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Ministero del lavoro: una nuova circolare sulle verifiche periodiche

Ministero del lavoro: una nuova circolare sulle verifiche periodiche
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

06/03/2015

Una nuova circolare del Ministero del Lavoro contiene chiarimenti sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. Attrezzature di lavoro con più bombole, generatori di calore, tariffe e segnalazione di comportamenti anomali.

Ministero del lavoro: una nuova circolare sulle verifiche periodiche

Una nuova circolare del Ministero del Lavoro contiene chiarimenti sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. Attrezzature di lavoro con più bombole, generatori di calore, tariffe e segnalazione di comportamenti anomali.

 
Roma, 6 Mar – Le verifiche periodiche non sono solo un elemento essenziale per la sicurezza delle attrezzature, ma anche uno dei temi in materia di sicurezza che – con riferimento al Decreto ministeriale dell’11 aprile 2011, la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche – in questi anni hanno avuto più necessità di continui chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.
 
Sono molte le circolari pubblicate in questi anni. Ad esempio, per citarne alcune, la Circolare Ministeriale del 25 maggio 2012, la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012, la Circolare n. 9 del 5 marzo 2013 e la Circolare n. 18 del 23 maggio 2013. Senza tener conto delle varie modifiche al D.Lgs. 81/2008 proprio sul tema delle verifiche periodiche.
 
 


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Tuttavia tutti i chiarimenti presentati non sono bastati a risolvere ogni dubbio ed infatti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato qualche giorno fa la Circolare n. 5 del 3 marzo 2015 che contiene Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
 
Veniamo al dettaglio di alcuni argomenti trattati dalla circolare e che sono stati affrontati dal Ministero a seguito delle numerose richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione del D.I. 11 aprile 2011:
 
- attrezzature di lavoro costituite da più bombole: la circolare indica che si fa riferimento alle “attrezzature di lavoro costituite da più bombole, rientranti nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., collegate in parallelo ad un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo. Al riguardo, considerato che la determinazione della tariffa per le verifiche periodiche è in funzione dell'energia immagazzinata (espressa in litri x bar), ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar), per il calcolo della suddetta capacità, e quindi della relativa tariffa applicabile a questa tipologia di attrezzatura, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole. A titolo esemplificativo e non esaustivo rispondono alle attrezzature di lavoro di cui sopra le installazioni fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazioni di rifornimento per autotrazione e per l'alimentazione di impianti di processo”. Nella Circolare sono presenti diverse immagini esplicative;
 
- generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW e serbatoi di GPL: “fermo restando quanto previsto al punto 4 della Circolare n. 23/2012 di questo Ministero, si ribadisce che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e cioè a quelle attrezzature di lavoro necessarie all'attuazione di un processo produttivo destinate ad essere usate durante il lavoro;
 
- Decreto dirigenziale del 23.11.2012 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", adeguamento all'indice ISTAT delle tariffe: “si comunica che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale del 23.11.2012, le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riportate in allegato al suddetto decreto dirigenziale, sono aggiornate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, pari a + 0,9%”. La circolare riporta in allegato le tariffe adeguate all'indice ISTAT;
 
- segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati: “in conformità all'Allegato III del D.I. 11.04.2011 l'INAIL e le ASL, ovvero le ARPA, nei casi previsti, devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, a questo Ministero”.
E – con riferimento a questo ultimo punto - il Ministero “per il tramite della Commissione di cui al decreto succitato, tenuto conto di quanto previsto al punto 3 dell'Allegato III del medesimo decreto, entro il periodo di validità quinquennale dell'abilitazione, può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti Soggetti Abilitati. Infine, a seguito delle suddette segnalazioni o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei Soggetti Abilitati, acquisito il parere della Commissione, l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti Abilitati emanato con decreto dirigenziale, viene sospesa con effetto immediato o nei casi di particolare gravità viene revocata con provvedimento dirigenziale adottato da questo Ministero di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Sviluppo Economico”.
 
Proprio per “fornire un utile contributo per l'individuazione delle eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche”, la circolare si conclude riportando:
- una tabella (Allegato n. 2) relativa alle “Segnalazioni di comportamenti anomali (punto 5.3. dell'Allegato IlI del D.I. 11.4.2011) dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, cui corrispondono specifici provvedimenti”: nella tabella sono inseriti vari comportamenti anomali (ad esempio: applicazione di tariffe sensibilmente diverse da quelle del Decreto dirigenziale del 23.11.2012; violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità ed integrità per attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature; effettuazione di verifiche a mezzo di personale non indicato nella matrice delle competenze);  
- un modello (Allegato n. 3) per effettuare le segnalazioni.
 
Leggi gli altri articoli della categoria "Manutenzioni e verifiche periodiche".
 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione III - Circolare n. 5 del 3 marzo 2015 - Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
 
 

 
Tiziano Menduto
 
 
 
 
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Rispondi Autore: Luca Casale immagine like - likes: 0
09/03/2015 (10:51:20)
Buon giorno,
scrivo in relazione al punto relativo all'applicabilità delle verifiche periodiche ai generatori di calore per chiedere se, questa ulteriore circolare, intende escludere dall'applicabilità di questo punto anche gli impianti centrali di riscaldamento invernale destinati alla climatizzazione degli ambienti di lavoro (es. riscaldamento uffici o capannoni industriali) e non alla produzione di fluidi vettori di energia a scopi strettamente produttivi. Le sono grato se potrà rispondere alla mia richiesta.
Grazie.

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