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Incidenti rilevanti: le novità della direttiva Seveso III

Incidenti rilevanti: le novità della direttiva Seveso III
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio di incidente rilevante

09/06/2015

Dal 1° giugno 2015 la direttiva Seveso III sostituisce la direttiva Seveso II. Le informazioni sulle novità della direttiva Seveso III relativa ai rischi di incidenti rilevanti. Il meccanismo della deroga, il regolamento CLP e il rapporto di sicurezza.

 
Pisa, 9 Giu – Se la direttiva 96/82/CE (la Direttiva Seveso II) in questi anni è riuscita a garantire un elevato livello di protezione rispetto ai pericoli di incidenti rilevanti, è stato tuttavia necessario adeguare la direttiva al nuovo sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche, recepito con il regolamento CLP. Ed è stato importante aggiornare la direttiva con riferimento non solo all’evoluzione della normativa europea in materia di partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, ma anche alle esperienze acquisite con la direttiva Seveso II.
 
Parliamo dunque della direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (la direttiva Seveso III) che dal 1 giugno 2015 sostituisce la direttiva Seveso II e che ha tra gli obiettivi l’allineamento dell’Allegato I (sostanze che rientrano nel campo di applicazione della direttiva) con le modifiche alla classificazione stabilite dal regolamento CLP. Ricordiamo che ilRegolamento CLP ( regolamento CE n. 1272/2008), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale erano applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo, ha dunque abrogato le direttive 67/548/CEE (DSP: direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: direttiva sui preparati pericolosi).
 
Per conoscere meglio la nuova direttiva Seveso III, possiamo riprendere quanto riportato nel documento “La Seveso III”, a cura di Marco Carcassi, pubblicato sul sito dell' Università di Pisa e correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione incendi” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università pisana.
 


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Il documento riporta innanzitutto una breve storia delle direttive Seveso, nate per migliorare la sicurezza degli stabilimenti con rischi di incidenti rilevanti, con riferimento a:
- Direttiva Seveso I: dir. 82/501/CEE (recepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175);
- Direttiva Seveso II: dir. 96/82/CE (recepita con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334);
- Modifica Seveso II: dir. 2003/105/CE (recepita con D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238);
- Direttiva Seveso III: dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (ad oggi in Italia non ancora recepita). 
 
Dopo aver elencato a inizio articolo, con riferimento al contenuto del documento, gli obiettivi della nuova direttiva, ci soffermiamo ora sulle novità principali della direttiva Seveso:
- “nuove definizioni e chiarimenti sul campo di applicazione della direttiva e sulle attività escluse;
- adeguamento dell’Allegato I al regolamento CLP (reg. 1272/2008/CE), alcune nuove sostanze e modifiche di soglia;
- ‘deroga’ per le sostanze non in grado di generare, in pratica, incidenti rilevanti;
- nuove disposizioni e tempistiche relative a: politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, effetto domino, piani di emergenza, controllo dell’urbanizzazione, incidenti, ispezioni, scambio delle informazioni;
- nuove disposizioni sulla partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia”.
 
Nella nuova direttiva sono presenti ad esempio nuove definizioni di “stabilimento di soglia superiore, inferiore, adiacente, nuovo, preesistente”. E anche nuove definizioni di miscela, presenza di sostanze pericolose, pubblico, pubblico interessato, ispezioni, ...
 
Il documento si sofferma poi sull’Allegato I (parte 1: categorie di sostanze pericolose; parte 2: sostanze specificate) e sull’allineamento al regolamento CLP, al nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche CLP/GHS, con riferimento specifico a:
- sostanze pericolose per la salute (Sezione H);
- voci specifiche per solidi piroforici, aerosol infiammabili, sostanze tossiche per specifici organi bersaglio;
- 13 sostanze già incluse in Seveso II, altrimenti escluse in base alla nuova Parte 1;
- modifiche relative a nuove sostanze e soglie di assoggettabilità.
 
Veniamo al meccanismo della “deroga” (art. 4).
La Commissione Europea “valuta, anche su proposta di uno Stato membro, se è impossibile in pratica che una particolare sostanza pericolosa provochi un rilascio di materia o energia tale da dare luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali ragionevolmente prevedibili”. Nell’articolo 4 sono riportate le informazioni necessarie per la valutazione. E se “la deroga è considerata appropriata, la Commissione presenta una proposta legislativa per l’esclusione della sostanza dal campo di applicazione della direttiva”.
 
Riguardo invece alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti sono riportate altre indicazioni della direttiva:
- “chiarimento sull’applicazione agli stabilimenti di soglia inferiore dell’obbligo di attuare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti mediante sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi di cui all’Allegato III (art. 8);
- Allegato III: Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) deve considerare il personale delle imprese subappaltatrici e i rischi derivanti dall’invecchiamento degli impianti;
- Allegato III: le procedure di valutazione possono includere indicatori di prestazione in materia di sicurezza”.
 
Rimandando ad una lettura integrale del documento, che si sofferma su molti altri aspetti della direttiva Seveso III, ci soffermiamo sul tema degli incidenti rilevanti.
L’autorità competente “informa le persone potenzialmente colpite dell’incidente rilevante e, se del caso, delle misure intraprese (art. 17). L’autorità competente fornisce alla Commissione Europea le informazioni sugli incidenti rilevanti non appena possibile e al più tardi entro un anno, a meno delle informazioni sugli esiti delle analisi e le raccomandazioni, rinviabili in base alla disponibilità, anche in relazione ai procedimenti giudiziari in corso (art. 18)”.
 
Il documento si sofferma anche su un altro adempimento richiesto alle aziende stabilimenti a rischio di incidente rilevante: il Rapporto di Sicurezza.
In particolare si indica che “i Rapporti di Sicurezza e i Sistemi di gestione della sicurezza prendono in considerazione informazioni sulle migliori pratiche per la descrizione dei processi e metodi operativi e di monitoraggio e controllo (All. II e III)”.
 
Inoltre sono di nuovo sottolineate le varie scadenze correlate alla direttiva Seveso III:
- la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) è in vigore dal 13 agosto 2012;
- dal 15 febbraio 2014 gli Stati hanno applicato la modifica alla direttiva Seveso II relativa agli oli combustibili densi (artt. 30/ 31);
- entro il 31 maggio 2015 gli Stati dell’Unione Europea devono mettere “in vigore tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva”. Segnaliamo che il recepimento della direttiva in Italia non è ancora avvenuto;
- con il 1° giugno 2015 la direttiva 2012/18/UE sostituisce la direttiva 96/82/CE. 
 
Concludiamo questa breve presentazione delle direttive Seveso con un breve estratto di un secondo intervento pubblicato dall’Università sul tema del rapporto di sicurezza; un intervento sempre a cura di Marco Carcassi, e dal titolo “Attività a rischio di incidente rilevante – Riferimenti normativi. Rapporto di sicurezza”.
 
Nel documento si indica che il Rapporto di Sicurezza, con riferimento al D.Lgs. 334/99, “evidenzia che:
a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri ed affidabili: per gli stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e di particolare interesse naturale (di cui all'articolo 14, comma 6), anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante”.
E non bisogna dimenticare che il Rapporto di Sicurezza è fondamentale anche ai fini della prevenzione dell'effetto domino (conseguenze dell’incidente rilevante sugli stabilimenti vicini).
 
 
 
La Seveso III”, a cura di Marco Carcassi, documento correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione incendi” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa (formato PDF, 199 kB).
 
Attività a rischio di incidente rilevante – Riferimenti normativi. Rapporto di sicurezza”, a cura di Marco Carcassi, documento correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione incendi” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa (formato PDF, 2.72 MB).
 
 

NB: Ricordiamo che ad oggi l’Italia non ha ancora recepito la direttiva 2012/18/UE. Tuttavia segnaliamo che, in relazione alla scadenza già superata del 1 giugno 2015, è da attendere a breve l’emanazione del decreto di recepimento. Per un approfondimento vi invitiamo a visionare la documentazione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica relativa all' “ Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e presentata il 15 aprile 2015.

 
 
RTM
 



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Rispondi Autore: Mario Rossi - likes: 0
09/06/2015 (09:14:52)
A me risulta che l'Italia non l'abbia ancora recepita. Sbaglio?
Rispondi Autore: Edoardo Galatola - likes: 0
09/06/2015 (10:23:20)
Confermo il dubbio espresso dal sig. Rossi sull'inesattezza contenuta nel titolo dell'articolo, che fa riferimento ad un testo dell'ing. Carcassi dello scorso marzo. Il 1 giugno era la data prevista per il recepimento dalla Direttiva 18/2012/UE. Il testo è stato presentato dal Governo italiano il 31 marzo, ma non è stato ancora licenziato dalle Commissioni Camerali.
Rispondi Autore: Redazione PuntoSicuro - likes: 0
09/06/2015 (12:49:23)
Ringraziamo i lettori per averci ricordato di segnalare e approfondire il mancato recepimento in Italia, ad oggi, della Direttiva Seveso III.
La Redazione

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