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Decreto 81/2008 per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco

Decreto 81/2008 per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco
Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Approfondimento

13/11/2018

Approvato dalle Commissioni parlamentari lo schema di decreto ministeriale: le novità previste.

Sono passati oltre 10 anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 e lentamente, molto lentamente, qualcosa si muove. La notizia di questi giorni riguarda l’art. 3 del decreto relativo al campo di applicazione. Si ricorda come al comma 2 “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, … le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate … entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati dai Ministri competenti”. Forse ci siamo.

 

Il Governo ha trasmesso lo scorso 8 agosto alla Camera lo schema di decreto ministeriale recante regolamento per l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco. Lo schema del decreto ha ottenuto i relativi pareri della Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2017, del Consiglio di Stato il 26 ottobre 2017 e del Garante per la protezione dei dati in data 19 luglio 2018. Il testo è stato assegnato, l’11 settembre scorso, per la trattazione alle competenti commissioni che hanno espresso il proprio parere nell’ottobre scorso. Adesso, in tempi brevi, si dovrà attendere l’emanazione del relativo Decreto del Ministro dell’Interno. Insomma dopo 8 anni di ritardo questa lacuna viene colmata.

 

Di questo ritardo se ne è fatta carico la Commissione Lavoro del Senato che nella formulazione del proprio parere fa notare “che lo schema è stato adottato con forte ritardo rispetto al termine fissato dalla fonte di rango primario di riferimento (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008); ritardo quanto mai inopportuno, anche perché lo schema interviene in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che, al contrario, esigerebbe la massima sollecitudine e considerazione sotto il profilo dell'aggiornamento in direzione delle necessarie e crescenti tutele del lavoratore

 

Il testo della bozza di decreto consta di 21 articoli riguardanti sia la Polizia di Stato e sia i Vigili del Fuoco. Si tratta di un aspetto da segnalare con attenzione in quanto, pur dipendenti dal medesimo ministero, i due soggetti hanno norme specifiche. Il Decreto in essere definisce una serie di disposizioni generali cui seguono le disposizioni particolari per il personale della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno in servizio nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e per quello in servizio nelle strutture del Ministero dell’interno e per il personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.



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Molte sono le novità di cui ne evidenziamo le principali.

Prima di tutto viene affrontata la questione, mai pienamente risolta con chiarezza, sull’individuazione del datore di lavoro definendo nell’art. 2 del nuovo decreto che ”…nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamenti vigenti le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i  poteri di gestione dell’ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio”. [1]

 

Si rileva, in questo caso, una deroga alla disciplina generale prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81/2008, che delinea la figura del datore di lavoro quale “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nella P.A. di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.”

 

La deroga, a parere del Consiglio di Stato, è motivata dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione, i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime non gestiscono capitoli di spesa funzionali all’adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.  Infatti al comma 2 del medesimo articolo 2 dispone che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell’assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

 

La questione del “datore di lavoro” è stata al centro della discussione nelle commissioni parlamentari che nell’esprimere un parere favorevole allo schema del decreto hanno osservato come “all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di prevedere una più definita delimitazione della figura del datore di lavoro, onde evitare di estendere la responsabilità anche ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, i dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza.

Appare singolare ipotizzare una responsabilità del soggetto che interviene ai soli fini della mera pianificazione preventiva delle risorse”.

 

Tutti gli obblighi previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 81/2008, per il datore di lavoro e per i dirigenti, restano le medesime con una specifica che riguarda le funzioni che possono essere delegate a dirigenti, ovvero a funzionari non aventi la qualifica dirigenziale, questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti ad uffici aventi autonomia gestionale. Si riprende nella sostanza quanto previsto per i datori di lavoro ed i dirigenti nella Pubblica Amministrazione. L'effettiva individuazione del datore di lavoro è demandata, infine, ad uno i più decreti del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

 

L'articolo 3 definisce i ruoli attribuiti alle figure del dirigente e del preposto riprendendo di fatto, evidenziandoli, i criteri previsti dal D. Lgs. 81/2008. In particolare:

  • per dirigente si intende il soggetto responsabile di unità organizzativa che (in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli) attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
  • per preposto si intende il soggetto che (sempre in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli) sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.

 

La vigilanza

L'articolo 4 (in attuazione dell'articolo 13, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, ai sensi del quale nei luoghi interessati la vigilanza in materia è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni, diversamente, da quanto previsto per tutti i lavoratori rispetto ai quali tale funzione di vigilanza è svolta dall'ASL competente e, per alcuni profili, dai vigili del fuoco) disciplina le segnalazioni formali e la trasmissione dei dati e delle informazioni che la normativa generale pone a carico del datore di lavoro e del medico competente, concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle strutture interessate dal provvedimento in oggetto (comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali devono essere trasmesse all'INAIL attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

Vengono istituiti due Uffici per l’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Compiti principali degli Uffici di vigilanza sono:

  • svolgimento della vigilanza presso tutte le strutture del Ministero dell’Interno con controlli sull’osservanza della normativa;
  • effettuazione dei rilievi tecnici ed ambientali sui locali, cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree riservate, per la sicurezza degli impianti, per i rischi chimici, fisici e biologici;
  • ricevimento dai R.L.S. delle segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione degli infortuni;
  • svolgimento di attività statistiche;
  • sentire, ove possibile in occasione di visite le osservazioni formulate dai R.L.S.

 

Servizio di Prevenzione e Protezione

L'articolo 5 del Decreto disciplina il servizio di protezione e prevenzione prevedendo la sua istituzione e organizzazione con personale delle amministrazioni interessate in possesso dei requisiti professionali (che ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 devono essere adeguati natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative). È altresì previsto l'obbligo per gli addetti ed il responsabile del servizio indicati in precedenza di disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

 

Nel caso in cui per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche ed il datore di lavoro non disponga delle risorse occorrenti, lo stesso può avvalersi ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione (precisazione inserita in seguito ad espressa richiesta da parte del Consiglio di Stato), per Integrare la richiamata azione di prevenzione e protezione del servizio con personale tecnico esterno all'Amministrazione.

 

Il servizio di prevenzione e protezione provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dal D.V.R. e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
  • a proporre i programmi di formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica

 

Il servizio di prevenzione e protezione, come prevede il D. Lgs. 81/2008 è utilizzato dal datore di lavoro mentre il Responsabile del Servizio di Prevenzione è Protezione è il coordinatore del Servizio. Da qui ne derivano, nella differenziazione dei diversi casi, le responsabilità del R.S.P.P.

 

Vengono definite le specificità che riguardano le funzioni del medico competente, che in possesso dei requisiti di legge, sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato. Nel caso in cui il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che è impossibile effettuare con i mezzi e il personale dell'Amministrazione, la possibilità di ricorrere ad apposite convenzioni con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario (con oneri a carico del datore di lavoro) con personale esterno.

 

Vengono istituite due commissioni mediche, una per il personale in servizio nelle strutture della Polizia di Stato e nelle altre strutture del Ministero dell'interno destinate alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, l'altra per il personale in servizio nelle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale.

 

Disposizioni particolari per la polizia di stato

Il Capo II del decreto concerne l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e nelle strutture del Ministero dell'interno destinate, per finalità istituzionali, alle attività degli organi aventi compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

 

In particolare, vengono individuate le specifiche esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative, in relazione ai principi e finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica (direzione delle attività funzionali ai compiti istituzionali; impiego del personale operativo e relativo addestramento; tutela delle informazioni da non divulgare relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità; particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti e installazioni operative). [2]

 

È altresì previsto che il personale appartenente alla Polizia di Stato debba adottare le misure di sicurezza e protezione, anche individuali, predisposte per lo specifico impiego. Infine, negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture indicate sono salvaguardate, per le finalità individuate, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

  • un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio e delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati o comunque di interferenze dall'esterno;
  • la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;
  • la prevenzione dalla fuga o da aggressioni;
  • la prevenzione da azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

L'articolo 10 detta disposizioni per l'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del personale, disponendo in particolare che questo venga designato nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008.

 

Gli artt. da 47 a 49 del D.Lgs. 81/2008 recano, infatti, disposizioni in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per la sicurezza territoriale e per la sicurezza di sito produttivo; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, mentre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo è individuato in specifici contesti produttivi, caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (come, ad esempio, i porti, i centri intermodali, gli impianti siderurgici, ecc.).

 

Alcuni aspetti relativi al R.L.S. sono definiti in sede di accordo nazionale quadro che deve stabilire:

  • definizione del numero dei R.L.S.
  • modalità di designazione o di elezione
  • tempo di lavoro retribuito e strumenti per l’espletamento delle funzioni
  • modalità e contenuti della formazione.

I R.L.S. ricevono la formazione prevista a cura dell’Amministrazione

 

Informazione e formazione dei lavoratori

In materia di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, si dispone che questi siano assicurati dal datore di lavoro.

 

L'informazione sugli elementi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 (tra cui i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro) viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalità ritenute dal datore di lavoro più idonee ad assicurarne la facile comprensione (anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici).

 

L'attività formativa è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza che tengano conto delle peculiarità tecniche ed operative del settore.

 

Le attività addestrative sono definite a livello centrale e si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza.

 

Valutazione dei rischi

L’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 prevede che la valutazione dei rischi sia una competenza specifica del datore di lavoro NON delegabile.

 

Tale l'obbligo, che viene ribadito, affida al datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, prevede che siano i dirigenti a provvedere all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera.

 

In particolare, si dispone che - fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del D.Lgs. 81/2008 (che disciplinano rispettivamente gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori e degli installatori) – gli elementi connessi all'attività lavorativa in oggetto (quali, tra gli altri, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, i mezzi operativi) sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate per le specifiche esigenze connesse alle particolarità costruttive e di impiego dei suddetti elementi, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali che devono essere verificati attraverso uno specifico percorso di formazione professionale.

 

Sempre ai fini degli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi, si dispone che la valutazione dello stress-lavoro viene definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative. La suddetta Commissione, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex art. 6 del D.Lgs. 81/2008, ha il compito, tra gli altri, di esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente, di definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione e di redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza

 

Nella sostanza Dirigenti che provvedono

  • all’individuazione delle disposizioni tecniche,
  • capitolati tecnici d’opera,
  • attività inerenti alle armi,
  • approvvigionamenti specifici per l’espletamento dei compiti di P.S.

 

Inoltre i Dirigenti hanno l’obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro, quali destinatari finali le seguenti informazioni che devono essere contenute nel Documento della Valutazione dei Rischi.

  1. la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e dei loro componenti;
  2. I rischi per la salute e la sicurezza del personale in conseguenza del loro utilizzo;
  3. le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la salute.

 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell’interesse della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali si applicano i criteri:

  • Nelle gare di appalto si omettono le informazioni sensibili.
  • Nei casi di informazioni di cui è vietata la divulgazione il DUVRI non viene allegato al contratto di appalto.
  • E’ visionato dai Rappresentanti dei Lavoratori delle imprese appaltanti limitatamente alle parti divulgabili.

 

Il DUVRI è elaborato dal Datore di lavoro qualora ne sia il committente o dal soggetto che possiede i compiti di affidamento di contratto.

 

Viene stabilito che il datore di lavoro non risponde dei rischi propri dell'impresa appaltatrice, a carico della quale restano tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei lavoratori dell'impresa stessa.

 

Disposizioni particolari per i vigili del fuoco

Il Capo III del Decreto riguarda il Dipartimento dei vigili del fuoco e delle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, tenuto conto delle peculiarità organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato [3]

 

Destinatari della specifica disciplina sono il personale permanente e volontario del Corpo nazionale e il personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco (compreso quello che opera in situazioni di emergenza).

 

Si prescrive che il personale del Corpo nazionale, fatto salvo il dovere di intervento, adotti le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

 

Inoltre, gli strumenti e le attrezzature specifici utilizzati dal Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni tecniche, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei Vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

 

La valutazione dei rischi

L'articolo 16 individua le modalità di valutazione dei rischi e reca disposizioni in materia di luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica La valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza.

 

In particolare, la valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, degli strumenti e delle attrezzature specifici al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco che assumono le funzioni di datore di lavoro limitatamente alla suddetta finalità.

 

Ai fini della valutazione dei rischi, non rientrano nella definizione di luoghi di lavoro:

  • le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente;
  • in riferimento a tali aree gli obblighi connessi alla valutazione dei rischi si intendono adempiuti adottando uno o più tra strumenti appositamente predisposti (tra cui, ad esempio, corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento);
  • le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale.

 

Per il personale operativo del Corpo nazionale, la formazione e l'aggiornamento

  1. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività di addestramento, mantenimento e re-training;
  2. in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata.

 

Il controllo dell'adempimento degli obblighi formativi del personale avviene attraverso la registrazione sul libretto individuale della formazione o il rilascio di apposite attestazioni.

 

Ai fini degli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi, si dispone che la valutazione dello stress lavoro viene definita tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

 

Un apposito articolo introduce misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. La vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata (individuata da apposito decreto interministeriale, come previsto dall'art. 13, c. 3, del D.Lgs. 81/2008) è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

 

Dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del relativo documento (nonché dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo previsto in materia di tutela dei cantieri temporanei o mobili dal D.Lgs. 81/2008) sono escluse le attività funzionali alle operazioni di soccorso che richiedano l'esecuzione anche di lavori edili o di ingegneria civile individuati nell'allegato X del medesimo D.Lgs. 81/2008. Tutte le suddette attività sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente.

 

Per quanto riguarda le funzioni del medico competente che sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, c. 1, del D.Lgs. 81/2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; in tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.

 

Si prevede inoltre che nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici, o presso le quali prestano servizio più medici competenti, possa essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore. Al personale del Corpo nazionale, in relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, in relazione al settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008, rispettivamente, per il medico competente e in materia di sorveglianza sanitaria.

 

Per il personale del Corpo nazionale, la disciplina circa le modalità di verifica di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti è demandata ad apposito provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Infine la bozza del Decreto tiene conto delle specificità della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 81/2008 - che individua le finalità del provvedimento nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, realizzato assicurando l'applicazione sull'intero territorio nazionale della disciplina dei diritti e degli obblighi di datori di lavoro e lavoratori nel rispetto dell'assetto delle competenze tra Stato e Regioni e delle normative comunitarie ed internazionali in materia - dispone l'estensione delle norme del decreto anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province di Trento e Bolzano.

 

 

Rocco Vitale

Presidente AiFOS, Docente universitario di diritto del lavoro

 

 

 

Testo integrale di alcuni articoli previsti nella bozza di decreto

Art.2

Individuazione del datore di lavoro

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. b),del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa. La responsabilità del predetto datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti. Restano ferme le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all’adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni, che possono essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono demandate a dirigenti ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi attribuite nel!' ambito delle rispettive competenze.
  2. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici di cui all'articolo 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.
  3. I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 8

Campo di applicazione (Polizia di Stato)

1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto- conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.

 

2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali volte alla salvaguardia d eli' ordine e della sicurezza pubblica:

  1. direzione delle attività funzionale e all'espletamento dei compiti istituzionali;
  2. capacità e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento;
  3. tutela delle informazioni relative all’efficienza dell’apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti;
  4. particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lett d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 20 l O, n. 17 e 74, comma 2, lett c), del decreto legislativo n. 81 del2008.

 

3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

 

4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalità di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

  1. un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;
  2. la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;
  3. la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

 

Art. 15

Campo di applicazione (Vigili del Fuoco)

1.Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 nelle aree e nelle strutture di pertinenza a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, individuate dal decreto interministeriale 30 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, e nelle aree operative nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.

 

2. Le particolari esigenze connesse al servizio prestato, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità:

  1. direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;
  2. capacità e prontezza di impiego del personale, in particolare quello operativo, e relativo addestramento;
  3. particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonché di specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio, laboratori di analisi e verifica strumentale, nonché
  4. le attrezzature e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lett. b), d) e g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  5. continuità e tempestività dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;
  6. riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;

 

3. Fatto salvo il dovere di intervento, il personale del Corpo nazionale adotta le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.

 

4. Compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n.

81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei vigili del fuoco può comunque avvalersi della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 



[1] Vedi, in allegato, il testo integrale dell’art. 2 della bozza del nuovo decreto

[2] Vedi, in allegato, il testo integrale dell’art. 8 della bozza del nuovo decreto

[3] Vedi, in allegato, il testo integrale dell’art. 15 della bozza del nuovo decreto



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Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0
13/11/2018 (16:07:19)
Per il personale del cnvvf questo decreto dovrebbe sistuire il DM 450/99 ? Chiedo conferma all'autore dell'articolo. Grazie.
Rispondi Autore: Giampaolo Meotti - likes: 0
17/11/2018 (12:12:04)
Per lo stesso art. 3, comma 2 manca ancora per il personale del Trasporto aereo le "ulteriori specificità legate al servizio espletato".
Potrebbero forse essere formulate e inserite dal Ministro dei Trasporti sapendo, come ho fatto sapere al SS alla Salute Prof. Bartolazzi quali sono: Codice della Navigazione, Assistenza sanitaria diversa dal SSN e disciplinata attraverso il DPR 620/80 dal nome SASN Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti, l'idoneità al volo è una funzione medico-legale di competenza dello Stato.
Gradita una Vostra risposta, e Saluti. Giampaolo

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