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I quesiti sul decreto 81: opportunità o obbligo del piano di sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

30/03/2011

In caso di ristrutturazione di un appartamento con artigiani nominati dal committente o nel caso di due artigiani che collaborano al rifacimento del manto di copertura va nominato il CSP e CSE? Va redatto il piano di sicurezza? A cura di G.Porreca.

QUESITO
 
Ho notato che c'è molta confusione (anche fra gli addetti ai lavori) su quando va nominato il CSP e CSE (in parole povere, quando va fatto il piano di sicurezza). Visto che l'argomento non è così chiaro come può sembrare, perché non fare un articolo di approfondimento? Per esempio, molti non sanno rispondere se il PSC va redatto nei seguenti casi:
-ristrutturazione interna di appartamento: 1 artigiano muratore + 1 artigiano piastrellista + 1 artigiano idraulico, tutti nominati dal committente. E che differenza fa se l'artigiano muratore nomina direttamente 1 artigiano piastrellista e l’artigiano idraulico?
- n° 2 artigiani che collaborano al rifacimento del manto di copertura. E se chiamano 1 ditta di ponteggi esterna per l'installazione del ponteggio?
Insomma sono piccoli esempi quotidiani sul quale regna confusione.

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RISPOSTA a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
 
Ha ragione chi ha formulato il quesito a mettere in evidenza quella che rappresenta una perplessità che sorge quando si va ad applicare il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, perplessità dovuta un po’ ad una incoerenza che è possibile riscontrare nel testo di tale decreto legislativo, per quanto riguarda in particolare gli obblighi delle imprese e dei lavoratori autonomi, ed un po’ alla confusione che si ingenera allorquando si fa riferimento, come ha fatto il lettore, all’attività degli artigiani.
 
Circa gli obblighi delle imprese e dei lavoratori autonomi si è già avuto modo di mettere in evidenza l’incoerenza, che è possibile riscontrare nel testo e relativa al diverso trattamento che viene riservato a questi, sia in un precedente approfondimento pubblicato su PuntoSicuro del 30 giugno 2009 che nella risposta ad un altro analogo quesito pubblicato il primo luglio 2009. In questi approfondimenti si è fatto osservare che il legislatore per l’ottemperanza di alcuni adempimenti ha inteso affiancare i lavoratori autonomi alle imprese mentre per altri adempimenti invece i lavoratori autonomi non vengono inspiegabilmente citati.
 
Si ribadisce in premessa la definizione di lavoratore autonomo contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 in base alla quale questi è una “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”. La definizione di impresa si può, invece, desumere dal Codice Civile secondo il quale l'impresa è una attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi esercitata professionalmente da un imprenditore mediante un insieme di persone che operano sotto la sua guida nonché di beni (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.).
Il D. Lgs. n. 81/2008, così come è stato modificato con il D. Lgs 3/8/2009 n. 106, per quanto riguarda le imprese si è limitato a definire con il comma 1 lettera i) l’impresa affidataria quale la “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi” e con il comma i lettera i-bis l’impresa esecutrice quale la “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
In merito alla attività dell’“artigiano”, che più volte viene citato nel testo del quesito formulato, si fa presente che, proprio in virtù del diverso trattamento riservato dalle disposizioni di legge alle imprese ed ai lavoratori autonomi già messo in evidenza, è opportuno precisare se gli artigiani operano in cantiere quali imprese artigiane o se sono artigiani lavoratori autonomi. È importante fare tale precisazione, per quanto è disposto nel D. Lgs. n. 81/2008, se si vuol dare una corretta risposta al quesito che riguarda l’obbligo da parte del committente di nominare i coordinatori per la sicurezza e quello di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento.
 
Per quanto riguarda in particolare l’obbligo della nomina dei coordinatori per la sicurezza da parte del committente si rammenta, infatti, che il legislatore, con i commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, ha inteso esplicitamente legare tale adempimento alla presenza, anche non contemporanea, di più imprese, termine al quale ha successivamente aggiunto con il decreto correttivo, di cui al D. Lgs. n. 106/2009, la parola “esecutrici”, e non ha preso invece in considerazione la eventuale presenza in cantiere di lavoratori autonomi e ciò inspiegabilmente in quanto è facile osservare che in altre parti dello stesso D. Lgs. ha invece disposto che costoro:
- debbano essere destinatari del PSC (art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008);
- debbano adeguarsi ai fini della sicurezza alle indicazioni fornite dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (art. 94 dello stesso D. Lgs.);
-  sono soggetti alla verifica tecnico professionale da parte del committente (art. 90 comma 9 lettera a);
- sono destinatari di sanzioni specifiche (art. 160);
- sono sottoposti al controllo da parte del coordinatore in fase di esecuzione (art. 92 comma 1 lettera a);
- devono cooperare con i datori di lavoro ai fini della applicazione delle norme di sicurezza e curare la reciproca informazione con gli stessi (art. 92 comma 1 lettera c);
- sono obbligati comunque, pur non essendo destinatari dell’obbligo della redazione del piano operativo di sicurezza ( POS) - essendo questo per definizione un documento che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono in riferimento al singolo cantiere ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) a tutela dei lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi non hanno - sono obbligati comunque, si ripete, a rispettare l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 sui lavori affidati in appalto e quindi a fornire informazioni sui rischi che nello svolgimento della loro attività possono eventualmente portare in cantiere e che possono interferire con l’attività delle imprese.
 
Ecco quindi da dove derivano le perplessità di chi è tenuto ad applicare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.
 
Si consulti a proposito il citato approfondimento dal titolo “ Imprese, imprese esecutrici e lavoratori autonomi nei cantieri edili“, anche se elaborato dallo scrivente in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., nel quale, al termine di alcune analoghe considerazioni, si è posta in evidenza la necessità di modificare le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e di equiparare, ai fini della loro applicazione, i lavoratori autonomi alle imprese e ciò anche per evitare un paradosso che si potrebbe verificare quale quello ad esempio di essere obbligati a provvedere alla nomina di un coordinatore per la sicurezza nel caso della presenza di due piccole imprese che intervengono ad operare in un cantiere, caso mai anche non contemporaneamente, e lasciare invece che più ed anche numerosi lavoratori autonomi, che possono trovarsi ad operare in cantiere anche contemporaneamente, possano svolgere la loro attività in presenza di gravi rischi interferenziali senza che vi sia un obbligo del loro coordinamento.
 
Alla luce di quanto sopra detto quindi e con riferimento ai casi prospettati nel quesito nel quale si è segnalata la presenza di più artigiani che operano nello stesso cantiere (muratore, piastrellista, idraulico, ecc.), si può concludere che, a stretto rigore giuridico, non sussiste l’obbligo da parte del committente di nominare un coordinatore e quindi di far redigere un PSC se questi sono tutti lavoratori autonomi, indipendentemente anche da chi li abbia chiamati ad operare, così come pure, sempre a stretto rigore giuridico, tale l’obbligo non sussiste nel caso di una organizzazione costituita ad esempio da uno o più lavoratori autonomi e da un’unica impresa (la ditta chiamata a montare il ponteggio va conteggiata come impresa).
In merito è opportuno però precisare, così come si è avuto modo di sostenere più volte, che nella materia della salute e sicurezza sul lavoro occorre distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno fare ed alla luce di quest’ultima affermazione si suggerisce nei casi prospettati di fare quello che del resto deriva invece da una lettura sistematica del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè di equiparare comunque, ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, i lavoratori autonomi alle imprese visto anche che un comportamento contrario può oltretutto costituire una colpa specifica nel caso del verificarsi di un malaugurato evento infortunistico.
 
Sull’argomento si richiama alla memoria le conclusioni alle quali è pervenuta la Sez. IV della Corte di Cassazione in una propria sentenza, la n. 1770 del 16/1/2009, con la quale la stessa ha confermata la sentenza di condanna già inflitta ad un committente dal Tribunale e dalla Corte di Appello per un infortunio mortale occorso ad un lavoratore autonomo, al quale aveva affidato dei lavori in appalto, a causa della interferenza della sua attività con un altro lavoratore autonomo, chiamato dallo stesso committente ad effettuare un altro lavoro nello stesso cantiere, essendo stata attribuita al committente la colpa di non aver provveduto a nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
 
 

 


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Rispondi Autore: Vittorio Bardini - likes: 0
30/03/2011 (08:38:13)
purtroppo la non chiarezza della norma, lascia questo spiraglio("a stretto rigore giuridico"), cioè di avere in cantiere la presenza di 4-5 lavoratori autonomi senza l'obbligo di nominare un coordinatore a tutto discapito della sicurezza sopratutto per lavori di una certa consistenza; era molto più intelligente la soglia massima dei lavori (o uomini-giorno) affinchè nei piccoli lavori non ci fossero particolari obblighi.
Rispondi Autore: Federico Bugliaro - likes: 0
30/03/2011 (09:07:26)
Buongiorno, a mio parere spesso si dimentica l'art. 100 comma 1 relativo ai contenuti del PSC, che deve contenere prescrizioni relative ai rischi particolari di cui all'allegato XI: non va sempre fatto quindi il PSC,con tutte le consueguenze immaginabili di nomine csp/cse ecc. in presenza di questi rischi, rischi che è molto facile riscontrare in qualsiasi cantiere (vedi es. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria)? Grazie
Rispondi Autore: linoemilio ceruti - likes: 0
30/03/2011 (11:28:38)
Concordo appieno con Porreca sia nella considerazione "a stretto rigore giuridico" che sull'opportunità riferita ai lavoratori autonomi.
E, riferito a questi ultimi, sia nel caso di presenze effettivamente "singole e autonome" sia in quelle delle cosiddette "imprese di fatto" verso le quali, da tempo, la giurisprudenza ha preso una posizione ben precisa.
L'incoerenza del legislatore nella diversa considerazione fra imprese e lavoratori autonomi, temo (purtroppo) non sia frutto di superficiale dimenticanza.
Questo fenomeno (in continua crescita) continuerà a costringere ogni committente a decisioni improntate sull'incongruenza legislativa ogni volta che risulterà necessaria la presenza di lavoratori autonomi nel contesto interferenziale del cantiere.
Prova ne è la lettura della sentenza di Cassazione ricordata da Porreca.
D'altra parte nel nostro Bel Paese sembra che l'obbligo di allinearsi alle direttive europee debba avvenire solamente dopo le condanne comunitarie.
Ulteriore prova: l'ormai famoso comma 11 dell'art. 90 e della "pezza" con tentativo di rattoppo della circ. 30/2009 del MinLav.
Rispondi Autore: Federico Bugliaro - likes: 0
30/03/2011 (11:36:02)
Buongiorno, a mio parere spesso si dimentica l'art. 100 comma 1 relativo ai contenuti del PSC, che deve contenere prescrizioni relative ai rischi particolari di cui all'allegato XI: non va sempre fatto quindi il PSC,con tutte le consueguenze immaginabili di nomine csp/cse ecc. in presenza di questi rischi, rischi che è molto facile riscontrare in qualsiasi cantiere (vedi es. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria)? Grazie
Rispondi Autore: knowing - likes: 0
31/03/2011 (14:26:09)
La sentenza che è citata a fine articolo è precedente al D.Lgs. 106/2009 di modifica del D.Lgs. 81/2008 ed è usa in maniera strumentale dall'autore del'articolo medesimo.
Il legislatore volutamente, anche in cosiderazione della citata sentenza, ha voluto eliminare dubbi, che l'autore vuole ancora riproporre, circa i casi in cui designare il CSP e il CSE.
Rispondi Autore: linoemilio ceruti - likes: 0
02/04/2011 (10:33:35)
all'autore knowing.
E' vero che la sentenza citata è ante 106 ma, rispetto al quesito posto dal lettore, cosa è cambiato fra ante e post 106 circa l'obbligo della nomina del CSP-CSE?
Quali sarebbero i dubbi eliminati dal legislatore?
Mi sembra che l'autore dell'articolo abbia ben impostato l'argomento fra obbligo di legge e opportunità delle nomine.
Potrebbe, cortesemente, chiarire meglio il suo punto di vista?
Rispondi Autore: Giovanni Spina. - likes: 0
02/04/2011 (11:59:37)
Un lavoratore autonomo (ditta individuale) che assume temporaneamente due persone per un lavoro sia di costruzione di una villetta sia di manuntenzione di un fabbricato, può essere considerata un'impresa esecutrice?
Pertanto, soggetta agli obblighi previsti nel titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Grazie!
Rispondi Autore: linoemilio ceruti - likes: 0
02/04/2011 (13:06:25)
Se "assume" anche temporaneamente, non è più un lavoratore "autonomo" ma diventa un "datore di lavoro" con dipendenti e pertanto "impresa".
Non solo sarà soggetto al titolo IV dell'81 ma all'intero decreto.
Per tutto il tempo che rimarrà "impresa".
Rispondi Autore: Gerardo Porreca - likes: 0
04/04/2011 (08:20:33)
Non è mia usanza fare interventi sui commenti dei lettori perché spesso portano ad inutili quanto infruttuose discussioni ma questa volta le affermazioni fatte dal lettore “knowing” meritano delle precisazioni.
E chiaro che la sentenza n. 1770 del 16/1/2009 della Sez. IV della Corte di Cassazione citata nella risposta al quesito è precedente al D. Lgs. n. 106/2009 correttivo del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come è chiaro anche che il legislatore ha volutamente confermato quanto già stabilito nel D. Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda l’obbligo da parte del committente della designazione dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Non a caso, infatti, la stessa sentenza è stata citata a supporto non della obbligatorietà della nomina dei coordinatori e non è stata quindi utilizzata come strumento, così come stigmatizzato dal lettore, bensì a supporto della opportunità invece di farlo né tanto meno si è inteso riproporre dubbi sulla interpretazione dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto dubbi in questo caso, così come emerge da una attenta lettura dell’articolo, proprio non sussistono.
Non sempre purtroppo l’applicazione delle disposizioni stabilite dal legislatore garantiscono le migliori condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro per cui in tali casi si rendono necessari degli aggiustamenti per raggiungere un maggiore ed accettabile grado di sicurezza. Si prenda allora, in quest’ottica, la segnalata opportunità di tenere conto, nell’imporre al committente la designazione di un coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, della eventuale presenza anche dei lavoratori autonomi, specie quando questi partecipano all’esecuzione dell’opera, come una sorta di “presunzione” dello scrivente, che gli rinviene dall’esperienza, di voler suggerire al legislatore una modifica in tal senso dell’articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008 che si ritiene necessaria se si vuole migliorare le condizioni di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, obiettivo questo che in fondo rappresenta la finalità che il legislatore si è prefissa con la emanazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.
In merito, infine, all’insegnamento che discende dalla lettura della citata sentenza della suprema Corte di Cassazione, emessa in vigenza della prima versione del D. Lgs. n. 81/2008 ma che fa riferimento, si fa osservare, addirittura alle disposizioni emesse dal D. Lgs. n. 494/1996 essendo il caso sottoposto all’esame della Corte accaduto in vigenza dello stesso D. Lgs., si ritiene che lo stesso è oggi ancora pienamente valido proprio perché il legislatore, per quanto riguarda le condizioni in presenza delle quali è stato fissato l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori (prevista presenza in cantiere di più imprese, anche non contemporanee), non ha inteso modificare nulla con il decreto correttivo ed ha anzi confermato quanto già indicato sia nel D. Lgs. 81/2008 (art. 90) che nello stesso D. Lgs. n. 494/1996 (art. 3) da quest’ultimo abrogato.

Rispondi Autore: Vincenzo Mammuccini - likes: 0
04/04/2011 (08:47:26)
Non è un commento. Sono d'accordo con la filosofia dello 81 e con le considerazioni di Porreco sulla presenza dei Lavoratori Autonomi. Il mio quesito, per il quale alcuno mi ha dato risposta è il seguente:
Due o più lavoratori autonomi che si "uniscono", anche in sub-appalto per eseguire la stessa lavorazione (p.e. rifacimento di una copertura) può essere considerata alla stregua di una impresa? Perchè è accaduto che in un controllo da parte dell'organo di vigilanza, sia stato contestato a questo gruppo il "non" essere più considerati com elavoratori autonomi. L'organo di vigilanza ha quindi "obbligato" un capogruppo ad assumere temporaneamente gli altri, elevando al Committente una ammenda per "mancata verifica della idoneità tecnica professionale".Grazie
Rispondi Autore: claudio pertusio - likes: 0
11/04/2012 (12:14:36)
la mia è più una domanda.
il coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva può redigere i pos ai suoi controllati.
grazie
Rispondi Autore: Giuseppe barbera - likes: 0
07/05/2012 (18:21:41)
la mia domanda e molto semplice, io appalto un cantiere edile metto in atto tutte le misure di sicureza,pos, piano disicurezza e quantaltro necessario.
Posso fare il lavoro servendo solo di artigiani e non assumere manovali e muratori?
Perche se ci vogliamo parlare chiaro le piccole imprese non stanno più nei prezzi e gli operai ancora meno.
Rispondi Autore: PATRIZIA ISI - likes: 0
24/07/2013 (12:15:45)
padre e figlio sono artigiani montatori di impianti di sollevamento
se diventano ognuno impresa individuale e fanno lo stesso lavoro nello stesso cantiere possono lavorare insieme? devono dare ognuno la propria documentazione?
ringrazio anticipatamente. saluti.
Rispondi Autore: Pallante Michele - likes: 0
25/09/2013 (07:59:58)
Salve sono un artigiano o fatto un preventivo e sul preventivo ce da fare una piccola inbalcatura mi chiedono il piano di sicurezza e obblicatoria grazie..
Rispondi Autore: Viviana Rossi - likes: 0
26/08/2014 (15:13:50)
Buongiorno,
ho fatto un passaggio di proprietà di una casa con una scia in atto e relativo piano di sicurezza. Vorrei sapere se deve essere rifatto il piano della sicurezza o se basta comunicare la variazione del committente.

Grazie
Viviana
Rispondi Autore: giuseppe galli - likes: 0
17/03/2016 (19:43:22)
Il fatto è che se per rifare un bagno in economia .... di materiale ci sono 1500 euro (bagno con materiali e prodotti basici), 1500 li vuole l'idraulico autonomo, 700 l'elettricista autonomo e 2000 il muratore autonomo, 600 euro al professionista per la scia (per poter fare la detrazione, sempre se il comune in assenza di demolizioni e ricostruzioni accetti la pratica .... COSA NECESSARIA E INDISPENSABILI PER LE DETRAZIONI ma che molti comuni non riescono a capire).... se poi devo fare la sicurezza che non può essere fatta a meno di 1500 euro (in quanto una eventuale sanzione a carico di chi fa la sicurezza sono minimo 1200 euro e di solito ci si tende a tutelarsi) .... allora fate voi i conti della serva e vedete quanto viene a costare un bagnetto e così capite come mai l'italia è immobile sul settore edile e perché tutti i piccoli lavori la gente li fa in nero.
8000+IVA euro bagnetto tutto in regola e 4000 bagnetto in nero .... Secondo Voi cosa fa un normalissimo cliente nonostante le ottime detrazioni del 50% in dieci anni?
Le leggi dovrebbero essere scritte da chi conosce l'argomento
Rispondi Autore: Sergio Roperto - likes: 0
27/09/2016 (08:53:32)
se in un cantiere ci sono due autonomi e un impresa edile che ha come si evince dalla visura camerale due collaboratori e nessun dipendente deve redigere il pos?
Rispondi Autore: Mario Rossi - likes: 0
29/10/2016 (19:35:42)
Buongiorno

Chiedo scusa ma non ho ancora chiaro uno dei due quesiti posti ad inizio Articolo, se appalto ad una impresa edile dei lavori di ristrutturazione di un appartamento e senza che io ne sia a conoscenza subappalta i lavori elettrici ed idrailici sarò responsabile in caso di incidente per la mancata redazione del CSE o no ?
Autore: Paolo Basso
09/04/2018 (16:39:09)
Certo il committente è sempre responsabile in questi casi ed è giusto che sia così.
Purtroppo constatiamo continuamente nella pratica lavorativa che la quasi totalità dei committenti -anche solo per sentito dire o sbirciando su internet- più o meno si rende conto che quasi sempre per il tipo di lavori e lavoratori coinvolti dovrebbe incaricare un CSE. Ma preferiscono avere un atteggiamento alla "io non lo sapevo...", "io non sono del mestiere..." sperando di scamparla in caso di problematiche.
Certo non è il Suo caso e pone una domanda frequente, ma purtroppo la prassi dilagante è questa. Si sa ma si preferisce far finta di non sapere forse un po' per sentirsi a posto con la coscienza.
Parliamoci chiaro. Il costo di un coordinatore rispetto alla maggior parte dei lavori edili, anche di ristrutturazione di un appartamento, è risibile. E non si dovrebbe neanche discutere sul punto.
Chi si metterebbe a fare un viaggio di 5.000 Km in auto con la famiglia sapendo in partenza di avere 4 gomme completamente usurate ed a rischio di cedimento? nessuno.
Invece quando si tratta di edilizia moltissimi si comportano come incoscienti.
Rispondi Autore: LUIGI MINNITI - likes: 0
27/08/2018 (12:17:11)
Salve,
Se una impresa edile esegue dei lavori ed é la sola indicata ad esempio in una SCIA. Qualora il committente decida di sciogliere il contratto con codesta ditta e decide di assumerne un'altra previa comunicazione al comune della sostituzione della impresa edile..va comunque redatto il PSC?..avremo sempre una sola ditta ma è cambiata per rescissione contratto..come si fa?
Rispondi Autore: Marco Pozzetti - likes: 0
25/09/2020 (08:48:51)
Buongiorno, sono un lavoratore autonomo e mi occupo di montaggi e assistenza di gru edili. A volte, necessito della collaborazione di altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di alcuni lavori. Si dice che la cosa non sia fattibile. Vi risulta? Come si può eventualmente ovviare alla cosa?
Grazie
Rispondi Autore: Carmine - likes: 0
27/01/2021 (13:56:17)
Vorrei fugare un dubbio. In caso di CILA con un'impresa senza dipendenti per il rifacimento bagno e cucinino più pavimento e rivestimenti, qualora l'impresa affidi ad un idraulico e/o elettricista dei lavori parziali che non figurano nella CILA ricevendo fattura da questi ultimi ed emettendo a proprio nome fattura al committente sono rispettate le norme sulla sicurezza e detraibilità pur in assenza di comunicazioni preventive all'asl e nomine varie ?
Ringrazio
Rispondi Autore: Nicola - likes: 0
31/01/2021 (11:30:51)
Vorrei fugare un dubbio. In caso di CILA con un'impresa senza dipendenti per il rifacimento bagno e cucinino più pavimento e rivestimenti, qualora l'impresa affidi ad un idraulico e/o elettricista dei lavori parziali che non figurano nella CILA ricevendo fattura da questi ultimi ed emettendo a proprio nome fattura al committente sono rispettate le norme sulla sicurezza e detraibilità pur in assenza di comunicazioni preventive all'asl e nomine varie ? Si può avere una risposta?grazie

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