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Nuove semplificazioni e complicazioni per le verifiche periodiche

Nuove semplificazioni e complicazioni per le verifiche periodiche

Autore: Domenico Mannelli

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

03/09/2013

Dalla conversione in legge del decreto del fare una vera semplificazione burocratica amministrativa per le verifiche periodiche delle attrezzature, ma con qualche complicazione. A cura di Domenico Mannelli.

Nuove semplificazioni e complicazioni per le verifiche periodiche

Dalla conversione in legge del decreto del fare una vera semplificazione burocratica amministrativa per le verifiche periodiche delle attrezzature, ma con qualche complicazione. A cura di Domenico Mannelli.

Milano, 3 Set - A seguito di un emendamento presentato in Senato e recepito dalla Camera, la  legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63) ha modificato sostanzialmente l’art. 71 del D. Lgs. 81/08, comma 11.
 
L’originale versione di tale comma era:
 
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.”
 

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Dal 21 agosto 2013 tale comma è:
 
"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;
 
 
Occorre ricordare che nello stesso decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 tale comma era già stato modificato, ma solo proceduralmente senza apportare significative e sostanziali modifiche ma anzi aumentando gli atti burocratici (quali: “L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione”).
 
Pertanto il testo in vigore del comma 11 dell’articolo 71 del D. Lgs. 81/08, prima del 21 agosto 2013, era il seguente:
 
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro».
 
 
La legge di conversione invece, non solo semplifica, ma innova sostanzialmente, introducendo però una nuova complicazione.
 
La prima verifica periodica delle attrezzature dell’allegato VII infatti non è più di competenza dell’INAIL (La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL) ma è dovere del datore di lavoro avvalersi dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Non è più quindi competenza assoluta dell’INAIL la prima verifica ma è una competenza che nasce dalla messa in servizio fatta dal datore di lavoro ed è “a scadenza prefissata”. Infatti, una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Forse neanche gli estensori dell’emendamento hanno intenzionalmente sostituito il termine “richiesta” con il termine “messa in servizio”. Se invece tale sostituzione è intenzionale, l’estensore materiale dell’emendamento deve avere sperimentato il castello burocratico realizzato sul termine “richiesta” dalla circolare ministeriale del 25.05.2012 che aveva posto nove requisiti, tra i quali codice fiscale e partita IVA, per avere una “richiesta” giuridicamente valida. La data di messa in servizio è invece decisa semplicemente dal datore di lavoro.
 
Il datore di lavoro può ora scegliere liberamente per le verifiche periodiche successive alla prima il verificatore pubblico o quello privato senza comunicare niente alla AUSL.
Con le verifiche periodiche successiva alla prima il legislatore si allinea con coerenza a quanto già statuito per altri tipi di impianti. Infatti, ad esempio, per gli impianti di protezione dai contatti elettrici indiretti o per gli ascensori in servizio privato è da decenni che vige la libera scelta dell’ente verificatore. Sicuramente meglio tardi che mai e però resta la diversità di procedura tra prima verifica periodica e verifica successiva.
Poco male se non sorgessero adesso complicazioni giuridiche.
 
Infatti la denuncia di messa in servizio non comporta normalmente alcuna verifica periodica con scadenza entro 45 giorni.
Anzi per le attrezzature a pressione la denuncia di messa in servizio può essere fatta solo dopo la verifica di messa in servizio, fatta dall’INAIL o da un organismo notificato per gli insiemi, così come stabilito dal DM 329/04. La successiva verifica periodica decorre almeno dopo un anno.
Certo si potrebbe anche ipotizzare che il nuovo comma dell’art. 71 modifica le disposizioni del DM 329/04 e, quindi, è soppressa la verifica di messa in servizio. In effetti tale verifica coincide tecnicamente con la prima verifica periodica stabilita dal DM 11.04.2011 e potrebbe essere tranquillamente soppressa o unificata alla prima verifica periodica.
Ma analoga considerazione non può valere per gli altri tipi di attrezzature, per i quali non vige il DM 329/04, e per le quali non esiste una verifica di messa in servizio.
 
Appare peraltro strano come, facendo riferimento all’allegato VII, dove le verifiche periodiche sono come minimo annuale, il legislatore imponga all’INAIL di effettuarla entro 45 giorni dalla data di messa in servizio. Un refuso dovuto alla fretta?
 
Ma questa è materia per giuristi. Non credo che siano molti i casi in cui la stessa legge dà due termini temporali diversi per lo stesso adempimento.
Sarà interessante vedere come sarà risolta la questione.
 
Domenico Mannelli
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Valentina Vangi immagine like - likes: 0
03/09/2013 (08:29:43)
Ritengo che la legge di conversione abbia modificato l'art.71 apportando chiarezza e senso logico. Infatti, personalmente, ho sempre ritenuto errato parlare di "prima verifica periodica": una cosa è la prima verifica, una cosa sono le verifiche periodiche. Pertanto, adesso finalmente è chiaro che la prima verifica è effettuata, prioritariamente, dall'INAIL dopo 45 gg dalla messa in servizio, che viene fatta dall'installatore. Dunque, ha senso che dopo 45 gg venga fatta una verifica da parte un ente terzo (INAIL, o eventualmente altri), quanto meno per "controllare" il lavoro fatto dall'impresa installatrice. Tutte le altre saranno poi verifiche periodiche, secondo gli intervalli previsti all'Allegato VII.
Questa è la mia interpretazione.
Saluti, V.Vangi
Rispondi Autore: Lorenzino P. immagine like - likes: 0
03/09/2013 (11:24:13)
Personalmente ritengo che sia una semplificazione parziale in quanto tutto il casino é incorporato nel DI 11-04-2011 e successive circolari ministeriali di "chiarimenti".
Sarà da vedere, considerato la definizione di messa in servizio per le macchine CE,la data apposta sulla dichiarazione, e se venduta dopo qualche mese (es. gru a torre, PLE, ecc.), sono già in violazione? E per l'arretrato ex ISPESL e INAIL?
Rispondi Autore: Francesco Mascheroni immagine like - likes: 0
03/09/2013 (14:33:41)
Per me è semplice : la prima verifica periodica è la verifica di messa in servizio, con particolare riferimento alle attrezzature e insiemi a pressione.
Rispondi Autore: carcuro immagine like - likes: 0
03/09/2013 (15:39:09)
LA MIA INTERPRETAZIONE E' QUESTA (MI RIFERISCO AD APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO):

1) LA DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO (IMMATRICOLAZIONE) NON COMPORTA NORMALMENTE ALCUNA VERIFICA PERIODICA ENTRO 45GG.

2) LA PRIMA VERIFICA (CADENZA STABILITA DA ALLEGATO VII): PRIORITA' ALL'INAIL CHE RISPONDE ENTRO 45GG. SE NON LO FA IL DL SI AVVALE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI ABILITATI.

3) LE SUCCESSIVE VERIFICHE (QUESTE DIVENTANO PERIODICHE) SONO A LIBERA SCELTA DEL DL: ASL, ARPAV, SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO ABILITATO.
Rispondi Autore: Domenico Mannelli immagine like - likes: 0
03/09/2013 (15:49:36)
I colleghi che hanno espresso la loro opinione dimostrano logica e buon senso.Purtroppo la legge va applicata e non interpretata. L'interpretazione è riservata alla magistratura. La formulazione attuale dell'art. 71 non fa alcuna distinzione tra apparecchiature a pressione e altro tipo di attrezzature e non è che un cittadino può applicare la legge come vuole cioè al tipo di attrezzature che vuole. Per quanto riguarda l'arretrato ex ISPESL ormai dovrebbe essere chiaro che la responsabilità penale in caso di incidente con danni alle persone rimane in capo al datore di lavoro che mantiene in servizio l'attrezzatura senza verifica nè dell'INAIL nè di un soggetto abilitato.
Rispondi Autore: Lorenzino immagine like - likes: 0
03/09/2013 (17:07:17)
Per l'arretrato intendevo che fare con la richiesta, perchè non nascondiamoci che migliaia di apparecchi giaciono dimenticati presso l'INAIL, compresi quelli denunciati all'ENPI che ancora attendono.
Il quesito è i 45 gg da quando partono in questi casi? O si applica il comma 11 ante 21/08 e sono già partiti e scaduti? La richiesta di 1^ verifica fatta il 20/08 come la considero?
I 45 gg è chiaro partono dalla messa in servizio dell'attrezzatura così vigente post decreto del fare/legge di conversione.
Per conoscenza la definizione dal D.Lgs 17/2010 art. 2 comma m) «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità,
di una macchina oggetto del presente decreto legislativo".
Aspettiamo circolari di chiarimento ( aaahhhhh !!!!)?
Rispondi Autore: roberto longo immagine like - likes: 0
05/09/2013 (15:01:54)
A me sembra, come detto dall'ing. Mannelli, un chiaro errore del legislatore (con la l molto minuscola). Infatti l'Italia è stata condannata per l'effettuazione delle verifiche di messa in servizio degli apparecchi di sollevamento. Per cui la prima verifica periodica non si può fare dopo 45 giorni dalla messa in servizio. D'altra parte se questa sottospecie di decreto doveva semplificare la vita ai datori di lavoro, con la prima verifica dopo 45 giorni invece che dopo 1, 2 o 3 anni la si complica, anche economicamente. Infine questa verifica dopo 45 giorni dopo la "messa in servizio" è in contrasto con l'allegato VII e con il D.M. 11/04/2011. Secondo voi il relatore di questo comma conosce la materia? Chi gli avrà passato la velina?
Rispondi Autore: di nardo luigi immagine like - likes: 0
09/09/2013 (11:55:25)
A mio parere il legislatore sta cercando con difficoltà di sanare gli errori commessi con il comma 11, 12 e 13 del decreto 81/08. La cosa più semplice sarebbe stata quella di fermarsi, nell'art. 11, all'obbligo del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature a pressione alle verifiche periodiche stabilite dalle disposizioni legislative in vigore.
Questo per:
1) consentire ai soggetti privati di eseguire le verifiche non solo sulle attrezzature a pressione ad uso produttivo (vedi circolare del MLPS n. 23/2012 per impianti di riscaldamento e GPL) e quindi installate nei luoghi di lavoro;
2)non fare confusione con il controllo di messa in servizio (art 4 del decreto n. 329/04)e prima verifica periodica, confermata nel DM 11/04/2011;
Quindi ad abilitare i privati con decreto attuativo stabilito dall'art. 3 del decreto n.329/04.
Ora col decreto del fare ha cercato di riparare, senza riuscirvi,al significato di controllo di messa in servizio(ex primo impianto) e prima verifica periodica. Ossia dando ad intendere ai suddetti termini lo stesso significato. Ma senza specificazione rimane il controllo di messa in servizio in capo all'INAIL (art 4 del decreto n. 329/04),e la prima verifica periodica di messa in servizio nel decreto del fare. Anzi complica ancora di più la situazione perchè individua la prima verifica periodica da eseguirsi all'atto della messa in servizio. Ma il termine periodica non significa prima installazione.
La confusione ormai è tanta che necessita chiarimenti, anche per quanto riguarda gli insiemi a pressione (comma 1 lettera d dell'art.5 del decreto 329/04). Il contrasto col decreto del fare è evidente. Credo opportuno che il legislatore sia più chiaro delle proprie intenzioni e che abrogasse almeno qualche articolo delle norme emanate.
Rispondi Autore: Simone R. immagine like - likes: 0
08/05/2014 (09:51:39)
Nel testo definitivo della conversione in Legge del Decreto ricompaiono le parole "dalla richiesta".

"Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta."
Rispondi Autore: Bruno Comis immagine like - likes: 0
12/07/2016 (11:52:01)
Chi legifera e governa sta demolendo/ammazzando la società con queste misure cervellotiche da malati di burocrazia la BUROCRATITE!

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