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I quesiti sul decreto 81: formazione ponteggi per imprese familiari

I quesiti sul decreto 81: formazione ponteggi per imprese familiari
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

07/11/2018

Sull’obbligo della formazione degli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi nel caso dei componenti di imprese familiari.

Quesito

La formazione dei lavoratori per il montaggio e lo smontaggio di un ponteggio in un cantiere edile, prevista dall'articolo 136 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, è obbligatoria anche per i componenti delle imprese familiari? E la sanzione da applicare per gli inadempienti è quella prevista per la violazione dell’art. 21 o dell’art. 136 stesso?

 

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Risposta

Un altro quesito alquanto singolare. E’ a più di un migliaio di quesiti sull’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fra quelli pubblicati su questo quotidiano e quelli sul suo sito personale, che lo scrivente ha dato riscontro finora ma questa è comunque la prima volta che perviene un quesito finalizzato a sapere se i lavoratori di un’impresa familiare devono essere formati nel caso in cui vengano adibiti al montaggio e smontaggio dei ponteggi in applicazione delle disposizioni fissate in merito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Prima di dare un riscontro al quesito è necessario innanzitutto precisare e ricordare cosa sia da intendere per impresa familiare, precisazione che lo scrivente ha già avuto modo in realtà di fare in passato in occasione di precedenti analoghi quesiti. L’impresa familiare è una di quelle organizzazioni di lavoro alle quali il legislatore ha inteso concedere degli “sconti” su tutti quegli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che ha invece posto in generale a carico di tutte le aziende. La stessa è esplicitamente richiamata nell’articolo 3 del D. Lgs. n. 81/2008, riportante il campo di applicazione del decreto stesso, articolo nel quale con il comma 12, così come modificato dal decreto correttivo 3/8/2009 n. 106, è stato indicato che “nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21”.

 

L’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 è quello che ha fissato appunto le disposizioni a carico dei componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile oltre che a carico dei lavoratori autonomi e delle altre piccole realtà lavorative indicate nell’articolo stesso. Con esso è stato infatti stabilito che:

 

“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”

 

 

(...)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sull’obbligo della formazione degli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi nel caso dei componenti di imprese familiari.

 



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Rispondi Autore: Pasquale Cantisani - likes: 0
07/11/2018 (12:01:00)
Ma è possibile che ci sia ancora qualcuno che crede alla favola delle imprese familiari nei cantieri?? Comunque nei cantieri, anche se la favola diventasse realtà, la legge impone che resti una favola e l'impresa familiare sia trattata semplicemente come impresa. (D. Lgs. 81/08 art 96 comma 1 anche se in contrasto con l'art 21)
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
07/11/2018 (12:30:40)
Solo per ricordare che l'81 non parla, all'art. 21, di impresa famigliare bensì di coloro che la compongono, riservando ad essi una tutela limitata. Per verificare la situazione è sufficiente ( ma necessario per distinguerla da altre situazioni simili - quella del coadiuvante famigliare in serito in impreso non famigliare) stabilire se l'entità a cui ci troviamo di fronte è costituita formalemnte come impresa famigliare. Come? Con l'aiuto del commercialista, l'unico soggetto in grado di dare indicazioni (le imprese famigliari sono sempre costituite come impòrese individuali e spesso non è chiara la struttura neanche ai soggetti che la compongono). Si potrà parlare di datore di Lavoro solo se il titolare individuale dell'imprea famigliare attiverà un rapporto di lavoro con un soggetto qualificabile come lavoratore.
Non vi sono obblighi diversi da quelli previsti dall'81 che il committente può introdurre in fase di qualifica dell'impresa. Sempre libero il committente, di scegliere l'appaltatore e farlo operare con criteri più restrittivi di quelli stabili per legge ..... ma ciò non sgnifica introdurre un obbligo per l'imprea che non sia un semplice obbligo contrattuale

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