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Un nuovo interpello sul numero dei partecipanti ai corsi di formazione

Un nuovo interpello sul numero dei partecipanti ai corsi di formazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

10/01/2025

La Commissione interpelli risponde ad un nuovo quesito relativo al numero massimo di partecipanti nei corsi di formazione ribadendo quanto già indicato nell’interpello 2/2024. L’istanza, la normativa, le premesse e la risposta della Commissione.

Un nuovo interpello sul numero dei partecipanti ai corsi di formazione

La Commissione interpelli risponde ad un nuovo quesito relativo al numero massimo di partecipanti nei corsi di formazione ribadendo quanto già indicato nell’interpello 2/2024. L’istanza, la normativa, le premesse e la risposta della Commissione.


Roma, 10 Gen – Come era già successo per il recente interpello sull’aggiornamento del preposto, anche in questo caso la Commissione interpelli, prevista dall’articolo 12 del Decreto legislativo 81/2008, si trova a ribadire quanto già indicato in precedenza sul numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di ‘lavoratori equiparati’.

 

Il nuovo interpello, che ribadisce quanto già indicato nell’ Interpello n. 2/2024 approvato nella seduta della Commissione del 18 aprile 2024, è stato invece approvato dalla Commissione nella seduta del 12 dicembre 2024. E rimanda allo “stato della normativa attuale”, in attesa del futuro Accordo Stato-Regioni che dovrebbe accorpare, rivisitare e modificare gli attuali accordi attuativi in materia di formazione.

 

Nel presentare il nuovo interpello ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • Il quesito dell’interpello 8/2024 sul numero dei partecipanti ai corsi
  • Le premesse normative della Commissione Interpelli
  • La risposta della Commissione Interpelli


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Il quesito dell’interpello 8/2024 sul numero dei partecipanti ai corsi

Il nuovo interpello, pubblicato il 20 dicembre 2024 e approvato nella seduta della Commissione del 12 dicembre 2024, è l’Interpello n. 8/2024 che ha di nuovo come oggetto: “Quesito in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati” (stesso oggetto dell’Interpello n. 2/2024).

 

 

In questo caso non è l’Università degli studi di Napoli (Interpello 2/2024), ma è l’ Università di Siena ad aver avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito al seguente quesito:

“In deroga alla disposizione della Conferenza Stato Regioni che nell'Accordo del 21 dicembre 2011 che stabilisce che partecipino a ogni corso di formazione sulla sicurezza non più di 35 persone, si chiede la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari aventi le caratteristiche stringenti precedentemente descritte, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 del DLgs. 81/08 s.m.i. nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’Ateneo si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici”.

Quesito a cui, come vedremo, la Commissione risponde solo per quanto riguarda il numero dei partecipanti ad ogni corso.

 

Per rispondere, la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ad alcuni accordi tuttora vigenti in materia di formazione e al già citato interpello 2/2024.

 

Le premesse normative della Commissione Interpelli

La Commissione premette che:

  • l’articolo 37 (D.Lgs. 81/2008), rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
  • lo stesso articolo 37 (D.Lgs. 81/2008), al comma 2, sancisce “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

  • l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
  • il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del lgs. n. 81/08”, individua, tra l’altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;
  • il successivo punto 5-bis, Allegato A, del predetto Accordo, rubricato “Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti”, dispone “Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
  • l’ Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
  • l’Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”
  • l’ interpello n. 2 del 18 aprile 2024 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato la problematica in questione.

 

La risposta della Commissione Interpelli

Nella risposta della Commissione innanzitutto si ricorda, in via preliminare, “come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro’ e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche”.

E dunque si ritiene di “non poter formulare un riscontro in ordine alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo in questione”.

 

Veniamo, invece, alla risposta sul numero dei partecipanti.

La Commissione ribadisce “quanto già esplicitato nell’interpello n. 2 del 18 aprile 2024”. E pertanto, “ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 8/2024 del 12 dicembre 2024, pubblicato il 20 dicembre 2024 e con risposta al quesito dell’Università di Siena che ha per oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati". Seduta della Commissione del 12 dicembre 2024.

 



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