Sulla confusione normativa in materia di formazione dei coordinatori
Brescia, 28 Giu – Con riferimento alla presentazione dell’ Interpello n. 3/2019, approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 20 marzo 2019, ci siamo soffermati nei giorni scorsi sul tema del numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Interpello che esprime un giudizio che è stato poi criticato dall’interpellante, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori), attraverso una comunicazione inviata al Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Abbiamo presentato questa comunicazione nell’articolo “ Coordinatori: un Accordo Stato-Regioni può modificare il D.Lgs. 81/2008?” che si sofferma anche sul delicato punto relativo alla gerarchia delle fonti normative e sulla possibilità che un Accordo siglato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano possa modificare quanto prescritto in un decreto legislativo.
Per fornire ai nostri lettori ulteriori informazioni sui punti contestati, sulle motivazioni, sulle attese di Federcoordinatori e, al tempo stesso, sulla situazione della formazione alla sicurezza dei coordinatori di cantiere, abbiamo rivolto alcune domande a Fabrizio Lovato che di tale federazione sindacale è da diversi anni il presidente.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- L’intervista a Fabrizio Lovato e la confusione normativa
- La situazione della formazione ai coordinatori in Italia
- Gli obiettivi e le richieste del documento di Federcoordinatori
L’intervista a Fabrizio Lovato e la confusione normativa
Cerchiamo di raccontare come si è arrivati prima all’istanza di interpello e poi al documento inviato al Coordinamento tecnico interregionale e al Ministero del Lavoro. Raccontiamo ancora ai nostri lettori la “confusione” normativa sui numeri di partecipanti ai corsi di formazione e di aggiornamento dei coordinatori…
Fabrizio Lovato: La questione deriva da un problema pratico, a sua volta conseguenza della presenza di fonti normative diverse e che si "intersecano" tra loro.
Infatti, alla previsione legislativa che regola lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento per i coordinatori in edilizia (articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, che rinvia all'Allegato XIV) - applicata da sempre senza problemi - si sono "sovrapposte" le statuizioni dell' Accordo in Conferenza Stato-Regioni per la formazione di RSPP e ASPP che, inaspettatamente, hanno modificato le norma di legge sui corsi per coordinatori.
In particolare la specifica, contenuta in tale Accordo, che tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza devono avere, se svolti in aula, un numero di partecipanti inferiore a 35 ha fatto sorgere il dubbio relativo alla possibilità o meno di organizzare corsi di aggiornamento (non, quindi, corsi di formazione) per coordinatori con più di 35 presenze, cosa che l'allegato XIV consente. Di qui la richiesta alla commissione interpelli che, con l'interpello del 26 marzo 2019, ha fornito una risposta secondo Federcoordinatori errata.
Cosa indica la risposta della Commissione interpelli e perché la ritenete non corretta?
F.L.: Perchè con un atto a valore interpretativo (la risposta a interpello) di fatto si afferma che non potrebbe essere possibile organizzare corsi di aggiornamento per coordinatori con più di 35 partecipanti eliminando la facoltà (le richieste degli associati sono molte e questo ci limita) di organizzare corsi che raggiungano un numero elevato di coordinatori. In sostanza, possiamo organizzare convegni e seminari di aggiornamento senza limiti di partecipanti e non corsi di aggiornamento, per ragioni francamente incomprensibili.
La situazione della formazione ai coordinatori in Italia
Approfittiamo di raccontare anche come sia la situazione della formazione e dell’aggiornamento dei coordinatori in Italia. Quali sono le criticità?
F.L.: Tra le criticità maggiori vedo la assurdità di un sistema che prevede come un corso per coordinatori o un corso di aggiornamento per coordinatori non valga che ai soli fini della salute e sicurezza sul lavoro e non come "credito formativo permanente professionale" per l'esercizio delle professioni "tecniche" (architetto, ingegnere o geometra).
La modalità di erogazione del corso comporta una diversa modalità di attribuzione di crediti formativi professionali. Questo, per ragioni strettamente burocratiche, obbliga i professionisti a seguire un numero di ore di formazione e aggiornamento smisurato rispetto alle esigenze formative, oppure – questo è il vero problema – a pagare costi più alti per formarsi.
In linea di massima, poi, tutta la regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - che oggi si trova in ben 5 diversi Accordi in Conferenza Stato-Regioni - andrebbe semplificata e resa più uniforme ed efficace.
Com’è la qualità della formazione erogata in Italia? Al di là del numero dei partecipanti ai corsi cosa bisognerebbe fare, anche a livello normativo, per migliorare la formazione?
F.L.: Bisognerebbe rendere la formazione (questo per la formazione legata ai cantieri edili è particolarmente evidente) più effettiva ed efficace, come dice la stessa giurisprudenza. Insomma, meno attenzione al numero di ore e agli attestati e più ai rischi specifici e all'impatto pratico dei corsi di formazione e aggiornamento.
A livello normativo, potrebbe essere molto utile che si proceda (come pubblicamente si sente dire dai rappresentanti delle Regioni) alla creazione di un unico Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza che tenga conto delle esperienze maturate in questi anni ed elimini le (moltissime) discrasie e contraddizioni oggi riscontrabili nella vigente regolamentazione.
Gli obiettivi e le richieste del documento di Federcoordinatori
Torniamo al documento e alla confusione normativa. La “confusione” è dunque alimentata dalla scelta di arrivare a modificare accordi e norme attraverso un Accordo Stato-Regioni che, come indicate nel vostro documento, è una “norma di rango inferiore” rispetto ad altre?
F.L.: Questa scelta è, secondo Federcoordinatori, contraria alle regole stesse che disciplinano natura e finalità delle fonti, per le quali è ovvio che una fonte normativa di rango inferiore (quale è l'Accordo) non può modificare una di rango superiore (la legge), salvo che non sia la legge stessa a prevederlo; cosa che in questo caso non è.
Cosa chiedete, in definitiva nel documento? E cosa vi attendete che succeda ora?
F.L.: Chiediamo che alla prima utile occasione (magari proprio i lavori per l'"Accordo unico") si tenga conto della criticità segnalata e la si elimini.
Ci sono altre modalità di pressione sul legislatore per arrivare a modifiche che chiariscano questo e altri aspetti di difficile interpretazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
F.L.: Federcoordinatori non ha certo un atteggiamento acriticamente conflittuale con le Amministrazioni competenti in materia per cui ci tengo a sottolineare come siamo a disposizione per segnalare al Legislatore le dinamiche e le esigenze del settore dei cantieri edili, nel quale da sempre operiamo, per supportare le Amministrazioni in qualunque modo esse ritengano di permettercelo, al fine di migliorare assieme l'efficacia delle norme applicabili nel delicatissimo settore dei cantieri edili.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
Scarica il documento citato nell'articolo:
Federcoordinatori, “ Comunicazione su corsi di formazione per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri — segnalazione di illegittimità della normativa di riferimento e richiesta di correzione” (formato PDF, 1.31 MB).
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Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0 | 28/06/2019 (10:17:54) |
ABOLIRE LE REGIONI. L'UNICA SOLUZIONE PER RISOLLEVARE L'ITALIA. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/07/2019 (09:50:19) |
Magari si poteva evitare di proporre l'Interpello. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Visti i risultati si dovrebbe capire che il sistema dell'interpello è profondamente sbagliato, aumenta la confusione e viola il principio costituzionale della riserva di legge in materia penale. Non occorre essere un genio per capire che si dovrebbe smettere per sempre di proporre interpelli che hanno spesso risultati controproducenti. Questo porterebbe ad una benefica abolizione di fatto del completamente inutile/dannoso istituto dell'interpello. |
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0 | 24/07/2019 (18:05:29) |
La Commissione interpelli non è il legislatore. Forniscono indicazioni -che non significa norma . interpretative. Queste indicazioni sono più valide se emergono dalla giurisprudenza. Laddove non c'è nè assoluto bisogno non serve continuare a fare interpelli e si evita di continuare a reinterpretare le interpretazioni. Come sempre prevale l'aspetto formale su quello sostanziale. Il fatto che gli Accordi in vigore per la formazione siano ben 6 più la qualificazione dei formatori e sulla necessità di un unico testo degli accordi se ne parla da anni. Io assieme all'avv. Lorenzo Fantini abbiamo inviato una proposta in tal senso da ben 4 qnni. Nessuno ci ha mai risposto. Nei convegni tutti dicono che bisogna farlo subito ma si devono muovere le Regioni e lo Stato: la domanda è chi sono gli interlocutori? Hanno un nome e cognome oppure come ben diceva il Cardinale Martini vi sono sempre delle "segrete stanze" dove alcuni decidono. Ben sanno i lettori come l'UNI prim di approvare un regolamento lo manda in inchiesta pubblica e, spesso, lo fa anche l'Unione Europea. In Italia la trasparenza è sempre una cosa per pochi, mentre dovrebbero essere coinvolti addetti ai lavori ed operatori. Si è smarrito il senso del perchè si devono fare alcune cose. Se mille morti all'anno (lo scorso anno 1218) vi sembran pochi le norme che si fatto servono a ridurre il numero degli infortuni. Carta e sempre carta, numero degli allievi, minuti ed ore di formazione (che naturalmente cambiano per l'aggiornamento) e poi in barba a tutto ciò fioriscono attestati fasulli ed in vendita. Qui non c'è interpello che regge per dare una contributo interpretativo utile per l'esercizio dell'attività di vigilanza. |