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La modalità della verifica tecnico-professionale della ditta appaltatrice

La modalità della verifica tecnico-professionale della ditta appaltatrice
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

06/03/2017

L’esternalizzazione del processo produttivo non esclude che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile di un infortunio se non dà prova di avere verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore. Di Gerardo Porreca.


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E’ un utile chiarimento quello che discende dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione per una corretta applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. corrispondente all’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. vigente al momento dell’evento infortunistico oggetto della sentenza medesima ed al quale viene fatto riferimento nella stessa. Dopo avere infatti richiamato gli obblighi posti a carico del datore di lavoro  committente nei confronti di un’impresa  alla quale ha affidato dei lavori da effettuare all’interno della propria azienda o unità produttiva, la suprema Corte ha enunciato un principio in base al quale in tema di sicurezza sul lavoro l’esternalizzazione in tutto o in parte del processo produttivo non esclude che tale datore di lavoro committente possa essere ritenuto responsabile di un evento infortunistico ove lo stesso non dia prova di avere adeguatamente verificato, in applicazione degli obblighi fissati dal legislatore, l’idoneità tecnico-professionale del soggetto al quale ha affidato i lavori in appalto e di avere altresì concorso alla prevenzione del rischio specifico implicato nella realizzazione dei lavori stessi anche mediante una idonea opera di informazione dei lavoratori addetti.

 

Sulle modalità di effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice la suprema Corte più in particolare, esprimendo un giudizio forse un po’ troppo severo e non del tutto condivisibile, ha precisato che la stessa non deve fermarsi ad una ricognizione di precedenti professionali che possano convalidare la sua idoneità ma deve comprendere una valutazione di adeguatezza attuale dei requisiti tecnico-materiali, incluso il controllo delle eventuali macchine da impiegare nell’attività oggetto di affidamento oltre alla richiesta di documentazione a comprova della loro efficienza e non può esimersi dall’effettuare una vigilanza diretta o, nel caso che non gli sia possibile, attraverso un dipendente dotato di esperienza e preparazione, e dall’effettuare un’opera di individuazione del rischio specifico collegato all’uso dei mezzi meccanici da impiegare nella sua azienda o unità produttiva.

 

Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha respinto il ricorso proposto dal proprietario e manovratore di un’autopompa, utilizzata in un cantiere edile per il getto del calcestruzzo, nei confronti della sentenza del Tribunale che ne aveva accertato la responsabilità nella causazione del decesso di un lavoratore allorquando lo stesso, mentre immetteva calcestruzzo nel cassero di una fondazione, è stato colpito dal braccio meccanico della macchina stessa.

 

La Corte ha osservato in proposito, come già aveva fatto il primo giudice, che l’imputato, in quanto proprietario della macchina, era tenuto alla sua regolare manutenzione e che proprio il suo difetto era stato all'origine della caduta improvvisa del braccio dell'autopompa, dovuta al "cedimento del pacco di guarnizioni montato sul pistone del secondo cilindro", secondo quanto accertato dalle indagini peritali svolte in sede penale e nel primo grado di giudizio e ha messo in evidenza altresì che, già qualche minuto prima del sinistro, il braccio dell'autopompa si era abbassato e l’imputato, anziché bloccare immediatamente la lavorazione, aveva ritenuto di proseguire la gettata, dando assicurazioni ai lavoratori impegnati nel cantiere circa il buon funzionamento del macchinario.

 

La Corte di Appello ha ritenuto invece di accogliere l'appello proposto dal datore di lavoro dell’infortunato che il Tribunale, seppure per una quota percentuale limitata al 20%, aveva ritenuto corresponsabile dell'infortunio, osservando come nella fattispecie concreta non fosse rilevante la problematica dei carichi sospesi (art. 186 D.P.R. n. 547/1955), non rientrando in tale categoria né il braccio dell'autopompa né il materiale. D'altra parte, secondo la Corte stessa, una responsabilità del datore di lavoro non poteva neppure essere ravvisata nella mancata vigilanza sui rischi e sulla pericolosità della mansione affidata al lavoratore, posto che l'unica avvisaglia della presenza di qualche malfunzionamento o anomalia della macchina stessa era stata individuata nella circostanza occorsa pochi minuti prima dell'evento, quando il braccio della gru, con movimento lento e controllabile, si era abbassato fino a terra ed allorquando l’imputato stesso, manovrando il quadro comandi, era riuscito a risollevarlo. Non era ipotizzabile quindi che nel brevissimo lasso di tempo intercorso tra il primo abbassamento e la caduta rovinosa del braccio sul corpo del lavoratore, il datore di lavoro, tra l’altro neppure interpellato in proposito, potesse intervenire e bloccare l'operazione che si stava svolgendo. La Corte inoltre, in parziale accoglimento dell'appello degli eredi, ha ritenuto di elevare il risarcimento ad euro 150.000 per ciascuno di essi.

 

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni

Ha proposto ricorso in cassazione la moglie dell’infortunato, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore, affidandosi a delle motivazioni riportate in una memoria mentre il datore di lavoro ha resistito con un controricorso anch'esso illustrato da memoria. 

 

Come primo motivo la ricorrente ha censurata la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente escluso l'applicabilità nella concreta fattispecie della norma di cui all'art. 186 del D.P.R. n. 547/1955, sulla violazione della quale, oltre che dell'art. 2087 c.c., il primo giudice aveva invece fondata l'affermazione di una concorrente responsabilità del datore di lavoro e comunque per avere la stessa Corte offerto sul punto una motivazione carente e illogica.

 

Con un secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 4 e 7 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, nonché motivazione carente e illogica, la ricorrente ha censurata la sentenza impugnata laddove la Corte stessa ha escluso la prevedibilità, da parte del datore di lavoro, della caduta del braccio dell'autopompa e conseguentemente la possibilità per lo stesso di prevenire l'evento con l'adozione delle precauzioni imposte dalle norme richiamate senza tener conto delle istruzioni di sicurezza fornite dal costruttore del mezzo che lo stesso datore di lavoro avrebbe dovuto conoscere e far rispettare.

 

Con un terzo motivo, deducendo ancora violazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 4 e 7 del D. Lgs. n. 626/1994 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per avere la Corte di Appello conferito valore esimente della responsabilità alla circostanza dell'assenza del datore di lavoro, al momento del verificarsi dell'infortunio, quando invece lo stesso, alla stregua delle norme richiamate, avrebbe dovuto invece sovrintendere di persona alle operazioni di getto del calcestruzzo o nominare un preposto, in grado di valutare i relativi fattori di rischio.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Con riferimento alla prima motivazione, che non è stata accolta, la Corte di Cassazione ha fatto osservare che nel caso in esame non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 186 del D.P.R. n. 547/1955, la quale, riguardando le manovre per il sollevamento e per il sollevamento- trasporto dei carichi "sospesi" (e cioè fissati in alto a distanza dal suolo), delinea una situazione di rischio per l'incolumità dei lavoratori palesemente diversa, a prescindere dal comune (ma generico) elemento della "eventuale caduta" a terra, rispetto a quella propria delle operazioni richieste dal getto del calcestruzzo in un cassero mediante l'uso di un'autopompa. Non si poteva infatti far rientrare tra i "carichi sospesi" né il braccio dell'autopompa che era sollevato meccanicamente e serviva per veicolare il materiale nello scavo, né il calcestruzzo che scorreva attraverso la condotta dell'autopompa e non era, quindi, materiale sospeso.

 

I motivi di ricorso riguardanti l’applicazione gli artt. 4 e 7 del D. Lgs. n. 626/1994, sono stati invece considerati fondati dalla Corte suprema. Secondo la stessa, infatti la Corte di Appello, nell'escludere qualsiasi responsabilità del datore di lavoro e nello statuire di conseguenza la piena ed esclusiva responsabilità del proprietario e manovratore dell’autopompa, non aveva tenuto in considerazione le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 626/1994, in vigore al tempo dell'infortunio, nel caso dei contratti di appalto o contratti d'opera (art. 7) e cioè di affidamento, come nel caso in esame, di lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva (cui era certamente da assimilare il cantiere edile di costruzione), ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Tali previsioni e cautele risultano chiaramente dirette ad evitare, attraverso la parcellizzazione del processo produttivo, la frammentazione della responsabilità per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di lavoro, costituendo il datore di lavoro/committente, nella cui disponibilità essi permangono, un co-attore del perseguimento degli obiettivi delineati dalla legge.

 

Nel caso di affidamento di lavori a terzi, ha così proseguito la Sezione Lavoro, il datore di lavoro committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare (art. 7, comma 1). Lo stesso è tenuto inoltre sia a "cooperare" all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, sia a "coordinare" gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (art. 7, comma 2).

 

Ne consegue che, in attuazione di tali precisi obblighi e anche indipendentemente dall'osservanza del dovere generale di protezione sancito dalla "norma di chiusura" di cui all'art. 2087 c.c.,”il datore di lavoro, ove risulti committente di tutto o di parte del processo produttivo, non può esimersi, sotto un primo profilo, da una verifica attenta e concreta dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore o del prestatore d'opera, la quale non può arrestarsi ad una ricognizione di precedenti professionali che tale idoneità possano convalidare, ma deve comprendere una valutazione di adeguatezza attuale dei requisiti tecnico-materiali, incluso il controllo delle eventuali macchine da impiegare nell'attività oggetto di affidamento o la richiesta di documentazione a comprova della loro efficienza; sotto altro profilo, ove non gli sia possibile una vigilanza diretta o tramite altro dipendente dotato della necessaria esperienza e preparazione, non può esimersi da un'opera di individuazione del rischio specifico collegato all'uso dei mezzi meccanici da impiegare nell'azienda o unità produttiva e da una conseguente opera di informazione dei lavoratori che vi sono addetti”.

 

Alla luce delle considerazioni sopra indicate la Corte di Cassazione, in accoglimento delle motivazioni addotte dalla ricorrente, ha cassata la sentenza della Corte di Appello ed ha disposto la restituzione degli atti alla stessa per un nuovo esame del materiale probatorio, in diversa composizione, attenendosi al principio secondo il quale "in tema di infortuni e di sicurezza sul lavoro, l'esternalizzazione in tutto o in parte del processo produttivo non esclude che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile dell'evento, ove egli non dia prova di avere - secondo le previsioni dell'art. 7 d.lgs. n. 626/1994 - adeguatamente verificato l'idoneità tecnico-professionale del soggetto cui l'opera è affidata e di avere concorso alla prevenzione del rischio specifico implicato nella realizzazione della medesima, anche mediante un'idonea opera di informazione dei lavoratori addetti".

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro – Sentenza n. 21894 del 28/10/2016 (u.p. 5 luglio 2016) - Pres. Di Cerbo – Rel. Negri Della Torre – Ricor. L.P.. - In tema di sicurezza sul lavoro l’esternalizzazione del processo produttivo non esclude che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile di un infortunio se non dà prova di avere verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore.

 



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