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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
[…]
Il d.lgs. n. 81/2008 non fornisce un elenco dei contenuti minimi del DUVRI, come invece avviene con l’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 per il PSC ed il POS. È quindi facoltà di ogni datore di lavoro committente redigere tale documento secondo criteri liberamente scelti ma che garantiscano semplicità, brevità e comprensibilità, completezza e idoneità. Tale scelta del legislatore è assolutamente condivisibile, in quanto la
redazione del DUVRI rappresenta la conclusione del processo di valutazione dei rischi e attesta il formale adempimento agli obblighi di legge. Sostanzialmente, al fine di evitare eventi infortunistici o patologie professionali è necessario che il processo di valutazione sia stato condotto secondo i principi fondamentati dettati dal d.lgs. n. 81/2008 e che le misure di prevenzione e protezioni necessarie siano effettivamente attuate e dinamicamente verificate nel tempo.
Ciò detto, non si procederà pertanto a fornire un modello standard di DUVRI, ma si indicheranno qui alcuni elementi fondamentali che dovranno essere analizzati dai datori di lavori secondo criteri di competenza, diligenza e prudenza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
Quello che segue è un elenco, esemplificativo ma non esaustivo, di alcuni fondamentali criteri utilizzati per valutare i rischi:
1) descrizione dei luoghi dove i lavori devono essere realizzati (all. I)
a) dimensioni del luogo di installazione dell’opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l’opera temporanea medesima e le relative attrezzature;
b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall’opera temporanea;
c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;
d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;
2) descrizione delle attività svolte dagli appaltatori
a) cronoprogramma delle attività riportante:
1. le attività oggetto dell’appalto;
2. le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
3. le attività lavorative omogenee per rischio;
4. gli esecutori delle attività omogenee;
5. la calendarizzazione e la durata delle singole lavorazioni;
b) individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spaziotemporali;
c) valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro;
d) organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
e) individuazione dei soggetti con specifici compiti di coordinamento e relative modalità gestionali;
f) modalità di verifica e controllo ed eventuali azioni correttive;
g) stima dei costi della sicurezza.
In altre parole,
il dato normativo e formale determinante l’applicazione dell’una o dell’altra disciplina appare secondario rispetto all’imprescindibile necessità che gli strumenti utilizzati [1] siano predisposti e realizzati perseguendo unicamente l’obiettivodella tutela dei lavoratori [2]. In conclusione, è doveroso affrontare, pur brevemente, un aspetto fondamentale per la corretta e sicura esecuzione delle operatività qui trattate: la progettazione delle opere e delle attività riferite al loro
montaggio e smontaggio. La normativa prevede che la progettazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature impiegate e delle opere temporanee (o permanenti), sia effettuata in coerenza con i principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In tale contesto, sono previsti specifici obblighi in capo ai progettisti di attrezzature, impianti e luoghi di lavoro, e ai relativi fabbricanti, fornitori ed installatori. Tali obblighi fondamentali trovano sempre applicazione, qualunque sia la normativa specifica applicabile. Nel caso poi di realizzazione di opere temporanee (o permanenti) rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e, nello specifico, del “decreto palchi”, anche il committente deve garantire che le proprie scelte scenografico-architettoniche, tecniche e organizzative non pregiudichino in alcun modo la salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno in seguito impiegati nel montaggio e nel successivo smontaggio delle opere.
RPS
[1] Si pensi, per tutti, al DUVRI – documento previsto in caso di applicazione del Titolo I – o al PSC – documento previsto in caso di applicazione del Titolo IV.
[2] Tale necessità è tanto più importante ove si consideri quanto la più recente giurisprudenza in materia di salute e sicurezza insista sulla circostanza che i soggetti obbligati debbano dimostrare il rispetto non formale ma necessariamente sostanziale delle disposizioni a tutela della salute e sicurezza degli operatori.