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Interpello: responsabilità e idoneità di imprese affidatarie e esecutrici

Interpello: responsabilità e idoneità di imprese affidatarie e esecutrici
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

23/07/2014

In un medesimo cantiere ci possono essere più imprese affidatarie? L’impresa affidataria deve essere anche esecutrice? Come valutare l'idoneità tecnico-professionale? E come verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati?

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Roma, 23 Lug – Il tema delle è stato trattato in questi anni dal nostro giornale per dissipare alcuni dubbi sull’interpretazione della normativa vigente. Ad esempio con articoli dedicati agli  obblighi dell’impresa affidataria, agli  obblighi delle imprese esecutrici o alle  verifiche tecnico professionali.
 
Tuttavia i dubbi e i quesiti permangono, tanto che la Commissione Interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 – aveva già dato in passato ( Interpello n. 7/2014) il suo parere sull’individuazione delle imprese affidatarie negli appalti.
E ritorna ora sul tema rispondendo all’ Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere con il recente Interpello n. 13/2014 dell’11 luglio 2014 fornito in risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria.

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L'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere (ANIEM) ha infatti avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria.
In particolare l'interpellante “chiede di sapere, con riferimento alle seguenti tematiche:
1. se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile - cosi come definito all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - possano essere presenti più imprese affidatarie;
2. se l'impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera, o l'intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;
3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
 
Al riguardo La Commissione premette che l'articolo 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 riporta ledefinizioni di impresa affidataria e impresa esecutrice.
 
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(...)
Articolo 89 - Definizioni
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
 
Fatta questa breve premessa la Commissione Interpelli fornisce le sue indicazioni.
 
In merito al primo quesito, la Commissione “ritiene che all'interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un' impresa affidataria diversa”.
 
Per quanto concerne invece il secondo quesito, l’art. 89 del D.Lgs. n, 81/2008, citato in premessa, “definisce l'impresa affidataria ‘impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi’. Pertanto l'impresa affidataria può eseguire direttamente l'opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l'intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Quindi, nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
Riportiamo per i nostri lettori il testo dell’articolo 97 relativo agli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria:
 
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
 
In merito poi al terzo quesito, circa le modalità con cui il committente debba valutare l' idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, la Commissione “ritiene che l’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l'onere per il Committente di verificare ‘l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII’. In particolare l'allegato XVII, punto 01, del decreto in parola prevede che le imprese affidatarie comunichino "al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97".
 
Pertanto la Commissione “ritiene che i criteri per valutare, da parte del committente, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici”. Per le imprese solo affidatarie, la idoneità tecnico- professionale - cosi come definita all'articolo 89, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008
 
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
 
è dunque caratterizzata dal “possesso di capacità organizzative”.
Per le imprese affidatarie ed anche esecutrici “la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all'opera da realizzare”.
 
In merito all'quarto quesito la Commissione premette che "il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori" ( Parere del 22/07/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla corretta applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 - ANCE).
 
La Commissione conclude indicando che per quanto riguarda “le modalità e l'assiduità con le quali il datore di lavoro dell'impresa affidataria organizza l'attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse debbano essere valutate, dal datore di lavoro dell'impresa affidataria, tendendo conto di vari parametri quali a titolo esemplificativo: la complessità dell'opera, le varie fasi di lavoro, l'evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

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Rispondi Autore: daniele sartori - likes: 0
25/07/2014 (16:01:25)
Chiarimenti utili, ma vi sottopongo il seguente quesito. Mettiamo il caso di un appalto privato. L'impresa affidataria è una sola (tipo general contractor) e subappalta la fornitura e posa in opera di serramenti a un'altra ditta, stipulando apposito contratto. Quest'ultima però si occupa solo della fornitura e subappalta il montaggio a una terza ditta. La ditta che ha il contratto di fornitura e posa secondo me non è un'affidataria (visto che non ha un contratto diretto con il committente) e nemmeno un'esecutrice (non opera in cantiere con proprio personale). Deve redigere il POS?

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