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Verifiche periodiche: una nuova circolare di chiarimento

Verifiche periodiche: una nuova circolare di chiarimento
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

29/05/2013

Una circolare del Ministero del Lavoro sulle verifiche periodiche affronta i contenuti minimi dell’indagine supplementare e offre indicazioni su carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro e scale per traslochi.

Roma, 29 Mag – A distanza di un anno preciso dall’entrata in vigore (23 maggio 2012) del  Decreto ministeriale dell’11 aprile 2011, concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche (Allegato VII,  D.Lgs. 81/2008), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro) ha emanato una nuova circolare di chiarimento.
 
Una circolare che entra nello specifico dei controlli per favorire la sicurezza delle attrezzature tenendo conto delle numerose altre circolari di chiarimento già emanate dallo stesso Ministero: 21/2011, 11/2012, 23/2012 e 9/2013.
 
Di fronte ai nuovi quesiti pervenuti sull’applicazione del  DM dell’11 aprile 2011 il Ministero ha dunque emanato la Circolare n. 18 del 23 maggio 2013 cha ha per oggetto “D.M. 11 aprile 2011 concernente la ‘Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo’ - Chiarimenti”.
 
I nuovi chiarimenti forniti riguardano i contenuti minimi dell’ indagine supplementare, le verifiche periodiche su attrezzature in uso presso particolari attività, la pubblicazione dell’elenco dei verificatori, nonché alcune indicazioni relative a attrezzature come i carrelli semoventi a braccio telescopico, le  piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e le scale per traslochi.

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Soffermiamoci ad esempio sui contenuti minimi dell'indagine supplementare (D.M. 11.04.2011, allegato II, punto 2, lett. c)).
 
La circolare ricorda che l'indagine supplementare consiste nell'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, che si sono prodotte nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
In particolare “vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni. Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili”. Le modalità di ispezione dovranno inoltre includere “l'esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni”.
 
La circolare entra nello specifico delle modalità di ispezione:
- “esame visivo: l'esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l'esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa);
- prove non distruttive: a seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali;
- analisi dei componenti strutturali e funzionali: dovranno essere controllati i componenti della macchine con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc;
- prove funzionali: dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività;
- prove di funzionamento: dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale”.
E riguardo all’esito dell'ispezione dovranno essere “oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo”.
 
Dopo aver ricordato che il regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non trova applicazione per le attrezzature utilizzate nelle attività di cui al D.Lgs. n. 624/1996 (“Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”), la circolare si sofferma sui carrelli semoventi a braccio telescopico.
 
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico “già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all'INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l'indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive. Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL”.
 
E riguardo alle piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC) si segnala che a seguito della comunicazione di messa in servizio, verrà assegnata alla PLAC - intesa come l'attrezzatura costituita dalla piattaforma di lavoro (piattaforma principale ed eventuali prolungamenti o estensioni della stessa), da una o più colonne e da un sistema di comando - "una sola matricola a prescindere dal numero di configurazioni previste nel manuale d'uso. Le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica”.
 
Inoltre con riferimento all'assoggettabilità  degli elevatori allestiti e trainati (porta materiali), detti anche "scale per traslochi", si “ribadisce preliminarmente quanto già precisato al punto 7 della circolare n. 23/2012, ovvero che ‘le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D. Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne)’”.
Ciò premesso, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 e del DM 11.04.2011, per "scale aeree ad inclinazione variabile" si intendono "scale munite di argano per lo sviluppo della volata e di argano per il sollevamento della volata, il cui appoggio di base abbia un blocco atto a fissare l'inclinazione della volata nella posizione di lavoro", destinate a consentire l'accesso in quota di uno o più operatori e le eventuali attrezzature allo scopo di effettuarvi una attività lavorativa.
In definitiva, in virtù della normativa riportata nel dettaglio nella circolare, “le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone), non sono soggette alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
Infine riguardo ai verificatori, ai responsabili tecnici e relativi sostituti, la circolare – rimandando a quanto già detto nella circolare n. 21/2011 - ai fini della massima trasparenza e divulgazione possibile delle informazioni “ravvisa l'opportunità che i Soggetti Abilitati pubblichino sul proprio sito internet il relativo organigramma generale (matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata da questa Amministrazione. Si ritiene altresì che il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato, all'atto dell'accesso presso il datore di lavoro ai fini dell'effettuazione della verifica periodica, esibisca copia della lettera di incarico (da parte del Soggetto Titolare della funzione, nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 11.04.11, o del datore di lavoro nel caso di cui all'articolo 2, comma 8, dello stesso decreto) ed evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato”.
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: Fabrizio La Rovere - likes: 0
29/05/2013 (13:20:56)
In riferimento ai chiarimenti della circolare n° 18 del 23 Maggio 2013 “Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, non si evince chi può effettuare queste indagini supplementari.

Esemipo - Una ditta che costruisce carriponti come la OMIS - DEMAG possono effettuare le verifiche ventennali? Oppure deve essere un ente Notificato
Rispondi Autore: Gino Trabucchi - likes: 0
05/06/2013 (14:03:36)
Le Gru a Ponte e a Cavalletto rientrano nel campo di applicazione del Decreto Ministreriale ?
qualcuno cerca di farle rientrare sotto la definizione di apparecchi di sollevamento di tipo mobile, secondo voi è corretto o no ? sicuro della vs competenza aspetto fiducioso qualche suggerimento/commento/delucidazione
saluti Gino il Trabucchi

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