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La sicurezza degli impianti elettrici nelle strutture alberghiere
Milano, 9 Feb – Sono molti gli incendi che avvengono nelle strutture alberghiere in Italia. Secondo un dato elaborato dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno sono stati ben 2713 dal 1996 al 2006. E da altre rilevazioni tratte da TuttoNormel (incendi di grande rilevanza negli alberghi, 1990/2001) riguardo alle cause d’innesco, nel 18% dei casi l’innesco deriva da problemi elettrici (nel 53% dei casi le cause dell’incendio sono rimaste invece indeterminate).
Partendo da questi dati torniamo a parlare di sicurezza negli alberghi e nelle strutture ricettive con riferimento al convegno “ Ospitalità e sicurezza per tutti” che si tenuto il 22 aprile 2015 a Milano, presso il Centro per la Cultura della Prevenzione.
Il tema del rischio elettrico è stato affrontato nell’intervento “La sicurezza degli impianti elettrici” a cura dell’Ing. Massimo Rho dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano.
Riguardo alle prescrizioni legislative si segnala che “il rischio nel settore elettrico è valutato in sede normativa internazionale, dove viene anche concordato in modo consensuale il livello di sicurezza accettabile e la conseguente regola dell’arte”.
E il datore di lavoro dovrà in particolare compiere “tutte le azioni necessarie a garantire:
1. la realizzazione a regola d’arte di tutti gli impianti e di tutto il materiale elettrico reso disponibile, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle condizioni ambientali e di esercizio;
2. il corretto utilizzo di tale materiale, volto a prevenire i rischi;
3. l’ adeguata manutenzione e le necessarie verifiche periodiche, finalizzate al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza”.
Riportiamo a livello normativo alcune indicazioni tratte dal D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio di natura elettrica (Titolo III - Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche):
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. |
Sono inoltre riportate dall’autore alcune indicazioni tratte dall’articolo 8 del Decreto Ministeriale 37/2008, recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici”:
Articolo 8 - Obblighi del committente o del proprietario (...) 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e ai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. |
L’intervento, che riporta anche riferimenti a norme tecniche e indicazioni sulla dichiarazione di conformità e sulla dichiarazione di rispondenza, raccoglie infine alcune indicazioni sull’uso adeguato degli impianti elettrici:
- “accertarsi che l’apparecchio fornito sia dotato di certificazioni, omologazioni, garanzie, istruzioni d’uso;
- utilizzare l’apparecchio secondo le istruzioni;
- non manomettere gli apparecchi e/o gli impianti (qualsiasi lavoro deve essere affidato a ditta specializzata, come prescritto dal DM 37/2008);
- non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, non intervenire sui quadri o sugli armadi elettrici;
- non sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici, utilizzando adattatori o spine multiple. Verificare sempre che l’intensità di corrente assorbita complessivamente dagli utilizzatori da collegare non superi i limiti della presa stessa;
- collegare l’apparecchio a una presa di corrente idonea 10A (alveoli della presa più piccoli) o 16A (alveoli della presa più grandi), in relazione alle dimensioni della spina (diametro degli spinotti)”.
L’intervento si conclude ricordando che i sovraccarichi dipendono dal fatto che “il cavo percorso da una corrente eccessiva aumenta progressivamente la sua resistenza (con l’aumento della temperatura) fino a che non riesce più a smaltire tutto il calore nell’ambiente circostante e brucia”. E nelle slide, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate diverse immagini esemplificative delle conseguenze dei cortocircuiti.
“ La sicurezza degli impianti elettrici” a cura dell’Ing. Massimo Rho (Asl Milano), intervento al convegno “Ospitalità e sicurezza per tutti” (formato PDF, 1.68 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 09/02/2016 (08:46:56) |
Manca l'elemento fondamentale: MANUTENZIONE L'origine elettrica degli incendi non è quasi mai negli impianti stessi, ma nel loro utilizzo. Pertendo da un corretto progetto ben realizzato, c'è innanzitutto il problema delle verifiche (stendiamo un velo su come vengono eseguite in molti casi) e dei costi di manutenzione: troppo spesso ci sono prese che sono danneggiate (il diametro degli spinotti non c'entra niente) ed apparecchi illuminanti (non fanno parte dell'impianto elettrico !!) altrettanto mal tenuti. Il resto sono belle parole, scritte già nelle nostre leggi e continuare a ripetere brani del Dlgs 81/08 è inutile. Gli enti competenti (ASL ad esempio) poco fanno, salvo i convegni !!! |