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Visite mediche preventive: per quanto tempo valgono?

Bologna, 3 Ago - Pubblichiamo un articolo tratto da  “ Articolo 19” n. 02/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal   SIRS  (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
 

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Visite mediche preventive: per quanto tempo valgono?
di Leopoldo Magelli
 
Come è noto, la visita medica preventiva viene effettuata prima che il lavoratore interessato inizi a svolgere la sua mansione/attività a rischio, per accertare se è idoneo a svolgere tale specifica mansione/attività, constatando quindi che non esistano controindicazioni al lavoro a cui è destinato ed ai suoi rischi.
Tale visita è disciplinata dall’art. 41 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., al comma 2, che così recita:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
 
Si coglie l’occasione per ricordare due importanti elementi, correlati al quesito in oggetto:
1) All’art. 2-bis si precisa che le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti
di prevenzione delle ASL.
2) All’art. 41, comma 9, si precisa che Contro il giudizio emesso in sede di visita preventiva (anche il fase preassuntiva) è ammesso il ricorso del lavoratore: entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente
che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
 
Il quesito che ci è stato posto è il seguente: se un lavoratore è stato dichiarato idoneo alla sua mansione specifica alla visita preventiva e poi, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con quell’azienda, un eventuale rientro nell’azienda per svolgere la stessa mansione (o una mansione analoga in termini di profilo di rischio) obbliga l’azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva?
La risposta della Commissione per gli Interpelli ha fornito una risposta ufficiale a questo quesito (cfr. Interpello N. 8/2013 del 24/10/2013) ed al suo parere ci atterremo nella nostra risposta.
La Commissione, partendo dalla considerazione che la visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, è prevista con una periodicità di norma di in una volta l’anno (salvo i casi in cui specifici riferimenti normativi non prevedano diversamente), ritiene di poter assumere lo stesso intervallo temporale (un anno) come limite di validità di una visita preventiva (ovviamente a parità di mansione e quindi di rischi).
 
Pertanto la Commissione così si pronuncia:
“Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica […] e comunque per un periodo non superiore a un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del
lavoratore risulta conosciuta dal medico competente”.
Attenzione però a non interpretare male questo parere:
esso infatti si applica solo al caso in cui il nuovo accesso (dopo una cessazione dal lavoro) alla stessa mansione a rischio per cui si era stati dichiarati idonei avviene nella stessa azienda, mentre non vale ovviamente per assunzioni, anche entro un anno dalla prima visita preventiva, in aziende diverse.
Infine si fa notare che dire “il datore di lavoro non è tenuto” non equivale a dire che è vietato effettuarla, quindi il datore di lavoro potrebbe decidere, magari in accordo col medico competente, di rieffettuare una nuova visita preventiva.
 
 




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Rispondi Autore: Enrico Salimei - Medico del Lavoro - likes: 1
14/08/2015 (13:52:53)
Non concordo con la risposta fornita dalla Commissione Interpelli, in particolare, per le seguenti ragioni:
l'art.41 comma 2, lettera e-ter), D. Lgs. 81/08, prevede (oltre alla periodicità annuale delle V.M.) anche l'obbligo di procedere a "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 gg. continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" Per quanto sopra, poichè nell'arco di un anno quel lavoratore potrebbe aver osservato un periodo continuativo di inabilità assoluta al lavoro, sia per malattia che a causa di infortunio o di incidente d'auto, anche molto superiore ai 60 gg., non si può escludere che a seguito di tali ipotetici eventi possano essere subentrati postumi invalidanti a carattere permanente tali da aver modificato un giudizio di idoneità incondizionata alla mansione specifica espresso anche solo 60 od anche 300 gg. dopo la precedente visita preventiva.
Per quanto sopra, a mio avviso, ai sensi di legge, l'obbligo del rinnovo della visita medica preventiva si rende obbligatorio già dopo 60 gg. non solo in caso di mancata assunzione, ma anche dalla data di sospensione dell'eventuale precedente rapporto di lavoro (qualora assunto per solo pochi gg presso la stessa Azienda che intendesse poi riprenderlo in forza) ove era già stato espresso un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Rispondi Autore: Tacchi Maurizio - likes: 0
22/08/2015 (10:53:43)
Concordo con il Dott. Salimei.
Personalmente ho avuto una esperienza di questo tipo; premetto che svolgo la mansione di CSE in opere di grandi infrastrutture.
Un addetto con assunzione a termine, è stato reintegrato dopo circa 120 gg. dalla fine del rapporto di lavoro precedente.
Il lavoratore, che era dotato dell'idoneità preventiva ancora in corso di validità (10 mesi), informava il Datore di Lavoro che era stato soggetto a malattia delle vie respiratorie, durante l'interruzione lavorativa, che non lo rendeva più idoneo alla mansione precedente (sabbiatore).
Il lavoratore veniva integrato in posizione più adatta al suo stato fisico attuale, su parere del M.C.
Se il lavoratore avesse taciuto la sua condizione fisica si sarebbe trovato a svolgere una mansione non idonea e potenzialmente pericolosa per la propria salute.
Rispondi Autore: Bruno Piazza - likes: 0
24/08/2015 (09:53:33)
Concordo con i commenti precedenti, aggiungo che tale problema si presenta anche, a mio parere, durante l'assenza prolungata di una lavoratrice per maternità. Pur non essendo, la gravidanza, di per sè uno stato di malattia, il DL non può sapere se durante i mesi di assenza la lavoratrice è incorsa in patologie/eventi che ne abbiano modificato l'idoneità lavorativa.
Rispondi Autore: Lucchin Mariagrazia - likes: 0
11/12/2019 (21:49:14)
Sono una dipendente statale svolgo ruolo amministrativo ho un invalidità del 50 %sono peggiorata notevolmente negli ultimi anni sono ipovedente cosa potrei fare grazie, come mi devo comportare con l'azienda
Rispondi Autore: Marcello Norberto Anzil - likes: 0
28/06/2021 (19:17:20)
Dal giorno 24 Giugno 2021 ho maturato i requisiti pensionistici "quota 100". Ho rispettato abbondantemente il preavviso di sei mesi rassegnando all' Amministrazione le dimissioni per il giorno 31 Dicembre 2021. Durante questa finestra potrei anche rinunciare a lavorare e attendere il pagamento della pensione che arriverà il 1 Gennaio 2022. Ho peró la visita obbligatoria dal medico del lavoro prevista per questo 13 Luglio, dunque a "tempo scaduto" e quindi che cade nella finestra di preavviso. Vorrei evitare perció questa volta il fastidiosissimo prelievo di tre fiale di sangue, dal momento che sono "de facto" già in pensione. Che senso ha la visita valevole solo per il restante periodo di preavviso, tolte oltretutto le ferie da fare ? E se rifiuto il prelievo quale provvedimento possono ormai adottare ?? Grazie. Marcello Norberto Anzil

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