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Le novità del D.Lgs. 81/2008: le tutele nel mondo del volontariato

Le novità del D.Lgs. 81/2008: le tutele nel mondo del volontariato
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

11/05/2016

Un intervento riepiloga le modifiche al D.Lgs. 81/2008 in conseguenza alle novità del “Jobs Act”, del “Decreto del Fare” e di altri decreti. Focus sulle novità riguardo al mondo del volontariato: l’ampliamento delle tutele.

Brescia, 11 Mag – In questi anni la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ha avuto continue modifiche. Modifiche piccole e grandi, alcune annunciate e poi ritirate, altre scritte sulla norma, ma senza i decreti applicativi necessari.
In questa situazione è necessario ogni tanto fare il punto della situazione normativa, essere dei validi promemoria per i nostri lettori, ricordando e rispiegando le modifiche normative e le dirette conseguenze.
 
Per farlo nei mesi scorsi, con particolare riferimento alle modifiche del  Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), abbiamo presentato un intervento al seminario “ Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” che si è tenuto a Empoli il 27 novembre 2015.

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Riguardo al contenuto dell’intervento - dal titolo “Decreto del ‘fare’ (D.L. 69/13) e ‘Jobs Act’ (art. 20 D.L.vo 151/15) modifiche al D.L.vo 81/08 – aspetti generali” e a cura di Massimo Bartalini (Tecnico della Prevenzione - U.O. tecnici della Prevenzione PISLL – Zona Alta Val d’Elsa  USL 7 – Siena) – ci siamo già soffermati in un precedente articolo su vari aspetti: le attività a basso rischio, la valutazione dei rischi da interferenze, le semplificazione per i lavoratori stagionali, la valutazione dei rischi, le novità del contratto accessorio,...
 
Tuttavia l’intervento si sofferma anche su un’altra modifica che riguarda l’ampliamento delle tutele nel mondo del volontariato, in particolare per i volontari che prestano opera nell’ambito di associazioni religiose e di programmi internazionali di educazione non formale.
 
Stiamo parlando della modifica operata da uno dei decreti del Jobs Act - in questo caso il  Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” - che all’art. 20 viene a modificare il comma 12bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Parliamo di un comma che era stato già modificato non molto tempo prima dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
 
Con le nuove modifiche nel comma 12bis le parole ‘dei soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, …’, sono sostituite dalle seguenti: ‘dei soggetti che svolgono attivita' di volontariato...’ aggiungendo ‘...e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, …’.
 
Riportiamo, per chiarezza, l’intero nuovo comma 12bis (art. 3, D.Lgs. 81/2008):
 
12 -bis . Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale , nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
 
E per comprendere più correttamente chi siano i volontari l’intervento riporta anche un estratto della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” (le parti in grassetto sono evidenziate dal relatore):
 
Art. 2.
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
 
Quali sono poi le tutele applicate per il volontariato secondo il D.Lgs. 81/2008?
 
Riprendiamo integralmente il citato art. 21 del Testo Unico:
 
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
 
Concludiamo questa breve presentazione delle novità per i volontari - con riferimento al D.Lgs. 151/2015 e all’intervento di Massimo Bartalini - ricordando anche chi sono i ‘soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917’ (c 12bis, art. 3, D.Lgs. 81/2008):
- “direttori artistici e collaboratori tecnici, per prestazioni di natura non professionale, da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- addetti ad attività sportive dilettantistiche del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), degli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- collaboratori (collaborazione coordinata e continuativa) di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
 
 
Decreto del ‘fare’ (D.L. 69/13) e ‘Jobs Act’ (art. 20 D.L.vo 151/15) modifiche al D.L.vo 81/08 – aspetti generali”, a cura di Massimo Bartalini (Tecnico della Prevenzione - U.O. tecnici della Prevenzione PISLL – Zona Alta Val d’Elsa  USL 7 – Siena), intervento al seminario “Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 4.61 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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