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Interpello: metodi per la valutazione dei rischi da agenti chimici

Interpello: metodi per la valutazione dei rischi da agenti chimici
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

24/05/2016

La Commissione Interpelli risponde sul tema della valutazione dei rischi da agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati. È possibile utilizzare una metodologia proposta e pubblicata dall’Inail?

 
Roma, 23 Mag – Sono stati tanti, in questi anni, i pareri richiesti alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, sul tema della valutazione dei rischi.
Ricordiamo, ad esempio:
- l’ Interpello n. 14/2015 del 29 dicembre 2015 che affrontava il tema della valutazione del rischio correlato agli ordigni bellici;
- l’ Interpello n. 4/2015 del 24 giugno 2015 che si soffermava sul legame tra la valutazione dei rischi, la formazione e le singole mansioni;
- l’ Interpello n. 5/2014 del 13 marzo 2014 che sottolineava il ruolo attivo della collaborazione dei medici competenti all'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l’ Interpello n. 12/2013 del 24 ottobre 2013 che rispondeva ad un quesito sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza e alla obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari.
Senza dimenticare i vari interpelli che hanno affrontato il tema della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, dell’uso delle procedure standardizzate o che hanno parlato della redazione del  Piano Operativo di Sicurezza.

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Rischio chimico - 3 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008
 
Il nuovo interpello che presentiamo oggi si sofferma anche lui sul tema della valutazione dei rischi, ma da un punto di vista più operativo, con riferimento alla possibilità di utilizzare, per la valutazione, una specifica metodologia...
 
Stiamo parlando dell’Interpello n. 9/2016 del 12 maggio 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro”.
 
Infatti Utilitalia, Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, ha avanzato istanza di interpello in merito alla “valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro”.
 
In particolare è stato richiesto un parere della Commissione Interpelli per sapere se, premesso che nei ‘luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel sito contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito, il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall’Inail “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica’.
 
Come sempre, prima di dare una risposta la Commissione fa alcune premesse normative.
 
Ad esempio si ricorda che l’art. 2, co 1, lett. q), del d.lgs. n. 81/2008 definisce la valutazione dei rischi come ‘valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza’.
 
Inoltre si ricorda che l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce al comma 1 l’obbligo che la valutazione dei rischi debba riguardare ‘tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori’ e al comma 2 si impone al datore di lavoro di indicare nel documento redatto a seguito della valutazione (“di cui all’art. 17, co 1, lett. a” del Testo Unico) le ‘misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati’.
 
Riportiamo integralmente i commi 1 e 2 dell’articolo 28:
 
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
(...)
 
 
Dopo queste premesse la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
La Commissione indica che il manuale operativo “ Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 “propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza”.
Ricordiamo che il manuale, realizzato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT) dell’Inail, attraverso il Gruppo di Lavoro su “Salute, ambiente e sicurezza nelle attività di bonifica dei siti contaminati”, riporta infatti precisi strumenti operativi per la valutazione del rischio chimico e per la tutela della salute dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo su di un sito contaminato o potenzialmente tale. Dove con sito contaminato si intende una porzione di territorio, più o meno estesa, che può costituire un rischio ambientale e sanitario legato alla presenza di sostanze inquinanti nel terreno e/o nella falda acquifera.
 
E – conclude la Commissione Interpelli - “atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa”.
 
 
 
 
 
Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati”, un documento realizzato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici, attraverso il Gruppo di Lavoro INAIL su “Salute, ambiente e sicurezza nelle attività di bonifica dei siti contaminati”, autori: Simona Berardi, Elisabetta Bemporad, Luigi Cortis, Alessandro Ledda, Ilaria Barra, Annalisa Guercio, Emma Incocciati, Monica Gherardi, Mariano Alessi, Liliana La Sala, Celsino Govoni, Maria Gregio, Teresio Marchì, Claudio Mariotti, Antonella Milieni, Giuseppe Piegari, Eva Pietrantonio, Gaetano Settimo, Sergio Teggi, Iason Verginelli, responsabile scientifico: Simona Berardi – INAIL DIT, versione 2014, pubblicazione gennaio 2015 (formato PDF, 4.31 MB).
 
  
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Il rischio chimico e la bonifica dei siti contaminati”.
 
 
 
Tiziano Menduto
 


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