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Apprendisti e i minori: i lavori vietati e le visite mediche abrogate

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

10/10/2013

Breve vademecum dei Certificati Sanitari abrogati e le indicazioni per la tutela dei minori sul lavoro con l’elenco dei lavori vietati.

Apprendisti e i minori: i lavori vietati e le visite mediche abrogate

Breve vademecum dei Certificati Sanitari abrogati e le indicazioni per la tutela dei minori sul lavoro con l’elenco dei lavori vietati.

È disponibile sul sito dell’ASL di Bergamo un riepilogo delle tutele del lavoro dei minori e un vademecum relativo alla soppressione delle certificazioni sanitarie in materia di sicurezza lavoro, risultante dall’articolo 42 della Legge 98/2013.

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In particolare scompaiono le Visite Mediche per gli Apprendisti e i Minori non esposti a fattori di rischio normati, anche se permangono, in ogni caso, a carico del Datore di Lavoro, le Visite Mediche preventive e periodiche per gli apprendisti e minori esposti a fattori di rischio normati. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di idoneità alla mansione dovranno essere svolti dal Medico Competente nominato a cura del Datore di Lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08.
Per gli Adolescenti e i fanciulli permangono le lavorazioni vietate di cui  all'allegato I (lavori vietati ai minori di anni 18):
  
Legge ordinaria del Parlamento n. 977 del 17/10/1967 :Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345  modificato a sua volta dal D.lgs.262/00 in "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
 
Legge 17 ottobre 1967, n. 977 - Art. 6.
1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6. L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità. ".
 
D. Lgs. N 345/99: ALLEGATO I con le modifiche del D.Lgs. 18 Agosto n° 262/00
I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:
  1. Agenti fisici:
  a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto  pressione, immersione sottomarina,  fermo restando le disposizioni di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
  b) rumori  con esposizione  superiore al valore  previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
  2. Agenti biologici:
  a) agenti biologici dei gruppi 3 e  4, ai sensi del titolo VIII del decreto  legislativo  n.  626  del 1994  e  di  quelli  geneticamente modificati del gruppo II di cui  ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
  3. Agenti chimici:
  a)  sostanze e  preparati classificati  tossici (T),  molto tossici (T+), corrosivi  (C), esplosivi (E) o  estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni  e integrazioni  e  del decreto  legislativo 16  luglio 1998, n. 285;
  b)  sostanze e  preparati  classificati nocivi  (Xn)  ai sensi  dei decreti legislativi  di cui al  punto 3 a)  e comportanti uno  o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
  1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
  2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
  3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
  4)  può  provocare sensibilizzazione  per  contatto  con la  pelle (R43);
  5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
  6) pericolo  di gravi danni  per la  salute in caso  di esposizione prolungata (R48);
  7) può ridurre la fertilità (R60);
  8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
  c) sostanze  e preparati classificati irritanti  (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
  1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
  2)  può  provocare sensibilizzazione  per  contatto  con la  pelle (R43);
  d)  sostanze  e  preparati  di   cui  al  titolo  VII  del  decreto legislativo n. 626 del 1994;
  e) piombo e composti;
  f) amianto.
II. Processi e lavori:
  1)  Processi  e  lavori  di   cui  all'allegato  VIII  del  decreto legislativo n. 626 del 1994.
  2)  Lavori  di fabbricazione  e  di  manipolazione di  dispositivi, ordigni ed  oggetti diversi  contenenti esplosivi, fermo  restando le disposizioni di  cui al  decreto del  Presidente della  Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
  3) Lavori in serragli contenenti  animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
  4) Lavori di mattatoio.
  5)  Lavori  comportanti  la  manipolazione  di  apparecchiature  di produzione,  di  immagazzinamento  o  di impiego  di  gas  compressi, liquidi o in soluzione.
  6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
  7)  Lavori edili  di demolizione,  allestimento e  smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
  8)  Lavori  comportanti  rischi  elettrici da  alta  tensione  come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
  9) Lavori  il cui ritmo  è determinato  dalla macchina e  che sono pagati a cottimo.
  10) Esercizio  dei forni a  temperatura superiore  a 500 C  come ad esempio  quelli  per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
  11) Lavorazioni nelle fonderie.
  12) Processi elettrolitici.
  13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
  14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
  15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
  16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale,  di  collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
  17) Lavorazioni  in gallerie,  cave, miniere, torbiere  e industria estrattiva in genere.
  18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle  fasi di  taglio, frantumazione,  polverizzazione, vagliatura  a secco dei prodotti polverulenti.
  19) Lavorazione dei tabacchi.
  20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione  delle navi, esclusi i  lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
  21) Produzione di calce ventilata.
  22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
  23) Manovra degli apparecchi  di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
  24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
  25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
  26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
  27)  Condotta dei  veicoli di  trasporto e  di macchine  operatrici semoventi con  propulsione meccanica nonché  lavori di pulizia  e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
  28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
  29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
  30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
  31) Apertura, battitura, cardatura  e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
  32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
  33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
  34)  Lavori con  impieghi di  martelli pneumatici,  mole ad  albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
  35) Produzione di polveri metalliche.
  36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
  37)  Lavori  nelle  macellerie  che comportano  l'uso  di  utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
 
 
Adempimenti per le Ditte che intendono adibire minori a lavorazioni vietate secondo l'allegato I del D.Lgs 345/99 e succ. modificazioni  
I Datori di lavoro che intendano adibire i minori a lavorazioni vietate di cui all’allegato I del D.Lgs 345/99 dovranno acquisire dalla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) l’autorizzazione di cui all’art. 7 del Decreto citato. La DPL rilascia l’autorizzazione previa acquisizione del parere preventivo dell’ASL (Uffici PSAL competenti per territorio). L’Ufficio PSAL rilascia il parere richiesto dalla DPL e lo trasmette alla stessa entro il tempo massimo di 45 giorni, dopo le opportune verifiche. Il tipo di verifiche, in parte documentali ed in parte eventualmente mediante sopralluogo, sono state esplicitate nella nota regionale. Il parere è espresso nei confronti dell’Azienda relativamente alle mansioni per le quali il datore di lavoro chiede l’autorizzazione ad assumere i minori.
 
E' importante notare che, tra le verifiche da effettuare, assume particolare importanza quella mirata alla Valutazione dei Rischi che i Datori di lavoro dovranno aver fatto relativamente alla protezione e tutela dei minori ai sensi del D.Lgs 345/99, e quella mirata al rispetto delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro relativamente alle mansioni per le quali è richiesta l’autorizzazione (da verificare eventualmente con sopralluogo mirato).
 
 
Il vademecum dei Certificati Sanitari abrogati  dall' art, 42 della LEGGE 9 agosto 2013, n. 98. 
 
Legge ordinaria del Parlamento n° 977 del 17 ottobre 1967 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
 
 
Fonte: Sergio Bani, ASL Bergamo.
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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