Apparecchi a pressione: le verifiche periodiche su tubazioni
Roma, 29 Gen – L’allegato II al D.M. 11 aprile 2011 – recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - disciplina anche le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature a pressione come individuate nell’allegato VII del d.lgs. 81/2008. E ai sensi dell’art. 71, commi 11 e 12, dello stesso decreto 81/2008, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) è titolare della prima delle verifiche periodiche. In particolare “a far data dal 23.05.2012 il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’allegato VII del d.lgs. 81/08 (e s.m.i.) deve richiedere all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell’allegato stesso”.
Ricordiamo che se la prima delle verifiche periodiche è di competenza Inail, “per le verifiche periodiche successive il datore di lavoro ha la facoltà di rivolgersi alle Asl oppure ad altri soggetti abilitati”, con riferimento a quanto contenuto nel d.m. 11 aprile 2011 e nella legge 30 novembre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013.
La nuova pubblicazione sulle verifiche periodiche
A presentare in questo modo il tema delle verifiche periodiche delle attrezzatture a pressione, con particolare riferimento alle tubazioni, è una nuova pubblicazione realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, dal titolo “Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Nicola Altamura (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Bari), Francesco Giacobbe (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Messina), Iuri Mazzarelli (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Milano) e Elisa Pichini Maini (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici).
La pubblicazione descrive, in particolare, le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica - compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica - delle tubazioni.
Nell premesse del documento, a cura del Direttore del Dipartimento, si indica, tuttavia, che le istruzioni elaborate “non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di AsL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza”.
Gli adempimenti del datore di lavoro
Si segnala che in generale, secondo quanto indicato dal d.m. 11 aprile 2011, “il datore di lavoro che esercisce un’attrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti:
- comunicare la messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio. Se l’attrezzatura/ insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio il datore di lavoro dovrà richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all’allegato VII del d.lgs. n. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme, al fine di consentirne l’iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all’art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;
- comunicare all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata”.
E si ricorda che “nel caso di attrezzature o di insiemi comprendenti attrezzature esercite in regime di scorrimento viscoso o fatica oligociclica” (fatica caratterizzata da deformazioni plastiche alternative che può dare origine a fessure, ndr), “ulteriore obbligo del datore di lavoro è sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche vigenti in materia; le autorizzazioni all’ulteriore esercizio vengono rilasciate dall’Inail sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro ai sensi della Circolare Ispesl n. 48/2003”.
La normativa per le veridiche periodiche su tubazioni
Il documento dell’Inail descrive dunque la procedura per “l’espletamento della prima delle verifiche periodiche su tubazioni”. E questa tipologia di attrezzature “rientra anche nel campo di applicazione del d.m. n. 329 del 1.12.2004”, ‘Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93’.
A questo proposito si ricorda che la Direttiva europea di prodotto che stabilisce i requisiti di progettazione, fabbricazione, verifica all’atto costruttivo di una attrezzatura a pressione, è la Pressure Equipment Directive (PED).
La Direttiva PED n. 97/23/CE – “recepita dall’Italia con il d.lgs. 93/2000 - integrata dalla più recente 2014/68/UE, recepita dall’Italia con il d.lgs. 26/2016 che ha solo modificato il d.lgs. 93/2000)” definisce in particolare come ‘tubazioni’ i ‘componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni’.
Il documento sottolinea, a questo proposito, che in Italia fino all’entrata in vigore del d.lgs. 93/2000 “le norme di sicurezza previste dalle leggi e dai regolamenti sugli impianti e sui recipienti soggetti a pressione (R.D. 824/27, d.m. 21.11.1972) non consideravano le tubazioni, e pertanto la loro costruzione era regolamentata dal D.P.R. 547/55” che stabiliva “generici requisiti di resistenza e di idoneità secondo la destinazione d’uso, senza per altro stabilire regimi omologativi o di verifica”.
È dunque con l’entrata in vigore del d.lgs. 93/2000 – dal 29 maggio 2002 - che la normativa italiana “inizia a considerare le tubazioni alla stessa stregua delle altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED, a meno che non godano delle esclusioni soggettive riportate nella direttiva stessa”.
Rimandiamo alla lettura del documento che al campo di applicazione delle varie normative in materia dedica un intero paragrafo, con dettaglio anche delle esclusioni citate.
Infine ricordiamo che il regime di verifica (di installazione e di esercizio) “è stato introdotto con il d.m. 329/04, rivolto agli utilizzatori”: le sue disposizioni “rimangono valide ai sensi dell’art. 6 del d.m. 11 aprile 2011”.
Ed è importante sottolineare che “il d.m. 329/04 si applica alle attrezzature e agli insiemi a pressione fabbricati in conformità alla PED e alle attrezzature (in precedenza denominate ‘apparecchi’) a pressione costruite secondo il regime previgente; pertanto per le tubazioni costruite in assenza di disposizioni legislative speciali, oltre a regolamentare le verifiche all’atto della messa in servizio e durante l’esercizio, si è reso necessario stabilire un ‘percorso di riconoscimento’ dei requisiti di resistenza e idoneità all’uso non certificati in precedenza, attraverso l’ormai nota procedura di ‘valutazione dello stato di conservazione ed efficienza’ prevista dall’art. 16 del d.m. 329/04”, procedura che non è affrontata nelle istruzioni operative della nuova pubblicazione Inail.
L’indice del documento:
1. Introduzione
2. Campo d’applicazione ed esclusioni
3. Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4. Dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione di tubazioni
Modello di denuncia di messa in servizio / immatricolazione
5. Richiesta di prima verifica periodica di tubazioni
6. Prima verifica periodica di tubazioni
7. Redazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica su tubazioni
Scheda tecnica per attrezzature a pressione
Esempio di compilazione di scheda tecnica per tubazioni singole
Esempio di verbale di prima verifica periodica su tubazioni singole
Tavola di riferimento
8. Prima verifica periodica di tubazioni facenti parte di insiemi
Scheda tecnica di identificazione per insiemi indivisibili
Esempio di compilazione di scheda tecnica per insiemi indivisibili
Esempio di verbale di Prima Verifica Periodica su insieme indivisibile
Tavole di riferimento
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Nicola Altamura (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Bari), Francesco Giacobbe (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Messina), Iuri Mazzarelli (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Milano) e Elisa Pichini Maini (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) - edizione 2018 (formato PDF, 25.17 MB).
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