Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Gli obblighi per ognuna delle imprese operanti nei cantieri

Gli obblighi per ognuna delle imprese operanti nei cantieri
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

07/06/2023

Quando in un cantiere diverse imprese assumono in appalto l'esecuzione di lavori che impongono l'utilizzazione di ponteggi già installati da altri, esiste per esse l'obbligo di verificare che gli stessi siano completati nel pieno rispetto delle norme.

Il condivisibile insegnamento  che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione, già espresso dalla stessa in passato, è che quando in un cantiere edile operano diverse imprese che hanno assunto in appalto l'esecuzione di lavori che per la loro natura impongono l'utilizzazione di ponteggi già in precedenza installati da altri, esiste l'obbligo per gli imprenditori (ed eventualmente per i loro preposti) di verificare che tutti i ponteggi siano completati nel pieno rispetto delle norme, senza che possa riconoscersi un qualsiasi affidamento per eventuali assicurazioni avute da terzi, anche se qualificati, circa la loro regolarità, essendo l'obbligo del controllo rigorosamente personale del soggetto cui compete la direzione dei lavoratori.

 

Gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche all'interno di un cantiere predisposto dall'appaltatore gravano, infatti, su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sui subappaltatori interessati all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, i quali sono tenuti ad adottare misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, pur nel caso in cui questi siano dovuti a interferenze con l'attività di altre imprese, e l'organizzazione del luogo di lavoro resti comunque sottoposta ai poteri direttivi generali dell'appaltatore o del committente.

 

La sentenza della suprema Corte in particolare era stata emessa nel caso in esame a seguito del ricorso del rappresentante legale di una società condannato dal Tribunale per alcune contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro che gli erano state contestate dall’organo di vigilanza a seguito di un loro sopralluogo in cantiere e riguardanti in particolare la mancata regolarità di un ponteggio nello stesso installato. Avendo l’imputato basato il proprio ricorso sul fatto che era stato chiamato per svolgere in cantiere alcuni lavori in subappalto e che gli interventi da fare sul ponteggio non erano di sua competenza in quanto lo stesso era stato installato ed era di proprietà del committente, la suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato perché ritenuto infondato.


Pubblicità

ASPP - Aggiornamento 20 ore - Tutti i settori
Corso online di aggiornamento per ASPP di attività appartenenti a tutti i settori di attività ATECO 2007. Il corso costituisce credito formativo per ASPP, Docenti-formatori e Coordinatori per la sicurezza sul lavoro.

 

Il caso, la condanna, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di una impresa alla pena di tremila euro di ammenda per alcune contravvenzioni alla disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestate dall'organo di vigilanza all'esito di sopralluogo in un cantiere edile dove la stessa stava svolgendo, con un proprio dipendente, alcuni lavori assunti in subappalto.

 

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione sul rilievo che egli era un mero subappaltatore e che il ponteggio a cui si riferivano le contestazioni mosse era stato allestito dalla società committente che ne era titolare e che pertanto non rientrava nelle sue competenze quella di curare le strutture riferibili ad altre società. Lo stesso ha lamentato, altresì, la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, ha attestato l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e, d'altro lato, ha affermato invece che le prescrizioni sarebbero state disattese. Con un secondo motivo il ricorrente ha invocato l'applicazione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. sul rilievo che ne fossero sussistiti i presupposti.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. La stessa ha richiamato il condivisibile orientamento già da essa espresso in passato in materia di prevenzione antinfortunistica nel settore delle costruzioni, secondo cui quando in un cantiere edile diverse imprese assumono in appalto l'esecuzione di lavori che per la loro natura impongono l'utilizzazione di ponteggi già installati in precedenza da altri, esiste l'obbligo per gli imprenditori (ed eventualmente per i loro preposti) di verificare che tutti i ponteggi siano completati nel pieno rispetto delle norme, senza che possa riconoscersi un qualsiasi affidamento per eventuali assicurazioni avute da terzi, anche se qualificati, circa la loro regolarità, essendo l'obbligo di controllo rigorosamente personale del soggetto cui compete la direzione dei lavoratori. Ha fatto presente, altresì, la suprema Corte che sulla stessa linea si è più di recente affermato che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che è tenuto ad adottare misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, pur nel caso in cui questi siano dovuti a interferenze con l'attività di altre imprese e l'organizzazione del luogo di lavoro resti comunque sottoposta ai poteri direttivi generali dell'appaltatore o del committente, citando come precedente la sentenza n. 5907 della III Sezione penale del 13/02/2023 (u.p. 11/01/2023), pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “La distinzione fra DVR e DUVRI e la mancata correlazione fra imputazione e sentenza

 

La stessa disposizione evocata in ricorso, ha precisato ancora la suprema Corte, prevede all’art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che "i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, devono osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: (...) d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori". Contrariamente però a quanto sostenuto dal ricorrente, il riferimento effettuato da tale disposizione alla "parte di competenza di ciascuno" non delimita l'obbligo di sicurezza circoscrivendolo al soggetto che ha allestito gli impianti durevoli predisposti in cantiere, ma vale a contestualizzare gli obblighi previsti dalla disposizione rispetto al concreto svolgimento delle attività svolte da ogni impresa, escludendo soltanto che possano imputarsi al datore di lavoro di un'impresa esecutrice inadempimenti ad obblighi di sicurezza che in alcun modo coinvolgano i lavori ad essa affidati ovvero i propri lavoratori dipendenti.

 

Nel caso in esame, ha così proseguito la Sezione III, la sentenza ha attestato, e il ricorrente non ha mosso al riguardo specifiche contestazioni, che il subappalto assunto dall'impresa dell'imputato riguardava lo svolgimento di opere murarie e che, in occasione del secondo sopralluogo, un dipendente dell'imputato stava operando sul tetto dell'edificio. Tutte le contestazioni mosse in imputazione, quindi, riferite alla sicurezza del ponteggio, dei luoghi e delle scale utilizzate per l'accesso alle solette dei piani superiori dell'edificio, hanno riguardato anche la sicurezza del lavoratore dipendente della società amministrata dall'imputato impiegato nel cantiere in mansioni che richiedevano l'utilizzo di quegli impianti. A norma dell’art. 95 del D. Lgs. n. 81 del 2008 pertanto sono rientrate nella "competenza" del ricorrente la verifica e il controllo dei relativi dispositivi di sicurezza indipendentemente da chi avesse realizzato e allestito le opere provvisionali, sicché le contravvenzioni accertate nei sopralluoghi compiuti dall'autorità di vigilanza, nella loro materialità non contestate, gli sono state correttamente addebitate.

 

Quanto alla dedotta contraddittorietà che la motivazione della sentenza presenterebbe circa l'adempimento o meno delle prescrizioni, il rilievo è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione e frutto di un evidente equivoco in cui il ricorrente è incorso. Le prescrizioni in materia di sicurezza che la sentenza ha attestato essere rimaste inadempiute, infatti, erano quelle impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 (non oggetto di specifiche censure) mentre le prescrizioni adempiute, richiamate anche per riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche si riferivano espressamente a quelle impartite dall'organo di vigilanza.

 

In merito al secondo motivo di ricorso la suprema Corte ha evidenziato che il Tribunale ha escluso la possibilità di pronunciare una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto per la molteplicità delle violazioni ascritte e ritenute, compendiate in quattro capi d'imputazione con condotte commesse anche in tempi diversi e, addirittura, nel periodo intercorrente tra un accesso ispettivo e l'altro. Tenendo quindi anche conto, ha così concluso la Corte di Cassazione, del fatto che, in questa parte, la sentenza non è stata fatta oggetto di specifiche censure, del tutto generica è stata ritenuta l'affermazione che le violazioni ascritte sarebbero "compatibili" con i requisiti richiesti dall'art. 131 bis c.p., adducendosi a sostegno dell'assunto elementi in parte del tutto irrilevanti ("il lungo lasso di tempo intercorso tra il fatto e la pronuncia") ed in parte coinvolgenti un giudizio fattuale di merito non emergente dalla sentenza impugnata ed estraneo al sindacato di legittimità ("il pericolo circoscritto e mai concretizzatosi" e "il ruolo assolutamente marginale del ricorrente"). Occorre infine anche considerare che nella sentenza del Tribunale è stato attestato che l'imputato aveva riportato condanna per analoghi fatti solo tre mesi prima rispetto alla commissione dei reati in argomento; per questa ragione quindi gli è stato negato l'invocato beneficio della non menzione della condanna.

 

Il ricorso, risultato complessivamente infondato, è stato in definitiva rigettato e il ricorrente, non essendo in definitiva emersi elementi per poter riconoscere la causa di non punibilità, è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 20671 del 16 maggio 2023 (u.p. 21 febbraio 2023) - Pres. Andreazza – Est. Reynaud – P.M. Lignola - Ric. A.A.. - Quando in un cantiere diverse imprese assumono in appalto l'esecuzione di lavori che impongono l'utilizzazione di ponteggi già installati da altri, esiste per esse l'obbligo di verificare che gli stessi siano completati nel pieno rispetto delle norme.

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 5907 del 13 febbraio 2023 (u.p. 11 gennaio 2023) - Pres. Andreazza - Est. Corbo - P.M.  Seccia - Ric. A.M.. - Il datore di lavoro di un’impresa appaltatrice anche quando l'organizzazione del luogo di lavoro è sottoposta ai poteri direttivi del committente ha l'obbligo di adottare idonee misure di protezione dai rischi pur se questi siano dovuti a interferenze.



Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!