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Subentro di un nuovo datore di lavoro e documentazione di sicurezza

Subentro di un nuovo datore di lavoro e documentazione di sicurezza
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

20/03/2025

Dalla “personale analisi dei rischi” alla luce del DVR già presente al conferimento di nuove deleghe di funzione a fronte della caducazione delle precedenti: come il nuovo datore di lavoro deve porsi di fronte al sistema di SSL esistente.

E’ sempre più frequente nelle aziende il fenomeno dell’avvicendamento - anche a volte piuttosto serrato nel tempo - dei datori di lavoro.

 

La domanda che spesso mi viene quindi rivolta dalle stesse, in quei casi, è legata alle azioni che il datore di lavoro subentrante dovrà intraprendere, sotto il profilo anche documentale, a fronte di un sistema di prevenzione già predisposto e organizzato.

Tipici sono ad esempio, in tal senso, i dubbi in ordine alla rinnovazione delle nomine dell’RSPP e del Medico Competente, alla rinnovazione delle eventuali deleghe di funzione, così come in ordine all’attività di (ri)valutazione dei rischi alla luce del DVR già elaborato.

 

Il presente contributo intende così rispondere a questo tipo di quesiti attraverso un’analisi (sintetica) della questione condotta con riferimento specifico al DVR e alle deleghe di funzione, ma che suggerisce criteri di ragionamento che possono esser applicati, in termini di “approccio” del datore di lavoro subentrante a tale tematica, anche in via più generale.

Il nuovo datore di lavoro e il Documento di Valutazione dei Rischi

Con una sentenza dell’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 26 febbraio 2024 n.8282), la Corte ha chiarito che “il principio generale che presiede all’impianto normativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è quello per cui, il datore di lavoro, nel momento in cui assume tale qualifica e la connessa posizione di garanzia in forza della quale è tenuto a gestire i rischi nell’ambiente di lavoro, è nel contempo investito di un obbligo generale di verifica dell’adozione di tutte le possibili cautele atte all’azzeramento o minimizzazione di tali rischi.

In tale ottica l’obbligo primario, non delegabile da parte del datore di lavoro per espressa disposizione normativa (art.17 D.Lgs.n.81/2008), è quello della valutazione dei rischi e della individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli, nonché della redazione del documento che tali valutazioni e prescrizioni consacra.”

 

Di conseguenza, “nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in una impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro, nell’assolvere all’obbligo giuridico di gestione dei rischi presenti nella organizzazione, deve muovere dalla personale analisi di tali rischi in vista della individuazione delle misure di prevenzione e protezione, potendo, all’esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate.”

 

Nel caso di specie trattato da questa sentenza di un anno fa, il ricorrente ha evidenziato il fatto di essere “subentrato nella posizione di garanzia da soli cinque mesi e che il documento presente in azienda non era stato da lui redatto, sottolineando che l’art.29, comma 3, del D.Lgs.n.81/2008 prevede l’obbligo di rielaborazione immediata della valutazione solo in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità e che nessuna di tali evenienze si era verificata nel caso in concreto.”

 

Secondo la Cassazione, però, “si tratta di rilievi infondati, posto che come detto, l’obbligo gravante sul ricorrente di intervenire per colmare le carenze del DVR originario è di carattere generale ed è connesso all’assunzione della posizione di garanzia e delle responsabilità originate da tale funzione, mentre la previsione di cui all’art.29 cit., che ancora l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio alla ricorrenza di alcune specifiche situazioni, è dettata per l’ipotesi in cui non vi sia alcun avvicendamento nella posizione di garanzia.”

 

Infatti, “in tema di reati omissivi colposi, quando l’obbligo giuridico di impedire l’evento connesso ad una posizione di pericolo ricade su più persone obbligate a intervenire in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare della posizione di garanzia non viene escluso dal fatto che tale condotta omissiva sia stata tenuta originariamente dal garante precedente, a cui questi sia succeduto, essendo preciso onere del garante in carica intervenire fin dal momento in cui abbia assunto il ruolo ad emendare le eventuali carenze che possano mettere in pericolo la sicurezza.”

 

Pertanto, “nel caso in esame, dunque, non viene in rilievo il tema dell’aggiornamento del DVR e dei presupposti dell’aggiornamento, quanto il tema della carenza del DVR originario”, laddove “lo stesso ricorrente, peraltro, ha ricordato che [egli] aveva provveduto, proprio perché subentrato nella posizione di garanzia, a sottoscrivere il DVR presente in azienda “per presa di conoscenza” e che, in tal modo, per l’ordinamento aveva fatto propria quella valutazione dei rischi, come detto, gravemente carente.”




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Il nuovo datore di lavoro e le deleghe di funzioni di salute e sicurezza (art.16 D.Lgs.81/08)

Come noto, la delega di funzioni di salute e sicurezza è un atto che viene conferito “intuitu personae”, sulla base di un presupposto fiduciario sussistente - da ambo le parti e in ambo i sensi - tra delegante e delegato.

 

In tale ottica, infatti, occorre considerare che non solo il datore di lavoro delegante - pena la culpa in eligendo - deve (ed è nel suo interesse farlo) scegliere un futuro delegato che sia in possesso di “tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” (art.16 c.1 lett.b) D.Lgs.81/08), ma anche il delegato, dal canto suo, potrebbe voler accettare una delega dal datore di lavoro A (verso il quale magari nutre fiducia) ma non volerla accettare dal datore di lavoro B o viceversa (art.16 c.1 lett.e) D.Lgs.81/08).

 

In pratica, la delega di funzioni di salute e sicurezza, conferita “da parte del datore di lavoro” quale persona fisica (art.16 c.1 D.Lgs.81/08), è un atto personale che viene conferito sulla base di un rapporto fiduciario in essere tra due persone fisiche determinate e specificate.

In tal senso, come si diceva, è un atto che viene conferito intuitu personae.

 

Di questi principi abbiamo piena conferma e applicazione in giurisprudenza, con particolare riferimento al caso in cui il datore di lavoro subentrante si limiti a “confermare” le deleghe conferite dal precedente datore di lavoro senza prendere atto della caducazione delle stesse e quindi senza provvedere a conferirne di nuove.

 

Basti richiamare qui - una per tutte - una interessante sentenza di qualche anno fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 9 maggio 2017 n.22606), con cui la Corte ha confermato la condanna di M.G., quale amministratore delegato della cooperativa T. operante in ambito ortofrutticolo, per il reato di lesioni personali colpose ai danni di una lavoratrice, avendo egli messo “a disposizione del personale dipendente la macchina polmone a nastro 1300x1000, senza nel contempo dotarla dei requisiti generali di sicurezza.

 

Con uno dei motivi di ricorso presentati in Cassazione, il datore di lavoro M.G. ha contestato la “affermata invalidità della delega conferita al direttore del processo ortofrutta M., fatta con atto notarile dal precedente A.D. e confermata dal nuovo A.D. M.G. attraverso una scrittura privata sottoscritta dal M.”.

 

L’imputato ha inoltre evidenziato “come dovesse tenersi conto della circostanza che il M.G., al momento dell’incidente, era stato nominato A.D. da 52 giorni.”

 

La Cassazione ha così approfondito il tema relativo alla “posizione di garanzia dell’imputato all’interno dell’organigramma societario, quale soggetto responsabile della sicurezza dello stabilimento in cui si è verificato il sinistro, affrontando il preliminare problema della esistenza di una valida delega a terzi, con riferimento allo specifico processo produttivo (ortofrutta).”

 

Già dai Giudici di merito “la qualifica di datore di lavoro è stata ricollegata alla nomina del precedente A.D., sostituito dal M.G. meno di due mesi prima del fatto, già espressamente qualificato tale ex art.2 del d.lgs.81/08 per lo specifico settore della sicurezza sul lavoro, con facoltà di delega in materia al responsabile del processo ortofrutta (delega effettivamente attivata dal precedente A.D. Me. in favore del M., con procura notarile registrata il 17/06/2009).”

 

Successivamente, “con scrittura privata datata 18.06.2010, avente ad oggetto la “conferma deleghe conferite”, il M.G., nuovo A.D., aveva confermato le deleghe conferite dal precedente amministratore al M. che accettava.”

 

La Suprema Corte precisa però che, “a fronte di tale situazione di fatto, il Tribunale aveva tuttavia ritenuto che la nomina ad amministratore delegato dell’odierno imputato avesse determinato l’inefficacia delle deleghe già conferite dal precedente, siccome atti personali intuitu personae destinati a perdere validità ed efficacia al venire meno della posizione di datore di lavoro da parte del delegante, con ritorno all’A.D. dei poteri e delle responsabilità in materia di sicurezza (conclusione avvalorata dalla circostanza che il CdA aziendale aveva proposto la conferma delle deleghe, così convalidandone la avvenuta caducazione).”

 

Inoltre, “quanto alla scrittura privata prodotta dalla difesa, il Tribunale non l’aveva ritenuta idonea a determinare il relativo passaggio di poteri e responsabilità, dovendo la stessa essere effettuata secondo le prescrizioni di cui all’art.16 del d.lgs.81/08.”

 

Invece, “nel caso di specie, si era trattato di una mera scrittura privata sottoscritta dal delegato e dal delegante, priva di data certa, requisito formale inteso a cristallizzare il momento concreto, cronologicamente individuato o individuabile, della trasposizione del ruolo e delle funzioni da un soggetto ad un altro, idoneo ad impedire fittizie formazioni di un siffatto documento dopo il verificarsi dell’evento infortunistico.”

 

In conclusione, “la stessa, quindi, era inidonea al passaggio della posizione di garanzia che, in ogni caso, non avrebbe potuto esonerare il delegante e lo stesso delegato, ove costui avesse svolto le funzioni delegate.”

 

Peraltro, “quanto alla prevedibilità del rischio, il Tribunale aveva precisato che il M.G. era un datore di lavoro informato e che ben poteva informarsi sulle condizioni di lavoro nello stabilimento di L. e sul suo stato di sicurezza, avendo preso parte alle riunioni periodiche sullo stato della sicurezza in qualità di datore di lavoro che si tenevano in azienda alla presenza, tra gli altri, del M. e di L.R., responsabile dello stabilimento.”

 

Quanto poi all’argomentazione secondo cui l’imputato era datore di lavoro da soli due mesi, la sentenza specifica che “l’individuazione della responsabilità penale dell’imputato, all’interno della società della quale è organo apicale, infatti, non è stata attribuita in via automatica, bensì tenendo conto dell’effettivo contesto organizzativo e delle condizioni in cui egli ha operato (avendo preso parte alle riunioni periodiche presso l’azienda, cfr. pag.17 della sentenza), il che toglie pregio al rilievo che egli era in carica da meno di due mesi allorché si verificò l’infortunio, tenuto conto della natura della norma prevenzionale violata, direttamente riferibile alla pericolosità del macchinario presso il quale la neo assunta N.A. si procurò le lesioni subite.”

 

Nel confermare le conclusioni cui erano giunti il Tribunale e la Corte d’Appello, la Cassazione ha considerato inammissibili tali motivi di ricorso (così come l’intero ricorso), “ritenendo, pertanto, permanente la posizione di garanzia in capo al M.G., anche a fronte della responsabilità di fatto assunta dal M., inidonea ad escludere quella del M.G. e con essa concorrente.”

 

Ciò in quanto “la delega era stata rilasciata (contrariamente a quanto aveva fatto il predecessore del M.G.) solo con una scrittura priva di elementi che consentissero di verificarne con certezza l’epoca del conferimento, quanto alla caducazione della precedente avendo lo stesso C.d.A. e, del resto, lo stesso M.G., riconosciuto il venir meno di essa una volta mutato l’organo di governo dell’ente (il primo proponendone il rinnovo, il secondo allegando l’esistenza di una nuova delega di tenore analogo).”

 

Per quanto concerne, poi, la pretesa “incongruenza della decisione rispetto alla intervenuta condanna del M. per lo stesso fatto”, la Corte sottolinea che “la parte [ricorrente] confonde i due distinti piani di giudizio della concorrenza di plurime posizioni di garanzia con quello della validità della delega che riverbera i suoi effetti direttamente sull’estensione […] della posizione di garanzia propria del datore di lavoro, ma che non copre quella derivante da posizioni diverse come quella del M., direttore del processo ortofrutta”.

 

Ciò significa, in sostanza, che l’acclarata invalidità della delega non ha giovato alla posizione del delegato M., dal momento che, in casi come questo, si applica il principio di effettività, con la conseguenza che  “colui che ha di fatto assunto e svolto i compiti propri del datore di lavoro risponderà in virtù di tale volontaria assunzione e non di una delega invalida, laddove il delegante “imperfetto” conserverà tutte le funzioni prevenzionistiche e i suoi doveri non potranno essere relegati all’obbligo di vigilanza di cui all’art.16 d.lgs.81/08 (cfr. in motivazione sez.4 n.22246 del 28/02/2014, citata).”

 

Dunque, la responsabilità penale del delegato M. è risultata “inidonea ad escludere quella del M.G. e con essa concorrente.”



Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Sezione IV penale - Sentenza n. 8282 del 26 febbraio 2024 (u. p. 28 settembre 2023) - Pres. Dovere – Est. Ricci – P.G. di Nardo - Ric. omissis.  - Nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in una impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro deve muovere dalla personale analisi dei rischi presenti in azienda potendo, all'esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate.

 

 

Corte Di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.22606 del 9 maggio 2017 - Infortunio della lavoratrice con la macchina "polmone a nastro" durante la pulizia e responsabilità del vertice societario. Irrilevante che il datore di lavoro fosse in carica da meno di due mesi





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Rispondi Autore: Damiano Alzati - likes: 0
20/03/2025 (09:04:56)
Ho letto con interesse l'articolo, ma in sostanza il risultato finale quale è, per togliere ogni dubbia interpretazione:
Il nuovo Datore di Lavoro deve rifare tutte le nomine effettuate dal precedente e deve riaggiornare il DVR con la sua firma?
Ringrazio per la risposta
Damiano Alzati
Rispondi Autore: Anna Guardavilla - likes: 0
20/03/2025 (09:34:55)
Buongiorno Damiano,
non credevo che le sentenze citate lasciassero adito a dubbi data la loro chiarezza.
Ad ogni modo sì: per quanto riguarda il DVR la Corte parla di rielaborazione della VR (“personale analisi dei rischi” da parte del nuovo DL) e, per quanto concerne le deleghe,
la Cassazione dice chiaramente che con l’assunzione della posizione di garanzia da parte del nuovo datore di lavoro le precedenti deleghe - conferite dal precedente - sono caducate, non esplicano più effetto.
Se il nuovo datore di lavoro desidera conferire delle deleghe dovrà farlo ex novo.
Per traslato, essendo anche le nomine atti “personali” intuitu personae che si basano su un rapporto fiduciario (pensi ad esempio alla fiducia che deve sussistere tra un datore di lavoro e un RSPP o un Medico Competente), vale un ragionamento analogo.
Cordialmente,
Anna Guardavilla
Rispondi Autore: Damiano Alzati - likes: 0
21/03/2025 (08:41:41)
Buongiorno avvocato,
la ringrazio per la sollecita risposta, tutto chiarissimo
Grazie.
D. Alzati
Rispondi Autore: Sergio Borsi - likes: 0
21/03/2025 (09:04:55)
Buongiorno,
quindi, per analogia, occorre far firmare al nuovo datore di lavoro anche le precedenti nomine degli addetti antincendio, primo soccorso e le qualifiche per lavori elettrici PAV-PES-PEI.
Grazie.
Sergio B.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
21/03/2025 (10:16:09)
Provo a rispondere io al sig. Borsi, per amor di discussione costruttiva (e in attesa di eventuale risposta dell'esperta...).

A mio parere con gli addetti vari NON c'è l'analogia ipotizzata, poiché gli incarichi di RSPP e Medico Competente 'reggono' l'analogia con la delega in quanto hanno un fondamentale ruolo anche 'consulenziale' di diretto supporto al datore di lavoro (cioè ovviamente nel senso non di consulente esterno ma di ruolo nell'organigramma della sicurezza).
Per gli addetti tale aspetto è decisamente di minor rilievo, trattandosi soprattutto di incarichi 'tecnici' e sebbene anche in essi ci sia una componente di adeguatezza della persona a prescindere dalla conoscenza tecnica. Ma mi parrebbe decisamente tirata per i capelli l'affermazione di un obbligo di rinomina anche in tal senso. Ovviamente se si rifanno le nomine non si sbaglia mai, ma un Cliente vuole da noi consulenti anche soluzioni snelle e intelligenti e non sovraccarichi inutili... pertanto io quelle nomine le indicherei non obbligatorie e considererei valida una dichiarazione generica di conferma di tutte le nomine precedenti senza rifarle una ad una.
E' solo la mia opinione ovviamente... siamo in un ambito delicato.

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