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La bozza del nuovo accordo unico e la formazione dei lavoratori

La bozza del nuovo accordo unico e la formazione dei lavoratori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori

21/09/2023

Presentiamo l’ultima bozza del futuro nuovo accordo in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro. I ritardi dell’Accordo unico, la bozza, le prime critiche e le indicazioni sul numero di ore di formazione per i lavoratori.

Brescia, 21 Set – Entro il 30 giugno 2022, come richiesto dalla legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe dovuto approvare un nuovo Accordo unico in materia di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).  

 

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 215/2021 e con successiva integrazione richiesta dal decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, è, infatti, necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

 

Fatta questa necessaria premessa è facile constatare che, non solo nel mese di settembre 2023 non si è ancora arrivati al cosiddetto “Accordo Unico” in materia di formazione, ma i lavori per arrivarci, prima dell’approdo in Conferenza Stato-Regioni, sembrano essere ancora lunghi.

Per capire a che punto siamo possiamo riprendere – dall’articolo “ Cosa indica la mozione del Senato sulla sicurezza sul lavoro - le parole dell’attuale ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, che segnala che “il testo è già stato trasmesso alle parti sociali, siamo in attesa delle osservazioni per poter poi completare in tempi brevissimi l'iter di approvazione”.

E immaginando che le osservazioni evidenzieranno anche alcune carenze o proporranno miglioramenti, è probabile che i tempi non saranno brevissimi.

 

Proprio per questo motivo e in deroga alle nostre scelte di non presentare documenti e norme che non siano definitive, per evitare di creare confusione, abbiamo pensato che possa essere utile cominciare a parlare dell’ultima bozza disponibile dell’Accordo Unico, che riteniamo essere il documento su cui le parti sociali, sindacali e datoriali, esprimeranno, tramite note, le proprie osservazioni e richieste.

 

Il documento di cui parliamo oggi, deve essere chiaro, pur essendo frutto ormai di quasi due anni di lavoro, è ancora soggetto a cambiamenti e modifiche anche se indubbiamente mostra la direzione che si vuole far prendere alla formazione alla sicurezza nel nostro Paese.

 

Questi gli aspetti e gli argomenti su cui ci soffermiamo in questo primo articolo di presentazione della bozza del futuro Accordo Unico:



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Corso online di formazione sui rischi specifici per Lavoratori che operano in attività in attività del settore sanitario-assistenziale (o attività con rischi analoghi per la sicurezza e salute).

 

I tempi infiniti dell’accordo e le prime osservazioni e critiche

Per comprendere meglio i tempi possibili dell’Accordo Unico, già notevolmente in ritardo, c’è da rilevare che le prime bozze, che sono arrivate non solo ai sindacati, ma anche ad alcuni giornali generalisti e del settore, hanno sollevato diverse critiche.

 

Riguardo ai sindacati possiamo, ad esempio, riprendere il commento di Alessandro Genovesi (Fillea Cgil) in cui si dice che, riguardo al numero di ore di formazione dei lavoratori stabilite nell’Accordo, “le 16 ore sono un limite minimo già troppo basso, passare a 10 ore significa mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori”.  Al nostro giornale sono arrivate anche le preoccupazioni espresse da Marco Carlomagno, segretario generale FLP: “Siamo molto preoccupati dalla notizia della riduzione delle ore di formazione obbligatorie per i lavoratori dei settori particolarmente a rischio prevista nella bozza di accordo Stato-regioni predisposta dal Governo. La gravità della situazione che segna oltre 450 incidenti sul lavoro solo nel 2023, avrebbe dovuto comportare una scelta del tutto diversa”.

 

La bozza dell’accordo unico e le ore di formazione dei lavoratori

Rimandando ad altri articoli l’eventuale approfondimento su altri aspetti critici, che riguardano, tra gli altri, il tema degli appalti, vediamo di capire cosa è cambiato effettivamente in merito al numero delle ore di formazione dei lavoratori.  

 

La bozza dell’Accordo unico indica che (2.1 CORSO PER LAVORATORI) il percorso formativo “si articola in due moduli distinti coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/08”. E con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, …) si ritiene che “i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 81/2008”.

 

Il corso di formazione per lavoratori “ha i seguenti obiettivi:

  1. far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;
  2. far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
  3. illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;
  4. far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro”.

 

Riguardo alla formazione generale, “la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

 

Riprendiamo dalla bozza dell’Accordo Unico una tabella con i contenuti della formazione generale:

 

 

Veniamo, invece, alla formazione specifica che “deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo”.

 

In linea generale – continua la bozza - la formazione specifica “deve avere durata minima di 6 ore. Gli argomenti, i contenuti e la durata devono comunque essere adeguati all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi”.

 

Si ricorda poi che i progetti di formazione specifica “dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi”.

 

Dunque cosa è cambiato?

 

Nel precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 la formazione generale minima era sempre di 4 ore, ma la formazione specifica poteva “avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.

E’ stata dunque tolta la differenziazione per livelli di rischio, per cui effettivamente un lavoratore in settori a rischio alto oggi dovrà fare 10 ore (4 + 6) di formazione e non più 16 (4 + 12). Una differenza sensibile che sicuramente sembra essere in controtendenza rispetto alle tante parole spese, anche a livello politico, in questi giorni per migliorare la prevenzione in relazioni ai recenti gravissimi infortuni mortali.

 

Rimandiamo alla lettura integrale della bozza dell’Accordo Unico, ricordando che, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, sono presentate nel testo anche delle “condizioni particolari” (2.1.1), ad esempio, nel comparto delle costruzioni, “i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale ‘16ore-MICS’ (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza)”.

 

Relativamente agli auspici e alle riflessioni relative all’Accordo unico rimandiamo anche alla lettura degli articoli:

 

L’indice della bozza del futuro Accordo unico in materia di formazione

Per comprendere la complessità del futuro nuovo Accordo Unico – quella presentata è solo una bozza ancora soggetta a modifiche – ne riportiamo, in conclusione, l’indice.

 

PREMESSA

 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”

1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”

1.3 ORGANISMI PARITETICI E ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO O DEI LAVORATORI

 

2. REQUISITI DEI DOCENTI

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

4. VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI

5. ATTESTAZIONI

 

PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE

1. PREMESSA

2. CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

2.1 CORSO PER LAVORATORI

Obiettivi

Formazione Generale

Formazione Specifica

2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI

2.2 CORSO PER PREPOSTI

Obiettivi

Requisiti di accesso

2.3 CORSO PER DIRIGENTE

Obiettivi

 

3. CORSO PER DATORE DI LAVORO

Obiettivi

 

4. CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008

Obiettivi

Articolazione del percorso formativo

 

5. CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008

5.1 TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEL MODULO B (COMUNE E SPECIALISTICO)

5.2 MODULO A

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

5.3 MODULO B

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI (48 ORE)

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI MODULI B DI SPECIALIZZAZIONE

5.4 MODULO C

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO C

 

6. CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08)

Obiettivi

Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo:

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

 

7. CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (DPR n. 177/2011)

Obiettivi

Requisiti dei docenti

 

8. CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008

8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL’AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE

8.2. REQUISITI DEI DOCENTI

8.3 PROGRAMMA DEI CORSI

8.3.1 Obiettivi

8.3.2 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Verifica

8.3.3 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro

Verifica

8.3.4 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre

Verifica

8.3.5 Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Verifica

8.3.6 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili

Verifica

Verifica

8.3.7 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali

Verifica

8.3.8 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

Verifica

8.3.9 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo

Verifica

8.3.10 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF)

Verifica

8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)

Verifica

8.3.12 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte

Verifica

 

PARTE III - CORSI DI AGGIORNAMENTO

1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO

1.1 Lavoratori

1.2 Preposti

1.3 Dirigenti

1.4 Datore di lavoro

 

2 DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA

5 LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTE CONFINATO E DI SOSPETTO DI INQUINAMENTO

6 LAVORATORI CHE UTILIZZANO LE ATTREZZATURE DI LAVORO

 

PARTE IV - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

1 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI

1.1 Approccio per processi nell’organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto

1.3 Progettazione

1.4 Erogazione

1.5 Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione

1.6 Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

1.7 Le risorse: i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l’organizzazione e gestione della formazione su SSL

 

2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

2.1 Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica

2.2 I contenuti dell’unità didattica e la durata

2.3 La strategia formativa e la metodologia didattica

2.4 Le metodologie didattiche attive

2.5 Le modalità e i criteri di verifica e valutazione dei risultati

2.6 Il documento progettuale

 

3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

3.1 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza

3.2 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona (VCS)

3.2.1 Requisiti di carattere organizzativo e gestionale

3.2.2. Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze

3.2.3 Requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma

3.2.4 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA

3.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI E TECNICI, MODALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE PER I CORSI E-LEARNING

3.3.1 REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

3.3.2 REQUISITI DI CARATTERE TECNICO DELLA PIATTAFORMA

3.3.3 REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE PROFESSIONALI E PROFILI DI COMPETENZE PER I CORSI EROGATI IN E-LEARNING

3.3.4 DOCUMENTAZIONE

3.4 MODALITÀ MISTA

3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.

 

4 CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

4.1 Conformità al Regolamento GDPR nella erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona

 

5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO

 

6 VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E DELL’EFFICACIA FORMATIVA

6.1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

6.3 MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)

 

7 MODALITÀ DELLE VERIFICHE DI EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

7.1 Verifica dell’efficacia formativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

 

PARTE V – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

 

PARTE VI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

1. MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1.1 COMUNICAZIONE

1.2 CONTROLLI DOCUMENTALI E OPERATIVI: CHECK LIST

2. MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO  PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI

1 ENTRATA IN VIGORE

2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

3 DISPOSIZIONI FINALI   

 

 

Tiziano Menduto

 

 

NB: Ribadiamo ancora che il documento presentato è una bozza che potrebbe essere soggetta, nei prossimi giorni, a revisioni e modifiche.

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Bozza del nuovo accordo unico sulla formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dal DL 146/2021 e ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Versione non definitiva agosto 2023 (formato PDF, 1.88 MB).

 


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Sara.g - likes: 0
21/09/2023 (07:39:58)
Legare l’efficacia della formazione al numero di ore previste per la durata del corso sarebbe come legare l’adeguatezza di una vdr al numero di pagine del dvr. Quello che serve, a grandi linee, è rendere la formazione
1) normale attività tra quelle che compongono la routine di un lavoratore, non un extra che ogni tanto è previsto per forza 2) concreta il più possibile in relazione al tipo di lavoro svolto 3) soggetta a controllo tramite comunicazioni preventive obbligatorie + visita in loco / accesso alla videoconferenza 4) disponibile in e-learning esclusivamente per figure che di mestiere quotidianamente usano pc ecc per lavoro ed hanno un grado di alfabetizzazione compatibile con questo strumento 5) eliminare del tutto la possibilità di vendere attestati tramite convenzioni tipo “sede territoriale di” e sciocchezze simili: se un Ente/Studio possiede e dimostra i requisiti (organizzativi, profili risorse umane e struttura! Basta corsi negli sgabuzzini senza finestre con un docente mercenario che non sa nemmeno il nome dei partecipanti o delle aziende per cui lavorano!) per fare formazione si accredita e la fa, sennò semplicemente si dedica ad altro.
Autore: Mattia
21/09/2023 (09:09:36)
Mi trovo completamente d'accordo. Vogliamo innovazione, nuovi strumenti, che la salute e la sicurezza sia diffusa in ogni ambito e poi, quando si propone di responsabilizzare DdL e il servizio aziendale, ecco che si scatena il putiferio.
Ma veramente si vuole mantenere i codice ATECO e c'è il bisogno che lo Stato ti dica il minimo di ore che devi fare?
La classificazione per ATECO è una cosa demenziale. La maggior parte della piccole imprese (consigliati dai venditori di sicurezza), si limitano a guardare l'Ateco prevalente in camerale e via con la formazione (o quantomeno l'attestato), senza minimamente pensare alla mansione e a quali veri rischi io lavoratore era esposto. Mettere nella stessa aula lavoratori a rischio alto ma proveniente di settori / aziende/ mansioni diverse che senso ha? Che formazione sarà mai?

Tutto ciò a mio avviso è incredibile. Le discussioni mi fanno riflettere su quale sia la mentalità di tutti i soggetti che intervengono. Ma tant'è in "Italia" che bisogno che lo Stato ci obblighi a fare le cose e se vi è un valore minimo lo prendiamo come massimo di riferimento.
E allora se vogliamo un limite di riferimento di ore chi dice che 16 vadano bene? Meglio 32 o 50 o 100....
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
21/09/2023 (07:54:28)
Dobbiamo opporci in tutti i modi possibili al fatto che il numero di ore per la formazione specifica di un lavoratore ad alto rischio, scenda a 6 ore, una cosa inaccettabile, come è incaccettabile che la possa fare in e-learning. Cosa avranno avuto nella testa coloro che hanno proposto questa cosa? Sanno di cosa stanno parlando? Come si farà a dire ad un datore di lavoro: "il minimo è 6 ma tu "dovresti" farne di più." Risposta: "dovrei o devo"?
Altra cosa riguarda la possibilità che il corso per datori di lavoro sia possibile farlo in e-learning. Questo oltre ad essere inaccettabile è chiaramente irresalistico. Poi se vogliamo raccontarci della favole, possiamo farlo. Ma che un datore di lavoro faccia un corso di sicurezza in e-learnign, non solo è irrealistico, è "spettacolosamente" irrealistico.
Quindi tutta la tabella (3.5) in cui vengono riportate le modalità di erogazione dovrà essere rivista. Diversamente tutte le cose che ci diciamo e che sono riportate nell'accordo in vista dell'efficacia formativa, sono cose che hanno un senso quantomeno "limitato". Comunque queste segnalazioni che sto facendo sono gia state fatte. Altre ce ne sarebbero di positive, ad es l'introduzione del "carroponte" all'interno della formazione obbligatoria. Vedremo. Speriamo in alcune modifiche, ma tanto, cosa volete che cambi con un testo cosi al "ribasso". Non è un testo innovativo, non dice nulla di "nuovo" di veramente nuovo.
Rispondi Autore: Gianni - likes: 0
21/09/2023 (09:14:04)
Meno è meglio. 16 ore fatte male, o parlando a vanvera di tutti i rischi da qualcuno che legge le slide (ammesso che le ore vengano realmente svolte) non serve a niente.
Parlare 6 ore del proprio DVR e dei propri rischi ed esiti è - a mio avviso - corretto. Esclude i corsi collettivi svolti con le associazioni datoriali e simili, quelli dove l'infermiera o la barista si devono sorbire la lezione su come si monta un ponteggio.
Ovviamente il docente dovrà essere iperqualificato. Il DDL spesso non potrebbe essere in grado (tempo e preparazione carenti). Il RSPP non avrà il tempo, visto che mediamente sono già con i tempi stretti. I consulenti esterni neppure. Come faccio io RSPP esterno ad andare a fare una giornata di formazione per un nuovo assunto? Manca il tempo e sarebbe un costo eccessivo. Per cui si finirà ai soliti corsi venduti dalle società online o porta a porta, con tanti loghi e timbri colorati che tanto piacciono ai DDL. Del resto, nessuno controlla (almeno fino ad oggi) e chi lavora seriamente, come sempre, è penalizzato.
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0
21/09/2023 (09:15:46)
Trovo sintomatiche le proteste diffuse sulla riduzione del numero di ore di formazione specifica.
È tipico dei processi di assuefazione, anche alle peggiori storture. Ormai si sono talmente tutti abituati all'idea che un corso di formazione debba durare 8, 12 o 16 ore da dimenticare quale fosse (e qual è) il punto di partenza: la formazione deve essere «sufficiente e adeguata».
Quando la Conferenza Stato-Regioni avrà dimostrato mediante evidenze scientifiche che il fabbisogno formativo minimo di qualunque soggetto che opera in:
- ufficio è 8 ore,
- pubblica amministrazione è 12 ore,
- ospedale è 16 ore,
(o 10 ore per tutti) capirò questo stracciarsi le vesti.
Soprattutto, quando sarà dimostrato che QUESTA formazione (quella cioè che da 12 anni viene propalata come formazione) è quella di cui c'è bisogno, capirò questo stracciarsi di vesti.
I dati infortunistici di questi 11 anni non sembrano confermarlo, ma nessuno guarda i dati.

Ora, sarebbe bello se improvvisamente tutti ci svegliassimo da questo incubo, se la Conferenza Stato-Regioni non fosse mai esistita e con essa i suoi accordi e potessimo riflettere senza preconcetti su cosa si dovrebbe fare per assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione «sufficiente e adeguata».
Dubito fortemente che ce ne usciremmo dicendo: abbiamo bisogno di 8, 12 o 16 ore, in funzione del livello di rischio basato sui codici ATECO (perchè così c'era stato inizialmente detto), con corsi da tenersi in aula (eh, già... obbligatoriamente in aula, virtuale o meno. Comunque in aula) o in e-learning (la cui efficacia non è mai stata valutata - come era invece previsto - in 11 anni), nonché di 6 ore (DICONSI 6 ORE...) di aggiornamento in cinque anni (DICONSI 5 ANNI)...

Ancora: ma a voi un percorso formativo di 24+48+28 ore per diventare RSPP (e aggiungiamoci anche 12 o 16 ore per i moduli specifici), vi sembra che davvero assicuri «le capacità e i requisiti professionali» per assolvere a questo incarico?
Ma vi immaginate diventare RSPP di una struttura ospedaliera avendo solo questo corso e un diploma di istruzione secondaria superiore?
Guardando realisticamente cosa un RSPP debba fare e sapere (es. prendendo come punto di partenza la UNI/PdR 87), ma vi pare commisurato alle effettive esigenze?

Potrei continuare, ma credo che il senso di quanto volessi dire, l'abbia già detto...
I commenti di Sara.g e Mattia a questo articolo mi lasciano qualche speranza
Rispondi Autore: IVAN EMANUEL SCANAVINO - likes: 0
21/09/2023 (10:31:25)
Un tema secondo me fondamentale, ma non considerato nell'accordo, è quello dei richiami formativi o aggiornamenti. Se l'obiettivo è indurre reali modifiche comportamentali, fare molte ore iniziali e poi il nulla per anni è assolutamente inutile. Sarebbe fantastico se chi scrive la norma sentisse il parere di qualche ricercatore che conosce i sistemi dell'apprendimento dell'adulto, visto che di questo stiamo parlando. Di conseguenza, può funzionare il fatto di ridurre le ore iniziali (magari diventa più facile e economicamente sostenibile creare reali gruppi omogenei), ma è necessario controbilanciare con aggiornamenti/richiami frequenti, non meno di 1 volta anno (magari usando metodi "attivi", ascoltando anche quello che hanno da raccontare le persone). Mi auguro che questo punto possa essere preso in considerazione.
Rispondi Autore: GIOVANNA FRASCA - likes: 0
21/09/2023 (12:25:54)
La cosa veramente importante sarebbe ottenere di eliminare dal mercato i soggetti formatori fantasma e gli attestatifici a cui non corrisponde l'effettività della formazione. Se la formazione è fatta bene può essere efficace in ogni forma, dalla videoconferenza, all'aula, all'e-learning, ai corsi blended e il tema di novità introdotto con la verifica della efficacia è una novità importante che potrà dare evidenza del fatto che i lavoratori sono tenuti sul pezzo anche quando l'intervento formativo è concluso. Importante è anche il nuovo obbligo formativo per tutti i datori di lavoro che sono i principali soggetti che devono promuovere la sicurezza e significativo è il fatto che nella bozza dei programmi dei corsi a loro dedicati si parli del tema, per loro molto rilevante, dei costi della sicurezza e della NON sicurezza (noi sappiamo tutti che i costi della sicurezza sono molto inferiori rispetto a quelli della sicurezza se si considera la lista molto lunga di tutte le componenti dei costi in caso di infortunio)
Rispondi Autore: Roberto La Malfa - likes: 0
21/09/2023 (13:29:42)
Sono d’accordo con i colleghi che criticano negativamente una gran parte dei corsi che vengono erogati attualmente. Mi è capitato tante volte di avere incarichi di docenza a domicilio. Rare volte mi è stata data la possibilità di consultare (ovvero studiare) il DVR aziendale, rare volte ho potuto visitare i luoghi di lavoro interessati, rarissime volte sono venuto a conoscenza della storia antinfortunistica, mai un RSPP mi ha parlato dei quasi infortuni. Con queste premesse, con tutta la buona volontà e con tutta l’esperienza, non si può erogare una formazione efficace. Bisogna puntare sulla qualità. Aziende partecipative e docenti non improvvisati.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/09/2023 (14:04:04)
Gli Accordi vigenti, e quello futuro quando questo parto tardivo si verificherà (e non credo proprio in tempi brevissimi) prevedono la durata minima che deve essere poi, è ripetuto più volte ma nessuno se ne è accorto, commisurata ai rischi effettivamente presenti. Il monte ore formativo oggi previsto, e quello futuro, sono oggettivamente grotteschi, posto che con quel numero di ore non si supera alcun esame in qualunque scuola o corso di formazione professionale. Premesso questo la sicurezza è al di là del minimo legale, chi la vuole implementare sa che deve bel altrimenti lavorare, e l'unico faro in tal senso è la norma ISO 45.001.
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
21/09/2023 (14:17:12)
Come si può non capire che l’errore che si compie nel “diminuire” le ore di formazione (a parte che nell’ex basso rischio non si diminuiscono ma si alzano, sic!) è un errore “sistemico”? Che messaggio arriva dal “sistema”? Come si puo' dire che tutti i lavoratori devono fare 6 ore di formazione specifica? Questo vuol dire non collegare "a prescindere" la formazione alla valutazione dei rischi. Legare la formazione alle mansioni è una cosa che è prevista negli attuali ASR, si fa già! Quindi è un errore non tanto sul numero di ore e a mio parere lo è a partire dall’ex basso rischio in cui il numero di ore viene alzato e non diminuito. E' un errore "sistemico", di "sistema", Se dobbiamo collegare la formazione alla valutazione dei rischi come si può mettere sullo stesso piano, la valutazione dei rischi di una società di servizi, con la valutazione dei rischi di un'acciaieria? Non ha senso dire a queste ultime che devono fare 6 ore...6 ore? Ma i lavoratori di un’azienda " in direttiva Seveso" (come si dice), attualmente ne fanno altro che 6…
Rispondi Autore: Temante - likes: 0
21/09/2023 (14:45:19)
Basterebbe soltanto un sistema per evitare la formazione fittizia. Solo questo farebbe la DIFFERENZA !!!
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
21/09/2023 (21:29:19)
129 pagine!!!! per forza che la gente si stanca...129 pagine per dire ai formatori come formare ??? Pazzesco!!! Il dono del riassunto manca di base!
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
21/09/2023 (21:43:18)
L'art. 37, comma 2, che definisce l'obbligo di un Accordo Stato Regioni (unico) doveva essere approvato entro il 30 giugno 2022. In tutto il D. Lgs. 81/2008 dedica 20 righe.
Vediamo che la bozza dell'Accordo è di 130 pagine. Ma di che cosa stiamo parlando!!!
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
22/09/2023 (16:50:42)
Scusate ma qualcuno pensa seriamente che, ad esempio, far fare un corsetto ai datori di lavoro del 95,1% di aziende con meno di 10 dipendenti su un totale di 4,36 mln di imprese, possa servire a qualcosa visto come sono pensati questi corsi dall'ASR?
Verranno percepiti come l'ennesima rottura di c... e una tassa da pagare.

Quello che ci sarebbe da fare è creare una serie di condizioni che portino il datore di lavoro di queste microimprese (hanno il 43% della forza lavoro) a investire nella SSL perché questa è, "conditio sine qua non" per accedere e rimanere sul mercato, oltre che un dovere etico e morale.

I deliri onanistici dei soliti noti, chi terrorizzato dal finire nell'oblio e chi alla perenne ricerca di un palcoscenico, che hanno portato alle ultime modifiche legislative, non sono interventi in grado di modificare i comportamenti organizzativi e decisionali di questa tipologia di datori di lavoro proprio perché non incidono minimamente sulle variabili che influenzano i citati comportamenti.

Quindi si continuerà con il solito mantra:+controlli, +sanzioni, +formazione.

Poi, siccome è conveniente parlare alla "panza" della gente, aggiungiamoci anche "Procura del Lavoro" e "Reato di omicidio sul lavoro".
Rispondi Autore: Giuliana Porcu - likes: 0
28/09/2023 (16:50:52)
Buonasera a Tutti,
vorrei far notare che dall'intero Accordo è sparito il settore estrattivo.
Per fare l'RSPP in miniera non sarà più necessario fare nessun percorso specialistico: sinceramente lo ritengo paradossale, considerando i rischi del sottosuolo.
Ancor più se si pensa che in virtù della previsione dei corsi per Direttori Responsabili di Miniera, la Regione Lombardia (forte del vuoto normativo nazionale) ha determinato un corso di ben 230 ore.
Rispondi Autore: Ennio Sandri - likes: 0
06/10/2023 (12:53:23)
In merito alla bozza del nuovo accordo formazione sicurezza, chiedo gentilmente se ci sono maggiori informazioni sui "soggetti formatori". La bozza prevede solo soggetti "accreditati alla regione" il che preclude l'attività di formatore da parte di liberi professionisti che come me svolge attività di formazione da molti anni ed è in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6/03/2013. La regione accredita soltanto "enti" dotati di struttura, aule di formazione, ecc. quindi impossibile l'accreditamento di un libero professionista che opera direttamente presso le aziende. In sostanza, in futuro, per poter svolgere il mio lavoro, secondo la bozza del nuovo accordo io dovrei "appoggiarmi" ad un ente accreditato con ovvi svantaggi economici sia per me che per l'azienda che richiede l'erogazione dei corsi di formazione. In deroga tuttavia la bozza consente l'erogazione da parte dei datori di lavoro il che è in controtendenza con lo spirito del nuovo accordo!!

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