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D.Lgs. n. 62/2024: la sperimentazione non è mai iniziata

D.Lgs. n. 62/2024: la sperimentazione non è mai iniziata

Autore: Adriano Ossicini

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

08/07/2025

Il regolamento di cui all’art.12 rinviato al novembre 2026 non consente una sperimentazione regolare. Ciononostante, si continua a parlare di sperimentazione ma con valutazioni che non rispettano la previsione normativa e la medicina-legale.

D.Lgs. n. 62/2024: la sperimentazione non è mai iniziata

Il regolamento di cui all’art.12 rinviato al novembre 2026 non consente una sperimentazione regolare. Ciononostante, si continua a parlare di sperimentazione ma con valutazioni che non rispettano la previsione normativa e la medicina-legale.

L'attenzione dell’autore -  Adriano Ossicini (Spec. in Medicina Legale e Medicina del Lavoro, già Sovrintendente Sanitario Centrale Inail) – torna a soffermarsi sui delicati temi della definizione della condizione di disabilità con particolare riferimento a quanto previsto nel decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 e ora anche a quanto contenuto nel decreto 10 aprile 2025, n. 94 “Regolamento recante i criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione”.



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Summary

La lettura dell’uscita del regolamento, in data 27 giugno 2025, sulle tre patologie, in grave ritardo sulle previsioni - la pubblicazione era prevista entro il 30 settembre 2024 – da una parte conferma le forti perplessità sulla funzionalità della procedura adottata, come già espresso proprio su questo sito, e dall’altra le fanno aumentare in quanto, nell’art.3 al fine di valutare la comorbilità, si utilizza una metodologia medico-legale del tutto errata, e non rispettosa della norma da attuare, prevedendo per le tre patologie in sperimentazione la nuova tabella, e per tutte le altre patologie, quella in vigore dal D.M. 47/1992 che non ha alcun riferimento con la prevista nuova valutazione. Aggiungiamo che la Costituzione italiana stabilisce il principio di uguaglianza e di parità di trattamento per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza in quanto le regole devono essere applicate in modo uniforme su tutto il territorio.

 

Con questa “nuova” sperimentazione invece, potrà avvenire che due cittadini italiani con le stesse patologie che comportano una “condizioni di invalidità” ricevano un trattamento non sovrapponibile a causa della loro diversa residenza, applicando regole diverse previste dalla nuova normativa, per le tre patologie.

 

-----------------------------

Il regolamento, solo su tre patologie, approvato con diverse osservazioni da parte del Consiglio di Stato nell’Adunanza di Sezione del 25 febbraio 2025 (Numero affare 00206/2025 poi definitivo n.155 del 3 marzo 2025) è stato, infine, pubblicato con piccole modifiche di “drafting”: il Decreto 10 aprile 2025, n. 94 su G.U. n.147 del 27.6.2025; noi, proprio su questo sito, siamo intervenuti più volte negli ultimi mesi sulla specifica tematica di come potevano/dovevano essere sviluppate le previsioni, meritevoli, del Dlgs n. 62/2024, da noi definito “rivoluzione copernicana” anche alla luce della relazione illustrativa di inizio del febbraio 2024, che però, a quanto pare non è stata ben seguita.

Per ben tre volte, quest’anno, dall’inizio della “cosiddetta” sperimentazione iniziata dal 1 gennaio 2025 , siamo intervenuti sulla tematica; il 29 Gennaio con l’articolo “ Il D.lgs n.62/2024 sulla nuova disabilità stenta a decollare”, il 27 Febbraio con l’articolo dal titolo “D.Lgs. 62/2024 e milleproroghe: la sperimentazione non è ancora partita” ed infine il 2 Aprile con l’articolo, “Il Consiglio di Stato sul regolamento previsto dalla Legge 106/2024” ed abbiamo fatto le nostre osservazioni, considerazioni, riflessioni ed attente valutazioni nel merito delle procedure che si stavano adottando.

 

Nell’ultimo intervento abbiamo da una parte preso atto che il Consiglio di Stato pur dandone un parere favorevole, faceva forti osservazioni, negative, sia sulla tempistica - in ritardo - dei provvedimenti da attuare che inficiavano di fatto la validità di una sperimentazione in verità mai iniziata, o meglio iniziata, in dispregio delle prospettive che si volevano creare, effettuando una sperimentazione senza il rispetto delle regole previste, ma in base ad un Messaggio INPS del 27.12.2024. E dall’altra abbiamo preso atto che il Consiglio di Stato, come esplicitamente scritto, non entrava nel merito della validità delle scelte valutative legate alle non segnalate puntualizzazione relativamente alle “differenze di sesso e di età” previste dalla norma che risultavano carenti; peraltro a suo tempo (Consiglio di Stato parere del 30.1.2024 n.a. 00100/2024) era stata suggerita una modifica e di scrivere “differenze di sesso, di genere e di età” non presa in considerazione.

 

Non entrava nel merito di questa mancanza, segnalando che “Trattandosi di criteri di natura tecnica e medico-legale, il Collegio non è in grado di formulare, a fronte della indicazione programmatica rinveniente dalla norma primaria, alcuna valutazione di coerenza, rimessa al Ministero richiedente”, ed alla luce di ciò riteniamo che, il Consiglio di Stato, nulla ha detto anche in merito alla previsione, di stretta natura medico-legale, relativamente alla valutazione della comorbilità di cui all’art.3 che fa riferimento a due tabelle diverse, da noi criticata “ab origine”.

 

Noi, abbiamo criticato, anche in quell’articolo, con forza la problematica, e fatto presente tutto ciò direttamente anche a chi doveva/poteva cambiare quella infelice decisione sullo sviluppo della Comorbilità, sperando che le autorità competenti rese edotte dalla problematica provvedessero a rimediare a questa situazione, ciò non è avvenuto ed il regolamento è uscito in quella maniera.

 

Che aggiungere a quanto detto? Semplicemente ripetere, come detto, che non è possibile comparare le “pere con le mele” ed invece a questo si è giunti con la disposizione di cui all’art. 3 del regolamento laddove si legge nella “Comorbilità” che

“Quando, nella stessa persona, vi è la contemporanea presenza di una o più patologie ulteriori rispetto a quelle che costituiscono lo specifico oggetto della sperimentazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) , l’accertamento dell’invalidità civile avviene:

a) secondo i criteri di cui agli allegati 1, 2 e 3, e relative schede tecniche, per le patologie oggetto della sperimentazione, indicate all’articolo 1, comma 1, lett. b) ;

b) ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, per le altre patologie compresenti.”.

 

Pertanto non torniamo sulla non corretta valutazione dell’invalidità civile, ma non possiamo non ribadire che una vera sperimentazione non potrà mai iniziare, nel rispetto dei principi fissati dal D.lgs n.62/2024 in carenza del regolamento “base” ed è singolare che online non si legge nulla in merito, solo un articolo del Dr. Martelloni dal titolo “DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA Non funzionamento delle riforme e disponibilità delle risorse”, su Toscana Medica ha sollevato il problema e fatto presente l’anomalia, o meglio la gravità di quanto sta accadendo che rende nulla la sperimentazione ai fini dell’invalidità civile.

 

Mi permetto di far presente che questo non è il mio parere, ma il parere rimasto inascoltato da chi all’inizio aveva provveduto a stilare la relazione illustrativa che ha dato poi corso alla normativa in discussione e il parere ripetuto più volte dal Consiglio di stato.

 

Infatti nella Relazione illustrativa del febbraio 2024, propedeutica all’approvazione del decreto per la nuova valutazione, a proposito delle nuove tabella da emanare si legge “Tra l’altro, sulla scorta dell’obsolescenza dei criteri di costruzione delle Tabelle di cui al DM 5 febbraio 1992, si è ritenuto di devolvere (ai sensi dell’articolo 12, comma 1) ad un decreto del Ministero della Salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in Conferenza Stato – Regioni e Province autonome, sentito l’INPS, l’aggiornamento delle attuali tabelle, costruite più che altro sulle residue capacità lavorative generiche delle persone e non già sul loro funzionamento” e si legge ancora che “…il legislatore delegato, in attuazione della delega (articolo 2, comma 2, lett. b) n.3), ha affidato ad un regolamento, (previsto dall’art.12) – secondo quanto prospettato in sede di audizione – regolamento sempre da emanarsi prima della fase di sperimentazione”. Ed ancora in altro passaggio si afferma che “…le attuali tabelle (1992) si limitano a rilevare la patologia o menomazione in sé e la conseguente riduzione della capacità lavorativa generica in termini percentuali, mentre le tabelle aggiornate dovranno stabilire quanto la compromissione, come definita dall’articolo 2, incida sul funzionamento della persona.” Ed ancora, relativamente al termine in cui si doveva emettere il nuovo regolamento si legge “Il suddetto termine dà la possibilità di iniziare i lavori di elaborazione del decreto ministeriale sin dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legislativo, non ancorando invece l’inizio dei lavori alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, che necessariamente è stato fissato per il 30 giugno 2024, in coerenza con la scadenza della relativa milestone del PNRR. Al fine di garantire l’avvio della fase di sperimentazione, si prevede che il predetto decreto sia adottato nel termine del 30 novembre 2024 (comma 1)”.

 

Aggiungiamo che il Consiglio di Stato, sempre nel parere già citato ( 30 gennaio 2024 N. 00100/2024) afferma che “Il legislatore delegato, in attuazione della delega (articolo 2, comma 2, lett. b) n.3), ha affidato ad un regolamento – secondo quanto prospettato in sede di audizione - sempre da emanarsi prima della fase di sperimentazione, “l’aggiornamento progressivo delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile” previsti dal d.m. del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 ed aggiungendo che “…sulla base delle finalità razionalizzatrici e unificanti perseguite dal decreto legislativo emanando, c’è la necessità che le modalità di accertamento di tutte le disabilità siano omogenee e contestuali”. Più chiare di così le posizioni della parte espresse nel gennaio/febbraio 2024 non potevano essere.

 

Qual è l’affermazione incontrovertibile che ne deriva, se non che senza il regolamento di cui all’art.12 non si darà corso ad alcun cambiamento nel rispetto delle nuove regole, tanto meno ad una sperimentazione propedeutica al passaggio successivo di detta attività completa all’INPS.

 

Prendiamo invece atto che, al contrario di quanto previsto l’emanazione del regolamento di cui all’art.12, è stata dapprima rinviata dal novembre 2024 al novembre 2025 e recentemente al novembre 2026, e che nonostante ciò si sia iniziata una sperimentazione dal 1.1.2025, sulla valutazione di invalidità civile per tutte le patologie solo con le vecchie tabelle, quindi anche per le tre patologie in “sperimentazione” - messaggio INPS ( Messaggio INPS n.4465 de 27.12.2024). Ed ora, essendo uscito il regolamento per le tre patologie, Decreto n. 94, su G.U. n.147/2025 che sarebbe dovuto uscire entro il 30 settembre 2024, ai fini delle comorbilità, si effettua la valutazione con due tabelle diverse, la nuova per le tre patologie e la vecchia del 1992 per tutte le altre e questo con decorrenza 12 luglio 2025, quindici giorni dopo la pubblicazione in G.U. (cosa singolare).

 

Temiamo che anche le nuove tabelle da emanarsi per altre quattro patologie entro fine settembre 2025 avranno le stesse illogicità nella loro applicazione, ai fini della valutazione percentualistica dell’invalidità civile.

 

Possiamo concludere confermando semplicemente il titolo di questo nostro intervento e che cioè, sino a quando non uscirà il regolamento di cui all’art.12 del D.lgs n. 62/2024, previsto per il novembre 2024, e poi via via slittato al novembre 2026, non ci sarà alcuna corretta valutazione della percentuale dell’invalidità civile prevista dalla nuova normativa, finalità della valutazione che ci appare disattesa.

 

L’Inps, come sempre, darà corso ad un messaggio/circolare sul nuovo regolamento, ma nulla dirà su questa grave anomalia.

Purtroppo, credo, che non potrò essere smentito, in quanto non ritengo che si possa modificare la metodologia valutativa della medicina-legale basata, da sempre, su criteri logici ed idonei, rispettando gli stessi riferimenti di “percentualizzazione” per una valutazione complessiva, con una scelta arbitraria e fuori da ogni seria e corretta metodologia operativa.

 

Prof. Adriano Ossicini

Spec. in Medicina Legale e Medicina del Lavoro già Sovrintendente Medico Generale Inail

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 3 maggio 2024 - Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

 



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