Quali sono gli adempimenti più rilevanti dei regolamenti Reach e Clp?
Prato, 26 Gen – Sappiamo quanto le normative europee sulle sostanze e prodotti chimici, a partire dai regolamenti REACH e CLP, abbiano in questi anni modificato gli adempimenti e gli obblighi di produttori, distributori e utilizzatori delle sostanze. Ma l’importanza di questa normativa comunitaria è comprensibile anche in relazione all’impatto che ha avuto in questi anni non solo sul D.Lgs. 81/2008, ma anche su altre normative europee relative a vari temi (fitosanitari, biocidi, cosmetici, qualità dell’aria, rifiuti pericolosi, rischi di incidenti rilevanti, segnaletica, …).
E partendo proprio dalla constatazione della necessità di un’opera continua di aggiornamento e divulgazione delle conseguenze dell’applicazione di questi regolamenti europei, presentiamo oggi un articolato intervento ad un seminario, sul rischio chimico, che si è tenuto il 26 giugno 2017 a Prato.
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La scadenza del 31 maggio 2018
In “Agenti chimici, cancerogeni e mutageni: Stato dell’arte dopo REACH e CLP”, a cura della Dr.ssa Claudia Cassinelli (Dipartimento della Prevenzione Laboratorio Sanità Pubblica - Azienda USL Toscana centro), si ricorda che i Regolamenti REACh e CLP contengono le “norme generali per la commercializzazione delle sostanze chimiche in Europea che riguardano la maggior parte delle attività produttive europee”. E sono considerate le sostanze “in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli per uso industriale, professionale o al consumo”. L’obiettivo comune è quello di “garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente, attribuendo all'industria la responsabilità della sicurezza delle sostanze chimiche immesse sul mercato dell'UE”.
Innanzitutto l’intervento si sofferma, facendo un riepilogo degli aspetti più rilevanti, sul Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACh), un regolamento che si basa su “quattro procedure principali che mirano a garantire la fabbricazione, la distribuzione e l'uso sicuri delle sostanze chimiche e dei prodotti che le contengono: registrazione, valutazione, autorizzazione e la restrizione”.
Ad esempio riguardo alla registrazione si indica che “ciascuna impresa che fabbrica o importa una sostanza in quanto tale, in quanto componente di una miscela o, in alcuni casi, anche contenuta in articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno, indipendentemente dalla sua pericolosità, è tenuta a registrarla presso l’ECHA per poterla immettere sul mercato dell'UE: è il principio della commercializzazione solo previa disponibilità dei dati (‘no data, no market’)”.
Ricordiamo brevemente la prossima scadenza del 31 maggio 2018. Con riferimento agli obblighi del Regolamento REACH, per rimanere sul mercato dopo il 2018, le imprese sono tenute a registrare entro quella data le sostanze fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1 tonnellata all’anno e inferiori a 100 tonnellate all’anno.
La terminologia utilizzata nel Regolamento REACH
Rimandando alla lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano molti dettagli sui regolamenti comunitari e sulla gestione del rischio chimico, ci soffermiamo ora su alcuni semplici chiarimenti che possono essere utili ai nostri lettori per comprendere o, più semplicemente, per familiarizzare con la terminologia utilizzata nel Regolamento REACH.
Ad esempio sono riportate utili indicazioni sulla valutazione della sicurezza chimica (CSA).
La CSA è “il processo che identifica e descrive le condizioni in cui si considerano sicuri la fabbricazione e l’uso di una sostanza. La CSA è documentata nella Relazione sulla sicurezza chimica (Chemical Safety Report - CSR)”, con riferimento all’art. 14 del regolamento.
Inoltre cosa è uno scenario di esposizione?
É un documento “prodotto dal dichiarante in fase di registrazione della sostanza. Lo scenario di esposizione:
- “descrive le condizioni che assicurano un adeguato controllo dei rischi in tutte le fasi del ciclo di vita di una sostanza (dalla produzione allo smaltimento come rifiuto) per tutti gli usi identificati;
- copre i rischi per i lavoratori, i consumatori e l’ambiente (secondo i tipi di uso);
- contiene le condizioni operative (OC) e le misure di gestione del rischio (RMM) che vanno applicate da chi usa la sostanza per utilizzarla in modo sicuro”.
Gli Scenari di Esposizione (ESs) sono poi “allegati alle Schede di Sicurezza (SDS-estese)”.
La relazione, che si sofferma poi sulla valutazione dell'esposizione e sui temi dell’autorizzazione e della restrizione, riporta anche informazioni sul Regolamento CE n. 1272/2008 (Regolamento CLP) che “prescrive l’obbligo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare, etichettare ed imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato”, presenta un elenco di sostanze con classificazione armonizzata e istituisce un inventario delle classificazioni (autoclassificazione).
Gli attori coinvolti nel regolamento
Riguardo ai due regolamenti la relatrice ricorda poi gli attori coinvolti.
Ad esempio con riferimento a:
- fabbricante (Manufacturer): “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica (produce o estrae sostanze allo stato naturale) una sostanza all'interno della Comunità”;
- importatore (Importer): “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione (introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità)”
Questi alcuni degli obblighi principali:
- “Registrazione;
- Valutazione della Sicurezza Chimica e Relazione sulla Sicurezza Chimica;
- Redazione e trasmissione Scheda Dati di Sicurezza;
- Conservazione delle informazioni;
- Notifica all’inventario delle C&L (CLP);
- Classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti immessi sul mercato”.
Un altro attore è il distributore (Distributor), cioè “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi”.
Alcuni degli obblighi principali:
- “Trasmissione delle informazioni a valle e a monte della catena di approvvigionamento;
- Trasmissione Scheda Dati di Sicurezza;
- Conservazione delle informazioni”.
L'utilizzatore a valle
Infine ci soffermiamo su un altro attore importante, l’utilizzatore a valle (Downstream User).
L’utilizzatore a valle, come abbiamo raccontato anche in un’ intervista di PuntoSicuro a Stefano Signorini della Direzione Centrale Prevenzione dell’Inail, è “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza [tratta, miscela, travasa, utilizza ...] una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali”.
Questi alcuni dei suoi obblighi principali:
- “Trasmissione delle informazioni a valle e a monte della catena di approvvigionamento;
- Redazione e trasmissione Scheda Dati di Sicurezza;
- Conservazione delle informazioni;
- Valutazione sulla sicurezza chimica (caso dell'uso non identificato);
- Classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti immessi sul mercato”.
Concludiamo riportando una importante sottolineatura dell’intervento in relazione all’importante ruolo degli utilizzatori a valle.
I Downstream User (DU) sono in una “posizione chiave e fanno da ‘mediatori’ nella trasmissione delle informazioni sulla sicurezza raccolte nell’ambito di REACH e CLP e di altre norme comunitarie. Senza un efficace funzionamento di questi meccanismi di trasmissione delle informazioni, l’obiettivo di un più sicuro utilizzo delle sostanze chimiche ed innovazione della ricerca non può essere raggiunto”.
Tiziano Menduto
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
“ Agenti chimici, cancerogeni e mutageni: Stato dell’arte dopo REACH e CLP”, a cura della Dr.ssa Claudia Cassinelli (Dipartimento della Prevenzione Laboratorio Sanità Pubblica - Azienda USL Toscana centro), intervento al seminario di Prato sul “Rischio chimico” (formato PDF, 2.09 MB).
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