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Omaggio a Gerardo Porreca: mansioni, formazione e luoghi di lavoro
Brescia, 25 Ago – Un nostro importante e storico collaboratore, l’ingegnere Gerardo Porreca, è mancato poco tempo fa. Dal 2009 l’ingegnere, fino a pochi mesi prima della sua morte, ha continuato a inviarci interessanti contributi che raccoglievano il suo patrimonio di conoscenze maturato in oltre trent’anni di attività presso il Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.
In omaggio all’ ingegner Porreca il nostro giornale ha deciso, in queste settimane, di ripubblicare alcuni dei contributi inviati: articoli che mostrano non solo le sue competenze e le sue capacità comunicative, ma anche la sua capacità di mettere in rilievo alcuni passaggi, spesso in ambito giurisprudenziale, significativi.
Alcuni dei contenuti meno recenti potrebbero non riflettere le indicazioni normative più attuali. Tuttavia, i suoi scritti continuano a rappresentare una importante testimonianza e una utile fonte di informazioni per chi opera nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.
In questa ultima puntata di omaggio a Porreca ci soffermiamo sulla presentazione di due sentenze:
- Omaggio a Gerardo Porreca: sulle mansioni non attribuite e l’assenza di formazione
- Omaggio a Gerardo Porreca: sulla nozione di luogo di lavoro
Omaggio a Gerardo Porreca: sulle mansioni non attribuite e l’assenza di formazione
Uno dei temi ricorrenti nelle sentenze che la Corte di Cassazione emette in occasione dei ricorsi presentati da soggetti, condannati perché ritenuti responsabili di infortuni sul lavoro accaduti nelle loro aziende, riguardano la valutazione del comportamento abnorme o meno dei lavoratori infortunati, “dovendo definirsi tale il comportamento imprudente che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli”.
Lo ricorda l’ ingegner Porreca in un suo articolo, del 27 novembre 2023, di presentazione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 45136 del 9 novembre 2023.
Anche in questa occasione – come spiega Porreca - la suprema Corte, nel rigettare il ricorso presentato dal titolare di una ditta, sostiene “che non è esorbitante la condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro se l'infortunio” che gli è accaduto si sia verificato “nell'ambito di mansioni, non formalmente attribuite, ma esercitate di fatto e costantemente dal lavoratore con la consapevolezza e la tolleranza del datore di lavoro stesso e per le quali il lavoratore non ha ricevuto alcuna formazione professionale specifica”.
L’infortunio era accaduto ad un lavoratore che, benché assunto come autista, “interveniva spesso sostanzialmente ad effettuare lavori di manutenzione su autocarri senza che fosse stato formato per l’effettuazione di tali operazioni. In particolare, il lavoratore. nel giorno dell’infortunio, aveva “alzato il cassone ribaltabile di un automezzo utilizzato per la raccolta di rifiuti, era intervenuto autonomamente per effettuare la sostituzione di un filtro per il carburante posto al di sotto dello stesso allorquando, mossa involontariamente la leva di comando per la discesa del cassone, lo stesso è caduto schiacciandolo mortalmente, in assenza di cavalletti o aste di sicurezza”.
In definitiva, come ripetuto in altre sentenze, “la giurisprudenza di legittimità” – continua l’ingegnere - “è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, citando, come riferimento precedente, la sentenza della Sezione IV n. 16888 del 04/05/2012, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “Sulla responsabilità del preposto in materia di salute e di sicurezza sul lavoro”. Ciò in quanto le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli”.
Rimandiamo alla lettura integrale del suo contributo che riporta le indicazioni sui fatti, sull’iter giudiziario, sul ricorso, le motivazioni e sulle decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
Omaggio a Gerardo Porreca: sulla nozione di luogo di lavoro
Il secondo contributo di Gerardo Porreca su cui ci soffermiamo è stato pubblicato un po’ di tempo prima, il 16 dicembre 2019.
Anche in questo caso il tema affrontato è molto importante e riguarda la nozione di “luogo di lavoro”, tema affrontato nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 45316 del 7 novembre 2019.
L’oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione – come ricorda l’ingegnere – “ha riguardato il ricorso presentato dal datore di lavoro di un’impresa che ha installato in un condominio un serbatoio di gas GPL e un impianto di distribuzione dello stesso alle varie unità abitative e che è stato contravvenzionato dall’organo di vigilanza per non avere apposta l’apposita segnaletica e per non avere adottato le misure di sicurezza a protezione dei propri lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro era ricorso alla Cassazione sostenendo che non era lui il responsabile delle violazioni contestate ma il proprietario delle utenze servite in quanto i luoghi frequentati dai suoi lavoratori non erano da considerarsi luoghi di lavoro ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi non erano sottoposti al suo controllo”.
A questo proposito la Corte territoriale aveva osservato che, “ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, hanno tale qualifica ‘i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro’. Ed essendo evidente che il luogo in cui era stato collocato l'impianto era frequentato dai lavoratori dell’impresa di manutenzione per ogni suo necessario intervento, esso doveva essere ricompreso nei luoghi per i quali erano previsti gli obblighi di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori”.
La Cassazione conferma che l'area nella quale era stato collocato l'impianto accessibile ai lavoratori della ditta di manutenzione doveva essere ricompresa “nella nozione di luogo di lavoro, nella quale, il responsabile della ditta, avrebbe dovuto adempiere ai prescritti obblighi di sicurezza posti a tutela della salute dei lavoratori”.
Anche in questo caso rimandiamo alla lettura integrale del contributo dell’ingegner Porreca.
Ricordiamo, in conclusione, che attraverso questo link è possibile consultare l’archivio di tutti gli articoli scritti dall’ingegnere Gerardo Porreca per PuntoSicuro.
RTM
Scarica le sentenze di riferimento:
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