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Inail: chiarimenti su infortuni in itinere e sul lavoro
Roma, 6 Nov – Molti degli infortuni accertati ogni anno avvengono “in itinere”, ad esempio durante il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro. Dei 496.079 infortuni riconosciuti dall’Inail nel 2012, ben 67.119 sono da considerare “in itinere”. E dei 790 decessi accertati nel 2012, 409 si sono verificati fuori dell’azienda, con la strada come principale “scenario”.
È evidente come, alla luce di questi dati, il tema degli infortuni in itinere e nelle trasferte sia delicato, ad esempio riguardo alla loro indennizzabilità.
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Sul tema delle trasferte si sofferma la Circolare Inail n. 52 del 23 ottobre 2013 “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta”.
La circolare segnala che sono pervenuti all’Inail “numerosi quesiti in merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa”. E perplessità sono sorte “anche in merito all’indennizzabilità degli infortuni occorsi all’ interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente”.
Si forniscono dunque importanti chiarimenti partendo “dall’inquadramento generale degli istituti dell’occasione di lavoro e dell’infortunio in itinere” e dall’evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ricorda, riguardo al concetto di “occasione di lavoro”, che l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha “registrato il più favorevole orientamento consistente nell’ammettere l’indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia. Da ciò è derivata la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse”.
E riguardo all’infortunio in itinere si conferma il principio in base al quale, affinché si verifichi l’estensione della copertura assicurativa, occorre che il comportamento del lavoratore sia “giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione”. La tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si verificano durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro avviene “nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa”. E dunque per l’indennizzabilità dell’ infortunio in itinere, occorre “che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato”.
Veniamo ora al tema degli infortuni che possono avvenire in missione e in trasferta.
Si evidenzia che se “i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari”, diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta “poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’ abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro”.
Tutto ciò che accade nel corso della trasferta, della missione “deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione”.
L’evento non può ritenersi indennizzabile “qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’ attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza”.
In particolare queste sono le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta:
- “nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
- nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte”.
Alla luce di queste considerazioni è chiaro che non solo gli infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, ma anche “gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere”.
Ultima circostanza valutata è quella degli infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.
L’infortunio occorso in albergo non è equiparabile a quello che avviene presso la privata abitazione (la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte): “in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa - e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione”.
In conclusione e alla luce delle considerazioni esposte “si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione”.
RTM
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