22/06/2016: Un intervento fa il punto della situazione attuale relativa alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Focus sulla formazione di dirigenti e preposti: i contenuti, gli aggiornamenti e le scadenze.

5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO (...) I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: 1 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati; 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione. (...) |
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (...) 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (...) |
Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino ![]() | 25/06/2016 (09:28:27) |
A mio modesto avviso, per avere buoni preposti e buoni dirigenti, bisognerebbe intervenire a monte ... Ovvero fare in modo che l'accesso alla funzione di preposto e di dirigente sia selettiva e certa in termini di capacità, attitudine, competenza e grande conoscenza sia degli aspetti giuridici-normativi, sia tecnici-professionali. Ma non basta, dopo l'accesso e fruizione di un corso di formazione, dovrebbe superarsi un esame che accerti l'effettiva conoscenza della materia-settore in stricto sensi ma anche qui, bisognerebbe capire chi sono i componenti della commissione? Insomma, un preposto o dirigente che sia, dovrebbe essere garante delle conoscenze e della applicazione certa delle norme in materia di SSL ma non solo. Oggi purtroppo, nonostante la bontà dei vari riferimenti legislativi, non e' sempre possibile verificarlo. |
Rispondi Autore: Lauro Pampolini ![]() | 25/06/2019 (17:36:29) |
Buonasera, un dipendente è stato trasferito ed ha appena concluso l'iter formativo come dirigente. Nella nuova organizzazione risulta essere un preposto...si può considerare valido il corso da dirigente al fine di espletare la funzione di preposto? Grazie |