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I rischi nella dismissione di un impianto a rischio di incidente rilevante

I rischi nella dismissione di un impianto a rischio di incidente rilevante

Un intervento si sofferma sulla dismissione come fattore peggiorativo nelle attività a rischio di incidente rilevante. La normativa, il caso ThyssenKrupp, la gestione dei rischi, le competenze e la gestione della preparazione del personale.

Brescia, 25 Set – Nei luoghi di lavoro una riduzione dell’attenzione alle misure di prevenzione, in previsione di cessazione di un’attività, può avere “conseguenze drammatiche non solo per i lavoratori, ma anche per la popolazione e l’ambiente”.

 

A ricordarlo, con riferimento anche al gravissimo incidente avvenuto presso l’ azienda ThyssenKrupp di Torino il 6 dicembre 2007, è un intervento che si è tenuto al convegno SAFAP “ Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione” (online, 16-18 novembre 2021).

 

Nell’intervento “La dismissione come fattore peggiorativo nelle attività a rischio di incidente rilevante”, a cura di F. Fanigliulo e M.Palermo (Studio Tecnico Fanigliulo), R. Longo (Inail UOT Catanzaro), M. Oss (Inail - Uot Bolzano) e F. Vazzana (Ispra), viene analizzato uno stabilimento di “soglia superiore” (con riferimento al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105) in fase di dismissione, constatando come in breve tempo in questa fase si sia verificato un rilassamento nell’applicazione del sistema di gestione della sicurezza.

 

L’intervento evidenzia anche l’importanza del fattore umano in termini di conoscenza, competenza e cultura della sicurezza sull’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR).

 

Nel presentare l’intervento ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:


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La dismissione di un impianto, la normativa e il caso ThyssenKrupp

Nell’introduzione dell’intervento si indica che la dismissione di un impianto a rischio di incidente rilevante “viene talvolta accompagnata da una sottovalutazione dei nuovi rischi che nascono a seguito delle diverse lavorazioni che portano alla chiusura dell’attività. Più spesso però non si tratta di sottovalutazione, ma di negligenza nell’adattamento delle misure di sicurezza alle fasi che si susseguono, considerando anche superflui, e quindi indebiti, eventuali investimenti economici necessari allo scopo”.

 

Si segnala poi che il D. Lgs. 105/2015 (articolo 13, comma 7) obbliga “ad aggiornare la notifica prima della ‘chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione’”.

 

E si sottolinea che “nella lista di riscontro 3a di cui all’appendice 3 dell’allegato H del D. Lgs. 105/2015, al punto 4.iv, ultimo trattino, viene specificato di ‘Verificare che siano definite per le diverse tipologie di impianti le procedure di messa in sicurezza, fuori servizio, disattivazione, dismissione e demolizione, comprese la bonifica e lo smaltimento dei residui’. Dunque la Commissione Ispettiva deve sempre verificare la presenza della procedura di dismissione nel sistema di gestione della sicurezza, ma in caso la dismissione sia in corso deve accertarsi che la procedura sia attuata e che, soprattutto, sia coerente con la situazione reale”.

 

Si ricorda anche il caso dell’azienda ThyssenKrupp di Torino.

I processi giudiziari “hanno ricostruito la vicenda, addebitando la causa dell’incidente alla dismissione in corso dello stabilimento, in quanto l’azienda aveva intenzione di lasciare aperto solo lo stabilimento di Terni: gli estintori erano scarichi; i telefoni aziendali isolati; gli idranti malfunzionanti; non erano presenti incaricati alla prevenzione incendi e lotta antincendio in quanto non venivano più effettuati corsi di formazione specifica. Non si tratta pertanto di errore umano, ma di abbandono volontario, da parte della direzione aziendale, di tutte le normali misure di prevenzione e delle relative spese economiche in vista della imminente chiusura”.

 

La dismissione di un impianto, la gestione dei rischi e le competenze

Rimandando alla lettura integrale del contributo relativamente al caso di studio affrontato vengono fornite dagli autori, anche a seguito delle problematiche riscontrate nel caso di studio (con riferimento anche alle visite ispettive del 2014 e 2018), alcuni spunti di riflessione sulle “possibili aree di interesse che un SGS-PIR efficace dovrebbe tenere in considerazione durante la gestione del decommissioning di uno stabilimento”.

 

Si sottolinea che la gestione dei rischi del processo “deve assicurare l’identificazione sistematica, la valutazione e il controllo dei rischi, in termini di frequenza e conseguenze, che possono aversi nel corso dell’esercizio degli impianti per tutto il ciclo di vita dell’impianto, compreso lo smantellamento (decommissioning). La tracciabilità di tali criteri e requisiti di sicurezza deve essere assicurata per tutta la durata di vita dell’impianto”.

 

Inoltre le procedure e le tecniche normalmente adottate nella gestione dei rischi del processo produttivo “non possono essere semplicemente adattate alla fase di dismissione”.

Infatti in questa fase “l’aspetto psicologico prende il sopravvento sugli aspetti tecnici e di sicurezza e salute del lavoro: per il datore di lavoro tale aspetto è strettamente legato a quello economico, e lo spinge a fare economia sugli strumenti materiali e immateriali necessari a mantenere lo stesso livello di sicurezza per tutta la durata delle attività di dismissione; per i lavoratori il fattore psicologico incide sulla attenzione e concentrazione da adottare durante la propria attività, a cui si aggiunge una situazione di incertezza nel futuro che in alcuni casi sfocia nello stress lavoro-correlato associato a sindrome depressiva. Quest’ultima è una condizione molto pericolosa perché genera un allentamento nell’adozione delle misure di prevenzione e protezione, da parte del lavoratore, che può dar luogo a gravi incidenti”.

 

Si evince poi l’importanza che, in occasione di attività di dismissione, “la revisione del SGS-PIR venga assegnata a personale dotato di specifica competenza ed esperienza”, non necessariamente coincidente con il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS).

La revisione del sistema “potrebbe essere assegnata ad una figura professionale, anche esterna, in possesso dell’esperienza necessaria alla gestione di tali processi”. E tale figura “dovrà curare, nel rispetto della normativa vigente, la redazione della documentazione necessaria all’effettuazione delle modifiche e, durante tutto il processo di dismissione, il continuo riesame e rielaborazione:

  • della valutazione dei rischi, del piano di emergenza interna, dell’eventuale rapporto di sicurezza e quant’altro richiesto dalla normativa vigente;
  • di schemi, disegni e quant'altro serva a identificare e descrivere tecnicamente gli impianti, i dispositivi e le attrezzature in uso, nonché i parametri che ne caratterizzano il funzionamento;
  • delle procedure operative di conduzione, controllo e manutenzione, e quant'altro serva a descrivere correttamente le modalità operative di conduzione dell'impianto;
  • della formazione, informazione e addestramento del personale”.

 

Inoltre – continua l’intervento – “la gestione dello smantellamento (decommissioning) di uno stabilimento o di un impianto deve prevedere specifiche procedure che assicurino la costante comunicazione e coordinamento nella gestione della sicurezza tra il personale operativo coinvolto nella modifica e le imprese appaltatrici presenti, in particolare nello smantellamento di apparecchiature contaminate (comprese le linee e i serbatoi), nella rimozione delle sostanze pericolose presenti, con particolare attenzione alle modalità di isolamento meccanico ed elettrico”.

 

La dismissione di un impianto e la gestione della preparazione del personale

Si sottolinea poi, come rilevato nel caso studio, quanto sia “fondamentale la gestione della preparazione del personale, interno ed esterno”.

E dunque “la pianificazione e programmazione delle attività di informazione, formazione e addestramento, durante la dismissione di un impianto o di tutto lo stabilimento, devono essere oggetto di attenta valutazione, in quanto le stesse tempistiche previste dalla normativa cogente (come indicate nell’appendice 1 dell’allegato B del D. Lgs. 105/2015) potrebbero non essere sufficienti a garantire un adeguato livello di sicurezza sia nella consapevolezza degli operatori delle imprese appaltatrici, sia nella risposta della squadra di emergenza”.

 

In particolare lo “scopo essenziale della formazione e dell’addestramento deve essere quello di assicurare che tutto il personale coinvolto nella dismissione parziale o totale di uno stabilimento venga continuamente aggiornato sulla evoluzione delle condizioni di sicurezza e salute dell’impianto, sulle interferenze tra i lavoratori e sulle misure di emergenza che devono mantenere sempre alto il livello di sicurezza all’interno dell’azienda”. E una maggiore attenzione deve essere posta nella collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, “in particolare sulla necessità di segnalare al Gestore situazioni di ‘rilassamento’ dei lavoratori sugli aspetti di sicurezza e salute, in modo da permettere di intervenire tempestivamente nella risoluzione di situazioni critiche”.

 

In definitiva gli autori, che hanno mostrato “come sia possibile, partendo da un caso di studio significativo, trarre utili considerazioni sulla gestione dei sistemi di sicurezza”, segnalano che spesso si riscontano “sistemi ben strutturati dal punto di vista documentale, ma che nella realtà non vengono applicati correttamente, sia per generali carenze di formazione e addestramento che per scarsa attitudine al loro controllo da parte del responsabile del sistema di gestione della sicurezza, spesso dislocato in sede diversa, o del responsabile dello stabilimento”. E si evidenzia, infine, anche “l’importanza di fornire al personale dipendente motivazioni per il proprio futuro lavorativo, qualora la dismissione riguardi l’intero stabilimento, al fine di evitare comportamenti difformi dalle procedure aziendali specifiche”.    

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ SAFAP 2021 - Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione”, atti del convegno SAFAP 2021, editing di Francesca Ceruti e Daniela Gaetana Cogliani, edizione 2021

 

 

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