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La legislazione e le sentenze sulle responsabilità del direttore dei lavori

La legislazione e le sentenze sulle responsabilità del direttore dei lavori

Autore: Carolina Avv. Valentino

Categoria: Sentenze commentate

02/02/2023

Cosa prevede la normativa e cosa indicano le sentenze della Corte di Cassazione in merito ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori. Un contributo a cura dell’avv. Carolina Valentino.

Il Direttore Lavori (di seguito, anche “DL”), sebbene rivesta un’importanza fondamentale all’interno del cantiere, non è certamente una figura facile da delineare dal punto di vista della materia antinfortunistica.

 

Ciò in quanto il Testo Unica sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – D. Lgs. n. 81/2008 – nulla prevede in relazione ai compiti ed alle responsabilità di tale ruolo, ad eccezione di quanto segue:

  1. all’art. 145, “Disarmo delle armature”, in Titolo IV, “Cantieri temporanei o mobili”, Capo II, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”, Sez. VII, “Costruzioni edilizie”, che “Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela dei lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione […]”;
  2. all’All. VI, “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, al punto 4, “Stima dei costi della sicurezza”, e, nello specifico, al 4.1.6. che “Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto”.

 

Al fine di delineare i caratteri del DL occorre, di contro, fare riferimento alla legislazione in materia di appalti e, nello specifico, all’art. 101, “Soggetti delle stazioni appaltanti”, al quale è previsto che “1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere”.

 

Con riferimento agli specifici compiti del Direttore dei Lavori, occorre richiamare – inter alia – il comma 3 del medesimo articolo, al quale si legge che:

 

3. Il direttore dei lavori […] è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

 

  1. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  2. curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
  3. provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
  4. svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle”.

 

Da tutto quanto sopra, sembrerebbe doversi – dicasi sin da subito, erroneamente – comprendere che il Direttore dei Lavori, ad eccezione del caso in cui, al ricorrerne dei presupposti, eserciti altresì l’incarico di Coordinatore per l’Esecuzione (“CSE”), non rivesta alcun ruolo all’interno della materia antinfortunistica, non potendosi ravvisare, in capo al medesimo, alcuna posizione di garanzia.

 

In altri termini, potrebbe – ancora una volta, erroneamente – ritenersi che non vi sia alcun caso in cui egli possa essere chiamato a rispondere di un infortunio occorso in cantiere, al di fuori, com’è ovvio, dell’ipotesi in cui egli rivesta anche l’incarico di CSE, figura, di contro, puntualmente delineata dalla normativa e dalla giurisprudenza di settore.

 

Sul tema della responsabilità del Direttore dei Lavori nell’ambito della materia antinfortunistica, la giurisprudenza di legittimità, incurante del silenzio normativo in materia, ha stabilito chiaramente che, al ricorrere di determinati presupposti, il DL può rivestire una posizione di garanzia.



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Il criterio dell’ingerenza

Il criterio principe in base al quale desumere che il Direttore dei Lavori abbia assunto una posizione di garanzia nella materia prevenzionistica all’interno del cantiere è quello dell’ingerenza.

 

L’ingerenza può sia essere prevista da una clausola del contratto, che attribuisca al Direttore Lavori specifici compiti in tal senso, sia manifestarsi per fatti concludenti, ossia alla luce dei comportamenti concretamente assunti dal DL nello svolgimento dei propri compiti.

 

In relazione al tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro, il ricoprire la […] qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto […]. Il direttore dei lavori nominato dal committente normalmente svolge un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, con la conseguenza che risponde dell'infortunio subito dal lavoratore solo se è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere […], come, ad esempio, nel caso in cui venga affidato al direttore dei lavori il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro. È stato reiteratamente chiarito […] che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori è solo tenuto, per conto del committente, alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, a meno che non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve, pertanto, essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano attestare, in maniera inequivoca, l'ingerenza di costui nell'organizzazione del cantiere, o comunque nell'esercizio di tali funzioni” ( Cass. n. 29022/2022, sentenza che verrà nuovamente richiamata nel prosieguo al fine di sottolineare un altro aspetto inerente al tema ivi trattato).

 

Dunque, lungi dall’assumere la titolarità di una posizione di garanzia in ambito antinfortunistico per il solo fatto di aver ricevuto l’incarico di Direttore Lavori, invero, tuttavia, tale posizione può sia essere esplicitamente attribuita mediante l’inserimento di un’apposita clausola all’interno del contratto di appalto, sia essere desunta dai comportamenti tenuti dal Direttore Lavori nello svolgimento del proprio incarico.

 

La qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto […] Si è infatti chiarito […] che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell’esecuzione fedele del capitolato di appalto nell’interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere e l’esercizio di tali funzioni” (Cass. n. 1471/2014).

 

Ma ancora.

 

Il direttore dei lavori non è uno dei soggetti che il D. Lgs. n. 81/2008 contempla fra i titolari delle posizioni di garanzia per la tutela della salute dei lavoratori, posto che la sua attività non ha ad oggetto la prestazione lavorativa, ma la sorveglianza tecnica sulla buona esecuzione dell’opera e sulla sua conformità agli eventuali atti di assenso, nonché il controllo nelle fasi di avanzamento ed il collaudo, allorché l’opera medesima è definitivamente compiuta. L’assenza di un rapporto diretto con la predisposizione del cantiere implica […] l’estraneità del direttore dei lavori all’applicazione da parte sua delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che competono, invece, in diverse forme e sotto diversi profili, ai soggetti che materialmente dispongono l’opera […] e che contribuiscono alla sua esecuzione (datore di lavoro e soggetti delegati […]). Questo non significa, nondimeno, che il direttore dei lavori non risponda mai degli infortuni occorsi alle maestranze nel corso dell’esecuzione dell’opera su cui egli esercita la sorveglianza tecnica, rivolta alla sua buona riuscita. Ma perché ciò accada è necessario che il direttore dei lavori […] si ingerisca nell’organizzazione del cantiere, assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. […] è, dunque, solo l’intromissione non prevista in competenze riservate ad una specifica figura di garanzia che comporta la diretta assunzione di responsabilità del direttore dei lavori, altrimenti non coinvolto nella salvaguardia della salute dei lavoratori. […] Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere o l’esercizio di funzioni competenti alla posizione di garanzia di uno dei destinatari delle norme prevenzionali” (Cass. n. 15157/2022).

 

Dunque, non una generica ingerenza, ma il concretizzarsi di specifici comportamenti che dimostrino l’assunzione, da parte del DL, di una posizione di garanzia che la normativa antinfortunistica fa propria di altri soggetti, quali il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto.

 

Tutto quanto sopra, ovviamente, postula che, al ricorrere delle circostanze (espressa clausola contrattuale o assunzione di fatto della posizione di garanzia), il Direttore dei Lavori potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio eventualmente occorso in cantiere.

 

È ciò che si evince – inter alia – dalla seguente sentenza, emessa all’esito di un processo che traeva origine dall’infortunio mortale occorso ai danni di un lavoratore, sepolto dal terreno franato dello scavo in cui il medesimo era sceso per collocare una pompa a immersione.

 

Nel processo, veniva condannato il Direttore Lavori, avendo ritenuto, i Giudici del merito, che egli si fosse ingerito nell’esecuzione delle opere, assumendo, conseguentemente, una posizione di garanzia in relazione alle medesime.

 

In tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente, pur svolgendo normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde dell'infortunio subito dal lavoratore qualora gli venga affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro […]. L’ingerenza del direttore dei lavori […] nell’organizzazione dei lavori [può essere] desunta […] non solo dalla raccomandazione di cautela rivolta ai lavoratori presenti in cantiere, ma anche in considerazione della sua partecipazione alla decisione di coinvolgere [altre ditte nell’esecuzione delle opere]” (Cass. n. 49900/2019).

 

Ma ancora.

 

Il Direttore dei Lavori nominato dal committente è responsabile dell’infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro” (Cass. n. 19646/2019).

Assenza di ingerenza

Se tutto quanto sopra porta inequivocabilmente a ritenere che, in presenza di una ingerenza – che sia contrattualmente imposta, ovvero praticata in concreto – il Direttore dei Lavori assuma una posizione di garanzia dal punto di vista antinfortunistico, assumendo anche le relative responsabilità nel caso di infortunio, un momento di attenzione merita il caso in cui si verifichi l’infortunio, eppur tuttavia si sia in assenza di ingerenza da parte del DL.

 

In altri termini, ci si chiede se il DL possa essere chiamato a rispondere dell’evento infortunistico solo nel caso in cui egli abbia, ovvero, abbia assunto una posizione di garanzia in ambito prevenzionistico.

 

La risposta non può che essere negativa, al ricorrere di determinate circostanze.

 

In sostanza, se, come abbiamo detto, il DL assume responsabilità in relazione alla corretta esecuzione delle opere, se queste vengono eseguite difformemente rispetto al progetto e tale circostanza cagiona un infortunio, il Direttore Lavori sarà chiamato a risponderne.

 

Il concetto risulta certamente più chiaro esaminando alcune sentenze di legittimità emesse sul punto.

 

Il processo scaturiva da un infortunio mortale occorso ai danni di un lavoratore impegnato nello svolgimento di lavori edili consistenti nell’ampliamento di una villetta.

 

L’evento veniva cagionato dalla caduta di una gronda in cemento armato che, secondo l'imputazione, era in condizioni non stabili a cagione della difformità rispetto al progetto originale e che, al momento della rimozione dei puntelli, crollava e colpiva il ponteggio ove operava la vittima, procurandogli gravi lesioni che ne cagionavano la morte.

 

I Supremi Giudici si pronunciavano come segue.

 

In relazione all’area di rischio correlata all’esecuzione del progetto […], è configurabile la responsabilità del […] direttore dei lavori in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate; l’attività del direttore dei lavori si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo nella realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati […]. Si è pure affermato […] che il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e, in caso di necessità, adottare le necessarie precauzioni di ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto” (Cass. n. 7850/2022).

 

Ma ancora.

 

In un altro caso, i Supremi Giudici venivano chiamati a pronunciarsi sulla condanna di un Direttore Lavori in merito all’infortunio letale avvenuto a danno di alcuni operai.

 

I fatti da cui era scaturito il processo traevano origine dal crollo di un cornicione in cemento armato realizzato lungo il perimetro di un fabbricato che, staccatosi dalla cima del fabbricato, rovinava sul ponteggio su cui stavano lavorando tre operai, cagionandone il decesso.

 

A seguito dell’istruttoria, emergeva che il crollo era avvenuto in ragione dell’inadeguato ancoraggio, a causa della insufficiente lunghezza delle barre in ferro di fissaggio, che, penetrando sul solo cordolo preesistente, non raggiungevano la struttura muraria in modo da assicurarne la stabilità. Il progetto depositato prevedeva la realizzazione di un cornicione in cartongesso, di un peso notevolmente inferiore a quello realizzato. Tale iniziale progetto era stato poi abbandonato per fare luogo al diverso manufatto crollato.

 

Il cornicione in cemento armato era stato collocato in cima all'edificio, in assenza di calcoli e verifiche progettuali volte ad accertare che le strutture preesistenti fossero idonee a sopportarne il peso.

 

Nei giudici di merito veniva condannato – inter alia – il Direttore dei Lavori, cui veniva addebitato di avere omesso, durante la costruzione ed il consolidamento del cornicione, di adottare precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerlo fino al raggiungimento della completa stabilità.

 

L’acclarata costante presenza nel cantiere di altra persona di fiducia della committenza […] non vale ad esonerare da responsabilità il [direttore dei lavori], il quale, investito [di tale] qualifica […], avendo il compito precipuo di verificare la rispondenza del progetto alle opere che venivano eseguite, ove non avesse abdicato alla funzione che gli era propria, avrebbe dovuto certamente rilevare la totale difformità dell’opera eseguita rispetto a quella contenuta nell’iniziale previsione progettuale” (Cass. n. 9745/2021).

 

Ma ancora: decisiva sul punto è la massima che si riporta di seguito.

 

L'indicata esegesi, per cui la responsabilità del direttore dei lavori è esclusa ove questi non si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro e non abbia assunto il compito di sovrintendere alla esecuzione dei lavori deve ritenersi superata dall'interpretazione resa nelle più recenti decisioni di questa Corte di legittimità - che il Collegio ritiene di condividere - per le quali il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto” (Cass. n. 29022, 22/7/2022).

 

 

Avv. Carolina Valentino

 

 

Scarica le sentenze di riferimento:

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 29022 del 22 luglio 2022 (u.p. 5 aprile 2022) - Pres. Ferranti – Est. D’Andrea – P.M. Costantini - Ric. G.A. - Il direttore dei lavori è responsabile dell’infortunio di un lavoratore a seguito del crollo della parete di uno scavo per non avere vigilato sulla sua rispondenza al progetto e sulla corretta esecuzione delle opere provvisionali di protezione.  

 

Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014 -  Ric. G. G. e M. B. - Il direttore dei lavori per conto del committente non può essere chiamato a rispondere dell’inosservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata e rigorosamente provata e documentata la sua ingerenza nella organizzazione del cantiere.

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 49900 del 10 dicembre 2019 (u.p. 20 novembre 2019) - Pres. Di Salvo – Est. Picardi - P.M. Pedicini - Ric. G. P.. - Il direttore dei lavori, pur svolgendo normalmente un’attività di sorveglianza tecnica sull’esecuzione del progetto, risponde dell'infortunio di un lavoratore se per contratto gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori.

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV - Sentenza n 15157 del 20 aprile 2022 - Caduta dall'alto durante i lavori di restauro di una villa. Responsabilità del datore di lavoro e del direttore dei lavori.

 




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