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Le mille proroghe: alberghi, impianti a fune e certificato di gravidanza

Le mille proroghe: alberghi, impianti a fune e certificato di gravidanza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

13/01/2014

Proroga al 31 dicembre 2014 dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Proroghe dei termini in materia di impianti funiviari e di invio telematico del certificato medico di gravidanza.

 
Roma, 13 Gen – Solo qualche mese fa l’ing. Fabio Dattilo (Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero degli Interni) ricordava che sarebbe stato un errore ammettere la proroga al 31 dicembre 2014 per l’adeguamento antincendio degli alberghi e delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto. Sarebbe sbagliato - continuava durante il convegno “Come cambia la prevenzione incendi” organizzato il 9 novembre 2013 a Rimini - “anzitutto nei confronti dei tanti albergatori che hanno iniziato il percorso virtuoso della messa in regola delle strutture secondo quanto stabilito dal piano straordinario biennale" relativo al decreto 16 marzo 2012.
 
Eppure con il consueto e cosiddetto "decreto milleproroghe", Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, la proroga per le strutture turistico-ricettive oltre i 25 posti letto è arrivata. Ancora una volta giustificata dalla supposta necessità per le  strutture ricettive, specialmente quelle medio-piccole, di maggiori margini per uniformarsi alla normativa antincendio.

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La proroga è contenuta all’articolo 11, comma 1 del decreto di fine anno:
 
Art. 11 (Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)
 
1. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.
(...)
 
Ne possono usufruire, come indica la legge, solo le attività ricettive turistico-alberghiere in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012:  il “Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”.
La proroga riguarda in particolare l’adempimento di prescrizioni contenute nel D.M. 9 aprile 1994 e nel D.M. 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994”.
 
Malgrado queste continue proroghe gli alberghi in Italia possono considerarsi perfettamente sicuri dal punto di vista degli incendi?
Ricordiamo che nel 2002 la rivista “Altroconsumo” aveva svolto una breve ricerca in un piccolo campione di 80 hotel italiani ed europei e nella valutazione globale, a causa dei problemi di sicurezza dovuti alla sbagliata concezione delle strutture e a carenze organizzative, l’82% delle strutture non raggiungeva la sufficienza. Ad esempio sull’aspetto evacuazione-vie di fuga, la sufficienza era raggiunta solo da 4 su 17 degli alberghi italiani e da un terzo di quelli europei.
 
Dal 2002 ad oggi molte norme sono passate sotto i ponti, ma la proroga è rimasta. Certamente non il miglior viatico per spingere le attività ricettive turistico-alberghiere a mettersi definitivamente in regola.
 
Torniamo al DL 150/2013 e sottolineiamo brevemente alcune altre proroghe in tema di sicurezza e lavoro.
 
Ad esempio in materia di impianti funiviari.
 
Riportiamo a questo proposito l’articolo 4, comma 7:
 
Art. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
 
(...)
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
(...)
 
La proroga rappresenta un provvedimento che estende la vita tecnica degli impianti a fune in scadenza e, in molti casi, ne evita la chiusura. Una misura “tampone” per dare più tempo ai lavori di adeguamento e per individuare possibili soluzioni che tutelino la sicurezza e garantiscano la qualità tecnica degli impianti.
 
Un’altra proroga riguarda infine l’invio telematico del certificato medico di gravidanza ed è inserita nell’articolo 8, comma 1:
 
Art.8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
 
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento settantesimo giorno”.
 
Riportiamo per chiarezza l’articolo 21, comma 1-bis del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal milleproroghe 2013, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità:
 
Art. 21. Documentazione
 
(...)
 1-bis. A  decorrere  dal  termine  indicato  nel  comma  2-ter,  il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico  del Servizio sanitario nazionale o con  esso  convenzionato,  secondo  le modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione, utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle  certificazioni  di malattia, di cui al decreto del Ministro  della  salute  26  febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.
 
Ricordiamo che il DL 150/2013 è entrato in vigore il 31 dicembre 2013, il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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