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Una proposta per la verifica dell’idoneità tecnico professionale

Una proposta per la verifica dell’idoneità tecnico professionale

La concreta verifica dell’ITP delle imprese appaltatrici comporta un significativo impatto sulle funzioni dell’azienda committente coinvolte e, per questo motivo, è necessario trovare una soluzione che semplifichi e snellisca quest’attività.

 

La verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale

Ormai da tempo la Cassazione Penale ha sempre più focalizzato l’attenzione sulla mancata verifica dell’ idoneità tecnico professionale da parte del datore di lavoro committente, nella genesi degli infortuni sul lavoro avvenuti all’interno delle aziende.

L’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 è interamente dedicato agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (di cose e cioè forniture). Il comma 1 del citato articolo richiede al datore di lavoro, in caso di <<affidamento di lavoro, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia a disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo di verificare  con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione>>.

Come noto, il decreto citato, a distanza di dieci anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n° 81/2008, non è stato ancora emanato; pertanto, come già previsto dal legislatore, fino alla sua entrata in vigore, la verifica continua a dover essere eseguita attraverso le seguenti modalità:

  • acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIA);
  • acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D. P.R. n° 445/2000.

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Per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008, la verifica dell’ idoneità tecnico professionale, così come definita all’art. 89, comma 1, lettera l), deve essere eseguita secondo quanto previsto all’art. 90, comma 1, lettera a) con il relativo rimando all’Allegato XVII, in cui sono elencati una serie di requisiti che il legislatore considera essenziali ai fini della citata verifica.

Pertanto, vista la normativa ad oggi vigente e nelle more dell’emanazione del decreto previsto all'articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. n° 81/2008, la verifica dell’idoneità tecnico professionale, ad esclusione del settore dei cantieri temporanei e mobili, deve essere effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante un’autocertificazione.

 

Si spera che il futuro decreto per la verifica dell’ idoneità tecnico professionale individui, in funzione dei vari settori, e con le dovute distinzioni tra impresa e lavoratore autonomo, i criteri da seguire in modo da poter non solo “verificare” il rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di sicurezza e tutela della salute - condizione minima ma irrinunciabile per la legittimità dell’esercizio d’impresa – ma anche valutare qualitativamente quanto presentato, al fine di misurare l’effettivo impegno delle aziende nel perseguire con intensità e continuità, il progressivo miglioramento del livello di sicurezza e tutela della salute all’interno delle proprie organizzazioni, in modo da poter dare evidenza al datore di lavoro committente del proprio livello di affidabilità.

 

Da parte del datore di lavoro committente, anche se formalmente è possibile attenersi esclusivamente alle previsioni del legislatore, limitandosi all’acquisizione del certificato d’iscrizione alla CCIA ed all’autocertificazione del possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti di idoneità tecnico professionale, è più che opportuno che la verifica si sostanzi in una disamina attenta e puntuale della sussistenza dei citati requisiti in riferimento all’appalto da eseguire e non si limiti alla mera acquisizione dei documenti citati. In altre parole, il datore di lavoro committente deve acquisire le evidenze oggettive relative al livello qualitativo, in riferimento ai lavori da eseguire, degli elementi caratterizzanti la citata idoneità. 

 

I datori di lavoro committenti più attenti, avendo già ben chiaro che la scelta di un appaltatore/fornitore non può essere ricondotta al solo criterio economico, presa coscienza di tale necessità utile anche per evitare, in caso di grave infortunio, un profilo di responsabilità per “culpa in eligendo”, hanno iniziato già da diversi anni a predisporre degli strumenti specifici per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, aggiungendo alla richiesta del legislatore, una serie di elementi in grado di fornire informazioni aggiuntive per verificare e, soprattutto, valutare la reale affidabilità delle imprese appaltatrici a cui intendono affidare lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda o unità produttiva.

 

Nel seguito di questo contributo saranno presentate, limitandosi all’appalto di lavori, servizi e forniture affidati alle sole imprese (art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008), una serie di informazioni che sono sicuramente utili per un’approfondita ed efficace verifica e valutazione dell’idoneità tecnico professionale di un’impresa che, per la prima volta, viene invitata a presentare offerta per l’esecuzione di un appalto di lavori all’interno di un’azienda.

Innanzi tutto, facendo riferimento a quanto chiesto dal legislatore al comma 1 del citato articolo, anche il semplice certificato d’iscrizione alla CCIA e relativa visura camerale possono fornire delle informazioni utili per verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e quindi anche la sua affidabilità in materia di sicurezza e tutela della salute.

Ad esempio, non va trascurato da quanto tempo l’impresa appaltatrice è stata costituita; non sono rari i casi d’imprese che nascono per uno specifico appalto e spariscono al termine di esso.

 

Altro elemento da non sottovalutare è la storicità e la tipologia di attività e cioè da quanto tempo l’impresa opera sul mercato e che tipo di lavori esegue; imprese che fino ad ieri hanno fatto “altro” non possono dare garanzie adeguate per svolgere i lavori previsti dall’appalto, anche a fronte di una comprovata capacità imprenditoriale ed adeguata dotazione di mezzi e risorse.

Importante è anche verificare se negli ultimi tempi, ci sono stati dei movimenti sul capitale sociale; infatti, una recente riduzione significativa dello stesso non appalesa un buono stato di salute dell’impresa con i conseguenti rischi facilmente immaginabili anche per l’esecuzione dell’appalto.

Un’altra informazione utile è quella riguardante un’eventuale trasformazione della società; un’impresa inizialmente costituita come società per azioni, poi trasformatasi in Srl o in Snc fa immediatamente pensare all’esistenza di problemi societari ed economici non trascurabili.

Anche la riduzione significativa del numero dei soggetti del Consiglio d’Amministrazione (CdA) e dei procuratori firmatari, non depone favorevolmente ed evidenzia analoghi gravi problemi societari.

Per quanto riguarda l’autocertificazione, è possibile includere in essa una serie d’informazioni che vadano ben oltre la semplice dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico professionali.

 

Vediamo adesso quali possono essere i contenuti della dichiarazione, presentata nelle nove tabelle seguenti, non limitandosi ai soli elementi che rimandano ad obblighi di legge e regolamentari cogenti.

 

La dichiarazione dell’impresa appaltatrice

Ovviamente questo documento deve, innanzi tutto, contenere una serie d’informazioni di tipo anagrafico (Tabella 1) riguardanti il soggetto che effettua la dichiarazione senza dimenticare di richiedere di allegare allo stesso firmata copia di un suo documento d’identità.

 

Materiale per ITP

 

Successivamente devono essere inserite (Tabella 2) i macro riferimenti sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute che al complessivo “stato di salute dell’impresa”.

 

Materiali per ITP

 

Altro aspetto da approfondire riguarda la consistenza dell’impresa in termini di personale disponibile assunto (Tabella 3)

 

Materiali per ITP

 

Altre informazioni, si possono ottenere incrociando i dati della Tabella 3 con il numero di attività/interventi in atto, loro durata e relativo personale impegnato, al momento di presentare la dichiarazione in esame. Questo permetterà di comprendere se la consistenza dell’impresa in termini di personale è adeguata alla natura e complessità del lavoro da eseguire alla luce degli impegni già in essere presso altri committenti.

Sempre nella dichiarazione è necessario richiedere informazioni riguardo i nominativi delle figure chiave individuate dalla normativa prevenzionale (Tabella 4). Si segnala l’importanza della richiesta di copia della comunicazione dell’assunzione al centro per l’impiego e la denuncia nominativa all’INAIL nonché l’estratto dal Libro Unico del Lavoro (LUL) al fine di avere ampia garanzie sul rispetto degli obblighi contributivi ed assicurativi.

 

Materiali per ITP

 

Importanti risultano anche le informazioni riguardanti il livello di competenze del personale che sarà chiamato ad operare sia in termini formazione in materia di sicurezza e tutela della salute che di addestramento e formazione per le specifiche attività (Tabella 5).

 

Materiali per ITP

 

Ulteriori informazioni che è possibile ottenere con la dichiarazione riguardano le attrezzature di lavoro che l’impresa utilizzerà per eseguire le lavorazioni oggetto dell’appalto (Tabella 6), facendo attenzione all’anno d’immissione sul mercato ed alla disponibilità delle evidenze oggettive delle manutenzioni e delle eventuali verifiche di legge effettuate.

 

Materiali per ITP

 

Utili informazioni possono essere ricavate anche dai DPI che l’azienda appaltatrice intende far utilizzare dai suoi dipendenti in funzione del lavoro in appalto da eseguire e della propria valutazione dei rischi (Tabella 7). Un eventuale approccio approssimativo nell’indicazione dei DPI scelti, una carenza di informazioni pertinenti, una mancata correlazione con i contenuti del proprio Documento di Valutazione dei Rischi fanno denotare che l’azienda appaltatrice non dedica la dovuta attenzione a questi aspetti.

 

Materiali per ITP

 

Un’altra informazione utile, soprattutto se l’azienda appaltatrice è di medio-grandi dimensioni (per piccole aziende il dato può essere poco significativo), oltre ad eventuali procedimenti penali per infortuni e malattie professionali, è l’andamento infortuni nell’ultimo triennio ed il relativo tasso specifico di tariffa applicatole dall’INAIL (Tabella 8).

 

Materiali per ITP

 

 

L’impresa appaltatrice sarà chiamata ad operare all’interno dell’azienda committente; pertanto, utile risulta anche conoscere natura e portata della copertura assicurativa (Tabella 9) in caso di danni provocati ai beni ed alle persone dell’azienda committente durante l’esecuzione dell’appalto.

 

 

Materiali per ITP

 

Infine, non ci si può dimenticare di richiedere informazioni specifiche sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, anche se non obbligatori, siano essi implementati secondo le Linee Guida UNI – INAIL o secondo le BS OHSAS 18001 o le ISO 45001 (standard, quest’ultimi due certificabili).

 

Come gestire questa mole di informazioni?

Tutte le informazioni che sono state presentate possono essere inserite in un apposito modulo di “Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale”, predisposto dall’azienda committente, da inviare a tutte le imprese invitate a presentare offerta affinché le stesse procedano alla sua compilazione ed invio al committente in modo che questi possa procedere alla concreta verifica prima della stipula del contratto d’appalto.

Come si è potuto notare, tutte le informazioni possono essere ritenute indispensabili per verificare i citati requisiti, ad eccezione delle informazioni riguardanti i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che, come noto, non sono requisiti cogenti ma soggetti ad adesione volontaria e, pertanto, non in possesso di tutte le imprese appaltatrici.

Certamente, la certificazione del proprio sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro, assumerà sempre più importanza viste le pressioni esercitate dall’art. 30 del D. Lgs. n° 81/2008 riguardante i Modelli di Organizzazione e di Gestione e dall’art. 25-septies del D. Lgs. n° 231/2001.

 

Indubbiamente, la mole d’informazioni realmente necessarie per verificare l’ idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, è notevole.

Una sua gestione efficace comporta un significativo impatto sulle funzioni dell’azienda committente coinvolte nella gestione di questa fase del processo d’appalto (funzioni tecniche, funzione acquisti, SPP, ecc.).

E’ quindi opportuno proporre una soluzione che semplifichi e snellisca quest’attività.

 

Oggi, la maggior parte delle aziende di medio – grandi dimensioni si sono dotate di sistemi informatici e siti web per la gestione del processo d’acquisto (qualificazione, selezione ed acquisto di forniture, servizi e lavori).

Le aziende appaltatrici e fornitrici vengono invitate a qualificarsi mediante accesso al sito web dell’azienda committente ed inserimento dei dati richiesti (fino ad oggi dati riguardanti il profilo commerciale, finanziario, ecc.), in un’apposita area a loro dedicata.

 

Allora, perché non sfruttare ciò che già esiste per semplificare e rendere più efficiente il processo di gestione degli appalti interni per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro?

Si potrebbe creare sul sito web dell’azienda committente un’area dedicata in cui le imprese invitate a presentare offerta per l’esecuzione di un appalto, possono inserire le risposte a tutte le richieste nonché inviare tutta la documentazione prevista, compresa la citata dichiarazione, quale evidenza oggettiva di quanto inserito.

Il sistema potrebbe essere strutturato in modo da poter valutare, anche in modo automatico il soddisfacimento o meno dei requisiti minimi per l’accesso alla lista di coloro che possono presentare offerta per la partecipazione all’appalto, restringendo il campo alle sole aziende “virtuose” e semplificando così l’attività delle funzioni dell’azienda committente coinvolte nella gestione dell’attività.

 

Oltre a costituire una nuova e completa griglia di accesso, demolendo così l’approccio che porta a scegliere l’appaltatore solo con il criterio del prezzo più basso e che vede il rimando “in corso d’opera” di tutte le verifiche in materia di sicurezza e tutela della salute, il sistema, se ben strutturato, può diventare lo strumento con cui azienda committente e appaltatori “si parlano” per tutte quelle specifiche incombenze di carattere tecnico-amministrativo per la gestione dell’appalto, non solo nella sua fase iniziale ma anche e soprattutto durante tutta la durata dei lavori/servizi/forniture perché, vale la pena ricordarlo, l’ idoneità tecnico professionale, da parte degli appaltatori, deve anche essere mantenuta per tutta la durata della prestazione.

 

Il dialogo tra azienda committente ed appaltatori sulle tematiche riguardanti la sicurezza e la tutela della salute, gestito tramite questo tipo di sistemi informatici, può produrre innegabili vantaggi per entrambi, in quanto è il sistema stesso che si interfaccia con gli attori del processo di gestione dell’appalto eseguendo tutta una serie di attività prima attribuite al personale dell’azienda committente e dell’appaltatore; ad esempio, i principali vantaggi possono essere:

  • comunicazione dell’appaltatore, mediante inserimento nel sistema, della documentazione per la verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale per l’esecuzione dello specifico appalto;
  • comunicazione automatica agli appaltatori delle informazioni riguardanti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro del committente e delle conseguenti misure di prevenzione ed emergenza adottate,
  • comunicazione dell’appaltatore, mediante inserimento nel sistema, delle informazioni riguardanti i rischi introdotti all’interno dell’azienda committente e relative misure di prevenzione e protezione adottate;
  • gestione dei documenti derivanti da obblighi cogenti in materia di sicurezza e tutela della salute, per la gestione dell’appalto (DUVRI, ecc.);
  • automatizzazione della raccolta, verifica completezza ed accettazione della documentazione richiesta dalle norme di legge e regolamentari vigenti e verifica del continuo aggiornamento della stessa in funzione dell’evoluzione dei lavori (richiesta subappalto, ecc.);
  • automatizzazione della comunicazione all’appaltatore delle eventuali richieste di integrazione della documentazione;
  • comunicazione automatica a committente ed appaltatore dell’avvenuta autorizzazione all’accesso in azienda per l’esecuzione dell’appalto;
  • comunicazione automatica a committente ed appaltatore del divieto d’accesso in azienda per l’esecuzione dell’appalto in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti previsti (documentazione carente, inadeguata, integrazioni non fornite, personale non autorizzato, ecc.);
  • gestione delle attività di verifica, da parte del personale dell’azienda committente, sull’operato degli appaltatori;
  • gestione delle scadenze riguardanti la sicurezza e la tutela della salute (termini di presentazione documenti, chiusure non conformità rilevate durante l’esecuzione dei lavori, ecc.);
  • valutazione degli appaltatori in riferimento alla sicurezza e tutela della salute.

 

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione



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Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
03/08/2018 (10:08:48)
Sistema teoricamente fantastico, ma impossibile da gestire, soprattutto dalla pmi. Chi è in grado di controllare questa massa di dati? E se qualcuno non è ok, cosa faccio? Se non mi accorgo di qualche carenza, e ci scappa l'infortunio? Cosa significano, ad esempio, i dati sugli infortuni? Con quali indici li confronto?
Dobbiamo chiedere, al di là di quanto prescrive l'81, solo quello che effettivamente ci serve.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
03/08/2018 (11:54:52)
Mica sono obblighi cogenti. Il minimo da fare lo dice la legge. Queste sono indicazioni per migliorarsi sia come datore di lavoro committente che come appaltatore. Chi vuole e può, lo faccia. Chi non vuole o non può, continui a fare quello che ha fatto fino ad oggi almeno rispettando i minimi di legge. Comunque, ci sono aziende committenti che chiedono già da tempo tutte queste informazioni per la verifica della ITP.
Rispondi Autore: Edmund Pinggera - likes: 0
03/08/2018 (12:08:45)
La verifica della idonietá tecnico professionale (ITP) deve essere fatto anche per il verificatore per impianti elettrici e antiincendi che sino iscritti negli albi provinciale o/e statali da parte del datore di lavoro commitente - uffici pubblici - Comuni
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
03/08/2018 (14:19:17)
Ribadisco: è inutile chiedere dati che poi non gestiamo o non sappiamo come gestire. Rischiamo solo di andare a sbattere contro la privacy; o, peggio, di diventare datori di lavoro di fatto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
03/08/2018 (14:33:14)
Torno a ripetere (e chiudiamo qua perché altrimenti rischiamo di annoiare). Sono tutti dati gestibili purchè se ne abbia la voglia, la possibilità e la competenza. Lo fanno un mucchio di aziende, basta documentarsi . Poi, si diventa "datori di lavoro di fatto" per ben altri motivi che non c'entrano nulla con la verifica dell'ITP.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
04/08/2018 (08:19:20)
Bellissimo e utilissimo articolo. Per i miei clienti faccio già da anni quanto indicato qui impostando specifica procedura. Nelle aziende vanno ben formati tutti coloro che si occupano della ricerca e qualificazione dei fornitori.
Grazie
Rispondi Autore: Davide Alimenti - likes: 0
04/08/2018 (22:15:23)
Interessante. Sarebbe bello fare una cosa simile, però più semplice, per l'edilizia privata dove il committente non è datore di lavoro. Ad esempio, qui però dovrebbe essere modificata la norma, nella visura camerale ci dovrebbe essere qualcosa inerente alla gestione della sicurezza delle imprese.
Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0
21/08/2018 (09:27:30)
...dal sublime al ridicolo il passo è breve...
Rispondi Autore: Massimo Argiolas - likes: 0
24/09/2018 (11:21:12)
L’approccio e il sistema informatico da lei citato è esattamente quello che segue la società per cui lavoro. In questo modo in circa mezz’ora è possibile avere una panoramica importante sull’appaltatore che ci si porta “dentro casa”. È decisamente più facile generare uno scambio di informazioni tra le parti e, spesso, aiutare le stesse imprese a tenere ordine
Rispondi Autore: Francesco V. - likes: 0
22/05/2023 (17:20:42)
Buonasera,
il CSE è tenuto (è suo diritto e/o dovere) ad avere conferma in merito all verifica dell'ITP delle imprese presenti in cantiere, sia affidatarie che esecutrici, in presenza di RdL ovviamente nominato allo oscopo?
Grazie
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
25/05/2023 (09:27:41)
L'obbligo di cui all'art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008, è un obbligo proprio del committente o del RL.
Pertanto, il CSE non ha alcun obbligo di verifica riguardo l'adempimento di un obbligo a carico di altri soggetti.
Gli obblighi del CSE sono quelli dell'art. 92 e non altri.
In caso di reato d'evento, come CSE verrei coinvolto non per la mancata verifica dell'idoneità professionale ma per la violazione degli obblighi di cui al citato art. 92.
E' anche vero che in imprese "inidonee" contrattualizzate dal committente, statisticamente è più frequente trovare carenze in tema di SSL ma come CSE è sulle carenze che devo intervenire nei modi previsti dal legislatore.

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