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Decreto 78/2026: violazioni che bloccano i benefici normativi e contributivi
Roma, 27 Lug – Come ricordato nella “ Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (Anno 2025)”, presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stanno andando avanti i lavori per l’attuazione di varie norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, recentemente, si è arrivati all’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), in relazione all’individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.
Facciamo riferimento al nuovo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto ministeriale n.78 del 22 giugno 2026 recante “Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Nel presentarlo l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Decreto ministeriale del 22 giugno 2026: la storia e le tempistiche
- Decreto ministeriale del 22 giugno 2026: l’elenco delle variazioni
Decreto ministeriale del 22 giugno 2026: la storia e le tempistiche
Ricordiamo che l’art. 1, comma 1175 della legge 296/2006, dispone che:
- A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Considerato dunque che tali violazioni devono essere individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi del comma 1175 e 1176 dell’articolo 1 della legge 296/2006) il Ministero del Lavoro con il nuovo decreto ministeriale del 22 giugno 2026 decreta (articolo 1, comma1) che sono individuate nell’allegato A, parte integrante del decreto, le “violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi”.
Riguardo ai tempi e al momento in cui diventa attiva l’esclusione dal godimento dei benefici, il comma 2 dell’articolo 1 segnala che le violazioni di cui al comma 1 sono “quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 698, divenute definitive”.
Inoltre, tali cause ostative (comma 3), di cui al comma 1 “non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi dell’articolo 162 e 162-bis del codice penale”.
Decreto ministeriale del 22 giugno 2026: l’elenco delle variazioni
Veniamo dunque al contenuto dell’Allegato A che riporta l’Elenco delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.
Nell’elenco, che riprendiamo integralmente, viene fissata anche la durata del relativo periodo di esclusione:
- Art. 437 c.p.: 24 mesi
- Art. 589, comma 2, c.p.: 24 mesi
- Art. 603-bis c.p.: 24 mesi
- Art. 590, comma 3, c.p.: 18 mesi
- Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli artt. 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 12 mesi
- Disposizioni indicate dall’art. 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956: 12 mesi
- Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998: 8 mesi
- Art. 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 6 mesi
- Art. 27, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 6 mesi
- Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata: 3 mesi
- Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 3 mesi
Le violazioni che portano all’esclusione dai benefici sono, dunque, differenziate in base alla loro gravità e portano periodi di esclusione diversi.
A titolo esemplificativo i 24 mesi, il periodo più lungo, riguardano la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), l’omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) e l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Mentre i 18 mesi riguardano le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) e i 12 mesi alcune particolari e gravi violazioni del d.lgs. n. 81/2008 e la violazione delle norme specifiche di sicurezza per le lavorazioni in sotterraneo e in galleria (DPR 320/1956). Ricordiamo anche che sono previsti 6 mesi per le attività nei cantieri edili senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore alla soglia minima prevista (Art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008).
In definitiva, come sottolineato sul sito di Assimpredil Ance, con questo decreto le imprese sono, dunque, sempre più chiamate a “considerare la conformità in materia di lavoro e sicurezza come una condizione essenziale anche per la tutela degli incentivi economici”. Infatti una “violazione definitiva” può produrre “conseguenze che vanno oltre la sanzione amministrativa o penale, impedendo per diversi mesi l’accesso a sgravi, agevolazioni e altri benefici collegati ai rapporti di lavoro”.
RTM
Scarica la normativa da cui è tratto l'articolo:
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