Le modalità della verifica della idoneità tecnico professionale
In più occasioni la Corte di Cassazione ha affermato nelle proprie sentenze la necessità che il committente provveda ad effettuare una verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali deve affidare dei lavori basata non solo sui requisiti formali ma anche su quelli sostanziali quali le capacità tecniche e professionali proporzionate al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. In questa sentenza la suprema Corte, nel decidere su di un ricorso presentato da un committente di alcuni lavori edili, è tornata sul tema ribadendo che la verifica di tale idoneità non può ridursi al controllo della loro iscrizione alla camera di commercio, che pure è richiesta, ma esige la verifica, da parte del committente, della loro adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata.
In materia di infortuni sul lavoro, ha ricordato in questa sentenza, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, è, comunque, obbligato a verificare l'idoneità sostanziale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati e ala loro pericolosità. Il rispetto da parte del committente di tale obbligo richiesto dalle disposizioni di legge, ha aggiunto, non può ridursi al controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica della struttura organizzativa dell'impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata e in particolare, riguardando il caso in esame l’infortunio di un lavoratore per caduta dall’alto durante alcuni lavori in quota, il committente si sarebbe dovuto assicurare dell'effettiva disponibilità, da parte dell'appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza anticaduta.
Il fatto, la condanna e il ricorso in cassazione
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente al reato di cui agli artt. 90, comma 9, lett. a), e 157, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo b) ed ha, invece, confermato la condanna nei confronti di un committente per il reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, cod.pen., riducendo la pena, in conseguenza della dichiarata estinzione della contravvenzione, a sette mesi di reclusione, con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale di euro 120.000 a favore delle parti civili, per avere cagionato lesioni personali a un lavoratore dipendente di un’impresa appaltatrice caduto dal tetto del capannone di sua proprietà, oggetto di interventi di manutenzione, ove era salito senza alcuna precauzione, con colpa consistente nell'aver commissionato l'incarico di riparazione senza alcuna verifica della idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice del cui titolare era stata pure accertata la penale responsabilità.
Il ricorso per cassazione e le decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte territoriale l’imputato ha tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore evidenziando, fra l’altro, l'erronea applicazione della legge penale, avendo la stessa Corte omesso di valutare che il ricorrente aveva controllato l'iscrizione alla Camera di commercio dell'imprenditore incaricato.
Il ricorso non è stato però accolto dalla Corte di Cassazione. La stessa, in merito alla denuncia dell’imputato sull’erronea applicazione della legge penale avendo controllato, prima di affidare l'incarico, l'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, ha osservato che in materia di infortuni sul lavoro il committente, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, , anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, è, comunque, obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati.
Il rispetto di tale obbligo infatti non può ridursi al controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, ha aggiunto la Sez. IV, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell'impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata e nel caso in esame in particolare, essendosi l’infortunio verificato per una caduta dall’alto, si sarebbe dovuto assicurare dell'effettiva disponibilità, da parte dell'appaltatore, dei dispositivi di sicurezza anticaduta necessari per eseguire i lavori appaltati.
Nel caso in esame è stato pertanto correttamente applicato, secondo la Sez IV, l'art. 90 comma 9 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008. Difatti, nella sentenza impugnata si legge che "nella scelta della ditta da incaricare di un lavoro particolarmente pericoloso l'imputato ha individuato un artigiano, privo di specifiche competenze tecniche in ordine al lavoro in concreto da svolgere, relativo alla riparazione di lastre in eternit, dopo averlo incaricato inizialmente della diversa attività di ricerca di una perdita d'acqua nel bagno, a conferma della totale assenza di una valutazione del rischio della specifica attività richiesta e della mancanza dei relativi presidi anti-infortunistici e della mancata valutazione circa la necessità di incaricare del lavoro una ditta specializzata".
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che ha liquidate in 2000 euro, oltre alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Non lo ha però condannato al rimborso delle spese processuali in favore delle stesse parti civili per non essere questa intervenuta, dopo avere depositata una memoria, nella discussione in pubblica udienza.
Gerardo Porreca
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Rispondi Autore: Meryamattas.ca.ca@gmail.com - likes: 0 | 26/10/2020 (18:01:54) |
Côme mai 'o accesso piu in mio conto bp |