratore colpendolo violentemente tra il torace e l’addome e determinando uno schiacciamento che ne causa il decesso. Il gancio utilizzato nell’occasione era di abituale uso ma per sostenere pezzi più piccoli e meno pesanti; tale gancio presentava una portata massima di poco superiore al peso della spalla. In reparto erano presenti imbracature ed altri accessori di sollevamento (grilli) adeguati al sollevamento del pezzo in lavorazione ma la scelta degli accessori era demandata unicamente al lavoratore non esistendo procedure o regole predefinite. La lavorazione della “spalla” per quanto non frequente non era evento eccezionale (4-5 pezzi/anno).

 

I fattori causali:

  • l’infortunato “utilizza l'accessorio di sollevamento meno adatto (al limite della sua portata)”;
  • “accessorio di sollevamento non adeguato al peso del pezzo da sollevare”.

 

Accessori di sollevamento: direttiva macchine e obblighi dei fabbricanti

Per raccogliere alcune informazioni sugli accessori di sollevamento possiamo fare riferimento ad un intervento al convegno, organizzato da Inail e Assolombarda, che ha presentato nel 2015 “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine”.

 

L’intervento “ Le esperienze dei fabbricanti di accessori di sollevamento”, a cura di Marco Ghisleni (AISEM – Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione) fornisce alcune indicazioni relativamente ai controlli e verifiche e ricorda innanzitutto l’utilità, in questo senso, delle schede Inail per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento”.

 

Il relatore ricorda che secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE un accessorio di sollevamento si può definire come un “componente o attrezzatura non collegato stabilmente all’apparecchio di sollevamento che consente la presa del carico:

  • disposto tra la macchina e il carico,
  • oppure sul carico stesso,
  • oppure destinati a divenire parte integrante del carico
  • oppure immessi sul mercato separatamente”.

In questo senso catene, tiranti in fune metallica, fasce e brache (Accessori), grilli golfari e tenditori (Componenti), bilancini, ganci a ‘C’, pinze, ventose e magneti (Attrezzature) sono da considerarsi prodotti inseriti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine”. 

E, sempre a livello normativo, si ricorda che con il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 l’Italia ha recepito la Nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) con diverse novità, “fra queste quella di equiparare gli accessori di sollevamento e relativi componenti alle ‘macchine’ e quindi, come tali, devono, al momento dell’acquisto, ricevere la Dichiarazione di Conformità CE unitamente al Manuale d’uso e manutenzione ed essere sottoposti alle verifiche periodiche (la periodicità è indicata dal costruttore/fabbricante) e deve essere compilato il relativo Registro di Controllo che il costruttore fornisce assieme all’accessorio”. 

 

Rimandando ad una prossima puntata di “Imparare dagli errori” un approfondimento sui criteri di scelta e utilizzo degli accessori di sollevamento, ci soffermiamo sulle responsabilità dei fabbricanti.

Si indica che per fabbricante s’intende “qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità a suo nome”; le stesse responsabilità del fabbricante “si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome”.

Inoltre “chiunque modifichi la destinazione d'uso di un prodotto in modo tale che siano applicabili requisiti essenziali diversi o che il prodotto venga sostanzialmente modificato o ricostruito, creando pertanto un prodotto nuovo, al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità, ha le stesse responsabilità del fabbricante”.

 

In particolare il fabbricante ha la responsabilità di “progettare e fabbricare il prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nella o nelle direttive; eseguire la valutazione della conformità secondo le procedure fissate nella o nelle direttive”. 

 

Per quanto riguarda infortuni e prevenzione relativi ad accessori come funi e catene, rimandiamo, in conclusione, anche alla lettura dei seguenti articoli:

 

 

Tiziano Menduto

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 453 e 8027 (archivio incidenti 2002/2016).

 



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