Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Quali sono i requisiti del personale per la valutazione del rischio CEM?

Quali sono i requisiti del personale per la valutazione del rischio CEM?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi campi elettromagnetici

18/11/2019

Un nuovo documento sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici. Compiti e attività del personale qualificato ECEM di Livello Base.

Quali sono i requisiti del personale per la valutazione del rischio CEM?

Un nuovo documento sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici. Compiti e attività del personale qualificato ECEM di Livello Base.

Brescia, 18 Nov – In questi anni sta aumentando sempre più l’attenzione verso il rischio da campi elettromagnetici (CEM) anche in relazione all’evoluzione dei sistemi di telecomunicazione e agli effetti che le radiazioni elettromagnetiche, a certi livelli di esposizione, possono avere sulla salute. E data la complessità della tipologia di esposizione è importante che la valutazione del rischio sia effettuata da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia di rischi da agenti fisici.

 

Per fornire informazioni e indicazioni sulle abilità e competenze degli esperti nella valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (ECEM) è stato recentemente prodotto dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), in collaborazione con il Gruppo di lavoro Agenti Fisici del Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute nei luoghi lavoro, il documento “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0 hz-300 GHz nei luoghi di lavoro)”.

Documento che aggiorna e sostituisce il precedente predisposto dalla Consulta Interassociativa

in data 26 novembre 2006: “ Profilo professionale dell’Esperto nella valutazione dei rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici (ECEM) (0Hz – 300GHz)”.

 

Nell’articolo affrontiamo i seguenti argomenti:

  • Il documento sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza
  • I livelli del personale qualificato e i compiti da svolgere
  • Le attività del personale qualificato ECEM di Livello Base

Pubblicità
CAMPI ELETTROMAGNETICI - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro
Modelli di documenti - CAMPI ELETTROMAGNETICI - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro
Rischio: CAMPI ELETTROMAGNETICI - La valutazione di tutti i rischi specifici in un unico software interfacciabile

 

Il documento sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Il nuovo documento utilizza le regole generali individuate dalla norma tecnica UNI 11711: 2018 - Attività professionali non regolamentate - Igienista industriale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza - al fine di definire “i requisiti di specifiche conoscenze, abilità e competenze del ‘personale qualificato’ che deve effettuare la valutazione a qualsiasi titolo dei rischi da esposizione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici (CEM), nell’intervallo di frequenza tra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro” (“Esperto CEM” - “ECEM”).

 

 

Le regole individuate dalla norma sono relative “al metodo e alla struttura di tutte le norme riguardanti le attività professionali non regolamentate e possono essere così sintetizzate:

  • fornire ai datori di lavoro, ai sensi dell’art.181 comma 2 del D.lgs.81/08 e s.m.i., uno strumento di individuazione dei requisiti professionali del ‘PERSONALE QUALIFICATO’ a cui affidarsi per la valutazione dei rischi da CEM ai sensi del Titolo VIII - Capo IV del Decreto” (aggiornato al Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n. 159 ‘Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici, e che abroga la direttiva 2004/40/CE’);
  • “assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF);
  • fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità e competenze;
  • fornire agli operatori del settore un documento per la propria qualificazione e accrescimento delle proprie competenze e conoscenze per una adeguata valutazione dei rischi di esposizione a CEM”.

 

Si segnala poi che il documento si inserisce nel contesto dell'Unione Europea come “strumento utile alla mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano”. E sono stati osservati “i principi e le indicazioni di cui alla Raccomandazione 2008/C111/01 (EQF), della Raccomandazione 2009/C 155/02 (ECVET), del D.M. Decreto 8 gennaio 2018 (QNQ)”.

 

I livelli del personale qualificato e i compiti da svolgere

Se ai fini della definizione dei compiti e delle attività specifiche del personale qualificato sono individuati tre distinti livelli (ECEM di Livello Base; ECEM di Livello Esperto Specializzato; ECEM di Livello Senior Specializzato) ci soffermiamo oggi sui compiti del personale qualificato ECEM di Livello Base.

 

Riportiamo, con riferimento a quanto contenuto nella tabella 1 del documento, i compiti del personale ECEM di livello base:

  • “Esecuzione della valutazione preliminare del rischio CEM esclusivamente nella propria specifica realtà lavorativa.
  • Esecuzione di verifiche periodiche dell’attuazione delle misure di tutela previste in azienda in relazione all’esposizione a CEM e della necessità di revisione delle stesse.
  • Pianificazione, programmazione, esecuzione della valutazione dei rischi da CEM esclusivamente presenti nella propria realtà lavorativa senza esecuzione di misure, nei seguenti settori di attività: settore industriale/ricerca, settore sanitario/estetico, altri settori”.

 

Le attività del personale qualificato ECEM di Livello Base

Veniamo alle attività specifiche del personale qualificato ECEM di Livello Base:

  1. “Raccogliere informazioni sul processo e sull'organizzazione del lavoro che espongono a CEM.
  2. Individuare i fattori di rischio CEM (pericoli/hazard) per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, incluso anche l'eventuale impatto degli stessi sull'ambiente esterno, che possono derivare da processi, operazioni, macchine, attrezzature e impianti, tenendo conto anche delle diverse condizioni e situazioni di lavoro e scenari espositivi (per esempio: lavori atipici, differenze di genere, individui particolarmente sensibili, ecc.).
  3. Formulare ipotesi sulle fonti di generazione dei CEM presenti nell'ambiente di lavoro e sulle loro modalità di propagazione.
  4. Valutare le possibilità reali o potenziali di esposizione a CEM negli ambienti di lavoro e di vita in relazione ai differenti scenari espositivi, mediante l’analisi delle modalità di installazione, uso e manutenzione dei macchinari e sorgenti di CEM presenti in azienda ed il confronto con quanto specificato dai manuali di istruzioni ed uso delle diverse sorgenti CEM censite e/o con quanto specificato dalle norme di buona tecnica applicabili.
  5. Supportare il datore di lavoro circa l'interpretazione e l'applicabilità delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, relative alla tutela da esposizione a CEM negli ambienti di lavoro e di vita, e le norme di buona tecnica applicabili per le sorgenti CEM presenti in azienda.
  6. Proporre interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurale per la riduzione dei rischi da CEM facendo riferimento ai manuali di istruzioni ed uso dei macchinari e alle norme di buona tecnica e buona prassi e/o banche dati accreditate disponibili per i macchinari presenti in azienda
  7. Definire gli opportuni interventi di riduzione del rischio, incluso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), se disponibili e definire l'eventuale adozione di interventi di bonifica e di protezione collettiva.
  8. Proporre temi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori a tutti i livelli in tema di rischi da CEM.
  9. Valutare il grado di efficacia degli interventi tecnici adottali.
  10. Redigere un rapporto di valutazione dei rischi CEM completo delle misure tecniche/organizzative e procedurali da adottarsi per le specifiche sorgenti di CEM presenti sul luogo di lavoro”. 

 

Concludiamo segnalando che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma non solo sui compiti e attività degli altri due livelli di personale ECEM, ma anche sulle abilità e competenze associate all'attività del personale qualificato e sugli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.   

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, Gruppo di lavoro Agenti Fisici del Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute luoghi lavoro, “ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0 hz-300 GHz nei luoghi di lavoro)”, ultima revisione 18 giugno 2019 (formato PDF, 366 kB)

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi correlati ai campi elettromagnetici



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Quali sono le indicazioni per la prevenzione dell’esposizione al cristallino?

Risonanza magnetica e gestione del rischio incendio: l’organizzazione

La sicurezza con le radiazioni ionizzanti: le criticità per i lavoratori

Rischio radon: come entra il radon nelle nostre abitazioni?


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

09LUG

Lavoro: no alle impronte digitali per la rilevazione presenze

07LUG

Regione Lombardia firma un protocollo per la salute e la sicurezza

03LUG

Patente a crediti nei cantieri

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
09/07/2025: Regione Lombardia - Ordinanza n. 348 del 01 luglio 2025 - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole.
09/07/2025: Corte di Cassazione Penale, Sez.III - Sentenza n.22584 del 16 giugno 2025 - Assolto il presidente del CdA per omessa valutazione dei rischi e designazione RSPP: i datori di lavoro a fini prevenzionistici sono i dirigenti delle unità produttive con potere decisionale e di spesa.
08/07/2025: EDPS - EDPS decision on the edps model administrative arrangement for transfers of personal data under regulation (eu) 2018/1725 from european union institutions, bodies, offices and agencies to international organisations (Case 2020-0809) - Modello di Accordo Amministrativo per i trasferimenti di dati personali da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE (IUE) a organizzazioni internazionali.
08/07/2025: Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 - Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD o CS3D)
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


MOVIMENTI RIPETITIVI E SOVRACCARICO

Valuta il rischio da sovraccarico biomeccanico con Ergo Toolkit Suite


COMPORTAMENTI SICURI E BBS

L’importanza dell’analisi dell’attività lavorativa


ARTIGIANATO E PMI

Artigianato e PMI: le proposte per migliorare la sicurezza


RISCHIO CHIMICO

Controllo REACH sull’uso sicuro di sostanze chimiche al lavoro


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità