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Sicurezza stradale: le novità della revisione del codice della strada
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Roma, 11 Dic – Il 20 novembre 2024 il Senato ha approvato un disegno di legge relativo agli interventi in materia di sicurezza stradale e alla revisione del Codice della strada ( decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) che era stato approvato in prima lettura alla Camera lo scorso 27 marzo 2024.
Per comprendere gli obiettivi di questo disegno di legge (ddl), che modifica il Codice della Strada, possiamo sfogliare il Dossier n. 172/2 dell’A.S. (Atto Senato) 1086.
Qui, con riferimento alla relazione che illustrava il ddl presentato alla Camera, si sottolinea la “persistenza nel nostro Paese di livelli troppo elevati di incidentalità” stradale e si ricorda che “le principali cause di incidente stradale rimangono distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata (pari al 39,7 per cento dei casi)”.
Il disegno di legge approvato al Senato è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2024 come Legge 25 novembre 2024 n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” ed entrerà in vigore il 14 dicembre 2024.
Ci soffermiamo su alcune novità relative alla sicurezza stradale con riferimento ai seguenti argomenti:
- La revisione del Codice della strada: stato di ebbrezza e stupefacenti
- La revisione del Codice della strada: smartphone, velocità e micromobilità
- La revisione del Codice della strada: struttura della norma
La revisione del Codice della strada: stato di ebbrezza e stupefacenti
Riprendiamo alcune modifiche del Codice della strada, anche con riferimento ad un articolo riepilogativo pubblicato sul Corriere della Sera, partendo proprio dalla guida in stato di ebbrezza.
È presente nella legge un inasprimento delle sanzioni di contrasto alla guida in stato di ebbrezza:
- se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi
- se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno.
- se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni.
Sempre il Corriere della sera ricorda che tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. E tra le sanzioni c’è anche l’obbligo di installare sulla macchina l’alcolock (dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436) un dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.
Riguardo poi alla guida sotto effetto di stupefacenti, cambiano le regole.
Chi verrà trovato alla guida dopo aver assunto stupefacenti non dovrà essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione fino a tre anni.
La revisione del Codice della strada: smartphone, velocità e micromobilità
Altre novità riguardano poi le sanzioni per chi guida con un telefono cellulare/smartphone.
Le sanzioni vanno da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. E viene inserita anche la sospensione automatica di una settimana se si viene sorpresi col telefono al volante e sulla patente possono essere decurtati 10 punti. Se i punti sono meno di dieci la sospensione è di 15 giorni. E in caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro.
L’inasprimento delle pene e sanzioni riguarda poi anche l’occupazione dei posti relativi ai disabili e il superamento dei limiti consentiti nei centri urbani. I motorini parcheggiati in sosta irregolare potranno ricevere multe, fino a 87 euro se posizionati in modo da limitare la viabilità.
Alcune norme riguardano poi l’eccesso di velocità.
Non sono modificati i limiti di velocità ma le sanzioni cambiano in base alla velocità con cui si procede.
Ad esempio, si avrà una sanzione da 173 a 694 euro a chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro con sospensione della patente da quindici a trenta giorni.
Alcune novità riguardano poi la circolazione urbana e le zone a traffico limitato.
Si indica che le limitazioni alla circolazione urbana potranno essere imposte solo se sussistono congiuntamente le esigenze di riduzione di emissione inquinanti e di tutela del patrimonio culturale e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Altre indicazioni riguardano anche biciclette e monopattini.
Ad esempio, per i monopattini scatta l’obbligo di targa, casco e assicurazione, anche se sarà necessario attendere i tempi tecnici per l’emanazione dei regolamenti attuativi.
Ricordiamo che un intero titolo della legge è destinato alle regole per i veicoli destinati alla micromobilità elettrica. Dove si indica anche che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
Altre indicazioni riguardano poi gli autovelox.
Infatti nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale - in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente - si pagherà una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo.
Una modifica al codice della strada riguarda la circolazione di macchine agricole.
Tali macchine agricole, in quanto veicoli, potranno circolare su strada:
- per il proprio trasferimento;
- per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale;
- per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.
Rimandiamo alla lettura integrale della legge che riporta molte altre novità, anche con riferimento - come ricorderemo in una prossima intervista, realizzata ad Ambiente Lavoro 2024 di Bologna, al geometra Stefano Farina - all’introduzione dell’auto di sicurezza/safety car.
La revisione del Codice della strada: struttura della norma
Ricordiamo che il provvedimento si articola in due sezioni:
- la sezione (Titoli I, III e IV) dedicata alle modifiche specifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della Strada e alla normativa extra-codice (Titolo II), in particolare per la regolamentazione della micromobilità;
- la sezione (Titolo V) che comprende una delega al Governo per la revisione del sistema normativo in materia di motorizzazione e circolazione stradale.
Riportiamo, in conclusione, la struttura della nuova legge 25 novembre 2024, n. 177:
Titolo I - Degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento del controllo
Capo I Della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti
Capo II Della sospensione della patente di guida
Capo III Della formazione, dei titoli abilitativi e dei relativi requisiti e del rafforzamento del controllo
Titolo II - Micromobilità
Capo I Dei veicoli destinati alla micromobilità elettrica
Capo II Delle regole di circolazione
Titolo III - Dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari
Capo I Dei passaggi a livello
Capo II Auto di sicurezza - safety car, pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra
Titolo IV - Della sosta, della circolazione in casi particolari e delle strade
Capo I Della disciplina e della tariffazione della sosta
Capo II Della circolazione in casi particolari e delle strade
Titolo V - Delega al Governo e delegificazione in materia di circolazione stradale e disposizioni finali
RTM
Scarica la normativa di riferimento:
LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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