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Regolamento REACH: le prossime scadenze per la registrazione

Regolamento REACH: le prossime scadenze per la registrazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Industria chimica, farmaceutica

15/03/2017

Una guida dell’ECHA fornisce informazioni su come adempiere alle prescrizioni in materia di informazione per le sostanze con fasce di tonnellaggio 1-10 e 10-100 tonnellate all’anno. Le scadenze del 31 maggio 2017 e del 31 maggio 2018.

Regolamento REACH: le prossime scadenze per la registrazione

Una guida dell’ECHA fornisce informazioni su come adempiere alle prescrizioni in materia di informazione per le sostanze con fasce di tonnellaggio 1-10 e 10-100 tonnellate all’anno. Le scadenze del 31 maggio 2017 e del 31 maggio 2018.

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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

 

Helsinki, 15 Mar – L' ECHA, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha pubblicato la Roadmap REACH 2018, una tabella di marcia in cui vengono delineate tutte le azioni previste fino al termine ultimo di registrazione del 2018, ai sensi del Regolamento 1907/2006 (REACH).  Infatti il termine di registrazione per le aziende che fabbricano o importano sostanze in bassi volumi, tra 1-100 tonnellate all'anno, sarà infatti il 31 maggio 2018.

 

Per parlare delle nuove scadenze e contribuire a supportare le aziende e gli operatori negli adempimenti correlati, facciamo riferimento a quanto contenuto in una guida pubblicata dall’ECHA dal titolo “Guida pratica per manager di PMI e coordinatori REACH. Come adempiere alle prescrizioni in materia di informazione per le fasce di tonnellaggio 1-10 e 10-100 tonnellate all’anno”.

 

Tale guida pratica, redatta come parte della tabella di marcia di REACH 2018, è destinata in particolare alle persone incaricate della raccolta di tutte le informazioni necessarie a compilare il fascicolo tecnico di una sostanza da registrare ai sensi del regolamento REACH. E descrive le “prescrizioni in materia di informazione, ossia le informazioni che devono essere incluse nel fascicolo di registrazione”.

Nell’introduzione si indica che “non si tratta di una guida esaustiva per esperti o consulenti, bensì si rivolge ai dirigenti aziendali o ai coordinatori REACH, principalmente nell’ambito delle piccole e medie imprese (status di PMI)”.

 

La guida e le azioni di miglioramento di processi, assistenza e documentazione dell’ECHA mirano a “sostenere in modo più efficace le imprese di piccole dimensioni o di scarsa esperienza nell’adempimento dei loro obblighi per l’ultima scadenza per la registrazione delle sostanze già preregistrate”.

 

Infatti “per rimanere sul mercato dopo il 2018, le imprese sono tenute a registrare le sostanze fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1 tonnellata all’anno e inferiori a 100 tonnellate all’anno, entro il 31 maggio 2018”. E “se una sostanza è fabbricata o importata in quantitativi superiori a 100 tonnellate all’anno, è necessario registrarla immediatamente per evitare di infrangere le leggi in vigore”.

 

Nella tabella di marcia di REACH 2018, il processo di registrazione è stato suddiviso in sette fasi per facilitarne l’espletamento.

 

Queste le sette fasi della registrazione:

1. Conoscere il portafoglio della propria azienda;

2. Trovare i co-dichiaranti;

3. Organizzare le attività con i co-dichiaranti;

4. Valutare rischi e pericoli;

5. Preparare la registrazione sotto forma di fascicolo IUCLID;

6. Presentare il fascicolo di registrazione;

7. Tenere aggiornata la registrazione.

 

Rimandando un approfondimento della fase 4 del processo in questione, su cui si concentra la guida pratica, iniziamo con una descrizione breve delle fasi 1, 2 e 3, fasi fondamentali per la buona riuscita della fase 4.

 

Fase 1. Conoscere il portafoglio della propria azienda

Si indica che è necessario “sapere quali sostanze sono incluse nel portafoglio di prodotti e prendere una decisione sull’opportunità di registrarle o meno. Ogni sostanza deve essere registrata separatamente”.

Si ricorda, a questo proposito, che molte sostanze disponibili sul mercato nell'Unione europea sono considerate "sostanze soggette a un regime transitorio" e “i fabbricanti e importatori di sostanze soggette a un regime transitorio possono beneficiare di determinati periodi di transizione per la registrazione a norma del regolamento REACH”. E qualora il dichiarante intenda registrare una sostanza soggetta a un regime transitorio, “dovrà averla già preregistrata, oppure, in caso contrario, sarà tenuto a inviare una preregistrazione tardiva. Una preregistrazione tardiva è possibile soltanto se la fabbricazione o l’importazione della sostanza sono iniziate dopo il 1° dicembre 2008: a questo proposito, bisogna completare la preregistrazione tardiva entro sei mesi dopo il superamento della soglia di 1 tonnellata all’anno e non oltre il 31 maggio 2017”.

Se poi il dichiarante “deve registrare una sostanza che non è stata preregistrata o se non è riuscito a completare la registrazione tardiva entro la scadenza prevista, dovrà presentare una richiesta all'ECHA” (attraverso REACH-IT, il sistema informatico centrale che deve essere utilizzato per trasmettere un fascicolo di registrazione) “prima di produrre o immettere sul mercato la sostanza”.

 

Fase 2. Trovare i co-dichiaranti

Indipendentemente dal fatto che il dichiarante intenda registrare una sostanza soggetta o meno a un regime transitorio, “è tenuto a cooperare con gli altri (potenziali) dichiaranti della stessa sostanza. Un principio fondamentale del regolamento REACH è ‘una sostanza, una registrazione’.

 

Si ricorda che i processi di preregistrazione e di richiesta “aiutano a trovare co-dichiaranti (potenziali) tramite le pagine “pre-SIEF "e" Co-registrants” di REACH-IT. Un SIEF è un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze, volto ad aiutare i dichiaranti e i co-dichiaranti a organizzare il proprio lavoro e condividere le informazioni. Si forma quando i co-dichiaranti convengono sul fatto che la loro sostanza sia identica, sulla base di dettagliate considerazioni relative all'identità della sostanza. Se esiste già un SIEF per la sostanza in questione, è obbligatorio aderirvi. Una volta formato un SIEF, i co-dichiaranti devono iniziare a collaborare e decidere chi deve essere il capofila della registrazione e quale dev’essere il contributo di ciascuna impresa”.

 

Fase 3. Organizzare le attività con i co-dichiaranti

Si indica che “la condivisione dei dati è un principio fondamentale del regolamento REACH. Tuttavia, non devono essere scambiate le informazioni sensibili e suscettibili di avere un impatto sui meccanismi concorrenziali, come le informazioni relative a comportamenti di mercato, capacità produttive e volumi di produzione, vendite o importazioni, quote di mercato, prezzi dei prodotti e le informazioni di natura analoga”. In particolare è “obbligatorio condividere le informazioni relative agli esperimenti sugli animali vertebrati. Inoltre, si raccomanda di condividere, con i membri del (pre-)SIEF e i co-dichiaranti, altre informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze, nonché informazioni generali sugli usi e le condizioni d'impiego”.

 

Concludiamo l’articolo ricordando che, in ogni caso, l’obiettivo delle prescrizioni in materia di informazione è quello di “assicurare un alto livello di protezione per la salute umana e per l’ambiente”.

E pertanto, le proprietà delle sostanze e i relativi rischi per l’uomo e l’ambiente “devono essere valutati (fase 4 del processo). Questa fase comprende la raccolta, la valutazione e la comunicazione delle informazioni da parte del SIEF su:

- usi della sostanza e condizioni d’uso nell'intera catena di approvvigionamento;

- proprietà della sostanza, in base alle prescrizioni che derivano dal volume fabbricato o importato su base annua. Se tutte le informazioni non sono ancora disponibili, i dichiaranti dovranno generare nuovi dati o proporre una strategia di sperimentazione per colmare le lacune nei dati;

- classificazione ed etichettatura, sulla base delle proprietà della sostanza;

- conduzione di una valutazione della sicurezza chimica e presentazione dei risultati in una relazione sulla sicurezza chimica, se il volume fabbricato o importato su base annua supera le 10 tonnellate”.

 

ECHA, “ Guida pratica per manager di PMI e coordinatori REACH. Come adempiere alle prescrizioni in materia di informazione per le fasce di tonnellaggio 1-10 e 10-100 tonnellate all’anno”, versione 1.0, ottobre 2016 (formato PDF, 2.35 MB).

 

ECHA, “ ECHA's REACH 2018 Roadmap”, 14 gennaio 2015 (formato PDF, 435 kB).

 

 

Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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