Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Attrezzature a pressione: le novità della nuova direttiva 2014/68/UE

Attrezzature a pressione: le novità della nuova direttiva 2014/68/UE
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

15/07/2016

Un intervento sulla nuova Direttiva PED 2014/68/UE si sofferma sull’evoluzione normativa, sul recepimento con il D.Lgs. 26/2016, sul Regolamento CLP e sulle novità correlate alla classificazione dei fluidi/sostanze.


Rimini, 15 Lug – Il mese di luglio sarà caratterizzato da alcune novità riguardo alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione, novità correlate alla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

E per aiutare i nostri lettori a non trovarsi impreparati a queste novità, presentiamo, con alcuni articoli, gli atti del seminario tecnico informativo “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” che è stato promosso da Assoservizi e Unindustria Rimini, in collaborazione con l’ Istituto Giordano, proprio con l’intento di far conoscere la nuova direttiva.

Pubblicità
Modello POS
Realizzazione di Condotte In Pressione - Modello POS in formato Ms Word

 

Per cominciare a parlare della direttiva PED (Pressure Equipment Directive) 2014/68/UE ci soffermiamo in particolare su una presentazione/intervento dell’Istituto Giordano.

 

Dopo aver ricordato la Direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997, recepita in Italia con D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, l’intervento si sofferma sulla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Nuova direttiva che “rientra nel processo di adeguamento delle principali Direttive europee di prodotto al Nuovo Quadro Legislativo (New Legislative Framework - NLF)”, nuovo quadro che ha richiesto un processo di rifusione per “adeguare le Direttive ai requisiti dei provvedimenti del New Legal Framework”.

E il processo di rifusione è stato realizzato “considerando i seguenti macro obiettivi:

- “la Direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone, la protezione degli animali domestici e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione;

- garantisce la libera circolazione sul mercato, stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE (grazie al regolamento (CE) n. 765/2008)”.

 

Riguardo alle novità  si sottolinea, innanzitutto, che la nuova direttiva PED “non ha modificato il campo di applicazione e la definizione dei requisiti essenziali di sicurezza”; la direttiva (art.1) si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

 

Alcuni dati sulla direttiva 2014/68/UE (PED) e su altre novità normative correlate:

- “firmata il 15 Maggio 2014. Pubblicata il 27 Giugno 2014;

- entrata in vigore il 17 Luglio 2014;

- il 01 giugno 2015 è stata abrogata la Direttiva 67/548/CE e sostituita dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP);

- art. 13 dir. 2014/68/UE in vigore a partire dal 01 Giugno 2015;

- interamente obbligatoria a partire dal 19 Luglio 2016”.

 

E la Direttiva 2014/68/UE (PED) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”, pubblicato il 4 Marzo 2016.

Ricordiamo che tale D.Lgs. 26/2016 indica all’articolo 3 che con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma 1, lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall'articolo 49 della  direttiva  2014/68/UE  relativamente  all'articolo  13   della medesima,  le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  a decorrere dal 19 luglio 2016.

 

Cosa è già cambiato con l’introduzione della direttiva?

 

L’intervento si sofferma in particolare sulle novità riguardo alla classificazione dei fluidi/sostanze.

 

Si indica che la precedente direttiva PED 97/23/CE “segue la classificazione dei fluidi contenuti nelle apparecchiature a pressione secondo la Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose”. Ma a partire dall’ 1 Giugno 2015 il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) è la sola normativa vigente per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Termina così la “fase transitoria che dal 20 Gennaio 2009 ha consentito alle imprese di avvalersi ancora delle disposizioni della precedente legislazione, in particolare della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi”. E ora il Regolamento CLP diventa il “nuovo riferimento per la classificazione delle attrezzature a pressione nella Direttiva 2014/68/UE”.

 

Riprendiamo, a questo proposito, due articoli della nuova direttiva PED:

- articolo n. 49 della Direttiva 2014/68/UE: dal 01/06/2015 entra in vigore l’articolo n. 13 della Direttiva 2014/68/UE «Classificazione delle attrezzature a pressione»;

- articolo n. 50 della Direttiva 2014/68/UE: Dal 01/06/2015 è abrogato l’articolo n. 9 della Direttiva 97/23/CE «Classificazione delle attrezzature a pressione».

 

Sono anche riportate le indicazioni della Circolare n. 69096 del 15 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico: “In considerazione … dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell’ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto, quali appaiono le prescrizioni di cui all’art. 13 citato della direttiva in oggetto, e per altro verso in relazione alla diretta applicabilità dell’aggiornamento delle connesse prescrizioni del Regolamento n 1272/2008 CLP, prevista per il primo giugno prossimo, …, l’applicazione dell’articolo 13 della direttiva in oggetto sarà assicurata in via urgente… Con la presente circolare, pertanto, questo Ministero …., provvede alla necessaria informativa al mercato circa le prescrizioni cui è comunque obbligatorio adeguarsi a decorrere dal prossimo 1 giugno’15, nelle more del recepimento integrale della direttiva da effettuarsi non appena approvata la delega legislativa al riguardo prevista nel disegno di legge di delegazione europea 2014”.

 

A questo proposito l’intervento riporta la classificazione dei Fluidi pericolosi (Gr.1) secondo l’Art. 13 Direttiva 2014/68/UE in base al Regolamento 1272/2008 CLP:

- “Esplosivi instabili, o esplosivi (Div. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) – Punto 2.1.2.2 del CLP;

- Gas, liquidi e solidi infiammabili (Cat. 1 e 2);

- Gas comburenti (Cat. 1);

- Liquidi infiammabili (Cat. 3), quando TS > al punto di Infiammabilità;

- Sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F

- Liquidi e solidi piroforici (Cat. 1) Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili (Cat. 1,2 e 3);

- Liquidi e solidi comburenti (Cat. 1,2 e 3);

- Perossidi organici dei tipi da A a F;

- Tossicità acuta orale (Cat. 1 e 2);

- Tossicità acuta per via cutanea (Cat. 1 e 2);

- Tossicità acuta per inalazione (Cat. 1, 2 e 3);

- Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola (Cat. 1)”

 

E riguardo al Regolamento CLP si ricorda che:

- “una delle finalità del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela possa essere classificata come pericolosa;

- nel regolamento CLP sono definite le classi di pericolo, suddivise a loro volta in categorie di pericolo;

- il numero totale di classi di pericolo è aumentato rispetto alla DSD Dangerous Subs.;

- il regolamento CLP introduce nuove classi e categorie di pericolo che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del precedente regime (DSD);

- oltre all’autoclassificazione, in base alla quale i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori devono identificare i pericoli e classificare le sostanze e le miscele, il regolamento CLP contiene anche disposizioni per la classificazione armonizzata delle sostanze;

- l’allegato VII del regolamento CLP fornisce una tabella di conversione per convertire le classificazioni esistenti a norma della DSD in classificazioni a norma del regolamento CLP”.

 

In definitiva con l’entrata in vigore del Regolamento CLP può verificarsi “una diversa categorizzazione delle attrezzature a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa in fase di immissione su mercato”.

 

Un esempio, il Tetrafluoroethano (R134a) Fluido refrigerante:

- “precedentemente classificato come GRUPPO 2 (Non Pericoloso);

- nella nuova SDS inserita nel nuovo CLP, il Gas R134a viene classificato pericoloso con la dicitura: H280 – Gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato;

- pertanto per la Direttiva PED rientra nel Gruppo 1 – Sostanze Pericolose”.

In ogni caso si ricorda che, se non per casi particolari, “la nuova classificazione è simile alla precedente; varia il modo di ‘approcciare la pericolosità delle sostanze’. Un grande aiuto è dato dalla Linea Guida PED B-41”.

 

Bisogna, infine, tener conto che:

- “una modifica della classificazione del fluido può causare una modifica della classificazione dell’attrezzatura a pressione (categoria dell’attrezzatura);

- la modifica della categoria di appartenenza può causare l’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità;

- l’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità porta necessariamente a maggiori costi per il Fabbricante”.

 

Concludiamo segnalando che l’intervento si sofferma anche sulle novità relative agli operatori economici e ai moduli di valutazione della conformità, su cui ci soffermeremo in un prossimo articolo.

 

 

Presentazione novità normative ”, presentazione curata dall’Istituto Giordano, intervento al seminario “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” (formato PDF, 1.82 MB).

 

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 - Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (16G00034).

 

 

Tiziano Menduto

 

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!