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L’interferenza fra imprese che operano nello stesso luogo di lavoro

L’interferenza fra imprese che operano nello stesso luogo di lavoro
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

07/03/2016

Il concetto di interferenza fra più imprese non può essere limitato alle mere ipotesi di contatto rischioso fra lavoratori ma va riferito alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni facenti capo a soggetti diversi. Di G. Porreca.

 
Vengono forniti in questa lunga e articolata sentenza della Corte di Cassazione utili indirizzi per una corretta applicazione dell’art. 26  del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. per quanto riguarda il concetto di “ interferenza” fra le imprese da cui sorgono gli obblighi di coordinamento e cooperazione così come riconducibili all’articolo 26 comma 1, lettere a) e b), e comma 3 con riferimento alla posizione del committente ed al comma 2, lettere a) e b), con riferimento alla posizione dell’appaltatore e del subappaltatore. Il concetto di interferenza fra più imprese, ha infatti sostenuto la suprema Corte, non può essere circoscritto alle mere ipotesi di contatto rischioso fra i lavoratori delle imprese stesse ma va necessariamente riferito alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi. Se l’interferenza fosse infatti limitata alle mere ipotesi di contatto rischioso tra lavoratori di imprese che operano nel medesimo luogo di lavoro ciò condurrebbe ad escludere in capo a quei committenti che forniscono il mero luogo di lavoro qualunque posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che, pur essendo alle dipendenze di altre imprese, operano nel medesimo luogo di lavoro.
 

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Il caso
L’amministratore unico di una cooperativa di immagazzinaggio e quello di un’impresa di autotrasporto hanno ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello ha confermato la condanna emessa dal GIP del locale Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di omicidio colposo, aggravato ai sensi del 2° comma dell'art. 589 cod. pen., e a contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro dagli stessi commessi. Il procedimento aveva avuto per oggetto l'infortunio mortale di un lavoratore dipendente della cooperativa verificatosi in un deposito per conto terzi il cui rappresentante legale (anch'egli sottoposto a giudizio ma assolto dalla medesima sentenza con la formula per non aver commesso il fatto) aveva appaltato ad una società che a sua volta aveva subappaltato a varie altre società cooperative, tra le quali quella della quale era amministratore unico uno degli imputati, il servizio di magazzinaggio delle merci trasportate da altre ditte. Fra le ditte di autotrasporto vi era quella della quale era amministratore unico l’altro imputato, datore di lavoro di un autista (anche egli giudicato dal GIP ed assolto con la formula per non aver commesso il fatto), il quale si trovava alla guida dell'autocarro durante l'operazione di scarico e di magazzinaggio cui era addetta la persona offesa.
 
Secondo la dinamica dell'incidente incontestata, in quanto è stata ripresa dal circuito interno di telecamere, le mansioni cui era addetta il lavoratore infortunato erano consistite nella movimentazione delle ribalte utilizzate nelle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate dagli automezzi. La ribalta è una pedana mobile che, azionata elettricamente mediante un pulsante, del tipo a rilascio, effettuava, su comando dell'operatore, movimenti in verticale nel senso che veniva sollevata e riabbassata al fine di posizionarla con la sua parte più esterna sul pianale del mezzo accostato e viene, quindi, utilizzata per l'accesso al pianale dell'automezzo per portarvi attrezzature da lavoro idonee allo scarico e/o al carico delle merci.
 
In corrispondenza della ribalta era installata una porta, dotata di una finestra centrale per permettere di vedere l'avvicinamento del mezzo, l'apertura e la chiusura della quale era effettuata manualmente all'interno del magazzino dagli operatori delle cooperative. Per svolgere tale operazione in sicurezza la porta a rullo si doveva aprire solo dopo che il mezzo si fosse avvicinato alla ribalta con la parte posteriore e si fosse fermato, e solo allora l'operatore poteva posizionare la ribalta, facendola salire o scendere, a seconda del posizionamento del pianale dell'automezzo.
 
Nel caso in esame, invece, il lavoratore infortunato aveva aperto la porta a rullo prima ancora che l'automezzo in retromarcia si fosse fermato, ed aveva manovrato la pedana, stazionando su di essa, man mano che il mezzo si avvicinava. Lo stesso si era sporto più volte all'interno del cassone per abbassare e risollevare la pedana, con il mezzo ancora in movimento, cosicché per un movimento errato rimaneva schiacciato tra la ribalta ed il mezzo che procedeva in avvicinamento alla prima.
 
Il primo giudice, premesso che il rischio di contatto o investimento tra il mezzo di carico ed il lavoratore addetto alla movimentazione della ribalta rientra tra i rischi interferenziali, dopo aver esaminato la posizione dei responsabili di tutte le ditte coinvolte in tale attività, quanto ai profili di colpa a carico del datore di lavoro della cooperativa dalla quale dipendeva l’infortunato aveva evidenziato, fra l’altro, che
- il documento di valutazione dei rischi dallo stesso elaborato era compilato secondo uno schema tipico, non calibrato al particolare ambiente di lavoro e, in particolare, nella sezione di presentazione dei risultati della valutazione rischi, non era stata esaminata la trattazione del rischio di schiacciamento tra banchina e veicolo, e non era stata fatta neanche l'analisi del luogo di lavoro della banchina di carico, la verifica in ordine alla idoneità delle attrezzature presenti e individuati ed analizzati i pericoli correlabili alle interferenze con altri lavoratori ed attrezzature;
 - che la cooperativa aveva omesso di prendere le misure necessarie a che l'uso della ribalta fosse riservato ai lavoratori che avessero ricevuto una formazione adeguata e specifica, nonché aveva omesso di vigilare e verificare, anche mediante specifici incarichi a preposti, che i lavoratori addetti alle operazioni di carico/scarico utilizzassero correttamente le ribalte, avuto particolare riguardo al rischio di contatto/investimento tra i mezzi di trasporto ed i magazzinieri;
 - che la società non aveva impedito che gli addetti alla manovra delle ribalte procedessero alla movimentazione delle stesse con le porte del rullo aperte e nonostante i mezzi da caricare/scaricare, già avvicinatisi, non fossero ancora fermi.
 
In ordine alla posizione del datore di lavoro della ditta di autotrasporto dalla quale dipendeva l’autista del mezzo il primo giudice aveva considerato che:
- non erano stati valutati adeguatamente i pericoli di contatto/investimento nella fase di avvicinamento dei mezzi di trasporto alle ribalte per le operazioni di carico e scarico;
- aveva omesso di provvedere affinché l’autista dipendente della sua ditta ricevesse una formazione adeguata in relazione ai rischi connessi alle mansioni svolte, e nella specie quelli relativi alla fase di avvicinamento alle ribalte;
- aveva omesso, altresì, di delegare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
 
La Corte d'Appello adita, nel fare proprio l'impianto motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi posti a base dei gravami di merito ed ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Secondo quanto sostenuto dal datore di lavoro della ditta di autotrasporto la responsabilità dell'infortunio di cui al procedimento penale era da addebitare esclusivamente alla società committente dei servizi di magazzinaggio nell'area depositi di sua proprietà in quanto dagli elementi probatori acquisiti, esame dei luoghi e dall’analisi del DVR, del DUVRI e delle consulenze tecniche, era emerso che questa era l'unica a dover garantire la sicurezza del sito, non solo attraverso la predisposizione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la "asetticità" in sé, ma anche a formare ed informare tutti coloro che ivi avessero lavorato, soprattutto se si trattava di un lavoratore "sconosciuto", quale era l'autista del mezzo,  di nazionalità straniera, costretto ad arrangiarsi a seguire le indicazioni ed i suggerimenti dei dipendenti di altre ditte.
 
Peraltro, ha fatto presente il datore di lavoro della ditta di autotrasporto, anche la sentenza impugnata aveva rilevato che la gestione del piazzale incombeva alla società committente alla quale erano da addebitare le conseguenti gravi carenze di illuminazione e di segnaletica, oltre che le mancanze di adeguata informazione agli autotrasportatori che, soprattutto per la prima volta o comunque sporadicamente, si presentavano nel deposito e che tutte le operazioni concernenti l'arrivo dei mezzi alla ribalta, lo scarico delle merci e il successivo carico dei cassoni in partenza e tutti i doveri di sicurezza inerenti a tali specifiche attività incombevano alla cooperativa di immagazzinaggio. Dunque non stava a lui prevedere che, nel deposito gestito dalla società committente, i lavoratori stranieri avrebbero avuto tutte le difficoltà, logistiche e comunicative, che, poi, di fatto, si sono concretizzate ed hanno portato all'evento letale. La motivazione della sua responsabilità, infine, secondo il datore di lavoro della ditta di autotrasporto ricorrente, è risultata essere contraddittoria in quanto la stessa Corte di Appello aveva affermato che si doveva ascrivere alla responsabilità della società committente la mancata informazione degli autotrasportatori esterni (come il suo autista) circa le procedure da seguire nelle operazioni di carico e scarico, anche al fine di tutelare l'incolumità del personale delle cooperative addetto a ricevere le merci.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal responsabile legale della cooperativa di immagazzinaggio, datore di lavoro dell’infortunato, ed ha annullata la sentenza emessa nei confronti dell’amministratore della ditta di autotrasporto nei limiti di seguito indicati. La stessa in merito al ricorso presentato dall’amministratore della ditta di autotrasporto, ha osservato che lo stesso ha cercato di far convergere sulla società che gestiva il deposito delle merci per conto terzi e poi sulla cooperativa di immagazzinaggio tutte le manchevolezze, in materia di prevenzione infortuni, riscontrate e che sono state determinanti nella causazione dell'infortunio escludendo, in tal modo, ogni sua responsabilità penale. Il ricorrente però, ha rimarcato la Sez. IV, ha dimenticato quanto correttamente evidenziato dai giudici del merito e cioè che, in ragione dell'attività di trasporto merci che andavano immagazzinate, per conto della richiamata cooperativa, di cui aveva ricevuto l'appalto, gli autisti suoi dipendenti, nell’espletamento della loro attività, venivano a contatto nel deposito della committente con i dipendenti della società cooperativa per cui andava posta in essere una prevenzione dei " rischi interferenziali". Su tale prevenzione, quindi, la Corte suprema ha ritenuto di esprimere delle interessanti considerazioni che seguono.
 
L'interpretazione del concetto di ‘interferenza”, ha sostenuto la suprema Corte, “da cui sorgono gli obblighi di coordinamento e cooperazione, come ricavabili dall'art. 26 al comma 1, lett. a) e b) e comma 3 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento alla posizione del committente, ed al comma 2 lett. a) e b) stesso decreto, con riferimento alla posizione dell'appaltatore e del subappaltatore, non viene definita dal D.lvo 81/2008, ma una sua definizione normativa la si può rinvenire nella Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la intende come ‘circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti’".
 
Gli obblighi di cui al richiamato art. 26, ha sottolineato la Sez. IV, presuppongono un rapporto di appalto ovvero di somministrazione, secondo le definizioni di tali tipologie contrattuali che si ricavano dalle norme civilistiche. Tuttavia, non possono esaurirsi in essi i rapporti a cui fa riferimento l'intero art. 26, posto che la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro. In particolare, la ratio della norma di cui all'art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo la suprema Corte, è quella di far si che il datore di lavoro committente appresti un segmento all'interno della propria azienda al fine di prevenire ed evitare i rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la propria attività lavorativa. Se questa è la ratio, ciò che rileva ai fini della normativa di cui all'art. 26 del citato decreto legislativo, ha proseguito la Sez. IV, non è la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quanto l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per entrambi i lavoratori delle imprese coinvolte.
 
Quindi, anche se si accetta l'interpretazione del concetto di interferenza, offertaci dalla richiamata "Determinazione n. 3/2008, al fine di individuare i confini della stessa, occorre far riferimento alla suindicata ratio per comprendere quando l'interferenza è rilevante. “L’interferenza, infatti, non può essere circoscritta alle mere ipotesi di contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, perché ciò condurrebbe ad escludere in capo a quei ‘committenti’, che forniscono il mero luogo di lavoro, qualunque posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che, pur essendo alle dipendenze di altre imprese, operano nel medesimo luogo di lavoro. L'interferenza rilevante - dovendosi ricercare una nozione che sia il più confacente possibile al perseguimento della sua ratio - deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, ossia come interferenza non di soli lavoratori, ma come interferenza derivante dalla coesistenza di un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi. Emerge, quindi, che, nell'ambito di interferenza tra organizzazioni di più imprese, in cui è irrilevante l'interferenza di fatto tra lavoratori di plurime imprese, ciò che rileva è la presenza di un potere di interferenza nei confronti dell'appaltatore”.
 
Ciò precisato, la Corte di Cassazione ha messo in evidenza che nel caso in esame andavano considerate sia l'interferenza dell'attività lavorativa di cui era responsabile il datore di lavoro della ditta di autotrasporto con l'attività di gestione del sito di stoccaggio riferibile alla committente che era senza dubbio di natura funzionale che l'interferenza rinvenibile tra i dipendenti della cooperativa di immagazzinaggio e gli autisti alle dipendenze della ditta di autotrasporto medesima che era, non solo di tipo funzionale, ma soprattutto di fatto, essendo rimasto incontrovertibilmente provato che le attività lavorative degli addetti al magazzinaggio, dipendenti della cooperativa e quella degli autisti si interferivano reciprocamente e che non potevano svolgersi se non con la cooperazione di tutti.
 
Del tutto inaccettabile, infine, ha ritenuto la Corte di Cassazione la giustificazione addotta dal datore di lavoro della ditta di autotrasporto che ha escluso ogni sua responsabilità sulla mancata formazione dell'autista in ordine alla manovra di avvicinamento alle ribalte, sul rilievo che la committente non avesse una procedura che stabilisse le misure di prevenzione e protezione di avvicinamento alle ribalte e che, pertanto, non avesse fornito alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione da adottare in relazione alle attività che essi svolgevano nell'area dalla stessa gestita. Il ricorrente ha dimenticato, ha così concluso la Sez. IV, che, a mente della richiamata disposizione di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008, egli era tenuto a richiedere al committente il documento di valutazione dei rischi interferenziali e, qualora, come presumibilmente è accaduto, avesse ricevuto risposta negativa avrebbe dovuto personalmente sopperire alla individuazione del rischio in questione (da lui ben conosciuto) cooperando e collaborando con il committente stesso.
 
Per quanto sopra detto, in conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’amministratore unico della cooperativa di immagazzinaggio condannando lo stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ed ha annullata, altresì, senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del datore di lavoro della ditta di autotrasporto limitatamente però al reato contravvenzionale di cui al capo D) in quanto estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena inflitta a titolo di continuazione e rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi tre di reclusione.
 
Gerardo Porreca
 




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Rispondi Autore: Paolo Pieri - likes: 0
07/03/2016 (07:09:25)
Concordo con la sentenza della Corte di Cassazione, in quanto da tempo sono convinto che i rischi interferenziali non dipendano solo dal mero contatto sul luogo di lavoro tra lavoratori che fanno capo a Datori di Lavoro diversi.
Considero anche molto pertinente ritenere che l'art.26 dipenda sostanzialmente dai chiarimenti forniti dalla "Determinazione n. 3/2008" dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (che ora ha un'altra denominazione).
Tuttavia osservo che purtroppo le contestazioni riferite all'art.26 vengono rivolte soprattutto ai Datori di Lavoro in ambito privato, mentre in ambito pubblico l'applicazione dell'art.26 è ignorata o considerata in modo molto riduttivo, come ho segnalato in due articoli apparsi su Puntosicuro riferiti alle interferenze presenti nei seggi elettorali oppure come avviene in questi giorni nelle scuole italiane che sono oggetto dei lavori di tinteggiatura relativi al progetto statale "Scuole Belle".
Nel primo caso, quando si insediano i seggi elettorali nelle scuole, il personale scolastico e tutta la relativa gestione della sicurezza in capo al Dirigente scolastico vengono a mancare (per l'effettiva assenza del personale scolastico durante le votazioni) ma non viene sostituita da una analoga gestione della sicurezza che comprenda un piano dei controlli giornalieri dei dispositivi di protezione contro l'incendio e della praticabilità delle vie di esodo, e il personale (il presidente individuato dalla Corte d'Appello e gli scrutatori individuati dall'ufficio elettorale del Comune) non è formato sulla sicurezza (il Presidente come minimo dovrebbe essere considerato un 'preposto').
Nel secondo caso i Dirigenti scoalstici devono relazionarsi con delle cooperative in sub-sub appalto che accedono ai locali scolastici senza presentare un DUVRI ricognitivo standard (previsto dall'art.26 comma 3 ter).
Rispondi Autore: Laura Castelletto - likes: 0
07/03/2016 (13:10:06)
Pur nella complessità e specificità del caso, la Corte di Cassazione afferma ancora una volta il principio di effettività del decreto 81. La tutela assoluta e totale di tutti i lavoratori deve essere garantita a prescindere dalla formulazione della norma, che non sempre fornisce prescrizioni esplicite per la totalità dei casi, ma può e deve essere interpretata ragionando per analogia e per estensione. L'individuazione della “ratio” che sta alla base delle norme sulla gestione dei rischi da interferenza deve indurre ad assumere i necessari provvedimenti valutativi, comportamentali, prescrittivi, formativi etc. in modalità formalizzata e documentata.
Questa era la medesima posizione sostenuta dal RSPP e dalla sottoscritta (quando ero in servizio come dirigente scolastico) in situazioni in cui non era sempre facile contrastare i sillogismi riduttivi di comodo proposti da altri, per evitare di sedersi a tavolino e redigere un DUVRI o costruire un Piano di Cooperazione e Coordinamento, spesso visti come inutili adempimenti cartacei o perdite di tempo…
Sarebbe opportuno che dirigenti scolastici, RSPP, Enti Proprietari e tanti altri enti che ruotano attorno alle scuole assumessero DUVRI e procedure di coordinamento come “standard” prima che sia un tribunale ad effettuare per loro i ragionamenti e i collegamenti che talora pensano di poter tranquillamente eludere.

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